Cass. Sez. III n. 2920 del 25 gennaio 2021 (UP 4 dic 2020)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Izzo
Urbanistica.Ambito di applicazione dell’art. 34 dpr 380\01

Ai fini della applicabilità dell’art. 34 del DPR 380/01 si deve trattare di casi in cui, rilasciato un permesso di costruire, la relativa e complessiva esecuzione, entro i termini di efficacia del permesso medesimo, si connoti per taluni interventi in difformità; sempre che non siano di tale pregnanza da far ritenere l’intervento complessivo, alla luce della normativa edilizia vigente, totalmente diverso da quanto autorizzato. Consegue che la predetta disposizione non può invocarsi per i casi in cui, pur preesistendo un immobile, realizzato in conformità con valido permesso di costruire, si effettuino, al di fuori ormai della vigenza del citato titolo abilitativo, altre opere, ancorchè materialmente connesse alla primigenia struttura.


RITENUTO IN FATTO

    ​ Con sentenza del 24 gennaio 2020, la corte di Appello di Salerno  riformava parzialmente la sentenza del 7 marzo 2019 del tribunale di Nocera Inferiore, emessa nei confronti di Izzo Tommaso, rideterminando la pena.

    ​ Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso mediante il proprio difensore Izzo Tommaso deducendo due motivi di impugnazione.

    ​ Con il primo motivo deduce i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. e 31 e 34 del DPR 380/01 e con particolare riguardo alle statuizioni ripristinatorie confermate.  A fronte di un abuso realizzato in ampliamento di un manufatto preesistente e legittimo, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 34 del DPR 380/01 piuttosto che l’art. 31 del medesimo testo unico come invece ritenuto dal collegio di merito, con applicazione dell’ordine di demolizione. I giudici al riguardo avrebbero ignorato la determina del Comune di Bracigliano con cui si è ricondotto l’abuso nel novero delle opere di cui al citato art. 34. Con la stessa si evidenzierebbe come non si potrebbero demolire le opere contestate senza minare la sicurezza del fabbricato adiacente e preesistente. Nessuna considerazione al riguardo compare in sentenza, con la quale si sarebbe quindi disapplicata la citata determina secondo una mera interpretazione letterale dell’art. 34 cit. ,non condivisa dal ricorrente alla luce della sottesa ratio legis.

    ​ Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 e 129 cod. proc. pen. nonché 157 cod. pen. La motivazione, in punto di insussistenza della prescrizione del reato, sarebbe apparente e frutto di travisamento della prova. Risulterebbe agli atti la prova certa per cui le opere contestate sarebbero state ultimate in epoca antecedente al 16 dicembre 2014 piuttosto che in data antecedente e prossima al sopralluogo di pg del 25 febbraio 2015 come ritenuto in sentenza. Si fa riferimento al verbale di sequestro del 25.2.2015, effettuato all’esito di verifiche dei Carabinieri e dell’ufficio tecnico comunale del 16.12.2014 atteso che in esso si descrive lo stesso stato di fatti accertato con le verifiche del 16 dicembre del 2014. Nonché si richiama la relazione del geometra Ferrentino del 16 gennaio 2015, che sarebbe stata acquisita al protocollo del comune di Brucigliano, da cui si desumerebbe che le opere erano ultimate prima del 16.12.2014.

    ​ Il ricorrente ha presentato altresì memoria con la quale ha osservato come la corte abbia esaminato la determina n. 337/15 che disponeva la fiscalizzazione ex art. 34 D.P.R. 380/01 delle opere ritenute abusive, nel cui corpo si richiamava una perizia tecnica giurata, versata all’Ente Comune a sostegno della decisione. A fronte di tale dato emerso nel corso del processo di merito, la Corte Territoriale, al fine di prevenire al giudizio cui si resiste, avrebbe dovuto individuare elementi di fatto idonei a confutare gli esiti della determina. Elementi di fatto inesistenti nel processo. Quanto al secondo punto di doglianza, si ribadisce la richiesta di declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, essendo emerso in atti che le opere erano già ultimate a far data antecedente il 16 dicembre 2014.




CONSIDERATO IN DIRITTO

    ​ Il primo motivo è manifestamente infondato. La corte ha correttamente evidenziato come le opere contestate siano state realizzate in totale assenza di permesso di costruire, ancorchè in ampliamento di una struttura preesistente, così escludendo la riconducibilità delle stesse alla fattispecie di cui all’art. 34 del DPR 380/01, che al contrario fa riferimento ad interventi realizzati in parziale difformità rispetto al permesso di costruire (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016 (dep. 03/04/2017  Rv. 269624 – 01 Porcelli). Giova in proposito evidenziare come tale riferimento al permesso implichi l’esecuzione di opere in attuazione del medesimo e, in tale contesto, e nella vigenza dello stesso permesso, la realizzazione di interventi difformi parzialmente dal medesimo. In altri termini, ai fini della applicabilità del citato art. 34 del DPR 380/01 si deve trattare di casi in cui, rilasciato un permesso di costruire, la relativa e complessiva esecuzione, entro i termini di efficacia del permesso medesimo, si connoti per taluni interventi in difformità; sempre che non siano di tale pregnanza da far ritenere l’intervento complessivo, alla luce della normativa edilizia vigente, totalmente diverso da quanto autorizzato. Consegue che la predetta disposizione non può invocarsi per i casi in cui, pur preesistendo un immobile, realizzato in conformità con valido permesso di costruire, si effettuino, al di fuori ormai della vigenza del citato titolo abilitativo, altre opere, ancorchè materialmente connesse alla primigenia struttura. Va aggiunto che il ricorrente ha comunque solo asserito e non dimostrato (in assenza di ogni allegazione, nonostante il noto principio di “autosufficienza” del ricorso), la legittimità dell’originario manufatto.

    ​ Il secondo motivo è fondato. Dagli atti effettivamente emerge come già con accertamenti dell’ufficio comunale del 16.12.2014 erano stati descritti, in maniera coincidente a quanto riportato nel successivo verbale di sequestro dei Carabinieri del 25.2.2015, gli abusi in contestazione. Cosicchè l’epoca di realizzazione e ultimazione dei medesimi deve riportarsi alla citata data del 16.12.2014. Consegue che, in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, deve dichiararsi l’intervenuta estinzione dei reati, atteso che l’inammissibilità dell’altro motivo di ricorso come sopra illustrata non consente una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.  

    ​ Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 04/12/2020.