Cass. Sez. II n.2245 del 20 gennaio 2014 (Cc. 11 dic. 2013)
Pres. Gentile Est. Pellegrino Ric. Vitale
Urbanistica. Falso e abuso di ufficio

In caso di contestazione dei delitti di abuso di ufficio e di falsità in atto pubblico, sussiste il concorso di reati - e non il fenomeno dell'assorbimento del delitto di cui all’art 323 cp nel più grave delitto di falsità in atto pubblico-, in ragione del diverso ambito operativo dei beni giuridici protetti (il primo garantisce l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, il secondo la genuinità degli atti pubblici) e del fatto che la condotta di abuso di ufficio non si esaurisce in quella del delitto di falso, non coincidendo con essa.  In tema di falsità ideologica in atto pubblico, la fattispecie ivi prevista è compatibile con condotte consistenti nella formulazione di giudizi che siano espressione della discrezionalità tecnica, laddove vi siano a monte previsioni normative recanti criteri di valutazione che impongano verifiche di conformità del dato fattuale a parametri predeterminati.

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