Cass. Sez. III n. 47426 del 31 dicembre 2021 (UP 12 ott 2021)
Pres. Sarno Est. Di Stasi Ric. Farina
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia in zona vincolata

In materia edilizia, al fine di poter escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva in zona vincolata, di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, la condizione del rispetto, oltre che della volumetria, anche della medesima sagoma dell'edificio preesistente - imposta dalla seconda parte dell'art. 3 del citato d.P.R. per qualificare, in deroga al regime ordinario, gli interventi di demolizione e ricostruzione come "ristrutturazione edilizia" - opera anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/09/2020, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del 05/02/2018 del Tribunale di Pescara (che aveva assolto gli attuali ricorrenti dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 181 d.lgs 42/2004 loro contestato al capo a), perché il fatto non sussiste, ed i ricorrenti Ferri Agostino e Ferri Lorenzo dal reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett.c d.P.R. 380/2001 contestato al capo b) dell’imputazione, per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere nei confronti di Farina Mario Domenico in ordine allo stesso reato perché estinto per intervenuta prescrizione), dichiarava la responsabilità a fini civili di Farina Mario Domenico, Ferri Agostino Ferri Lorenzo e li condannava in solido al risarcimento del danno cagionato alle parti civili con il reato sub) b, da liquidare in separata sede nonché alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Farina Mario Domenico, Ferri Agostino e Ferri Lorenzo, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.

Farina Mario Domenico propone sei motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 42-43 cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il permesso di costruire n. 430/2003 era stato rilasciato sulla base dell’art. 31 del PRG vigente in Pescara all’epoca dei fatti il quale consentiva in zona B1 gli interventi di ristrutturazione edilizia secondo il disposto dell’art. 30 lett. e) della L.R. Abruzzo 12.4.1983 n. 18, che disciplinava la ristrutturazione edilizia imponendo limiti di superficie ed il perimetro preesistente ma non il rispetto della sagoma; erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la norma statale di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 380/2001 prevalesse su quella regionale, prevedendo la norma statale la prevalenza solo sugli strumenti urbanistici in generale e, quindi, sui soli atti dei Comuni; il permesso di costruire era sicuramente rispettoso della LR 18/83 e la condotta del Farina, che, nel ricostruire l’immobile demolito, aveva mantenuto altezza, volume e superficie nei limiti del fabbricato demolito e ne aveva modificato la forma migliorandola ed armonizzandola con l’edificazione circostante, non integrava il reato contestato; inoltre, a fronte del complesso quadro normativo e giurisprudenziale, il Giudice non aveva considerato l’errore sulle leggi come considerato dalla sentenza del 24.3.1988 della Corte Costituzionale.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 649 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che il reato contravvenzionale contestato al capo b) si fondava sulla inesistenza dei titoli abilitativi 430/2003,411/2004 e 74/2007 e che la legittimità del premesso di costruire n. 74/07 nonchè del n 430/2003 era già stata riconosciuta con la sentenza n. 614/2014 del Tribunale di Pescara (confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con la sentenza n. 2279/2016, passata in giudicato a seguito della ordinanza n. 27679/2018 della Corte di Cassazione); erroneamente, dunque, ed in violazione dell’art. 649 cod.proc.pen. la Corte di appello, nella sentenza impugnata, era entrata nuovamente nel merito del permesso di costruire n. 430/2003, peraltro, superato totalmente da altri due permessi e, nello specifico, dal permesso di costruire n. 74/2007, riconosciuto valido ed efficace con la succitata sentenza.
Con il terzo motivo deduce la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 LR n. 18/1983 e art 31 NTA del PRG di Pescara e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte di appello aveva ritenuto che non rispettando il fabbricato la normativa edilizia non poteva parlarsi di ristrutturazione ma di nuova costruzione, con argomentazioni non pertinenti e non convincenti; la normativa di riferimento doveva essere quella vigente al momento del rilascio del permesso di costruire n. 74 e, cioè, nell’anno 2007 e, pertanto, non assumeva rilievo l’atto di intesa del 2016 richiamato dalla Corte di appello; inoltre, con riferimento al concetto di sagoma, la Corte di appello aveva erroneamente aderito alla relazione del consulente del Pm, ing. De Acetis, che aveva confuso i concetti di sagoma ed ingombro, mentre in edilizia il concetto di sagoma non può che riferirsi ai parametri edilizi che determinano e qualificano la costruzione e, cioè, il volume, l’altezza e le distanze dai confini, parametri tutti rispettati dal fabbricato di cui all’imputazione.
Con il quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 del cod.pen.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto non applicabile l’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 30 del dl 21.6.2013 conv. in l n. 98/2013 che aveva eliminato le parole “e sagoma”, la Corte di merito aveva precisato che la modifica non riguardava gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs 42/2004 ma, pur non essendo l’immobile del Farino sottoposto a tale vincolo, aveva erroneamente richiamato il vincolo previsto per la zona in cui ricade l’immobile; in tal modo risultava violato l’art. 2 del cod.pen., dovendo trovare applicazione la normativa da cui discende il trattamento più favorevole.
Con il quinto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 del d.P.R. 380/2001.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che non erano stati rispettati i termini di inizio e ultimazione dei lavori, in mancanza di espressa richiesta di proroga, a nulla rilevando il sequestro dell’immobile; il termine annuale di inizio lavori e quello triennale di ultimazione erano rimasti sospesi per causa di forza maggiore per effetto del provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria e trovava, quindi, applicazione il comma 2 bis dell’art. 15 dpr n. 380/2001, introdotto dall’art. 17 del dl n. 133/2014, che aveva stabilito la proroga dei termini in questione “quando i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss cod.pen, 520 e 521, 538 e 576 cod.proc.pen.
Argomenta che la Corte di appello, ritenuta la sussistenza del reato di cui al capo b) dell’imputazione, aveva ritenuto erronea la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato estinta la contravvenzione per prescrizione alla data del 24.9.2017; la Corte di appello, invece, aveva erroneamente dato rilievo alla modifica dell’imputazione operata dal Pm ed affermato che la contestazione concernesse i lavori eseguiti “fino al 23.8.2014” e che il reato non era ancora estinto alla data di pronuncia della sentenza di primo grado; le condotte contestate nei capi a) e b) erano, invece, rimaste immutate ed erano relative al periodo maggio-giugno 2012, né erano stati contestati lavori ulteriori; conseguentemente, era erronea anche la pronuncia in ordine alle statuizioni civili.

Ferri Agostino propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 2 cod.pen. e 521 e 522 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva richiamato a fondamento della decisione norme successive alla fattispecie contestata.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 516,518,521 e 522 cod.pen. in relazione agli artt. 157 e 158 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva travisato i fatti descritti nel capo di imputazione, rilevando erroneamente, a seguito della modifica del capo d’imputazione effettuata dal Pm, che essi concernevano le opere realizzate nell’immobile fino al 23/8/2014, data di esecuzione del sequestro preventivo dell’immobile, mentre i dati fattuali presi dal decreto di sequestro del 20/07/2012 indicavano alla predetta data l’epoca di consumazione del reato, con il completamento del fabbricato.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 538 e 541 cod.proc.pen., esponendo che la fondatezza dei motivi di ricorso proposti determina la cassazione delle statuizioni civili disposte dalla Corte di appello.

Ferri Lorenzo propone quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 29 d.P.R. 380/2001, argomentando che secondo la predetta norma il direttore dei lavori è responsabile solo della conformità delle opere descritte nel permesso di costruire e per le modalità esecutive dello stesso e che nessuna delle contestazioni di cui al capo b) aveva riguardato elementi attinenti alla mancata conformità al permesso di costruire; la Corte di appello aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato Ferri Lorenzo perché vi sarebbero state difformità al permesso di costruire, circostanza mai contestata.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 43 cod.pen.ed all’art. 2 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di rilevare che, come evidenziato dal Tribunale, la complessità della vicenda e la pluralità di pronunce in contrasto tra di loro, anche in sede amministrativa, escludevano la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione; inoltre, i Giudici di appello avevano richiamato, in contrasto con il disposto dell’art. 2 cod.pen., norme successive alla fattispecie contestata.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 516,518, 521 e 522 cod.proc.pen.e degli artt. 157 e 158 cod.pen., vizio di motivazione e travisamento, lamentando che la Corte di appello aveva travisato i fatti descritti nel capo di imputazione, rilevando erroneamente, a seguito della modifica del capo d’imputazione effettuata dal Pm, che essi concernevano le opere realizzate nell’immobile fino al 23/8/2014, data di esecuzione del sequestro preventivo dell’immobile, mentre i dati fattuali presi dal decreto di sequestro del 20/07/2012 indicavano alla predetta data l’epoca di consumazione del reato, con il completamento del fabbricato
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 538 e 541 cod.proc.pen., esponendo che la fondatezza dei motivi di ricorso proposti determina la cassazione delle statuizioni civili disposte dalla Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di Farina Mario Domenico, che si trattano congiuntamente perchè oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, nel dichiarare la responsabilità a fini civili degli attuali ricorrenti, ha ritenuto sussistente il reato contestato al capo b), evidenziando, con congrue e logiche argomentazioni ed in aderenza alle risultanze istruttorie con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che le opere realizzate nell’immobile di cui all’imputazione- consistite nella realizzazione di un fabbricato sito in Pescara a seguito di demolizione dell’immobile preesistente – integravano una nuova costruzione e non una ristrutturazione edilizia in quanto l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile, ubicato in zona sottoposta a vincolo paesistico, non avevano rispettato la sagoma dell’edificio preesistente (cfr pag 12, 13 e 14 della sentenza impugnata).
La decisione è corretta in quanto conforme al dato normativo ed ai principi di diritto espressi da questa Corte in subiecta materia.
Va ricordato che con l’art. 3, comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 380/2001, è stata introdotta una regolamentazione espressa per gli interventi di demolizione e successiva demolizione.
Tale articolo, nella sua formulazione originaria, riconduceva nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.”
Il d.lgs 27.12.2002 n. 301 ha, poi, modificato la disposizione, riconducendo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, eliminando, quindi, il riferimento alla fedele ricostruzione e dando rilievo al risultato finale come coincidente nella volumetria e nella sagoma con il preesistente edificio oggetto di demolizione.
Successivamente, l'art. 30, comma 1, lett. c), l. n. 98 del 2013 ha modificato ulteriormente la nozione di "interventi di ristrutturazione edilizia" definiti dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380 del 2001, escludendo la necessità di mantenere identica la sagoma, ricomprendendo in tale ambito anche quelli consistenti nella “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del manufatto preesistente, anche se non con la stessa sagoma”.
La necessità di mantenere la sagoma, permane, invece, soltanto per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs n. 42/2004 e succ.modif. ("Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente").
Nelle zone paesaggisticamente vincolate, dunque, anche la modifica della sagoma assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'intervento di "nuova costruzione", con il relativo regime assentivo.
Il ricorrente ha sostenuto che la deroga espressamente prevista dalla seconda parte dell'art. 3 cit. si riferisce soltanto agli "immobili" sottoposti a vincoli, mentre, nel caso in esame, il vincolo riguarda una "zona".
La deduzione è manifestamente infondata, alla luce del condivisibile principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui, in materia edilizia, al fine di poter escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva in zona vincolata, di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, la condizione del rispetto, oltre che della volumetria, anche della medesima sagoma dell'edificio preesistente - imposta dalla seconda parte dell'art. 3 del citato d.P.R. per qualificare, in deroga al regime ordinario, gli interventi di demolizione e ricostruzione come "ristrutturazione edilizia" - opera anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile (Sez. 3, n. 33043 del 08/03/2016, Rv.267454 – 01).
Del pari destituita di fondamento è la deduzione che il concetto di sagoma dovrebbe intendersi quale ingombro plano-volumetrico e che, nella specie, essendo rimasti inalterati altezza, volume e superficie, non vi sarebbe stata una modifica apprezzabile della sagoma.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che per sagoma deve intendersi la forma della costruzione complessivamente intesa e, cioè, la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, e, quindi, tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma (Sez. 3, n. 19034 del 18/03/2004, Rv.228624 – 01); inoltre, anche la forma e le dimensioni del tetto sono parte del concetto di "sagoma"(Sez.3, n.41752 del 27/10/2010, Rv. 248702).
Nella specie, come evidenziato di Giudici di appello, le opere realizzate hanno comportato plurimi aspetti di modifica della sagoma dell’edificio demolito (nuova sagoma planimetrica variata da una forma rettangolare ad una forma geometricamente più complessa in proiezione orizzontale, nuova sagoma altimetrica dell’edificio in senso verticale con realizzazione di quattro livelli in luogo dei preesistenti due livelli, nuova copertura curvilinea in luogo della preesistente copertura di tipo tradizionale), che rendono indubbio il mancato rispetto della sagoma dell’edificio preesistente.
Né coglie nel segno l’ulteriore deduzione che invoca l’applicazione della normativa della legge regionale 18/83, che consentiva la demolizione e ricostruzione di un preesistente edificio senza il rispetto della sagoma perché prevalente su quella statale.
Va osservato che dei rapporti tra disciplina regionale e la normativa statale contenuta nel d.p.r. n. 380\01 si è ripetutamente occupata la giurisprudenza di questa Corte. Si è così avuto modo di chiarire che, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.
La norma statale dettata in materia di regolamentazione dell'attività edilizia, con la quale è stato previsto il regime dei titoli abilitativi, è destinata a prevalere sulla disciplina dettata dalla norma regionale, ciò conformemente a quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 303/2003, ha affermato che, quanto all'attività urbanistico-edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia" e che "costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione". La Corte Costituzionale ha affermato che sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall'altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato e tali categorie sono individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Corte Cost. n. 0309 del 2011).
Pertanto, alla luce dell'art. 117 Cost., anche come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni regionali devono rispettare, in ogni caso, i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e, quindi, devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi generali (Corte Cost. n. 187 del 1997; Sez.3, n. 30657 del 20/12/2016, dep.20/06/2017,Rv. 270210 – 01; Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, Rv. 234935; Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004, dep. 2005, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Rv. 221427).
Nella specie, la norma regionale invocata era conforme ad un diverso panorama legislativo che non dava rilievo alla distinzione tra zona vincolata e non vincolata; successivamente, interveniva la normativa di principio dettata dal d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche (come in precedenza esposte), nella quale, invece, il legislatore statale, dettando i principi della materia, ha distinto a seconda che l’intervento di demolizione e ricostruzione venga effettuato o meno in zona vincolata, differenziando in base a tale circostanza la natura dell’intervento edilizio ed il correlato regime dei titoli abilitativi.
Non risultando successivi adeguamenti normativi integrativi da parte della normativa regionale trova, quindi, applicazione, nella specie, la norma di principio del legislatore statale.
Date tali premesse, dunque, deve osservarsi che la Corte territoriale ha espressamente escluso, in ragione dei ricordati principi giurisprudenziali, che ha opportunamente menzionato, che le opere realizzare potessero in qualche modo rientrare entro l'ambito di operatività della disciplina regionale. Tale affermazione, giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata, si fonda sulla obiettiva valutazione di un dato fattuale e, segnatamente, sulla natura e consistenza dell'intervento di ricostruzione, che ha comportato una modifica della sagoma del preesistente edificio, ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
3. Il secondo motivo di ricordo di Farina Mario Domenico è manifestamente infondato.
Il divieto di bis in idem, che rinviene la propria matrice normativa nell'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui rispettivamente all'art. 69, co. 2 e all'art. 345 cod. proc. pen
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, “ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799).
Tale ricostruzione è stata ribadita ed ulteriormente verificata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 31.5.-21.7.2016), che ha analizzato la relazione tra la nozione di medesimo fatto valevole per il diritto nazionale e quella che risulta assunto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed ha escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito all'idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento.
Il Giudice delle leggi ha chiarito, in particolare, che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima: è necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, seppure riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sanzionatorie.
Tali principi, calati nel caso di specie, evidenziano la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che, come ben evidenziato dalla Corte d'appello, non vi è identità tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla la sentenza n. 614/2014 del Tribunale di Pescara, che certamente attengono ad eventi naturalistici ben diversi, attesa la diversa collocazione temporale delle condotte e la diversità dell’oggetto materiale delle stesse.
Le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale sono congrue e logiche e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimità.
L'accertamento circa la sussistenza o meno dello stesso fatto, ai fini dell'applicabilità del divieto di bis in idem, è, infatti, un tipico giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che si sottrae al controllo di legittimità ove risulti congruamente motivato (Sez.6, n.9301 del 19/04/1995, Rv.203081).
4. Il quinto motivo di ricorso di Farina Mario Domenico è manifestamente infondato.
Secondo la disciplina della efficacia temporale del permesso di costruire contenuta nell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, i lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo, e devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dal diritto a costruire la parte dell'opera non ancora eseguita.
La fissazione obbligatoria di termini di validità del titolo abilitativo trova la sua ratio nella necessità di assicurare la certezza temporale dell’attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e l’effettività delle previsioni urbanistiche (C. Stato, sez. V 28.6.2000 n. 3638). Allo scopo di evitare che una edificazione, autorizzata in un dato momento, venga realizzata quando la situazione fattuale e normativa sia mutata, i lavori devono essere iniziati ed ultimati nel termine prescritto nel permesso di costruire (Sez.3, n.12316 del 21/02/2007, Rv.236336 – 01, in motivazione).
I termini di inizio e di ultimazione possono però essere prorogati, se prima della scadenza ne sia fatta richiesta, in considerazione di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Con il d.l. n. 133/2013 è stato introdotto il comma 2-bis all’art 15 d.P.R. n. 380/2001 prevedendo che la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordato qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondati.
La Corte territoriale, in aderenza al chiaro dato normativo, ha correttamente rilevato che grava sul committente l’obbligo di presentare una formale istanza di proroga in tutte le ipotesi normativamente previste, anteriormente alla scadenza e che tanto non è avvenuto nella specie.
Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con tali argomentazioni, si dilunga in considerazioni in punto di fatto che non possono trovare ingresso in sede di giudizio di legittimità.
5. Il sesto motivo di Farina Mario Domenico, il secondo ed il terzo motivo di Ferri Agostino, il terzo ed il quarto motivo di Ferri Lorenzo- tutti oggettivamente connessi- sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha ritenuto, in aderenza al capo di imputazione come modificato dal pubblico ministero all’udienza del 15.5.2017 (cfr verbale di udienza in atti si indica la data del commesso reato “fino al 23.8.2014” in relazione al prodotto decreto di sequestro preventivo del 16.8.2014, eseguito in data 23.8.2014, nel quale si dava atto che sulla base delle due ultime informative della Polizia Giudiziaria, il cantiere era stato riaperto con lavori in corso e che il fabbricato era in fase di completamento nella struttura in cemento armato, con tetto praticamente completato) che la contestazione aveva ad oggetto i lavori di completamento dell’immobile eseguiti fino al 23.8.2014.
Essendosi, pertanto, consumato il reato alla data del 23.8.2014 (data di esecuzione del sequestro preventivo dell’immobile), alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (5.2.2018) la contravvenzione contestata non era estinta in quanto il termine prescrizionale massimo quinquennale non era ancora decorso.
Va ricordato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez.U, n.17178 del 27/02/2002, Rv.221399; Sez.3, n.38136 del 25/09/2001, Rv.220351; Sez.3, n.29974 del 06/05/2014, Rv.260498).
Risultano, pertanto, del tutto destituiti di fondamento i vizi dedotti.
6. Residuano il primo motivo di Ferri Agostino ed i primi due motivi di ricorso di Ferri Lorenzo.
6.1. Il primo motivo di Ferri Agostino è inammissibile per genericità.
Il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità senza alcun confronto critico con l’articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Il motivo prospetta, dunque, deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, pertanto applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
6.2. Il primo motivo di ricorso di Ferri Lorenzo è manifestamente infondato.
Il direttore dei lavori, in base all’art. 29 d.P.R. n. 380/2001, è ritenuto responsabile della conformità delle opere alle previsioni del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabile nel medesimo, assumendo, quindi, per il ruolo svolto, la responsabilità tecnica delle opere cui deve sovrintendere. Il riferimento contenuto nella norma al titolo abilitativo edilizio, pur presupponendone l’esistenza, non esclude del tutto la responsabilità di chi dirige materialmente i lavori in assenza del permesso o con permesso di costruire scaduto di validità secondo i principi generali in materia di concorso di persone nel reato.
E’ stato osservato che l'intervenuto rilascio del titolo abilitativo non esime da responsabilità penale per l'abuso edilizio il committente, il titolare del permesso di costruire ed il direttore dei lavori (art. 29, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel caso in cui detto titolo sia stato rilasciato in contrasto con la legge o con gli strumenti urbanistici (Sez.3,n. 27261 del 08/06/2010,Rv.248070 – 01); e si è ritenuto, con riferimenti normativi alla previgente disciplina, che il direttore dei lavori può concorrere (al pari di altri soggetti) nel reato edilizio in caso di violazione della conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche allorché alla realizzazione di questa abbia dato un contributo causalmente efficiente, il che si verifica inevitabilmente nell'ipotesi di concessione edilizia macroscopicamente illegittima (Sez.3, n.7310 del 12/06/1996, Rv.206028 - 01).
La Corte territoriale ha ritenuto, con congrue argomentazioni, la responsabilità del ricorrente nel reato contestato, facendo buon governo dei principi di diritto affermati in materia da questa Corte.
Non sussiste, pertanto, il vizio dedotto.
6.3. Il secondo motivo di Ferri Lorenzo è inammissibile.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, senza considerare la complessità della vicenda e la pluralità di pronunce in contrasto tra di loro, anche in sede amministrativa.
La Corte territoriale ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato evidenziando che la qualifica professionale del prevenuto e la sua competenza tecnica imponevano di verificare la correttezza delle opere (cfr 17 della sentenza impugnata).
Va ricordato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'elemento psicologico del reato contestato può concretarsi indifferentemente nel dolo o nella colpa, e che quindi versa certamente in colpa, sotto l'aspetto della negligenza, e non può invocare la buona fede, il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente lo svolgimento delle opere anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto autorizzato (cfr Sez. 3,24 settembre 2008 n.36567).
La doglianza proposta è del tutto generica, in quanto priva di confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale richiamandosi sul punto le considerazioni già esposte al punto 6.1.
Essa, inoltre, espone censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
7. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
8. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
9. I ricorrenti vanno, inoltre, condannati, in base al disposto dell’art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili: per Boccuccia Anita, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 37/2018, all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare le spese nella misura di cui al dispositivo; per le altre parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute va disposta in via generica: spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002 (Sez. U, n.5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, Rv.277760 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Boccuccia Anita, che liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge. Condanna, infine, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Italia Nostra Onlus e Comitato Abbruzzese per il Paesaggio, ammesse al patrocinio dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 12/10/2021