Cass. Sez. III n. 41941 del 11 ottobre 2019 (UP 19 giu 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andreazza Ric. Panico
Urbanistica.Area adibita a campeggio e lottizzazione abusiva

Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di un'area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo, comportando di contro una siffatta struttura il sostanziale stravolgimento dell'originario assetto definito mediante pianificazione e ciò indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati, dalle caratteristiche costruttive o dalla agevole rimovibilità dell’opera

   RITENUTO IN FATTO
   1. Con sentenza dell’11 gennaio 2012 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2009 con cui il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Panico Giuseppe per prescrizione in ordine ai reati di cui, segnatamente, agli artt. 30 e 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) , in relazione alla realizzazione su terreno destinato ad uso agricolo  di opere materialmente e funzionalmente stabili (numerose piazzole con sovrastanti roulottes) con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia, artt. 169 e 181 del d.lgs. n. 42 del 42004  (capo B) e artt. 54, 55 e 1161 c. nav. (capo C), tutti accertati il 23 maggio 2003), disponendo la confisca dell’area.
   2. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato adducendo tre motivi.
 2.1. Il primo denuncia la violazione degli artt. 125 n.3, 192 e 603 nn.1 e 3 cod. proc. pen.. per avere la Corte territoriale  respinto la richiesta di parziale riapertura del dibattimento per acquisire sentenza della Corte di appello di Roma nonché una perizia giurata sullo stato dei luoghi, senza avere indicato le ragioni per cui un atto istruttorio che deve essere considerato imprescindibile nel reato di lottizzazione, in quanto fornisce la rappresentazione dello stato dei luoghi, non fosse essenziale. Infatti un'erronea rappresentazione dei luoghi, come emerge dalle foto in atti, posteriori al sopralluogo, non consente l'accertamento.
 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 e correlata mancanza assoluta della motivazione nonché la sua illogicità e contraddittorietà. Afferma la Corte che il reato di lottizzazione abusiva materiale è integrato da "qualunque condotta che comporti una modifica edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente in assenza di qualunque intervento programmatorio da parte della competente autorità". Tale assunto sarebbe condivisibile in astratto ma "non si identifica con il caso di specie" perché non considera l'art. 3 del d.P.R. cit. che comprende tra gli "interventi di nuova costruzione" - come tali, ex art. 10 del d.P.R. cit., bisognosi di permesso di costruire – l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati o di strutture quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni ecc. che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, arrecando un irreversibile mutamento territoriale: ciò è stato escluso dalla testimonianza del teste Munno e dalla perizia rifiutata dalla Corte, che negano uno stabile insediamento abitativo o modificativo.
  2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 81 cod. pen. e vizio motivazionale emergenti dalla sentenza n. 1192/06 dalla stessa Corte pronunciata il 15 febbraio 2006 contro lo stesso imputato. La Corte avrebbe ritenuto che tale sentenza, assolutoria, non sia incidente, perché "forse a causa del modesto numero di roulotte all'epoca (25 ottobre 2002) presenti sul posto (a conferma, comunque, di una stabilità almeno semestrale dell'insediamento) senza affrontare specificamente la questione centrale dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice contestata, si è limitata a ritenere penalmente irrilevante quella parte della contestazione riguardante la presenza delle roulotte parcheggiate che chiaramente non possono essere considerate costruzioni abusive". Non sarebbe tuttavia condivisibile, secondo il ricorrente, tale asserto perché il dato numerico nell'ipotesi contestata di lottizzazione abusiva materiale è irrilevante e irrilevante è anche la dichiarata permanenza semestrale. Rileverebbe invece quanto sostenuto nel prosieguo della sentenza gravata "nella oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nella attitudine ad una utilizzazione che non abbia della precarietà", precarietà esistente, secondo il ricorrente, nel caso di specie. Né sarebbe risolutiva la richiamata sentenza di Sez. 3, 17 dicembre 2007 n. 4974 che conferma la necessità di uno "stabile insediamento abitativo" mancante nel caso di specie. D'altronde "che la originaria prospettazione accusatoria fosse riconducibile ad una semplice violazione della legge urbanistica" è confermata dal fatto che il sequestro non è stato esteso alle roulotte quali cose pertinenti al reato né il P.M. ha proceduto a identificare i proprietari di queste come concorrenti necessari nel reato di lottizzazione.
  3. In data 27 febbraio 2013 la difesa del ricorrente ha dedotto motivi nuovi. Premesso il deposito di tre documenti di formazione successiva alla presentazione del ricorso (la variante urbanistica della regione Lazio per le strutture ricettive all'aria aperta ex l. 59/85 dell'8 giugno 2012, la delibera  n. 55 del 27 giugno 2012 del consiglio comunale di Fondi riguardante censimento e rilievo dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e il verbale di determinazione dirigenziale del Comune di Fondi riguardante l'affidamento del servizio per lo svolgimento della procedura di attuazione della previsione della variante urbanistica della struttura ricettiva all'aria aperta), si afferma che "al di là della portata dei documenti prodotti che, di fatto, confermano la idoneità del sito ad ospitare strutture ricettive (campeggi)", non sussiste alcuno degli elementi distintivi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, mancando la stabilità ed essendo poi state rimosse tutte le strutture, ciò dimostrando la loro precarietà e inidoneità a trasformare irreversibilmente il territorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

   1. Il ricorso è inammissibile.
   Il primo motivo censura la sentenza per non avere riaperto il dibattimento per acquisire una perizia asseverata che sarebbe stata essenziale per accertare un reato di lottizzazione materiale, e per non avere motivato su ciò. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito nella motivazione della sentenza l'ordinanza già pronunciata di rigetto dell'istanza difensiva di deposito in udienza, nelle forme della memoria tecnica, di una perizia giurata di parte sullo stato dei luoghi. Ha invero evidenziato la Corte che il potere delle parti di nominare consulenti tecnici e la facoltà di questi di esporre il proprio parere al giudice anche mediante memorie tecniche è assoggettato alle disposizioni generali in materia di prove, disposizioni che, in sede di appello, si sostanziano nell'art. 603 c.p.p. quale norma di natura eccezionale, che consente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo in caso di  impossibilità di decidere allo stato degli atti, cioè di assoluta necessità; assoluta necessità che in concreto la Corte ha correttamente escluso sulla base delle ragioni per le quali ha ritenuto provato che nella specie vi sia stata una trasformazione dell’area per effetto della indiscussa realizzazione delle 65 piazzole; anzi, e ancor prima, il motivo appare generico non chiarendo lo stesso (al di là della affermazione del principio che la rappresentazione dei luoghi sarebbe atto istruttorio “imprescindibile”) perché sarebbe stata necessaria una perizia ai fini di avere esatta rappresentazione dello stato dei luoghi che neppure il ricorrente, a ben vedere, contesta.
Quanto all’intervenuto rigetto della richiesta difensiva di disporre, ad integrazione dell’istruzione, l’acquisizione della sentenza della Corte di appello di Roma, nessuna ragione della necessità della stessa è stata esposta nel primo motivo, dovendo ogni considerazione sul punto essere svolta invece, più oltre, in seno alla valutazione del terzo motivo.
 
  2. Il secondo motivo è inammissibile perché (oltre a non chiarire il contenuto delle risultanze della testimonianza Munno e della perizia non acquisita) assume, in termini di mera valutazione delle risultanze di fatto, la non stabilità delle strutture e quindi la loro inidoneità a determinare una effettiva, sistematica e duratura trasformazione urbanistica del territorio in grado di integrare la condotta di lottizzazione materiale. È lo stesso ricorrente a riconoscere che, in punto di diritto, quanto affermato dalla Corte territoriale è corretto. La Corte ha infatti puntualizzato che integra il reato di lottizzazione abusiva materiale "qualunque condotta che comporti una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente in assenza di qualunque intervento programmatorio da parte della competente Autorità".
Ed in effetti questa Corte ha in più occasioni rilevato come integri il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di un'area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo, comportando di contro una siffatta struttura il sostanziale stravolgimento dell'originario assetto definito mediante pianificazione (da ultimo, Sez. 3, n. 8970 del 23/01/2019, Scifoni, Rv. 275929; Sez. 4, n. 13496 del 15/02/2017, Chiesa, Rv. 269399; Sez. fer., n.  31921 del 24/07/2012, Spaccialbelli, Rv. 253420; Sez. 3, Sentenza n. 9446 del 21/01/2010, Lorefice, Rv. 246340), e ciò indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati, dalle caratteristiche costruttive o dalla agevole rimovibilità dell’opera (Sez. 3, n. 37572 del 14/05/2013, P.M. in proc. Doppiu e altro, Rv. 256511).  
Sulla base di ciò la sentenza impugnata  ha dunque esaminato le caratteristiche delle strutture, in particolare rilevando che, a mezzo delle piazzole per roulotte, si era realizzato abusivamente un campeggio in un'area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico inidonea a consentire tale tipo di insediamento, per un'area di circa 6.000 metri quadri, collocando ben 65 roulotte così da "produrre un impatto, sotto il profilo del carico urbanistico, tale da richiedere un preventivo controllo da parte della P.A. in ordine alla compatibilità ed all'eventuale necessità di procedere all'integrazione delle opere di urbanizzazione”.
Tale percorso argomentativo non appare in alcun modo contrastato dal motivo, che si limita, come già anticipato, ad assumere, in senso meramente confutatorio, la non stabilità della struttura in oggetto.

3. Il terzo motivo appare generico giacché, oltre a non chiarire ancora una volta perché la  sentenza della stessa Corte romana del 15 febbraio 2006, asseritamente pronunciata nei confronti dello stesso imputato, sarebbe decisivamente idonea a contrastare le conclusioni della sentenza impugnata, ripropone inoltre la confutazione della ritenuta natura stabile della struttura turistica (per la quale peraltro l’imputato neppure era autorizzato) in oggetto.  La Corte ha comunque chiarito come la precedente sentenza non avesse affrontato il tema della lottizzazione abusiva in quanto aveva ritenuto penalmente irrilevante semplicemente la presenza delle roulotte parcheggiate in quanto non considerabili costruzioni abusive. Risulta chiaramente che, quindi, l'irrilevanza che la sentenza impugnata attribuisce alla sentenza precedente si fonda sul fatto (e invero la sentenza impugnata prospetta una incidenza del "modesto numero di roulottes all'epoca") che la sentenza precedente aveva considerato la roulotte sotto il profilo della qualificabilità come costruzione abusiva singola, e non come parte di una modifica complessiva dell'assetto del territorio quale quella realizzata dalla lottizzazione materiale. Anche questo motivo risulta perciò inammissibile.
4. Infine, quelli che vengono denominati motivi nuovi, appaiono consistere, in realtà, nel deposito di documenti di cui lo stesso ricorrente riconosce la portata "di fatto" sulla idoneità del sito ad ospitare campeggi, e nella reiterazione della assenza del connotato di stabilità delle strutture che corrisponde al contenuto del secondo e terzo motivo già esaminati.
5. Il ricorso è dunque inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
 
 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.   
Così deciso il 19 giugno 2019