Tar Puglia (BA) sez. I sent. 1554 del 26 giugno 2008
Urbanistica. Convenzione di lottizzazione

Sulla natura pattizia della convenzione di lottizzazione e sulle modalità di modifica
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2003, proposto da:
Palmentieri Eraclio, rappresentato e difeso dagli avv. ti Vito Castellana e Francesco Converti, ellettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Bari, corso Alcide De Gasperi 292;

contro

il Comune di Capurso, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall\'avv. Franco Gagliardi La Gala, presso cui ha eletto domicilio in Bari, via Abate Gimma 94;

nei confronti di

Edil Bitonto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall\'avv. Giacomo Valla presso cui è domiciliata in Bari, via Q. Sella 36;
Pontrelli Pasquale, non costituito in giudizio;

per l\'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Capurso n. 47 del 26 settembre 2002 di approvazione della variante al piano di lottizzazione approvato il 6 febbraio 1995 con deliberazione C.C. n. 2;

- della relazione del settore tecnico n. 15554 del 25 settembre 2002 e di ogni atto connesso;

nonché per l’annullamento, richiesto con ricorso per motivi aggiunti:

- del permesso di costruire n. 23 del 4 agosto 2004 rilasciato in favore di Edil Bitonto s.r.l.;

- di ogni atto connesso, in quanto lesivo, ivi compreso il parere n. 317 del 24 giugno 2004 del responsabile del procedimento nonché, ove occorra, la convenzione tra il Comune di Capurso e la Edil Bitonto s.r.l. n. 2068 del 16 marzo 2004.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capurso;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio della Edil Bitonto s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il referendario dott. ssa Laura Marzano;

Uditi, nell\'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 10 dicembre 2002 e depositato l’8 gennaio 2003, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Capurso n. 47 del 26 settembre 2002 di approvazione della variante al piano di lottizzazione approvato con deliberazione n. 2 del 6 febbraio 1995 e la relazione del settore tecnico n. 15544 del 25 settembre 2002.

Con ricorso per motivi aggiunti ha, altresì, impugnato il permesso di costruire n. 23 del 4 agosto 2004 rilasciato in favore di Edil Bitonto s.r.l. ed ogni atto connesso, in quanto lesivo, ivi compresi il parere n. 317 del 24 giugno 2004 del responsabile del procedimento e la convenzione tra il Comune di Capurso e la Edil Bitonto s.r.l. n. 2068 del 16 marzo 2004.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituita, altresì, in giudizio la controinteressata Edil Bitonto s.r.l. la quale, previa dettagliata ricostruzione dei fatti di causa, ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso poiché infondato.

In corso di causa sono stati depositati ulteriori scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 28 maggio 2008, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni ivi precisate, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Va premessa una sintetica ricostruzione della situazione di fatto.

Con deliberazione n. 2 del 6 febbraio 1995 il Consiglio comunale di Capurso ha approvato un piano di lottizzazione della maglia, ricadente in zona B2, ubicata tra via Triggiano e la ferrovia Sud – Est.

Conformemente a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale pugliese n. 6320 del 13 novembre 1989, di approvazione dei criteri per la formazione degli strumenti urbanistici, il piano ha incluso le sole aree cd. “libere”, cioè non edificate ed ha escluso le cd. “aree compromesse”, cioè quelle già edificate al momento della formazione del piano esecutivo, consentendosi, per queste ultime, solo l’utilizzo della capacità edificatoria residua, da parte dei proprietari, a mezzo di singoli interventi da autorizzarsi con concessione edilizia nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e del regolamento edilizio.

In fase avanzata di attuazione, la Edil Bitonto s.r.l. (proprietaria del lotto 6, area libera inclusa nel P.L.) e Pontrelli Pasquale (proprietario del lotto 7, area già edificata e, pertanto, esclusa), unitamente a Palmentieri Eraclio (proprietario del lotto 5, già edificato perciò escluso), hanno presentato congiuntamente, nel marzo 2000, istanza di variante al piano di lottizzazione, la quale prevede, tra l’altro, un trasferimento di cubatura dal lotto 5 di proprietà Palmentieri al lotto 6 di proprietà Edil Bitonto.

Il trasferimento di cubatura è avvenuto in forza di atto pubblico di compravendita, rogato dal notaio Oliva di Bitonto in data 25 marzo 1999, con cui il Palmentieri ha: a) ceduto alla Edil Bitonto parte della volumetria, precisamente mc 2.000, espressa dalla particella 444 (già edificata e rientrante nel lotto 5 escluso) - confinante con la 563 venduta, – che è rimasta di proprietà Palmentieri; b) venduto a Edil Bitonto le particelle 52, 562 e 563 già facenti parte del lotto 5 (escluso), della estensione complessiva di mq. 1742, con il diritto di realizzare sulle stesse anche l’ulteriore volumetria di mc. 2.000, espressi dalla particella 444; c) autorizzato il Comune di Capurso ad asservire la particella 444, per soli mc 2.000, in favore della costruzione per la quale la Edil Bitonto avrebbe chiesto variante in corso d’opera.

In sede di esame della detta variante, nel marzo 2001, il Capo Settore tecnico del Comune ha espresso parere favorevole sulla considerazione che la variante proposta non incide sul dimensionamento globale degli insediamenti anzi, di fatto, comporta un ampliamento della superficie a parcheggio pubblico da cedersi al Comune; successivamente la variante è stata adottata con deliberazione n. 37 del 28 giugno 2001.

Avvenute le pubblicazioni, su prescrizioni del settore tecnico comunale, sono stati predisposti e trasmessi al Comune, in data 23 gennaio 2002, alcuni “elaborati sostitutivi” che riguardano oneri posti esclusivamente a carico del Pontrelli, proprietario del lotto 7.

Detti elaborati recano le firme esclusivamente del Pontrelli e del legale rappresentante della Edil Bitonto, sicché il Settore tecnico ne ha richiesto l’integrazione mediante sottoscrizione anche da parte del Palmentieri e il Consiglio comunale, in data 11 aprile 2002, ha adottato la delibera n. 23 con cui ha deciso di soprassedere all’approvazione della variante fino all’acquisizione di tutte le firme. Nella delibera si da atto che il Palmentieri ha inviato una nota, in data 4 aprile 2002, con cui ha dichiarato di non voler più acconsentire alla fusione dei lotti 5 e 6.

Detta delibera è stata impugnata dalla Edil Bitonto dinanzi questo Tribunale con ricorso iscritto al n. 989/2002 R.G. e, con ordinanza n. 577 del 18 luglio 2002, la Seconda Sezione ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla Edil Bitonto osservando che i grafici integrativi non incidono sulla posizione del Palmentieri la cui sottoscrizione, pertanto, non era da ritenersi necessaria ed ha sollecitato il Comune a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato.

In esecuzione della predetta ordinanza il Consiglio comunale ha adottato la deliberazione n. 47 del 26 settembre 2002, impugnata con il ricorso in epigrafe, con cui ha definitivamente approvato la variante de qua; successivamente ha rilasciato alla Edil Bitonto il permesso di costruire n. 23/2004 e stipulato apposita convenzione, atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo è denunciata la violazione dell’art. 2.21 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Capurso per il mancato rispetto delle distanze della costruzione realizzata dalla Edil Bitonto dal confine con la proprietà del ricorrente; con il secondo è denunciato l’eccesso di potere per violazione dell’art. 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 in quanto l’approvazione del piano di lottizzazione sarebbe asseritamente avvenuta in spregio della manifestata revoca del consenso da parte del ricorrente.

L’amministrazione resistente non ha svolto difese specifiche.

La controinteressata Edil Bitonto s.r.l. ha osservato, in punto di fatto, che il ricorrente ha prestato il suo consenso con la sottoscrizione della proposta di variante e dei grafici allegati e che tale variante era necessaria in seguito al contratto di vendita del suolo e di cessione della volumetria intervenuto tra le parti, sicché nessun consenso ulteriore era richiesto per l’approvazione della medesima.

In diritto ha richiamato il disposto normativo di cui all’art. 27 della legge regionale n. 56/80 secondo cui il piano di lottizzazione di aree inserite in un piano pluriennale di attuazione – come nel caso di specie – può essere proposto anche da uno solo dei proprietari sempre che non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti e che, in ogni caso, la sottoscrizione di tutti i proprietari interessati è richiesta solo per la proposta e non anche per le varianti che non siano di interesse di tutti. Nel caso di specie il suolo di proprietà Palmentieri è e resta esterno alla lottizzazione non partecipando né agli utili né alla ripartizione degli oneri, tant’è che la asserita “fusione” dei lotti “con eliminazione del confine“ altro non è che la rappresentazione grafica del trasferimento di volumetria da un lotto all’altro avvenuto sulla base di un regolare atto pubblico di compravendita: ne discende che i grafici non sottoscritti, e per i quali il Palmentieri avrebbe asseritamente revocato il consenso, sono del tutto neutrali rispetto alla posizione di costui sulla cui proprietà e sui cui diritti non incidono.

Con ricorso per motivi aggiunti sono censurati gli ulteriori atti impugnati sia per vizi propri che per vizi derivati dall’illegittimità della delibera di approvazione della variante, in quanto atto presupposto, adombrandosi, in questa sede, anche una presunta violazione delle distanze tra fabbricati.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Dall’esame degli atti di causa si rileva che la proposta di variante, predisposta in seguito e al fine di rendere eseguibile nei confronti dell’amministrazione la volontà negoziale perfezionatasi tra le parti con l’atto di compravendita di suolo e cessione di cubatura del 25 marzo 1999, è stata regolarmente sottoscritta anche dal Palmentieri in tutte le sue parti, ivi compresi gli elaborati grafici dai quali sono ricavabili le distanze. Si rileva, altresì, che sulla base di detta proposta la variante è stata adottata dal Consiglio comunale con deliberazione del 28 giugno 2001, n. 37.

La volontà dei proponenti resta, pertanto, cristallizzata nella proposta, cui ha fatto seguito l’adozione dello strumento in variante, con la conseguenza che nessun errore successivamente rilevato può invocare il ricorrente per sostenere una sua presunta “revoca del consenso” e sottrarsi agli obblighi contrattuali volontariamente assunti non già con la proposta variante ma con il contratto di compravendita. Quest’ultimo, infatti, in quanto atto negoziale concluso “a monte” della proposta di variante e posto in essere “iure privatorum” e al di fuori del coinvolgimento dell’amministrazione, si sottrae alla delibazione, in punto di asseriti vizi della volontà negoziale, dinanzi al giudice amministrativo il cui scrutinio resta circoscritto alla verifica della legittimità dell’atto amministrativo impugnato recante l’approvazione dell’atto negoziale “a valle” costituito dalla proposta variante.

Va, infatti, rimarcato che la convenzione di lottizzazione, cui è assimilabile, in quanto modifica della stessa, la proposta di variante, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenta certamente un istituto di complessa ricostruzione; tuttavia la giurisprudenza è concorde nel ritenere che esso rappresenti l’incontro di volontà delle parti contraenti nell\'esercizio dell\'autonomia negoziale retta dal codice civile. Tale assunto conserva validità anche nelle ipotesi in cui alcuni contenuti dell\'accordo vengano proposti dall\'amministrazione in termini non modificabili dal privato. La circostanza non esclude che la parte che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4014).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna invalidità di detto secondo strumento negoziale atteso che le distanze dal confine e tra le costruzioni risultano rispettate: dai grafici in atti si rileva che tra i due fabbricati intercorre uno spazio libero di mt. 10,30 a fronte di un’altezza complessiva dei due edifici pari a mt. 19,00 la cui semisomma è mt. 9,30, mentre la distanza della costruzione Edil Bitonto dal nuovo confine con la proprietà Palmentieri risulta essere di mt. 5,30. Pertanto le distanze effettive sono superiori a quelle normativamente richieste.

Che la presunta fusione dei lotti 5 e 6 con eliminazione del confine fosse una “fictio” grafica utilizzata solo per visualizzare l’area asservita lo si ricava dall’atto di compravendita e cessione di cubatura del 25 marzo 1999 in cui la società Edili Bitonto s.r.l. si impegna, a propria cura e spese, a ripristinare il muro di confine tra il suolo venduto e l’altra proprietà del ricorrente.

Le doglianze del ricorrente, pertanto, si appalesano del tutto infondate e, di conseguenza, la deliberazione di approvazione della variante è immune da vizi, atteso che il consenso è stato irretrattabilmente prestato con la sottoscrizione della proposta e che gli ulteriori grafici non comportano ulteriore “modifica” alla lottizzazione in variante, tale da richiedere un ulteriore consenso, bensì mero adeguamento alle prescrizioni del settore tecnico.

Si osserva in proposito che le convenzioni di lottizzazione costituiscono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale e, in particolare, di accordi sostituivi del provvedimento (Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5152) e che, pertanto, le stesse restano soggette alla disciplina dettata dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez, IV, 13 gennaio 2005, n.222). Alla predetta catalogazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata come atti di natura convenzionale consegue, quale immediato corollario, che la loro modifica necessita della manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione, ivi compresi, ovviamente, anche i soggetti privati che, pur non essendo proprietari dei lotti incisi dalla variante, hanno proposto il piano ed hanno sottoscritto la relativa convenzione urbanistica (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2008 , n. 534).

Nel caso di specie, come evidenziato, non di ulteriore modifica si tratta ma di semplice adeguamento a prescrizioni tecniche di una variante regolarmente proposta e sottoscritta da tutti i proprietari interessati e già adottata.

3.2. Anche le doglianze esplicitate nel ricorso per motivi aggiunti sono infondate.

Si osserva, in proposito, che le censure formulate dal ricorrente, nonostante la rubricazione di alcune di esse come vizi propri, si risolvono tutte in illegittimità derivate dagli asseriti vizi dell’atto presupposto.

Difatti, per un verso tanto il permesso di costruire che la successiva convenzione sono rispettosi delle norme sulle distanze, per altro verso la mancata sottoscrizione della convenzione da parte del ricorrente è ininfluente atteso che la stessa, meramente consequenziale alla variante, comporta oneri esclusivamente per le altre parti come risulta dalla stessa narrativa del ricorso per motivi aggiunti.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

4. Le spese di giudizio, che possono equamente compensarsi nei confronti del Comune, cedono a carico del Palmentieri, soccombente, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, I Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti costituite, di spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 (mille) e così, complessivamente in € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfetario, oneri previdenziali e fiscali come per legge e rimborso del contributo unificato;

- compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con l\'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore



L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO