Cass.Sez. III n. 3456 del 23 gennaio 2013 (CC 21 nov 2012)
Pres.Lombardi Est.Fiale Ric.Oliva
Urbanistica. Ordine di demolizione e revoca

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività. (La S.C., nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 21/11/2012
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 7643
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9488/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OLIVA LORENZO N. IL 03/12/1953;
avverso l'ordinanza n. 283/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 03/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pretore di Salerno - Sezione distaccata di Amalfi, con sentenza del 7.4.1997, riformata parzialmente dalla Corte di appello di Salerno con sentenza dell'8.1.1998, divenuta irrevocabile il 25.9.1998, ha condannato Oliva Lorenzo per la realizzazione della sopraelevazione abusiva di un manufatto già edificata in assenza di concessione edilizia, sito nel Comune di Scala in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.
La Corte di merito ha altresì confermato gli ordini di demolizione delle opere abusive (ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c.,ed oggi prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9) e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nella fase esecutiva il P.G. competente ha ingiunto all'Oliva la demolizione, ma egli non vi ha ottemperato ed ha promosso incidente di esecuzione, prospettando che le opere per le quali è stata pronunziata la sentenza di condanna in oggetto inerivano ad un complesso edilizio progressivamente attuato per il quale erano pendenti:
- procedura di sanatoria in seguito ad istanza di "condono edilizio" presentata (in data 28.3.1986) ai sensi della L. n. 47 del 1985 (riferita ad un corpo principale a tre piani fuori terra e ad una stalla adiacente con parziale copertura in lamiera);
- altra procedura di sanatoria in seguito ad istanza di "condono edilizio" presentata (In data 1.3.1995) ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39 (riferita alla sostituzione della copertura in lamiera della stalla ed alla realizzazione di ambienti parzialmente interrati interni ad essa).
Nelle anzidette domande di condono non era compresa soltanto una sopraelevazione sull'originaria stalla: unico manufatto, quindi, suscettibile di demolizione, essendo ragionevole prevedere che per le altre opere l'amministrazione comunale avrebbe rilasciato in breve tempo la concessione in sanatoria.
La Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen., con ordinanza del 3.10.2011, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, affermando la irrilevanza della pendenza delle pratiche di concessione in sanatoria in quanto non poteva fondatamente ritenersi, sulla base di elementi certi e concreti, che l'autorità amministrativa emettesse in tempi brevi provvedimenti incompatibili con la demolizione. Ha evidenziato la Corte territoriale che, dalle informazioni assunte presso l'ufficio tecnico del Comune di Scala dal P.G. procedente, emergeva che:
- l'interessato aveva trasmesso solo in data 17.11.2008 documentazione progettuale integrativa che prevedeva la demolizione delle opere abusive non oggetto delle istanze di condono;
- a fronte di parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione edilizia integrata, la Soprintendenza ai beni ambientali di Salerno aveva richiesto chiarimenti In ordine alla rilevata incongruità tra i grafici e la documentazione fotografica, che però non erano stati ancora forniti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'Oliva e - sotto il profilo della violazione di legge - ne ha eccepito la illegittimità, in quanto, rispetto alle due domande di condono presentate, il vincolo paesaggistico non sarebbe ostativo in via assoluta (ma soltanto subordinato al conseguimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo) e, comunque, i relativi procedimenti amministrativi dovevano ritenersi in fase istruttoria ormai prossima alla conclusione favorevole. Il difensore dell'Oliva, poi, con memoria depositata il 31.10.2012 e corredata dalla documentazione relativa a quanto affermato, ha prospettato che:
- l'ufficio tecnico del Comune di Scala aveva accertato che le opere abusive non oggetto delle istanze di condono edilizio presentate erano state demolite, come da comunicazioni di inizio lavori dell'11.1.2012 e di fine lavori del 13.2.2012 (vedi note di quell'ufficio in data 20 e 21 febbraio 2012);
- la Commissione Beni Ambientali aveva espresso, sulle istanze di condono, in data 9.10.2009, parere favorevole subordinato a specifiche condizioni di adeguamento delle opere;
- in data 21.2.2012, quindi, era stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria n. 3/2012 del 21.2.2012, "per gli abusi edilizi consistenti nella realizzazione di un fabbricato a tre livelli, con n. 2 civili abitazioni, con piano seminterrato destinato a cantina/deposito pertinenza dell'abitazione al piano terra e copertura a lastrico solare; corpo contiguo a due livelli, destinato a civile abitazione con deposito/cantina al piano seminterrato e copertura a lastrico solare", ove si dava atto della concessa rateizzazione (con garanzia fideiussoria) "dell'oblazione dovuta", degli oneri concessori e dell'indennità risarcitoria, in sei rate da versare dal 30 marzo al 30 novembre 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, tenuto conto della documentazione depositata dalla difesa il 31.10.2012, appare idoneo a giustificare una pronunzia di annullamento con rinvio.
2. Deve rilevarsi, in proposito, che il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione di pena concordata, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3), può comportare invece
l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto già ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., ed attualmente del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass.: Sez. 4^, 12.11.2002, n. 37984, Mortillaro; Sez. 3^: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile;
29.7.1998, n. 1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n. 2475, Coppola;
20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n. 2472, Filieri; 28.11.1996, Hard. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, rie. P.M. in proc. Monterisi. Questa Corte ha affermato, infatti, che l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatì bile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (vedi, tra le molteplici e concordi pronunzie in tal senso, Cass., Sez. 3^: 11.5.2005, Morelli;
4.2.2000, Puglisi).
3. Secondo giurisprudenza costante, però, spetta al giudice penale (ed anche al giudice dell'esecuzione) verifica re la sussistenza dei presupposti affinché la normativa di "condono edilizio" possa essere applicata e gli accertamenti che devono essere compiuti dal giudice penale costituiscono compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101, comma 2, artt. 102, 104, comma 1, e art. 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
In presenza di una istanza di condono che non sia stata valutata dal giudice del merito, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione, ai fini del riconoscimento degli effetti delle procedure di "condono edilizio" esperite ai sensi della L. n. 724 del 1994 e L. n. 47 del 1985 - nell'eseguire l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto - deve accertare:
- il tipo di intervento realizzato e la sua riconducibilità agli schemi della normativa di sanatoria;
- le dimensioni volumetriche dell'immobile;
- l'epoca della sua realizzazione;
- la tempestività della domanda di sanatoria e l'avvenuto "integrale versamento" delle somme dovute ai fini dell'oblazione ed a titolo di contributo concessorio, ritenute congrue dall'amministrazione comunale.
4. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale aveva ritenuto non imminente la definizione di procedure di condono instaurate in tempi ormai remoti ed in relazione alle quali il parere favorevole riferito al vincolo paesaggistico è comunque subordinato a prescrizioni che risultavano non ancora attuate, quale principalmente la preliminare demolizione di tutte le opere realizzate dopo il 1993 e non comprese nelle richieste di sanatoria.
A fronte, invece, della intervenuta definizione dei procedimenti amministrativi e dell'esaurimento degli stessi, si impone una puntuale verifica sia della legittimità del titolo sanante sia dell'integrale effettivo adempimento delle condizioni di efficacia apposte a quel titolo.
5. L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Salerno, per l'effettuazione delle verifiche di legittimità e di efficacia imposte dal rilascio del provvedimento di sanatoria.

P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013