Nuova pagina 2

             Cons. Stato Sez. V sent. 4321 del 19 luglio 2003
Urbanistica. Interventi di manutenzione straordinaria

Nuova pagina 1

 

  REPUBBLICA ITALIANA               

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta    

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3643/1998, proposto dalla società SIMA Ceramiche, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Fregni e E. Mazzocco, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Ugo Bassi  n. 3;

CONTRO

Comune di Maranello, rappr. e dif. dagli avv.ti C. Marzullo e C. Orienti, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso avv. G.M. Grez.

e nei confronti

della provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna, non costituitesi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. 2°,  n.24 del 28.1.1998, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Società;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Maranello;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 25.3.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avvocati Capunzo e Casellato su delega rispettivamente degli avvocati Mazzocco e Marzullo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO

Con l’appello in epigrafe, la società SIMA Ceramiche ha fatto presente che era subentrata alla società Sima che aveva presentato in data 29.12.1995 all’Amministrazione provinciale di Modena domanda per la sostituzione di due forni (per la cottura della ceramica) con un nuovo forno, nonchè in data 30 12.1995  altra domanda al comune di Maranello per il rilascio della necessaria autorizzazione edilizia, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria; che i due forni erano da sostituire in quanto di tecnologia superata e non idonea per alcuni tipi di piastrelle richiesti dal mercato; che la provincia di Modena, dopo aver chiesto integrazione della documentazione, si rivolgeva al Sindaco di Maranello per ottenere il parere di cui all’art. 7 D.P.R. 24.5.1988 n. 203, espresso con atto del 16.5.1996 in maniera sfavorevole, in quanto si trattava di intervento di manutenzione straordinaria in contrasto con la norma di zona (art. 40 NTA), in particolare il complesso industriale oggetto di intervento era in contrasto con la destinazione di zona classificata nel vigente PRG Zona destinata ad attrezzature distributive sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata; che nel contempo  in data 11.5.1996 veniva respinta  dal Comune anche la domanda di autorizzazione edilizia con motivazione analoga, con la precisazione che ai sensi dell’art. 40 NTA erano ammessi sui fabbricati esistenti anche interventi di manutenzione straordinaria ma tendenti a conformare l’edificio esistente alla nuova destinazione di zona; che proposto ricorso al TAR Emilia Romagna avverso detti provvedimenti, il TAR lo aveva respinto con la sentenza appellata.

Ha dedotto che la sentenza appellata era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:

- l’art. 40 NTA disciplinava gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici la cui destinazione era conforme alle norme di zona, mentre nella specie tale disposizione non era applicabile atteso che la destinazione dello stabilimento SIMA non era attualmente conforme ala destinazione di zona del  vigente PRG, per cui doveva trovare applicazione l’art. 29 delle NTA, il quale consentiva le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti anche se attualmente in contrasto con la destinazione di zona; che ciò valeva maggiormente per gli edifici di natura industriale che richiedevano frequenti interventi manutentivi;

- il Comune aveva fatto particolare riferimento all’inciso “salvo maggiori limitazioni espressamente indicate nelle norme” contenuto nell’art. 29, 3°, delle NTA, ma nella specie non sussisteva alcuna maggiore limitazione; né tale tesi poteva trovare supporto nel successivo 4° comma, il quale si limitava  a consentire gli interventi di completo adeguamento alle prescrizioni di zona;

- la finalità del PRG è quella di disciplinare e programmare l’attività edilizia futura e non certo quella di disporre coattivamente l’ablazione di manufatti legittimamente esistenti, per cui allorché i vincoli di PRG vengono ad incidere su una struttura preesistente già urbanisticamente caratterizzata, come nel caso di specie, allora vengono a risolversi in interventi sostanzialmente espropriativi, senza giusto indennizzo;

- non poteva condividersi l’assunto del TAR secondo cui l’intervento sarebbe diretto ad un potenziamento di attività produttive ad elevato impatto igienico-ambientale all’interno di un’area avente destinazione di zona radicalmente difforme, in quanto, come risultava dalla relazione tecnica, il forno moderno che si intendeva sostituire ai due forni a tunnel obsoleti era di capacità produttiva equivalente ed equivalente capacità gassosa;

- comunque la società aveva titolo ad eseguire l’intervento di manutenzione straordinaria (a prescindere dall’incremento o meno dell’attività produttiva) sulla base dell’art. 43, ultimo comma, L. R. Emilia Romagna n. n.47/1978 e successive modificazioni;

- per la ceramica CEMAR l’art.116 NTA prevedeva incredibilmente perfino la possibilità di ampliare la superficie sino al 30%, con conseguente disparità di trattamento;

- per la Ferrari auto era perfino consentito di costruitre e mantenere in funzione una fonderia;

- il comune di Maranello in tal modo voleva in sostanza il trasferimento del solo stabilimento della società SIMA;

- in ogni caso erano illegittime, come già rilevato in primo grado, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 40 delle NTA nella parte in cui dovessero precludere l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili esistenti;

- qualora poi si dovesse ritenere che non potrebbe assentirsi un intervento di manutenzione straordinaria in difetto dell’approvazione di un piano particolareggiato, la relativa disposizione sarebbe illegittima in quanto il piano particolareggiato non può certamente richiedersi per un intervento manutentivo;

- con riferimento all’atto comunale del 16.5.1996, non era stata rispettata la specifica procedura non essendo stato richiesto il parere tecnico del Servizio di igiene pubblica; inoltre tale atto era stato adottato non dal Sindaco ma dall’Assesore, cui comunque non poteva attribuirsi delega; infine tale atto era motivato con riferimento esclusivo alla materia urbanistico-edilizia, che era estranea alle immissioni in atmosfera degli impianti produttivi.

Costituitosi in giudizio, il comune ha chiesto il rigetto dell’appello.

In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.

Il Comune ha rilevato che con deliberazione G.R. n.1586 del 34.6.1975 era stata approvata una specifica variante del PRG atta ad incentivare il trasferimento dell’attività produttiva svolta nello stabilimento della ricorrente, essendo inidonea l’area su cui insisteva e con l’individuazione delle aree idonee, finalità che era stata confermata dal recente P.R.G approvato con delibera G.R. n. 2312 del 2.6.1993; che in relazione a detta scelta erano state adottate specifiche disposizioni nelle NTA in base alle quali all’interno del perimetro delle aree suscettibili di intervento previo piano particolareggiato (quali le aree in considerazione) sugli edifici esistenti erano ammessi interventi di manutenzione straordinaria solo ove detti edifici avessero destinazione d’uso conforme alla destinazione di zona oppure fossero funzionali alla realizzazione di tale conformità, che di conseguenza il rinvio alle maggiori limitazioni di cui all’art.29 NTA imponeva di considerare il successivo art. 40; che comunque le disposizioni di piano regolatore non erano state oggetto di tempestiva impugnativa.

La società ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.

Alla pubblica udienza del 25.3.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Con sentenza T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. 2°,  n.24 del 28.1.1998 è stato respinto il ricorso proposto dalla Società SIMA Ceramiche avverso due atti del Comune di Maranello (in data 11 e 16.5. 1996), con i quali da una parte  è stata negata l’autorizzazione all’intervento di manutenzione straordinaria e dall’altra è stato espresso parere sfavorevole, ai sensi dell’art.7 D.P.R. 24.5.1988 n. 203, in ordine alla richiesta di sostituzione di due forni per la produzione ceramica con un forno di tecnologia più avanzata.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.

2. L’appello è infondato.

2.1. Il comune ha sostanzialmente motivato il diniego con la considerazione che si trattava di intervento di manutenzione straordinaria in contrasto con la normativa di zona (art. 40 NTA), classificata nel vigente PRG come Zona destinata ad attrezzature distributive sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, e che ai sensi dell’art. 40 NTA erano ammessi sui fabbricati esistenti anche interventi di manutenzione straordinaria solo se tendenti a conformare l’edificio esistente alla nuova destinazione di zona.

Detta tesi è stata condivisa dal TAR.

2.2. Priva di pregio è la doglianza fondamentale della Società secondo cui la fattispecie sarebbe disciplinata dall’art. 29 delle NTA e non, come preteso dal Comune e dal TAR, dal successivo art. 40.

Il menzionato art. 29, comma 3°, nel prevedere per gli edifici esistenti in totale contrasto con le norme di zona gli interventi di completo adeguamento alle prescrizioni di zona, consente comunque le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma poi  fa salve  le maggiori limitazioni espressamente indicate dalle norme di zona o specifiche discipline particolareggiate in vigore.

Tale disciplina maggiormente limitativa si rinviene appunto nell’art.40, in base al quale all’interno del perimetro delle aree suscettibili di intervento previo piano particolareggiato (quali le aree in considerazione) sugli edifici esistenti vengono ammessi interventi di manutenzione straordinaria solo ove detti edifici abbiano destinazione d’uso conforme alla destinazione di zona oppure siano funzionali alla realizzazione di tale conformità.

Con la conseguenza che gli interventi proposti sullo stabilimento industriale di ceramiche, che le parti pacificamente qualificano di manutenzione straordinaria, non erano ammissibili in quanto in contrasto con l’attuale destinazione di zona dell’area in cui sorgeva lo stabilimento (zona ad attrezzature distributive).

2.3. Non può condividersi neppure la doglianza secondo cui dette disposizioni limitative degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti sarebbero illegittime in quanto verrebbero a risolversi in interventi sostanzialmente espropriativi, senza giusto indennizzo.

E’ pur vero che gli strumenti urbanistici, in quanto atti di pianificazione dello sviluppo urbanistico, sono essenzialmente  rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione del territorio per cui le relative prescrizioni non riguardano le opere già eseguite in conformità alla disciplina previdente, per cui debbono ritenersi in linea di massima consentiti sulle opere preesistenti attualmente in contrasto con le nuove destinazioni di zona gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la finzionalità (V. la decisone di questa Sezione n. 176 del 19.2.1997), ma nella specie si trattava di armonizzare tra di loro contrastanti interessi urbanistici ed ambientali essendosi modificata nel tempo la destinazione di zona dell’area da industriale ad attrezzature distributive.

Tale equilibrio è stata correttamente rinvenuto nel consentire in effetti in tale zona solo interventi di manutenzione ordinaria con un sostanziale regime ad esaurimento dell’attività industriale in atto, atteso che gli interventi di manutenzione straordinaria (tra cui le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti, secondo l’art.63 delle NTA) avrebbero comportato la persistenza senza limiti di tempo di un’attività industriale in una zona ormai a diversa destinazione.

Tanto più che con deliberazione G.R. n.1586 del 34.6.1975 era stata già approvata una specifica variante del PRG atta ad incentivare il trasferimento dell’attività produttiva svolta nello stabilimento della Società, essendo ritenuta inidonea l’area su cui insisteva e con l’individuazione delle aree idonee, finalità che era stata confermata dal recente P.R.G approvato con delibera G.R. n. 2312 del 2.6.1993, come evidenziato dal Comune.

2.4. Né vale invocare da parte della Società la disposizione di cui all’art. 43 L.R. Emilia Romagna 7.12.1978 n.47 (come modificato dall’art. 36 L.R. n.23/1980), che si limita a definire gli interventi di manutenzione straordinaria nel caso di edifici industriali o artigianali (in conformità del resto all’art. 31 L. 5.8.-1978 n.457), mentre nel caso in esame si tratta di stabilire l’ammissibilità o meno di un tale intervento.

2.5. Inammissibli per genericità sono poi le censure di disparità di trattamento avanzate nei confronti di altre Società (Ferrari, Ceramiche CEMAR e CERDISA), atteso che esse non risultano collocate nella medesima zona della ricorrente.

2.5. Le rimanenti censure sono rivolte solo avverso l’atto comunale del 16.5.1996, per cui esse possono ritenersi assorbite una volta verificata la legittimità del diniego comunale in data 11.5.1996.

3. Per quanto considerato l’appello va respinto, con l’integrazione della motivazione della sentenza del TAR.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2003 con l’intervento dei Signori:

Pres. Emidio Frascione  

Cons. Giuseppe Farina 

Cons. Paolo Buonvino  

Cons. Claudio Marchitiello  

Cons. Aniello Cerreto Est.