Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5621 del 5 novembre 2012.
Urbanistica. Barriere automatiche e fioriere per la delimitazione di parcheggi privati non eseguibili con D.I.A.

I lavori di installazione di due barriere automatiche e fioriere per la delimitazione, la regolamentazione e la protezione statica dei parcheggi privati antistanti al fabbricato condominiale non sono eseguibili con DIA. È’ indiscutibile infatti che, ai fini di cui al citato art. 19 delle N.T.A. del piano particolareggiato per l’edilizia privata (P.P.E.P.) del Comune di Pomezia, il termine “recinzione” rivesta un significato funzionale e non strutturale, poiché la ratio della disposizione non può essere se non quella di vietare qualunque opera che, a prescindere dalla sua concreta configurazione, serva a escludere dall’area soggetti ritenuti non legittimati. E’ irrilevante la circostanza che la recinzione risulti composta da un complesso di barriere e fioriere. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05621/2012REG.PROV.COLL.

N. 09505/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9505 del 2007, proposto da:

Condominio Albatros, rappresentato e difeso dall'avv. Mario R. D'Ecclesiis, con domicilio eletto presso Bruno Galati in Roma, via dei Castani, 195;

contro

Comune di Potenza, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Matera, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; Pino Maria, Malatesta Rocco;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 00610/2007, resa tra le parti, concernente NON ESEGUIBILITA' LAVORI OGGETTO DI DIA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte appellante l’avvocato Mario R. D'Ecclesiis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

In data 31 maggio 2005 il Condomino Albatros ha denunciato al Comune di Potenza l’inizio dei lavori di installazione di due barriere automatiche e fioriere per la delimitazione, la regolamentazione e la protezione statica dei parcheggi privati antistanti al fabbricato condominiale. Successivamente, ha impugnato l’atto del 14 giugno 2005, con cui il Comune ha disposto la non eseguibilità delle opere in oggetto, demandando al funzionario competente la relativa verifica e l’eventuale sospensione dei lavori.

Il ricorso è stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con sentenza 28 settembre 2007, n. 610.

Il Condominio ha proposto appello contro la sentenza, chiedendone al tempo stesso la sospensione dell’efficacia e censurandola sotto diversi profili.

1. Non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 19 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano particolareggiato per l’edilizia privata (P.P.E.P.) - che reca un tendenziale, generale divieto di apporre recinzioni ai lotti edificatori - perché non potrebbero essere parificate alle recinzioni la barra di chiusura automatica e le fioriere.

2. L’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - il quale prevede che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione” - imporrebbe un vincolo di destinazione di natura pubblicistica, senza precludere ai comproprietari la possibilità di disciplinare l’uso di tali spazi, limitando l’accesso e il parcheggio a terzi estranei al condominio. L’intervento edilizio, peraltro, riguarderebbe solo una parte dell’area destinata a parcheggio condominiale, non impedirebbe l’accesso pedonale né il parcheggio nelle zone adiacenti e latistanti il fabbricato. Infine, la circostanza che nel condominio si svolgano attività commerciali o professionali non implica la possibilità che i terzi si avvalgano degli spazi condominiali per parcheggiare la propria auto.

3. La documentazione fotografica depositata in atti attesterebbe che altri condomini residenziali delle stesse zone, pur avendo anche destinazione commerciale e direzionale, mostrerebbero parcheggi muniti di recinzioni metalliche.

4. Il motivo del ricorso relativo alla intervenuta decadenza del P.P.E.P., considerato inammissibile dalla sentenza perché dedotto solo con la memoria finale, avrebbe potuto essere rilevato d’ufficio dal Tribunale regionale.

Il Comune di Potenza si è costituito in giudizio per resistere all’appello, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità dei motivi nuovi e della documentazione estranea al giudizio di primo grado e sostenendo nel merito l’infondatezza del gravame.

La domanda cautelare del Condominio è stata accolta dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza 29 gennaio 2008, n. 483.

Con ordinanza 29 maggio 2012, il Collegio ha disposto istruttoria, fissando l’udienza di discussione del merito al successivo 23 ottobre.

In tale data, all’udienza pubblica, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la speciale normativa urbanistica dettata dall’art. 41-sexies della citata legge n. 1150 del 1942 determina, in favore di tutti i condomini dell’edificio, un diritto reale d’uso sugli spazi destinati a parcheggio (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1214). Ne consegue che - come rileva l’appello - l’interesse collettivo alla deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione, che la disposizione persegue, viene tutelato solo indirettamente e non con il riconoscimento (a chiunque e neppure a chi abbia un interesse qualificato, dato dallo svolgere nei luoghi considerati una determinata attività o professione) di un diritto di parcheggiare nelle aree di proprietà altrui.

Per tale motivo non è risolutiva la considerazione svolta nel provvedimento comunale impugnato in primo grado, secondo la quale, essendo l’area in oggetto a servizio anche di attività direzionali e commerciali, non sarebbe stato possibile limitarne l’utilizzo.

In linea di massima, invece, i condomini, deliberando con le modalità prescritte dal codice civile, hanno facoltà di disporre degli spazi pertinenziali dell’edificio destinati a parcheggio, ovviamente nella misura in cui le relative deliberazioni non trovino il limite di specifiche disposizioni di natura pubblicistica.

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto di scorgere tale limite nel divieto di recinzioni stabilito dall’art. 19 delle N.T.A.

Il relativo testo, acquisito all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio, recita: “Sono ammesse le recinzioni, con esclusione dei soli lotti per l’edilizia residenziale di cui al precedente art.7. Le recinzioni, ove consentite, dovranno essere tali da non costituire barriere visive. Dovranno quindi essere realizzate con siepi vive o con elementi murari continui dell’altezza massima di cm. 70, e superiormente con elementi tipo cancellate, ben ambientate architettonicamente e ingentilite con piante rampicanti“.

E’ pacifico che l’edificio di proprietà del Condominio rientri nella tipologia prevista dall’art. 7 delle N.T.A. Pertanto, nel caso di specie, la recinzione non sarebbe ammessa. L’appello non lo contesta. Insiste però molto sulla distinzione tra “recinzione” (non consentita) e “barra” (ammessa): la recinzione sarebbe per definizione una struttura fissa ed escludente, presentando cioè caratteristiche che non sono proprie delle barriere automatiche e delle fioriere. Si tratterebbe peraltro di una distinzione fatta propria dalla stessa “Guida pratica per gli interventi edilizi”, approvata dalla Giunta comunale di Potenza con deliberazione 11 luglio 2003, n. 251.

L’argomento, però, non è fondato.

È’ indiscutibile infatti che, ai fini di cui al citato art. 19 delle N.T.A., il termine “recinzione” rivesta un significato – per così dire – funzionale e non strutturale, poiché la ratio della disposizione non può essere se non quella di vietare qualunque opera che, a prescindere dalla sua concreta configurazione, serva a escludere dall’area soggetti ritenuti non legittimati. In questi termini, è del tutto irrilevante la circostanza che, come nel caso di specie, la recinzione risulti composta da un complesso di barriere e fioriere.

D’altronde la distinzione che la “Guida” citata pone tra “recinzione” e “barra” non è risolutiva. In disparte la questione circa il peso che sia da riconoscere alle indicazioni della “Guida”, è assorbente il rilievo che questa considera solo il manufatto in sé e prescinde del tutto dalla funzione complessiva e dal risultato pratico (precisamente: una recinzione) cui - in conformità all’intento di chi ha commissionato e progettato l’opera - la combinazione di due barriere, intervallate da fioriere, è suscettibile di condurre.

Egualmente è a dirsi per la previsione delle “fioriere” da parte della medesima “Guida”. La circostanza che queste possano essere liberamente installate “come elemento ornamentale dell’edificio” non esclude la possibilità di una diversa valutazione quando la fioriera sia utilizzata – e certo non solo a fini ornamentali – come elemento costitutivo di un più complesso manufatto.

Così interpretata la normativa, il provvedimento comunale impugnato si configura come atto dovuto e non può essere contestato in relazione a una pretesa disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe: questa è piuttosto genericamente affermata che effettivamente dimostrata e comunque, in quanto si colleghi a un illegittimo comportamento dell’Amministrazione, sarebbe comunque inidonea a fondare una pretesa tutelabile in capo al privato.

L’ultimo motivo, infine, è del pari generico e peraltro - come lo stesso Condominio appellante finisce per ammettere - è stato dedotto tardivamente in primo grado: l’irricevibilità che ne deriva non può essere sanata invocando il principio iura novit curia.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.

Apprezzate le circostanze, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)