Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2919, del 9 giugno 2014
Urbanistica.Trasformazione edilizia condizioni necessarie

Una trasformazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura. La ricostruzione su ruderi o di un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesistico-ambientali vigenti al momento della riedificazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02919/2014REG.PROV.COLL.

N. 04938/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 4938/2007, proposto da: 
Vallazza Otto (Ottone), rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Salvigni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fiammetta Gualtieri, in Roma, via Pietro Tacchini, 32;

contro

Comune di La Valle, in persona del sindaco in carica, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 184/2006, resa tra le parti e concernente un diniego di concessione edilizia per la costruzione di una nuova casa di abitazione.



Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Vito Carella.

Nessuno comparso per le parti.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO

Il comune di La Valle negava all’odierno appellante la concessione edilizia per la costruzione di una casa per civile abitazione, in quanto “la cubatura agricola da recuperare non è più esistente”, condizione questa prevista dall’art. 107 della legge urbanistica provinciale, comma 23.

Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Provincia di Bolzano ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, essendo il diniego sufficientemente motivato in relazione alla predetta legge provinciale; avendo il ricorrente proceduto spontaneamente alla demolizione del manufatto rurale e non già alla mera messa in sicurezza dello stesso, come richiesto dal sindaco con prot. n. 593 del 26 aprile 1988; costituendo il progetto edilizio del 2004 nuova istanza rispetto a quella del 1983; infine, non sussistendo alcun legittimo affidamento.

Con l’appello in esame, ricostruita storicamente la vicenda, la sentenza è stata criticata dall’appellante mediante un’unica doglianza e con la riproposizione in via devolutiva dei due motivi originari, lamentando che la demolizione sarebbe stata “ordinata/concordata” con l’amministrazione comunale, come attestato dal sindaco dell’epoca con la dichiarazione in data 31 maggio 1990 (secondo cui l’edificio - preesistente da oltre 25 anni - sarebbe stato demolito nella primavera del 1989 per motivi di sicurezza); che la cubatura sarebbe esistita, se non fisicamente, quantomeno “giuridicamente”; che solo le lungaggini amministrative avrebbero impedito l’esercizio del diritto di edificare, in violazione del principio di affidamento.

Il comune intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 10 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Nel presente giudizio è controverso il diniego comunale di concessione edilizia a causa dell’assenza, al momento del rilascio del titolo richiesto, di un immobile rurale da demolire e da recuperare come cubatura a fini abitativi, in applicazione dell’art. 107, comma 23, legge prov. 11 agosto 1997 n. 13 (come modificato dall'art. 43, legge prov. 31 marzo 2003 n. 5).

La norma richiamata recita espressamente che "I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati dalla conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, comunque, se trattasi di edifici più grandi del limite massimo di 2000 metri cubi, in abitazioni convenzionate…”.

La pretesa azionata è, dunque, prima che in diritto, infondata nel fatto, atteso che la predetta disposizione, nell’autorizzare la trasformazione del manufatto rurale in abitazione, assume a condizione essenziale la sua esistenza “materiale” al momento della presentazione della domanda di costruzione, a prescindere cioè da ogni altra circostanza inerente alla sua “virtuale” preesistenza.

L’appello merita quindi di essere rigettato e la sentenza va confermata, non potendo essere seguita la tesi propugnata dal ricorrente in primo grado - ed in questa sede riproposta - di un’illegittimità del denegato permesso di costruire.

2.- Infatti, non sussiste alcuna connessione materiale tra vecchia e nuova costruzione erigenda, a seguito della totale demolizione del precedente manufatto che conseguentemente comporta, essendo stata resa libera l’area di sedime, un’autonomo titolo ad edificare secondo le ordinarie regole urbanistico-edilizie vigenti al momento della presentazione del relativo progetto.

Come esattamente rilevato dai primi giudici e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente attuale appellante, l’originaria costruzione è stata dal medesimo demolita nell’anno 1989 e non risulta agli atti processuali che tale rimozione sia avvenuta in esecuzione di un “ordine” comunale in tal senso emesso, constando ufficialmente solo la richiesta di messa in sicurezza del manufatto e non la sua demolizione.

Ne segue come detta demolizione non possa essere superata - alla stregua di un accadimento - dalla postuma dichiarazione resa dal sindaco dell’epoca ovvero questa essere interpretabile come atto d’intervenuto “concordamento”, in difetto di ogni riscontro procedimentalizzato.

Di conseguenza, difettando un unico contesto strumentale o complementare, non può neanche sussistere nella vicenda un vincolo funzionale di connessione, di presupposizione, ovvero di consequenzialità scaturente dalla demolizione di quanto preesistente, come erroneamente dedotto dall’appellante, se non su un piano di mera storicità.

3.- Riguardo della conseguente valutazione giuridica del succitato compendio, così acclarato, va preliminarmente osservato che nella presente controversia non sono in gioco le preesistenze originarie, delle quali non è in discussione la realtà storica, bensì solo l’attuale ed effettiva consistenza dello stato dei luoghi.

Secondo costanti e consolidati precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio, una trasformazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura - onde la ricostruzione su ruderi o di un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesistico-ambientali vigenti al momento della riedificazione (Consiglio di Stato, sez. IV, sentt. 13 ottobre 2010 n. 7476 e 15 settembre 2006 n. 5375; sez. V, sentt. 15 aprile 2004 n. 2142 e 29 ottobre 2001 n. 5642).

Nella specie pertanto, in considerazione delle suesposte ragioni, le prospettazioni non possono essere condivise nel loro insieme e sotto i vari aspetti dedotti, essendosi ammessa la verificata demolizione e non potendo essersi riposto alcun “buon” affidamento legittimo sul recupero di volumetrie pregresse, peraltro non verificabili e non documentate quali consistenze preesistenti.

4.- Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza (e degli atti gravati), in quanto la ricostruzione di manufatti demoliti dev’essere considerata, a tutti gli effetti, come realizzazione di una nuova costruzione che non può essere equiparata alla ristrutturazione edilizia, non essendoci nulla da conservare o risanare oppure recuperare come entità edilizia esistente o quale unità abitativa.

Nulla deve disporsi per le spese di lite relative all’odierno grado, non essendovisi costituito il comune appellato.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l 'appello r.g.n. 4938/2007.

Nulla dispone per gli oneri processuali di secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:

Aldo Scola, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)