Sez. 3, Sentenza n. 10330 del 14/12/2005 Cc. (dep. 24/03/2006 ) Rv. 233669
Presidente: De Maio G. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Russo. 
P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 23 Marzo 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sequestro preventivo - 
Riferibilità ai soli beni in correlazione necessaria e duratura con l'illecito - 
Fattispecie.
In materia di contravvenzione edilizia, il sequestro preventivo non può 
estendersi a beni che non si trovino in una necessaria e duratura correlazione 
con la commissione del reato di costruzione abusiva, tale da fare ritenere 
probabile la reiterazione della condotta in caso di libera disponibilità degli 
stessi, atteso che non è sufficiente che essi siano stati occasionalmente 
utilizzati per porre in essere il fatto illecito. (In applicazione di tale 
principio la Corte ha annullato il sequestro di due escavatrici in relazione al 
reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001). 
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/12/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1427
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 34224/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO Carmine, n. a Napoli il 25/01/1961;
avverso l'ordinanza 23/03/2005 del Tribunale per il riesame di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha 
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23/03/2005 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto 
nell'interesse di Russo Carmine, ex art. 322 bis c.p.p., avverso il 
provvedimento 04/02/2005 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva 
respinto l'istanza di dissequestro di due escavatrici, assoggettate a sequestro 
preventivo in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e 
art. 349 cod. pen. (edificazione abusiva e violazione dei sigilli apposti al 
cantiere). Rilevava il Tribunale che "certamente d si trova di fronte a cosa 
pertinente al reato, in quanto il manufatto serve per commettere i reati 
contestati, pertinenza non occasionale ma duratura"; ravvisava, altresì, la 
sussistenza del periculum in mora, "in quanto l'eventuale restituzione del 
manufatto comporterebbe il pericolo di reiterazione dei reati".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Russo, il quale - sotto il profilo 
della violazione di legge - ha eccepito l'assenza di qualsiasi argomentazione 
"relativa al nesso di pertinenzialità tra gli automezzi (escavatrici) ed il 
reato edilizio commesso". Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo alcune decisioni di questa Corte Suprema, per "cose pertinenti al 
reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 
c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, 
specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli 
futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che (come sarebbe 
specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di 
procedura penale) risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, 
sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di 
aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero 
all'agevolazione della commissione di altri (Cass., Sez. 3^, cam. Cons.: 
13/10/1998, n. 2586;
03/04/1998, n. 1172, P.M in proc. Matera; 03/05/1996, n. 2048;
02/02/1996, n. 490, Morandi; 24/02/1993, Guerrieri; Sez. 6^, cam. cons. 
07/04/1997, n. 1506, Iannini; Sez. 5^, 28/06/1991, De Amicis). Tale 
orientamento, però, non appare condivisibile allorché sia riferito a cose solo 
occasionalmente "legate" al reato per cui si procede, in quanto una sua 
applicazione tanto generalizzata comporta il rischio di una indiscriminata 
estensione della sequestrabilità preventiva, il che certamente non corrisponde 
alla ratio dell'istituto, che è rivolto per la sua stessa natura alla tutela 
delle esigenze cautelari, ma non può prescindere (tenuto conto dei suoi indubbi 
profili di afflittività) da una ragionevole considerazione dei diritti degli 
interessati, per evitarne una indiscriminata compressione.
La Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, del 
resto:
- chiarisce che uno degli obiettivi, in relazione ai quali è stata elaborata la 
disciplina della misura cautelare, è quello di "evitare che la pluralità dei 
fini in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose 
protrazioni
dell'indisponibilità della cosa a danno dell'avente diritto";
- non "specifica" affatto che il sequestro preventivo abbia a riguardare anche 
cose che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, ma si 
limita ad escludere la necessità di una strumentalità necessaria tra sequestro e 
confisca e ad evidenziare che il testo dell'art. 321 c.p.p. "è stato formulato 
in modo da costruire una fattispecie nella quale non figura il presupposto della 
confiscabilità della cosa, e si pone invece l'accento sui fini della misura 
cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è 
destinata ad incidere", riconoscendo altresì che "la formula pertinente al reato 
assume un significato scarsamente delimitativo".
In detta prospettiva, più conforme alla ratio legis appare l'indirizzo 
giurisprudenziale specifica predisposizione della cosa stessa all'attività 
criminosa.
Il bene oggetto del sequestro, cioè, deve trovarsi in necessaria correlazione 
con la commissione del reato - tanto duratura da indurre a ritenere sicura la 
reiterazione della condotta vietata in caso di libera disponibilità del medesimo 
- e non è sufficiente che esso sia stato solo occasionalmente utilizzato per 
porre in essere il fatto illecito.
Nella fattispecie in esame il Tribunale non ha svolto alcuna argomentazione in 
proposito ed ha incongruamente motivato il provvedimento di rigetto in relazione 
al manufatto abusivo e non ai mezzi meccanici utilizzati per l'illecita 
edificazione. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio 
al Tribunale di Napoli per nuovo esame in punto di correlazione delle due 
escavatrici sequestrate con i reati contestati, nel rispetto dei principi di 
diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla 
l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, 
nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 24 
marzo 2006 
                    



