Tribunale Palermo Sez. III sent. 8 agosto 2017 (ud. 7 mar. 2017)
Est. Petruzzella
Urbanistica.Abusi edilizi e prescrizione

Secondo un principio pacifico in giurisprudenza sebbene resti a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione dell’abuso edilizio, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine (con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo),  atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (continua)

MASSIME

  1. Secondo un principio pacifico in giurisprudenza sebbene resti a carico dell'accusa l'onere della prova della data diinizio della decorrenza del termine di prescrizione dell’abuso edilizio, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine (con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo), atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma , grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata.

  2. Indipendentemente dall'aspetto squisitamente penalistico, cui tra l'altro afferisce l'istituto della prescrizione dei reati consumati, le violazioni del PRG e della normativa urbanistica ed edilizia accertati costituiscono prima ancora che condotte di rilievo penalistico violazioni della disciplina amministrativa del settore , come tali non assoggettate ad alcun termine di prescrizione , nemmeno in via giurisprudenziale, a cui corrispondono puntuali e permanenti obblighi di intervento preventivo e ripristinatorio delle diverse autorità amministrative preposte per legge ad assicurarne il rispetto.

Allo stesso proposito non devono ingannare l'uso strumentale del processo penale , cui si assiste di frequentee le dilaganti pratiche processuali dilatorie, miranti alla pronuncia di prescrizione dei reati in materia urbanistica e ambientale. Troppo spesso infatti nella pratica quotidiana in modo distorto e forvianteviene attribuito alla sentenza di prescrizione degli aspetti penali dell'abuso urbanistico ed ambientale un valore purgante dell'illecito tout court (laddove in realtà l'illecito amministrativo permane fin tanto che non vi sia un intervento ripristinatorio che ne elimini gli effetti), come se la prescrizione penale conferisse anzi all'abuso un crisma di raggiunta legalità ed intangibilità dell’illecito e come se valesse di conseguenza ad esentare le autorità amministrative preposte dai loro permanenti e pregnanti obblighi repressivi degli abusi e ripristinatori dell'integrità del territorio, assegnati dalla legge in funzione della tutela dei fondamentali valori costituzionali della sicurezza pubblica e privata, della salubrità e vivibilità dell'ambiente anche urbano.

  1. La Corte Suprema ribadisce che prima ancora che sull'apparato della giustizia penale l'obbligo di vigilare, prevenire e far rimuovere le opere abusive e lesive dei vincoli compete agli uffici amministrativi preposti. Tali poteri-doveri della pubbliche amministrazioni competenti non sono suscettibili di alcuna elusione e, per di più, nell'impianto ordinamentale precedono funzionalmente e logicamente l'intervento giudiziario . Nel novembre del 2014 il legislatore, proprio a rimarcare quest'ultimo assunto, per le omissioni di cui si rendano responsabili gli organi degli uffici tecnici competenti alle procedure di remissione in pristino, facendo testualmente salve le loro responsabilità penali, ha previsto un sistema sanzionatorio amministrativo della medesime omissioni o ritardi, introducendo il comma 4-bis all'art. 31 del DPR 380\2001, secondo cui "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ".

N. 712/2016 RGTRIB. N. 12588/2014 RGNR

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE III PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice, dott.ssa Marina Petruzzella, all'udienza del 7 marzo 2017, ha emesso

SENTENZA

nei confronti di XXX , assente, difesa di fiducia dall'avvocato XXX;

IMPUTATA per i reati previsti e puniti dagli articoli:

  1. 81 cpv, 3 lett. E , 10,29, 31, 44 lett. B del d.p.r. 380/2001, per avere realizzato
    senza premunirsi il prescritto permesso a costruire, le seguenti opere edilizie
    comportanti trasformazione del territorio comunale, in Partinico via Scalisi
    numero 33 e via Saponeria numero 42, (FMU plle 3466 e 3467): un piano
    secondo costruito con struttura in cemento armato e copertura di travi in legno;
    inoltre, in difformità della concessione edilizia numero 66 del 2012, una diversa
    distribuzione a piano terra con conseguente cambio di destinazione d'uso, in
    quanto il garage veniva trasformato ad uso abitativo con veranda prospiciente
    sulla via Saponeria, dove per accedervi venivano realizzati tre gradini che si
    innescano sul marciapiede comunale, con conseguente variazione del
    prospetto esterno;

  2. 81cpv, 64 71 d.p.r. 380 del 2001, per avere realizzato in cemento armato
    l’anzidetta opera edilizia senza progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato
    iscritto all'albo:

  3. 81 cpv 65 95 d.p.r. 380 cit., per avere iniziato in cemento armato l'opera suddetta
    omettendo di darne avviso all'ufficio del genio civile;

  1. 81 cpv e degli articoli 93 95 d.p.r. 380 per avere iniziato i lavori abusivi descritti
    al capo 1, in zona a rischio sismico, senza averne dato preventivo avviso al
    sindaco e all'ufficio del genio civile di Palermo;

  1. 81 cpv e degli articoli 94 e 95 d.p.r. 380/2001, per avere iniziato i lavori descritti

al capo 1 in zona a rischio sismico, senza essere munita della preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico del genio civile competente;

6. 633,639 bis del codice penale per avere realizzato le opere di cui al capo 1
occupando abusivamente un'aria pubblica (marciapiede).

Fatti accertati in Partinico il 6 giugno 2014

Conclusioni

Pm: condanna alla pena di mesi otto di reclusione;

Difensore: per i capi da 1 a 5 sentenza di non doversi procedere, essendosi Ì reati estinti

per prescrizione, per il capo 6 applicarsi il minimo della pena e i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

II Pm presso il Tribunale dì Palermo, con atto del 30 giugno 2015, citava XXX davanti al Tribunale per l'udienza del 2 febbraio 2016, sulle accuse degli abusi edilizi, delle altre contravvenzioni connesse e dell'occupazione abusiva del marciapiede, di cui esattamente in epigrafe, accertati il 6 giugno 2014. All'udienza del 2 febbraio 2016, dichiarata l'assenza dell'imputata, il giudice disponeva un rinvio, autorizzando le parti a citare i rispettivi testi.

All'udienza successiva del 10 maggio 2016, dichiarata l'apertura del dibattimento e ascoltate le parti, il giudice ammetteva le prove come da ciascuna richieste, onerando il Pm della citazione dei propri testi per l'udienza successiva.

All'udienza del 12 luglio 2016, stante l'assenza del giudice titolare da ultimo designato, veniva disposto un rinvio con intimazione dei testi presenti a ricomparire all'udienza del 22 novembre 2016.

All'udienza del 29 novembre 2016 venivano sentiti i testi xxx, dell'ufficio tecnico del Comune di Partinico, xxx, del Genio civile e xxx, della Polizia municipale di Partinico. Inoltre, su istanza del difensore, veniva acquisita la concessione edilizia numero 62 del 2012, nonché l'atto di revoca della suddetta concessione.

All'udienza del 14 febbraio 2017, programmata per l'esame dell'imputata difensore, che ne aveva fatto richiesta, dichiarava di rinunciarvi (il giudice revocava la relativa ordinanza). Veniva acquisita altresì la documentazione offerta dalla difesa. All'udienza del 20 febbraio 2017, su richiesta del Pm, privo del fascicolo, veniva disposto un rinvio.

All'udienza successiva del 7 marzo 2017 le parti concludevano come riportato in epigrafe, e il giudice, a seguito della camera di consiglio, emetteva sentenza, dando lettura del dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, dall'accostamento tra le dichiarazioni dei testi su enunciati ed i contenuti della documentazione prodotta (cui afferiscono gli abusi edilizi contestati, le violazioni relative alla normativa sul cemento armato e il vincolo sismico e l'occupazione del marciapiede mediante tre gradini) è innanzitutto emerso :

che l'immobile di che trattasi è una palazzina che sorge in zona omogenea A del comune di Partinico, con due prospetti sulle parallele vie Scalisi e Saponeria, composta da tre piani, il piano terra e il primo piano già esistenti prima del 1967 e il secondo, abusivamente edificato dopo quell'anno e mai definito;

l'imputata ha acquistato detto immobile, nell'ambito di una procedura esecutiva, per effetto del decreto di trasferimento a seguito dì verbale di gara del 18 ottobre 2006, n. rep. 31.789, redatto dal notaio Letizia Russo;

la stessa imputata il 9 agosto 2011 ha presentato al Comune di Partinico istanza di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001, al fine di ottenere la regolarizzazione dell'immobile, mediante il permesso di demolire il secondo piano abusivo, allegando al riguardo un progetto di lavori afferente all'intera struttura, a

firma del geometra xxx, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo al numero 3152;

in data 18 maggio 2012 il Comune di Partinico ha concesso alla xxx la richiesta sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 (concessione n. 62 /2012Ì " relativamente alla regolarizzazione delle opere eseguite nel fabbricato realizzato in data antecedente all'anno 1967 d'abuso consiste nella realizzazione del piano secondo con copertura di travi in legno) per il recupero edilizio mediante opere di adeguamento (demolizione al piano secondo) secondo il progetto costituito da nn due tavole (relazione tecniche progetto )”;

la medesima concessione n. 62/2012 fa riferimento, oltre che, al citato progetto allegato all'istanza di sanatoria : a) all'avvenuto deposito, stante alla dichiarazione dell'imputata, presso l'ufficio del Genio civile di Palermo, in data 4 aprile 2012 (prot. 131.863), degli atti necessari ai sensi dell'articolo 18 della legge 2/2/74 n. 64 e dell'art. 32 1. reg. 7/2003; b) ad un parere favorevole espresso della Soprintendenza BBCCAA del 17 aprile 2012 (che poneva le condizioni che il manto di copertura fosse di coppi siciliani, che l'intonaco esterno fosse di fattura artigianale e con caratteristiche analoghe a quelle presenti sul fronte di via Scalisi, che non venisse realizzata la prevista banconata esterna in marmo); c) alla dichiarazione di vincolo del 7 maggio 2012, redatto ai sensi articolo 31 della legge regionale 21 del 1973 con la quale veniva vincolata come aria di pertinenza da assoggettare al fabbricato una superficie di metri quadri 135 di cui 110 vincolati a parcheggio; e) alla dichiarazione, sempre del 7 maggio 2012, con cui la proprietaria vincolava permanentemente ad un uso di non abitabilità il sottotetto, obbligandosi a non cambiarne la destinazione e a non utilizzarlo in modo diverso da quello per cui veniva considerato;

il Genio civile, ricevuta il 4 aprile 2012 l’istanza di parere di sussistenza dalla Cammarata, dapprima, l'I febbraio 2013, le inviava una nota con la quale la sollecitava a fissare un appuntamento entro 30 giorni, affinché un rappresentante dello stesso Genio civile potesse effettuare una visita dei luoghi, per verificare la consistenza delle opere edilizie in questione, avvertendola che diversamente sarebbe stata avvertita la Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo per le determinazioni di sua competenza, Quindi, non avendo ricevuta alcuna risposta, il 4 aprile 2012 comunicava all'imputata, alla Procura della Repubblica e al Sindaco del comune di Partinico che in ordine alla sopraelevazione del primo piano, del relativo solaio di copertura a falde inclinate con struttura in legno lamellare su un fabbricato originariamente a due elevazioni fuori terra con struttura portante in cemento armato, non poteva esprimere il richiesto parere, in quanto la documentazione presentata dall'interessata risultava assolutamente carente a definire compiutamente gli interventi abusivi realizzati. Rivolgendosi alla Procura della Repubblica e al Comune di Partinico concludeva che, considerato che ..nessuno riscontro era stato dato a guanto sopra e che non era in possesso di elementi comprovanti la situazione strutturale delle opere e che pertanto avrebbero potuto costituire pericolo per la pubblica incolumità, non era possibile esprimere deduzioni ai sensi della normativa sulla staticità e sicurezza sismica e che pertanto in via cautelativa proponeva il ripristino dello stato dei luoghi, sollecitando il Comune ad adottare gli opportuni provvedimenti, rimarcando di non essere in possesso di elementi utili a giustificare la stabilità e la sua sicurezza dell'opera abusivamente realizzata (cnfr. in particolare le deposizioni dei testi Lio dell'ufficio tecnico del Comune, e Bellomare del Genio civile ed altresì concessione in sanatoria n.62/2012 e note del Genio civile dell'I febbraio e del 4 aprile 2012).

Va aggiunto che il teste xxx, della Polizia municipale, in udienza ha ricordato di aver effettuato in data 6 giugno 2014 il sopralluogo presso la palazzina di cui è processo, su delega della Procura di Palermo, e di avere accertato nell'occasione che non soltanto la demolizione del secondo piano, oggetto della concessione n. 62/2012 , non era stata compiuta, ma che in violazione della medesima concessione erano stati commessi i diversi abusi consistente nella modificazione della destinazione d'uso del pian terreno, che invece di essere un garage era stato trasformato in abitazione e veranda, e nella costruzione di tre gradini (con ai lati due ringhiere di ferro battuto), che si innestano, occupandone l'intera profondità in quel punto, sul marciapiede, funzionali all'accesso a tale parte abusiva, il cui ingresso si apre sulla via Scalisi (cnfr. le foto scattate dal teste durante il sopralluogo, il verbale di sopralluogo a firma del geometra Lucio Lio, del Prestigiacomo stesso e di un altro operante della Polizia Mun., in cui si rileva ciò che già è ricavabile dall'enunciata concessione n.62/2012 e inoltre che la superficie complessiva dell'immobile è pari a 117 metri quadri).

CONCLUSIONI

Tutto ciò posto, rileva il giudice che risulta accertato che l'imputata abbia del tutto illegittimamente gestito gli interventi edilizi compiuti dopo l'acquisto dell'immobile, incorrendo scientemente nella violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 3 lett. E, 10,29, 31 e 44 lett. B DPR 380/2001 (capo 1), nelle violazioni strettamente connesse di cui agli art. 64-71, 65- 95, 93- 95 e 94-95 DPR 380/2001 (capi da 2, 3, 4 e 5) e nella occupazione del suolo pubblico, contestata sotto il capo n.6.

In particolare, non solo non ha compiuto una pratica amministrativa regolare, avendo omesso di inviare la documentazione relativa alla staticità e alla sicurezza sismica dell'immobile all'ufficio competente e cercando di ottenere dal Comune con l'inganno una concessione in sanatoria che, anche per via dell'assenza di tale documentazione, non le sarebbe spettata1, ma per di più, dopo l'ottenimento dell'atto di sanatoria ex art. 36 dpr cit., ha modificando la destinazione d'uso del piano terra dell'immobile e ha costruito sul marciapiede tre gradini abusivi, che per di integrano un'occupazione non autorizzata del suolo pubblico e sono anche deturpanti e fonte di pericolo, in quanto interrompono la continuità architettonica del marciapiede e costringono chi passa da li a piedi a scendere dal marciapiede e camminare sulla stretta strada carrabile.

L'assunto difensivo dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione degli abusi in parola non risulta dimostrato e piuttosto non vi è alcun elemento indicativo del fatto che la modificazione della destinazione d'uso del pian terreno si sia avuta in epoca precedente all'ottenimento della concessione in sanatoria del 18 maggio 2012 e in epoca

1 Va ricordato che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte e del CdS è illegittimo il permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità di cui all'art. 36 DPR 380/2001, presuppone infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente (tra le altre Cass. Ili del 18/02/2009, n. 6910 : nella specie, il Tribunale, accertava l'illegittimità del rilasciato permesso in sanatoria, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica, potendo essere integrati gli estremi del reato di cui all'art 323 c.p.; Cass. Sez. Ili n. 51013 del 29 dicembre 2015).

non di poco precedente al sopralluogo della Pg e del tecnico del comune

,

del giugno 2014.

È noto che sul concetto di ultimazione dell'immobile abusivo, la Suprema Corte ha specificato che deve trattarsi di "... un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'art. 25, comma 1, del T.U., che fissa, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finltura dell'intervento, il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso , non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (tra le tante Cass. IlI, n. 4048, 29 gennaio 2003; Cass. III n. 34876, 9 settembre 2009). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Cass. III, n. 8172, del 2 marzo 2010).

E' altrettanto noto che secondo un principio pacifico in giurisprudenza sebbene resti a carico dell'accusa l'onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine/con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata (tra le altre Cass. pen. n.10562 dell'11.10.2000, Cass. pen. sez. 3 n.19082 del 24.3.2009 : "In tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti" ; CdS Sez. VI, n. 3666, del 27 luglio 2015, secondo cui l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie ricade sul


privato , in quanto soltanto l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi proba tori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto dì tali prove resta pertanto integro H potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria. Per quanto riguarda, poi, la gamma degli strumenti probatori ammissibili ai fini della prova del momento di realizzazione dell'abuso, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non siano utilizzabili nemmeno nel processo amministrativo e che non rivestano alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell 'amministrazione, ovvero, le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l'inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente)

Altre aspetti degli abusi rilevati

E' opportuno aggiungere che indipendentemente dall'aspetto squisitamente

penalistico (cui tra l'altro afferisce l'istituto della prescrizione dei reati consumati) i plurimi abusi che l'intervento sull'area ha consentito di accertare costituiscano prima ancora che condotte di rilievo penalistico violazioni della disciplina amministrativa di regolamentazione urbanistica ed edilizia, come tali non assoggettate ad alcun termine di prescrizione, nemmeno in via giurisprudenziale ed a cui, nota il giudice, corrispondono puntuali e permanenti obblighi di intervento preventivo e ripristinatorio delle diverse autorità amministrative preposte per legge ad assicurarne il rispetto. Tali poteri-doveri della pubbliche amministrazioni competenti non sono suscettibili di alcuna elusione e, per di più, nell'impianto ordinamentale precedono funzionalmente e loscamente l'intervento giudiziario .

Nel novembre del 2014 il legislatore, proprio a rimarcare quest'ultimo assunto, per le omissioni di cui si rendano responsabili gli organi degli uffici tecnici competenti alle procedure di remissione in pristino,facendo testualmente salve le loro responsabilità penali, ha previsto un sistema sanzionatorio amministrativo

della medesime omissioni o ritardi, introducendo il comma 4-bis all'art. 31 del DPR 380\2001, secondo cui "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ".

Non può non rilevarsi che il legislatore, facendo così salve le responsabilità penali dei dirigenti e dei funzionari inadempienti delle procedure ripristinatorie dei luoghi, conferma che detto tipo di omissioni delle procedure sanzionatone degli abusi edilizi e dei vincoli ambientali possano, secondo le normativa penale ordinaria, ove ingiustificati, configurare ipotesi di responsabilità penale (il comma 4-ter pure introdotto ad interpolazione dell'art. 31 del DPR 380Y2001 prevede inoltre che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico).2


2 Occorre al riguardo ricordare i seguenti principi,

A.

Il principia dell'obbligo del Comune di compiere e portare a termine la procedura sanzionatone , ivi compresa quella di demolizione, senza alcuna pretestuosa sospensione, che non potrebbe essere determinalo nemmeno dalla pendenza di una

istanza o di un ricorso (concetto con immediatezza espresso ad esempio nella sentenza del CdS sez. giuristi, del 9.4.2013 ove è sottolineato il dovere di concludere il procedimento di demolizione e il divieto di utilizzare come pratica elusiva la giustificazione della pendenza di un'impugnativa ;"al dovere di concludere il procedimento previsto dagli art.2, comma1, L n.241 j 1990, si accompagna l'art. 21-quater della legge medesima, il quale dispone che i provvedimenti, amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente sicch é 1'applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutoriet à dei provvedimenti amministrativi ossia, della loro idoneit à ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente dall' amministrazione senza necessit à di precostituire un titolo esecutivo giudicale -un potere-dovere dell'amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento. Ovviamente, il sopra richiamato art. 21 quater va interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico zi. 38O del 2001 sali 'obbligo di eseguire l'ordinanza di demolitone entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l'amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere a spese dell'inadempiente - l'attivit à materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto. ..Nel caso di specie, l'inerzia serbata dal Comune di Casamassima nell'esecuzione e dell'ingiunzione di demolizione n. 105 del 21 ottobre 2011 non è certamente scriminata dalla semplice impugnazione, con ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica, del provvedimento ripristinatorio (o del precedente diniego dell'istanza di sanatoria), attesa la persistente esecutorietà dell'impugnato provvedimento, in assenza di un provvedimento cautelare di sospensiva. Ne'possono ritenersi sufficienti agli asseriti atti prodromici pasti in essere dal Comune -in particolare, là richiesta, in data 7 febbraio 2012, da parte del responsabile del servilo tecnico, della disponibilit à economica per effettuare l'impegno di spesa, nonch é la richiesta alla Regione Puglia di poter accedere al fondo di rotazione

starnutato per

la demolitone di opere abusive), trattandosi d ì atti ormai risalenti nel tempo e non avendo l'Amministrazione appellata provato 1'effettiva indisponibilit à dei fondi, peraltro di ridotta entit à ..e comunque ripetibili dai responsabili dell'abuso con gli accessori di legge (v. art. 31. comma 5. d.P.R. n. 380/2001) . occorrenti all'esecu2ione dell'ingiuntone di demolitone");

B.

il principio della permanenza dell'obbligo di intervento rlpristinalorio della p.u. e la sua non soltoposizionc a termini di decadenza, e di correlativa non sottoposizionc a termini di prescrizione della violazione urbanistica.

E' noto che un obbligo permanente di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale compete al dirigente ovvero al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1 DPR 380\2001), il quale quando accerta l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Trattandosi di un potere che non viene mai meno e cheva esercitato indipendentemente dalla data dell'illecito amministrativo, fin tanto questo permane; secondo l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato il potere repressivo in materia urbanistico-edilizia, esercitabile dalla amministrazione comunale, non è sottoposto a termini di decadenza o prescrizione anche se, in alcune pronunce, si riconosce al decorso del tempo la funzione di imporre l'obbligo di motivazione in ordine alla prevalenza del pubblico interesse alla repressione(Cons. di Stato 2,11.2011 SG3B : "l'esercizio del poteri repressivi del Comune in ordine agli abusi edilizi non è soggetto ad alcun termine di decadenza o di prescrizione". Ne consegue che i provvedimenti del Comune, come ad esempio quello di demolizione del manufatto abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi, possono essere emanati in qualsiasi tempo perch é sono relativi ad illeciti di carattere permanente/ Possono ricordarsi Cons. St., Sez. K 24 marzo 199B, n. 345; Sez. VI 19 ottobre 1995, n. 11S2, e 2 maggio 2005, n. 2045, Cons. St. , V, n. 6964/09), questo principio è stato applicato anche dal Consiglio di Stato, Sez. K nella sentenza del 2 novembre 2011 n. 5838;Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenza n. 7047 : "Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è stato precisato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva -sicché la prescrizione delreato inizia a decorrere dalla ultimazione dell'abuso-, per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum ius lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l 'Autorit à emana un provvedimento repressivo di demolizione, ovvero di irrorazione di una sanzione pepimi aria), non emana un atto « a distanza di tempo » dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra ius ancora sussistente. cnfr. C.d.S, Se2. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad Generale 11 aprile 2002, n. 4/Gab. e n. di Sezione 2340/2001).

C.

-Il divieto di operare sanatorie di fatto, contra legcra di opere abusive; Tale principio à stato ripetutamele ribadito in Cassazione e pure dal giudice amministrativo (Cass. IlI 47402 del 21.10.2014, es. CdS IV n. 6784, 2.11.2009) fin anche con riferimento alla possibilità della ed. sanatoria giurisprudenziale, in quanto pure quest'ultima introdurrebbe un atipico atto con effetti provwedimentali, al di fuori di qualsiasi previsione normativa e non potendosi ritenere ammessi nell'ordinamento, caratterizzato dal principio di legalit à dell'azione amministrativa e dal caratteretipico dei poteri esercitati dall 'Amministrazione -così Cons. St. Sez. V n.3220, 11.6.2013—11 CdS ha ulteriormente confermato la propria posizione in tema di sanatoria giurisprudenziale osservando come il divieto legale di rilasciare un permesso in sanatoria anche quando dopo la commissione dell'abuso vi sia una modifica favorevole dello strumento urbanistico sia giustificato della necessità di «evitare che il potere di pianificazione possa essere strumentalizzato al fine di rendere lecito ex post e non punibile ci ò che risulta illecito -e punibile » - oltre che dall'esigenza di « disporre una regola senz'altro dissuasiva dell'intenzione di commettere un abuso, perché in tal modo chi costruisce sine titulo sa che deve comunque disporre la demolizione dell'abuso, pur se sopraggiunge una modifica favorevole dello strumento urbanistico » -CdS V 17 marzo 2014, n. 1324. Confr. V 27 maggio 2014, n. 2755. L'attuale, consolidato orientamento del giudice amministrativo ha trovato peraltro conferma in una recente decisione della Corte Costituzionale -sent.l01\2013- la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1,2 e 3, 6 e 7 della l. Reg.Toscana 31.1.2012, n. 4 –Mod.l.reg.3.1.2005 n. 1 «Norme per il governo del territorio» e della l. reg.16.10.2009n.58 «Norme in materia di prevenzione e riduzione rischio sismico»-, ha affermato che il principio della «doppia conformità» risulta finalizzato a «garantire l'assoluto rispetto della disciplina urb.e edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità» e, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha pure osservato che la sanatoria, che si distingue dal condono vero e proprio, «è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi formali', ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo, rendendo così palese la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in esame, 'anche di natura preventiva e deterrente1, finalizzata a frenare l'abusivismo edilizio, in modo da escludere letture 'sostanzialiste ' della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilìzia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione dell' istanza per l'accertamento di conformità» (CASS. IlI n. 47402 del 21.10.2014).

Allo stesso proposito non devono ingannare l'uso strumentale del processo penale, cui si assiste di frequente e le dilaganti pratiche processuali dilatorie, miranti alla pronuncia di prescrizione dei reati in materia urbanistica e ambientale. Troppo spesso infatti nella pratica quotidiana in modo distorto e forviante viene attribuito alla sentenza di prescrizione degli aspetti penali dell'abuso urbanistico ed ambientale un valore purgante dell'illecito tout court (laddove in realtà l'illecito amministrativo permane fin tanto che non vi sia un intervento ripristinatorio che ne elimini gli effetti), come se la prescrizione penale conferisse anzi all'abuso un crisma di raggiunta legalità ed intangibilità dell’illecito e come se valesse di conseguenza ad esentare le autorità amministrative preposte dai loro permanenti e pregnanti obblighi repressivi degli abusi e ripristinatori dell'integrità del territorio, assegnati dalla legge in funzione della tutela dei fondamentali valori costituzionali della sicurezza pubblica e privata, della salubrità e vivibilità dell'ambiente anche urbano.

La Corte Suprema ribadisce che prima ancora che sull'apparato della giustizia penale l'obbligo di vigilare, prevenire e far rimuovere le opere abusive e lesive dei vincoli compete agli uffici amministrativi preposti (cnfr. tra le tante Cass. Ili del 15.12.2015 n. 49331, per un interessante excursus su caratteristiche e natura dell'ordine di rimessione in pristino a carico della p.a., e in cui tra l'altro sì ribadisce che : "la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi del 'art, 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un 'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso , configura un obbligo di fare, imposto per razioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno l'autore dell 'abuso ).

Trattamento sanzionatorio

Tutto ciò posto, i reati accertati, in base alla disciplina di cui all'art. 81 c.p., appaiono uniti sotto quello più grave contestato al capo 6 dell'imputazione. Non si ravvisano elementi, nemmeno nella condotta processuale dell'imputata per concederle circostanze attenuanti generiche. Appare equa, tenuto conto del peso conferito al reato dal complesso degli abusi e degli espedienti ingannevoli per ottenerne la sanatoria, e tenuto conto di tutte le circostanze di quell'articolo 133 c.p. ivi compreso il precedente specifico di cui l'imputata è già gravata, la pena della reclusione di mesi dieci, aumentata per la continuazione come da dispositivo (in parti uguali per ciascuna delle contravvenzioni). Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio. Ai sensi del comma 9 dell'art. 31 del DPR 380\2001 va pronunciato a carico dell'imputata l'ordine di demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dei luoghi. Reputa il giudice non presenti gli estremi soggettivi per concedere alla Cammarata il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, avendo già dimostrato una sostanziale recidività in tema di illeciti urbanistici. La non semplicità delle questioni che il processo implica, uno dei molteplici impegni dei ruoli del giudice, ha comportato la fissazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

PQM

Visti gli artt. dì cui al capo d'imputazione e l'art. 533 c.p.p.;

dichiara l'imputata responsabile dei reati ascrittile e ritenuta la continuazione sotto il capo 6, la condanna alla pena della reclusione di anno uno e mesi tre, oltre che al pagamento delle spese del giudizio. Visto l'art. 31 dpr 380/2011;

Ordina la demolizione delle opere abusive descritte al capo 1 dell'imputazione e la remissione in pristino dei luoghi.

Giorni 90 per la motivazione.

Dispone la trasmissione degli atti al PM in relazione alla concessione sanatoria che era stata concessa l'imputata ai sensi dell'articolo 13 del testo unico edilizia (ora art. 36 DPR 380/2001) in data 18 maggio 2012, subordinatamente alla demolizione delle parti abusive e dunque in assenza dei presupposti di cui alla medesima norma, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla sussistenza di un abuso penalmente

rilevante.

Palermo 7 marzo 2017 II Giudice

dott.ssa Marina Petruzzella