Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2673, del 16 maggio 2013
Urbanistica.Oneri di edificazione in area agricola

Per interventi di nuova edificazione, a destinazione turistico-residenziale, ancorché realizzati in via eccezionale e derogatoria in zona agricola o a prevalente vocazione rurale, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, proprio in funzione della più marcata ed evidente incidenza dei suddetti interventi sul territorio e in vista della necessaria maggiore infrastrutturazione, non possono comportare scostamenti dai coefficienti relativi ad altri usi di natura residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02673/2013REG.PROV.COLL.

N. 04154/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4154 del 2008, proposto da: 
Front Office S.r.l., con sede in Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Girardi, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 42, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Venceslai, per mandato a margine dell’appello;

contro

Comune di Capoliveri, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Toscano e Fabio Merusi, ed elettivamente domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso il dott. Gian Marco Grez, per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R per la Toscana, n. 265 del 7 marzo 2008, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso in primo grado n.r. 2166/2005, proposto per l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere il maggior contributo di concessione determinato in € 133.818,76 con nota dirigenziale n. 13991 del 29 settembre 2005, a rettifica dei calcoli effettuati al momento del rilascio della concessione edilizia n. 117 del 12 giugno 2003, per la realizzazione di alloggi turistici in località Fonte di Rose del comune di Capoliveri



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Paola Sapuppo, in sostituzione dell’avv. Massimo Girardi, per l’appellante Front Office S.r.l. e l’avv. Giuseppe Toscano per l’appellato Comune di Capoliveri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.) La società Front Office S.r.l., con sede in Sesto Fiorentino, ha acquistato in data 7 luglio 2004 da Ruggiero Barbetti un suolo ubicato in località “Fonte di Rose” del comune di Capoliveri (in catasto a fg. 22 mappali 534, 549 e 550), in relazione al quale era stata rilasciata al venditore concessione edilizia n. 117 del 12 giugno 2003, per la realizzazione di alloggi turistici, essa pure volturata a favore della società acquirente, verso contributo di concessione pari € 28.028,24.

Con nota dirigenziale n. 13991 del 29 settembre 2005, a rettifica dei calcoli effettuati al momento del rilascio della concessione edilizia, veniva rideterminato il contributo di concessione nella somma complessiva di € 133.818,76, ingiungendone il pagamento, in funzione dell’applicabilità delle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 e secondo i coefficienti stabiliti dalla deliberazione di C.C. n. 18 del 4 febbraio 2000.

Con ricorso in primo grado n.r. 2166/2005, la società Front Office S.r.l., dopo aver pagato la prima rata del contributo e rilasciato, a garanzia del pagamento delle residue rate, garanzia fideiussoria, ha impugnato la predetta nota chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagare la maggiore somma con lo stesso determinata.

Con la sentenza n. 265 del 7 marzo 2008 il T.A.R. per la Toscana ha respinto il ricorso in base a duplice rilievo:

a) nel caso di specie non può applicarsi la previgente normativa regionale, in funzione della norma transitoria di cui all’art. 44 della l.r. n. 52/1999 invocata dalla società ricorrente, perché l’istanza del 3 febbraio 2000, dalla stessa richiamata, non è qualificabile come istanza di concessione edilizia in senso proprio, in quanto priva di allegata documentazione, sebbene al più mera “manifestazione di volontà” generica; in ogni caso deve applicarsi la normativa vigente al momento del rilascio della concessione edilizia;

b) sono infondate le ulteriori censure intese a ottenere l’applicazione del parametro 0,30 fondate su una lettura travisata della delibera di C.C. e dell’allegata relazione; non avendo il Comune differenziato il costo effettivo di realizzazione delle oo.uu. per le varie zone omogenee, si applica il coefficiente per le nuove costruzioni residenziali pari a 1.20.

Con appello notificato il 5 maggio 2008 e depositato il 20 maggio 2008, la società Front Office S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza, riproponendo le censure già dedotte in primo grado, come di seguito sintetizzate:

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 della l.r. n. 1/2005, della l.r. n. 41/1984 e della l.r. n. 94/1993, della l.r. n. 52/1999 e successive modifiche e integrazioni, della deliberazione consiliare n. 18 del 4 febbraio 2000. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità grave e manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria

Si insiste nel rilievo che del tutto erroneamente e illegittimamente è stata rideterminato il contributo di concessione, dovendo trovare applicazione, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 44 della legge regionale n. 52/1999, la previgente disciplina di cui alla legge regionale n. 41/1984, e non potendosi applicare per conseguenza i coefficienti stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 18/2000, perché l’istanza di rilascio della concessione edilizia era stata presentata dalla signora Alida Cecolini il 3 febbraio 2000, e quindi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa regionale.

Si ribadisce che, in ogni caso, in base alla predetta deliberazione consiliare e all’allegata relazione tecnica, trattandosi di costruzioni in zona agricola, e ancorché residenziali, dovrebbe applicarsi il coefficiente di 0,30, o al limite di 0,90 ma mai il coefficiente di 1,20.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Capoliveri, con memorie depositate il 3 giugno 2008 e 21 marzo 2012, ha dedotto l’infondatezza dell’appello, rilevando che l’istanza presentata dalla signora Alida Cecolini (genitrice di Ruggiero Barbetti, già Sindaco del Comune di Capoliveri), era priva di qualsivoglia allegato (progetto, planimetrie, relazione, etc.), presentati soltanto a distanza di circa tre anni (12 aprile 2003) a seguito di richiesta d’integrazione documentale formalizzata sin dal 6 marzo 2000, non potendosi quindi dubitare dell’applicabilità ratione temporis della disciplina della legge regionale n. 52/1999 e dei coefficienti stabiliti con la deliberazione consiliare n. 12/2000, non essendo stata peraltro mai formulata la specifica istanza prevista dal ripetuto art. 44.

Quanto poi ai coefficienti applicabili, si evidenzia che per le nuove edificazioni con indice fondiario inferiore a 1,5 mc/mq. la tabella A/1 allegata alla deliberazione prevede appunto il coefficiente 1,20 e così anche se si ritenesse applicabile la tabella A/3 per gli insediamenti turistici.

A sua volta l’appellante, con memoria depositata il 22 marzo 2012, ha insistito nelle dedotte censure, evidenziando come il giudizio penale a suo tempo instaurato si sia concluso con assoluzione con la formula piena e con il dissequestro degli immobili.

In replica, con memoria depositata il 30 marzo 2012, il Comune appellato ha rilevato l’irrilevanza e inconferenza della vicenda penale e delle considerazioni svolte nella sentenza assolutoria.

All’udienza pubblica del 24 aprile 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.

2.1) La prima censura, ripropositiva di quella già dedotta con il ricorso in primo grado, attiene all’invocata applicazione della disposizione transitoria dell’art. 44 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, e quindi della previgente disciplina della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, in base alla quale era stato determinato, in origine, il contributo di concessione edilizia.

L’art. 44 comma 1 della l.r. n. 52/1999 dispone, infatti, che “Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione”.

Ai sensi del successivo art. 46 la legge regionale è entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione (avvenuta sul B.U.R.T. 7 dicembre 1999, n. 34, parte prima), e quindi il 5 febbraio 2000.

La società appellante afferma che l’applicabilità della previgente disciplina è ricollegata alla presentazione, in data 3 febbraio 2000, di una istanza di concessione edilizia da parte della signora Alida Cecolini, dante causa del figlio Ruggiero Barbetti -cui fu poi rilasciata la concessione edilizia n. 117 del 12 giugno 2003-, a sua volta dante causa della Front Office S.r.l., cui l’immobile fu alienato il 7 luglio 2004, con relativa voltura del titolo edilizio.

Orbene, l’assunto è giuridicamente insostenibile sotto un duplice profilo.

Secondo quanto già osservato dal primo giudice, ribadito dall’Amministrazione comunale e non confutato da alcun elemento di riscontro documentale di segno contrario, la signora Cecolini si limitò a compilare un modulo prestampato, nel quale indicò soltanto nome, cognome, residenza e un generico “intervento edilizio RPA1 - Realizzazione Alloggi Turistici - Residence in loc. Fonte alle Rose”.

A tale ben singolare richiesta di concessione edilizia non fu allegata alcuna documentazione, né titolo di proprietà del suolo, né planimetrie, progetto, relazioni illustrative.

Né, a tal fine, potrebbe sopperire, come preteso dall’appellante, una attestazione in calce al modulo, sottoscritta da un professionista, in ordine alla pretesa conformità del progetto a leggi e regolamento edilizio, che presuppone pur sempre l’esistenza materiale di un progetto (in disparte ogni considerazione sulla non veridicità dell’attestazione del professionista).

Orbene, deve recisamente escludersi che la presentazione di un modulo prestampato, ancorché sottoscritto dalla parte, privo di qualsiasi allegazione documentale essenziale per la sua qualificazione quale richiesta di concessione edilizia possa assumere rilievo ai fini dell’applicabilità, per il tramite della disposizione transitoria di cui all’art. 44 comma 1 della l.r. n. 52/1999, della previgente disciplina della l.r. n. 41/1984.

In realtà le circostanze di tempo e modo di presentazione di tale modulo lasciano fondatamente supporre che esso sia stato presentato con la sottoscrizione della signora Cecolini, madre del signor Ruggiero Barbetti, già Sindaco del Comune di Capoliveri, in tutta fretta e nell’imminenza dell’entrata in vigore della l.r. n. 52/1999, e singolarmente il giorno prima dell’adozione della deliberazione consiliare n. 18 del 4 febbraio 2000 (di determinazione dei coefficienti relativi all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ex lege regionale n. 52/1999), e che per tale ragione fosse del tutto carente la documentazione minima essenziale.

In effetti, l’ufficio tecnico comunale, che pure avrebbe forse potuto, se non dovuto, archiviare tale singolare “istanza” senza darvi corso, inviò poi con nota n. 3272 di prot. del 6 marzo 2000 una richiesta di “integrazione” documentale, e in effetti di presentazione di tutta la documentazione ab originecarente, che fu peraltro evasa dal Barbetti, quale erede della madre, a distanza di tre anni, in data 12 aprile 2003.

Sotto altro profilo, sia pure formale, poi, non può obliterarsi che, ai fini dell’applicabilità della più favorevole disciplina previgente l’art. 44 richiede(va) la presentazione di apposita “…istanza dei richiedenti”, che nel caso di specie non risulta essere stata mai formulata.

Ne consegue che, in relazione all’inapplicabilità della previgente disciplina di cui alla l.r. n. 41/1984, e in base ai coefficienti determinati con deliberazione consiliare n. 18 del 4 febbraio 2000, del tutto legittimamente, e doverosamente, il dirigente del servizio tecnico comunale ha provveduto a rideterminare il contributo di concessione.

2.2) Non hanno maggior pregio le censure ulteriori , esse pure ripropositive di quelle dedotte con il ricorso in primo grado, concernenti la pretesa erroneità del coefficiente di 1,20, in luogo di quello pari a 0,30 o al massimo a 0,90.

Esse si fondano su una lettura travisante della relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 18 del 4 febbraio 2000, che non può essere letta se non in correlazione alle previsioni della tabella C allegata alla legge regionale n. 52/1999, secondo il chiaro disposto della quale per gli interventi di “nuova edificazione” con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq si applica appunto il coefficiente di 1,20; ne consegue che, laddove la relazione si riferisce ad “altri casi” diversi dagli interventi di cui all’art. 19 punto 1) lettere a), b), e c) della legge (ossia frazionamento, cambio di destinazione o aumento della superficie utile), cui raccorda il coefficiente 0,30, non può riguardare gli interventi di nuova edificazione, sebbene, come rilevato dai difensori dell’Amministrazione comunale, quelli di restauro e ristrutturazione.

Né è congruente il richiamo alla disciplina dell’art. 26 comma 9 della l.r. n. 52/1999.

Quest’ultima disposizione prevede che “Al di fuori dei casi di gratuità di cui all’articolo 23, il Comune determina l’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all’articolo 18, quando ‘'intervento sia relativo a: a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64…omissis”.

Sennonché, per un primo e decisivo aspetto nel caso di specie non è dimostrato affatto che la deliberazione comunale abbia provveduto a dettare una specifica disciplina per gli immobili ex lege regionale n. 64/1995.

Sotto altro profilo, poi, la citata legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 si riferisce a interventi edilizi connessi all’agricoltura e/o alla conduzione dell’azienda agricola, laddove nella specie si tratta di intervento di edilizia turistico-residenziale.

Né può assumere alcun rilievo la circostanza che, in altra sede giudiziaria, e a fini specificamente giuridico-penali, sia stato escluso il reato di lottizzazione abusiva, contestato in relazione alla adozione di una variante urbanistica di cui alle deliberazioni consiliari n. 7 del 25 maggio 1998 e n. 28 del 21 settembre 1998, all’esito delle quali furono approvati due progetti unitari d’intervento (tra cui quello oggetto della concessione edilizia n. 117 del 12 giugno 2003).

Il giudice penale si è limitato, infatti, a considerare che le due varianti potevano considerarsi conformi alle previsioni della l.r. n. 64/1995 e della l.r. n. 27/1997, senza però che ciò possa incidere in alcun modo sulla diversa questione, ovviamente non esaminata né esaminabile in quella sede, della misura del contributo di concessione e delle modalità di commisurazione degli oneri di urbanizzazione.

D’altro canto è di intuitiva evidenza che per interventi di nuova edificazione, a destinazione turistico-residenziale, ancorché realizzati in via eccezionale e derogatoria in zona agricola o a prevalente vocazione rurale, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, proprio in funzione della più marcata ed evidente incidenza dei suddetti interventi sul territorio e in vista della necessaria maggiore infrastrutturazione, non possono comportare scostamenti dai coefficienti relativi ad altri usi di natura residenziale.

3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

4.) Il regolamento delle spese processuali del giudizio d’appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 4134 del 2008:

1) rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R per la Toscana, n. 265 del 7 marzo 2008;

2) condanna l’appellante società Front Office S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore del Comune di Capoliveri, in persona del Sindaco pro-tempore, delle spese e onorari del giudizio d’appello, liquidati in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)