Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3177, del 10 giugno 2013
Urbanistica.Copertura chiostro per garage

Legittimità diniego copertura di un chiostro circondato da tre mura perimetrali, con serranda esterna su strada pubblica, al fine di adibire l’area a garage. La richiesta di copertura del chiostrino non può considerarsi opera di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, poiché entrambi i concetti, disciplinati dall’art. 31 delle legge n.457/1978 presuppongono l’esistenza di un edificio o comunque di un’opera che, medianti opportuni lavori, si intende mantenere o migliorare nel suo stato. Tale non può essere in sé considerata la copertura di un chiostrino, che, collocandosi su uno spazio interno già lateralmente totalmente chiuso, viene di fatto a realizzare un nuovo volume coperto. L’opera non è comunque realizzabile in applicazione dell’art. 9 della legge n.122/1989 (legge Tognoli), in deroga alle norme del PRG. Diversamente ragionando e quindi ammettendo la possibilità di realizzare parcheggi mediante opere di copertura di spazi interclusi, si utilizzerebbe la legge per realizzare l’inserimento di nuovi volumi in deroga al PRG, obliterando la “ratio”, già evidenziata dalla giurisprudenza, per cui le disposizioni della legge n.122/1989, riferite alle aree urbane, hanno la finalità di reperire spazi a parcheggio utilizzando gli immobili già esistenti e non costruendo nuovi volumi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03177/2013REG.PROV.COLL.

N. 03925/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3925 del 2008, proposto da: 
Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlini, con domicilio eletto presso Dario Di Gravio in Roma, via Anapo 29;

contro

Petragnani Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Fantini, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; Russo Anna Maria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00092/2008, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Raffaele Potenza e udito per il Comune l’ avvocato Giovanni Carlini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con due ricorsi al TAR dell’Abruzzo il sig. Giovanni Petragnani, proprietario in Comune di Lanciano di un’area urbana interna (chiostro circondato da tre mura perimetrali e corredato da serranda esterna su strada pubblica), premesso di aver chiesto al Comune permesso edilizio per la realizzazione su detta area di una copertura a fine di adibire l’area a garage, domandava l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla domanda e poi del provvedimento di diniego successivamente opposto dall’Amministrazione all’istanza medesima. Quest’ultimo veniva motivato dal Comune precisando che la concessione richiesta riguarda la realizzazione di un garage in area urbana, nella quale, secondo lo strumento urbanistico, sono consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il provvedimento aggiungeva l’inapplicabilità della legge n.122/1989, essendo questa operante per la realizzazione di garages nel sottosuolo o a piano terra di edifici già esistenti, nonché l’insussistenza, in capo al proprietario richiedente, del requisito della residenza nell’immobile interessato dall’intervento.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame contro il silenzio ed accolto l’impugnativa contro il rigetto del permesso, sotto il dedotto profilo della piena applicabilità, all’opera proposta, dell’art. 9 della L. n. 122/1989, quale integrato e/o modificato da L. n. 472/1999, L. n. 185/2002, DPR. n. 380/2001, D.L. n. 457/1997 ed art. 17, comma 90°, L. n. 127/1997.

Di qui l’appello del Comune di Lanciano, affidato a censure ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituito nel giudizio il sig.Petragnani, resistendo al gravame ed esponendo argomentazioni difensive, che si intendono qui riportate.

Con ordinanza cautelare (n. 2727/2008) il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dal Comune appellante.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- La fattispecie controversa sottoposta alla Sezione attiene alla legittimità di un diniego di concessione edilizia reso dal Comune di Lanciano a fronte di istanza tesa a realizzare l’opera in fatto specificata, utilizzando un preesistente spazio situato all’interno dell’edificio.

Il Comune ha negato la concessione, sostenendo che, in relazione alle norme dello strumento urbanistico, l’intervento non poteva essere classificato di “straordinaria manutenzione, poiché la copertura costituisce innovazione edilizia, evidenziando come la costruzione non fosse né prevista nel sottosuolo né già esistente in superficie ed inoltre come il richiedente non fosse residente nell’immobile.

Al contrario, il TAR ha accolto il ricorso ed annullato il diniego, accogliendo la tesi di parte ricorrente secondo cui l’intervento proposto aveva natura di manutenzione straordinaria, insisteva su area pertinenziale e, in applicazione dell’art. 9 della legge n.122/1989 (legge Tognoli), era comunque realizzabile in deroga alle norme del PRG. Secondo il primo giudice, inoltre, il ricorrente, che gestisce un attività commerciale in locale ubicato nell’edificio, va considerato come residente, ed è proprietario (con vincolo pertinenziale rispetto al locale commerciale) dell’adiacente spazio sul quale intende realizzare l’opera in questione.

2.- Contro tale orientamento, il Comune appellante deduce in sintesi due ordini di censure, i quali ribadiscono la validità delle motivazioni addotte a fondamento del diniego. L’appello è fondato.

2.1.- Occorre muovere dalla esatta qualificazione delle opere richieste, per poi verificare la questione della loro compatibilità con le norme dello strumento urbanistico e con le previsioni derogative introdotte dall’art. 9 della legge n.122/1989.

E’ anzitutto indubbio che la richiesta copertura del chiostrino di proprietà dell’appellato non può considerarsi opera di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, poiché entrambi i concetti, disciplinati dall’art. 31 delle legge n.457/1978 presuppongono l’esistenza di un edificio o comunque di un’opera che, medianti opportuni lavori, si intende mantenere o migliorare nel suo stato. Tale non può essere in sé considerata la copertura di un chiostrino, che, collocandosi su uno spazio interno già lateralmente totalmente chiuso, viene di fatto a realizzare un nuovo volume coperto.

2.2.- Orbene, premesso che in quella zona la tipologia d’opera come sopra acclarata non è menzionata dallo strumento urbanistico richiamato dal Comune (che prevede solo le manutenzioni sopra indicate), il punto centrale resta il verificare se l’opera in controversia potesse essere assentita alla stregua dell’art. 9 della legge n.122/1989, la quale, come è noto permette la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici. Al quesito il Collegio ritiene di dover dare riscontro negativo.

Dispone il citato art. 9 che “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari”. Tale norma, tuttavia, non è utile al fine di consentire, in deroga allo strumento urbanistico, l’insediamento della controversa opera di copertura. Si tratta invero di opera edilizia diversa dalla realizzazione del parcheggio, ben potendo questo realizzarsi nello spazio pertinenziale già esistente, in assenza di opere di copertura. Ed in effetti, a ben vedere, il Comune ha negato non la realizzazione o l’uso in quell’area pertinenziale di uno spazio di parcheggio pertinenziale, ma la realizzazione di un’opera edilizia di copertura dell’area stessa e che viene a realizzare non un semplice parcheggio, ma un garage coperto. Va poi considerato che la portata derogativa della legge n.122/1989 non appare poter operare nei confronti di qualsiasi disposizione del PRG, ma con riguardo a quelle che, prevedendo per l’area interessata una destinazione diversa, precluderebbero la realizzazione o l’uso dello spazio (se già esistente) a parcheggio, senza una modifica dello strumento urbanistico. Diversamente ragionando e quindi ammettendo la possibilità di realizzare parcheggi mediante opere di copertura di spazi interclusi, si utilizzerebbe la legge per realizzare l’inserimento di nuovi volumi in deroga al PRG, obliterando la “ratio”, già evidenziata dalla giurisprudenza, per cui le disposizioni della legge n.122/1989, riferite alle aree urbane, hanno la finalità di reperire spazi a parcheggio utilizzando gli immobili già esistenti e non costruendo nuovi volumi (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, n.1565/2011).

Correttamente, pertanto, il Comune ha opposto un diniego alla realizzazione della copertura dello spazio in questione in quanto contrastante con le indicate norme dello strumento urbanistico.

2.3.- Non rilevante in questa sede rimane quindi l’altra questione (pur emergente dalla seconda ragione opposta dal diniego) e peraltro favorevolmente esaminata dalla giurisprudenza, vale a dire se un parcheggio pertinenziale possa essere assentito anche in favore di soggetti diversi dai proprietari residenti “in loco”, quali i commercianti che esercitino l’attività nell’immobile contiguo; infatti il diniego impugnato riposa legittimamente e sufficientemente sulla non conformità dell’intervento edilizio richiesto rispetto allo strumento urbanistico.

3.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto.

- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2013 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)