Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1512, del 31 marzo 2014
Urbanistica.Costruzione torrino. Legittimità diniego compatibilità ambientale
Va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio il presente vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente. Nella specie, quindi, la realizzazione del predetto torrino si è sostanziato in una sopraelevazione che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio che legittimamente l’Amministrazione ha stimato, nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01512/2014REG.PROV.COLL.
N. 01903/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2011, proposto da:
Ciccarelli Concetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Paolo D'Avino, con domicilio eletto presso Alberto D'Auria in Roma, via Calcutta, 45;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Somma Vesuviana;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 08748/2010, resa tra le parti, concernente diniego compatibilità ambientale opere edilizie
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa statale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Arcangelo D'Avino e l'avv.to dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dalla sentenza appellata che alla ricorrente è stata negata dalla Soprintendenza il favorevole accertamento postumo circa la compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 di taluni lavori (tra l’altro, realizzazione di un torrino scala di 3 mq, in disparte dalla modifica di taluni balconi) in quanto “l’opera abusiva ha determinato l’incremento di volumi, espressamente individuati quali non sanabili dall’art. 167, comma 4, lett. a)”, mentre la Commissione edilizia comunale e l’Ufficio tecnico avevano espresso parere favorevole perché “i volumi e le superfici non incidono sui parametri urbanistici”.
Il Tribunale amministrativo, disattese le tre censure prospettate per violazione di legge ed eccesso di potere, ha respinto il ricorso con condanna alle spese, essendo il concetto di “volume” incidente a fini paesaggistici autonomo rispetto a quello rilevante ai fini edilizi e non potendo essere l’abuso considerato “volume tecnico”.
Con l’atto di appello e la successiva memoria difensiva, strutturati su due motivi di gravame, la ricorrente ha lamentato l’erronea valutazione della fattispecie in relazione agli artt. 167 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (il torrino sarebbe volume tecnico funzionale alla copertura del vano scala che consente l’accesso al terrazzo) nonché la carente motivazione del diniego originariamente censurato (non essendo ravvisato sufficiente il richiamo normativo del citato art. 167, comma 4, lett. a).
L’amministrazione statale è formalmente presente in giudizio, mentre il comune di Somma Vesuviana non si è costituito.
All’udienza del 12 novembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appellante Ciccarelli Concetta ha agito in giudizio contro il giudizio soprintenditizio (n.prot. n.23505 del 13 settembre 2007) di incompatibilità paesaggistica circa la sanatoria di un torrino abusivo. Questo, secondo la ricorrente costituirebbe, tramite il vano scalo, un mero volume tecnico di collegamento del piano inferiore al terrazzo, come tale ammissibile a positiva valutazione paesaggistica perché non determinante incremento di volume.
Le censure oggetto di esame possono essere trattate congiuntamente. Vanno disattese in quanto, come ben considerato dal primo giudice in relazione a un precedente, per quanto risalente e precedente la legislazione sul c.d. condono edilizio, di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 26 luglio 1984, n. 578), il torrino scala non costituisce un ‘volume tecnico’ (non computabile nella volumetria dell'edificio se destinato alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative), bensì il contenitore di un “vano scala finalizzato a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile".
Non è così per il caso di specie, dove il torrino di cui si tratta appariva in punto di fatto patentemente privo di siffatte esclusive, necessarie e contenute caratteristiche. Legittimamente ha dunque l’Amministrazione escluso la compatibilità domandata.
L’appello va perciò respinto e la sentenza merita conferma per le seguenti ulteriori ragioni.
2.- In linea preliminare, occorre osservare che la nozione di ‘volume tecnico’, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.
In sostanza, si tratta di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Va pertanto escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio il presente vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente (cfr. Cass.,. II, 3 febbraio 2011, n. 2566).
Nella specie, quindi, la realizzazione del predetto torrino si è sostanziato in una sopraelevazione che ha comportato un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio che legittimamente l’Amministrazione ha stimato, nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile.
3.- Quanto all'oggetto della valutazione paesaggistica nel contesto del procedimento di sanatoria edilizia, il parere dell’Amministrazioni statale preposta alla tutela del paesaggio ha natura e funzioni simili a quelle esercitate in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Sicché è del tutto autonoma dalla valutazione fatta dalle autorità competenti (usualmente, il Comune) per la qualificazione urbanistica.
Ne consegue, come bene affermato dal primo giudice, che il provvedimento impugnato era congruamente motivato, in relazione al contrasto dell'intervento con i limiti posti dall'art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che precludono l’eccezionale possibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma.
4.- In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza gravata, risultando la criticata valutazione della Soprintendenza conforme a principi di ragionevolezza tecnica in tema di tutela dei beni paesaggistici.
Tuttavia, in considerazione della particolarità della fattispecie, le spese di lite relative al grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, respinge l’appello (ricorso numero: 1903/2011) e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)