Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4630, del 17 settembre 2013
Urbanistica.La realizzazione di un ripostiglio e di servizi igienici nel garage non costituisce una variante essenziale

La realizzazione di un ripostiglio e di servizi igienici nel garage non costituisce una variante essenziale ma è l’inserimento di elementi funzionali compatibile con la destinazione a box, che in conseguenza deve essere ricondotta alla “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3 lett. b) del 6 giugno 2001, n. 380 che, come è noto, concerne le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04630/2013REG.PROV.COLL.

N. 07728/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7728 del 2008, proposto da: 
Compagnucci Danilo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico D'Amato, Rosa Lanata', con domicilio eletto presso Domenico D'Amato in Roma, via Cola di Rienzo, 111; Gentile Simona;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Nicola Sabato, Luigi D'Ottavi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Direttore U.O.T. c/o Municipio Viii del Comune di Roma;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I Quater n. 06162/2008, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Iannotta, in dichiarata delega dell'Avv. D'Amato, e l'Avv. Sabato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame gli appellanti impugnano la sentenza con cui è stato respinto il loro ricorso diretto all’annullamento del provvedimento del Comune di Roma, di demolizione di opere abusive concernenti la ristrutturazione e l’ampliamento di un alloggio.

Per il TAR legittimamente il Comune avrebbe ritenuto che l’intervento realizzato dai ricorrenti, con la creazione di altri due vani, di cui uno destinato a bagno, in luogo dell’unico box preesistente, sarebbe rientrato nella fattispecie di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, avrebbe dovuto essere qualificato come ristrutturazione edilizia, in quanto aveva condotto ad un organismo edilizio diverso dal preesistente, con aumento delle unità immobiliari.

L’appello, sotto due rubriche, è affidato alla denuncia dell’erroneità della valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ed alla mancata valutazione degli atti istruttori.

Con ord. n.5566/2008 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della decisione impugnata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma che, con memoria per la discussione, ha sottolineato l’esattezza della sentenza ed ha insistito per il rigetto dell’appello.

Con memoria per la discussione gli appellanti hanno sottolineato le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato, nei sensi e nei limiti che seguono.

Con entrambe le coincidenti censure gli appellanti lamentano l’erroneità dell’affermazione per cui le opere avrebbero integrato un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, e quindi avrebbe necessitato del permesso di costruire.

Al contrario non vi sarebbe stato né alcun organismo edilizio, nemmeno in parte, diverso dal precedente né si sarebbe verificato un aumento delle unità immobiliari.

Come dimostrerebbe anche la perizia dell’arch. Vaccari l’alloggio degli appellanti sarebbe, infatti, rimasto comunque un’unica unità ed inoltre la scala di collegamento tra l’appartamento ed il garage era regolarmente prevista in progetto, mentre i due vani realizzati con il tramezzo nel garage, di cui uno realizzato a bagno, essendo del tutto privi di finestre, non potevano essere imputati ad un uso residenziale e non comportavamo alcun incremento di volumetria.

Pertanto per la relativa sanatoria sarebbe bastata una semplice dichiarazione di inizio attività.

In ogni caso come risulterebbe da documentazione allegata, il tramezzo sarebbe stato realizzato dalla società costruttrice.

L’assunto può essere condiviso.

In primo luogo, deve rilevarsi che, anche in relazione alle modeste dimensioni dell’autorimessa in questione, non vi è stata alcuna realizzazione di nuove unita abitative.

Certamente è incontestato che sia stato comunque abusivamente realizzato una tramezzatura del garage, che ha una luce a mt. 1,80, per creare un vano ed un bagno ciechi al piano seminterrato.

Tuttavia la semplice realizzazione di un servizio sanitario e di un ripostiglio non può ex se integrare un mutamento non autorizzato dell’intero box da autorimessa ad usi abitativi, ciò perché la presenza tali accessori è del tutto compatibile con il mantenimento dell’uso originario ad autorimessa.

In assenza della realizzazione di nuove volumetrie e di altre opere strutturali comportanti una modificazione del fabbricato realizzato rispetto al previsto, deve escludersi che tale abusiva realizzazione possa integrare un mutamento di destinazione di uso del vano preesistente, che sia realmente urbanisticamente rilevante.

In ogni caso non pare comunque che l’intervento de quo potesse essere assimilato alla realizzazione di una costruzione edilizia in assenza del necessario permesso.

In tale senso è anche rilevante che la scala di collegamento tra il piano superiore ed il garage risultasse dal progetto originario, dalla piantina catastale e dall’atto di vendita del Not. Tavassi.

In conseguenza non pare potersi condividere che si fosse in presenza di un complesso e coordinato insieme di lavori abusivi, che considerati unitariamente avrebbero dovuto far ritenere sussistente un intervento di ristrutturazione.

In conseguenza la realizzazione di un ripostiglio e di servizi igienici nel garage non costituisce una variante essenziale ma è l’inserimento di elementi funzionali compatibile con la destinazione a box, che in conseguenza deve essere ricondotta alla “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3 lett. b) del 6 giugno 2001, n. 380 che, come è noto, concerne le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Per questo gli appellanti potranno comunque ottenere l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del T.u. n.380/2001.

In conclusione l’appello, nei predetti limiti, è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento della determinazione impugnata in prime cure.

Tuttavia ricorrono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

___ 1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento della determinazione n. 84962 del 11.12.2007.

___ 2. Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)