Cons. Stato Sez. VI ord. 6267 del 27 novembre 2007
Caccia e animali. Piano faunistico e aree percorse dal fuoco

Il consiglio di stato conferma la sospensione della variante del piano faunistico di bergamo
per non avere cartografato le aree percorse dal fuoco oggetto di divieto di caccia
Segnalazione a cura dell'Avv. Paola Brambilla

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 6267/07
Registro Generale:8951/2007

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Domenico Cafini
Cons. Francesco Caringella
Cons. Francesco Bellomo Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Novembre 2007 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:
PROVINCIA DI BERGAMO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORTOLO PASINELLI, CLAUDIO CHIOLA, GIORGIO VAVASSORI e INNOCENZO GORLANI
con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CAMILLUCCIA 785
presso CLAUDIO CHIOLA
contro
WWF ITALIA ONG-ONLUS
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLA BRAMBILLA e PIERO FRATTARELLI
con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI SCIPIONI 268/A
presso PIERO FRATTARELLI

REGIONE LOMBARDIA non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del TARLOMBARDIA-BRESCIA n. 849/2007, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

WWF ITALIA ONG-ONLUS

Udito il relatore Cons. Francesco Bellomo e uditi, altresì, per le parti l’avv.to CHIOLA, l’avv.to GORLANI e l’avv.to PETRETTI per delega dell’avv.to FRATTARELLI.

Considerato che l’appello è suscettibile di accoglimento nella parte in cui lamenta che la censura ritenuta fondata dal giudice di primo grado è inammissibile ove riferita al piano faunistico-venatorio, e non soltanto alla sua variante approvata con delibera provinciale n. 26 del 28 marzo 2007.
Ritenuto, pertanto, che la sospensione disposta con l’ordinanza appellata possa riguardare soltanto quest’ultima.

P.Q.M.

Accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 8951/2007 ) e riforma l'ordinanza cautelare impugnata nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 Novembre 2007

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8951/2007 ) è stata trasmessa al ............................................................................................................................................................................................................... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma ..................... IL DIRIGENTE