TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 3563, del 3 luglio 2015
Urbanistica.Pilastro in c.a. su plinto di fondazione. Illegittimità ordinanza di demolizione
Nel caso di specie appare configurabile il carattere ridotto delle contestate difformità dalla DIA, consistenti nella base di fondazione del plinto che è stata giustificata dalla necessità di evitare corrosione a causa della ruggine e non si configura quale elemento autonomamente utilizzabile, né preordinato ad una trasformazione funzionale del pilastro stesso. Egualmente è a dirsi per la sporgenza del cornicione, atteso che la sua preesistenza rende conto della mancanza di innovazioni significative, e di trasformazioni funzionali degli elementi stessi. Il provvedimento è quindi illegittimo in quanto classifica le opere anzidette come intervento di ristrutturazione edilizia, rientrando le stesse nel novero della manutenzione straordinaria, e consistendo gli elementi contestati in difformità minime dai grafici della dia che non alterano l’organismo edilizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 03563/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2009, proposto da:
Anna Ruggiero, rappresentata e difesa dall’avv. Renato De Lorenzo, con domicilio eletto presso Renato De Lorenzo in Napoli, viale Gramsci,10;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio palazzo san Giacomo
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale n. 958 del 4.11.2008 di ripristino dello stato dei luoghi;.
Di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale ivi compreso il verbale di sopralluogo che rilevava difformità dalla DIA del 10.8.2007;
per il risarcimento dei danni subiti e subendi per l’intimata ingiunzione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Comune di Napoli ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere ritenute in difformità dalla DIA 2601/2007:
pilastro in c.a. di diametro 0,40 per 0,40 h mt 4 circa su plinto di fondazione di mt 1,30 per 1,30 in sostituzione di un pregresso pilastro in ferro a sezione quadra di dimensioni inferiori;
cornicione in c..a. lungo il perimetro del lastrico solare sporgente mt 0,50 ed h mt 0,45.
La ricorrente lamenta che gli elementi in oggetto erano tutti preesistenti e dato il loro stato di fatiscenza e deterioramento ne aveva chiesto il rafforzamento e rifacimento con la indicata dia . In particolare, per tutti i pilastri portanti la dia stessa prevedeva il rafforzamento e per i cornicioni la sistemazione mediante rimozione dell’intonaco cadente e del calcestruzzo ammalorato, con rifacimento in calcestruzzo cementizio e cordolo in muratura di laterizio intonacato..
Articola quindi censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, violazione degli artt. 3 e 22 DPR 380/2001, violazione artt. 31 e 33 DPR 380, difetto di motivazione. La preesistenza degli elementi e la mancanza di significative difformità rispetto alla dia non consentiva l’emanazione della sanzione demolitoria ma al più delle sola sanzione pecuniaria. L’amministrazione non ha inoltre motivato sul prevalente interesse pubblico alla demolizione tanto più che si tratta di opere eseguite in zona non vincolata; né ha considerato il pregiudizio che la demolizione arreca alla parte conforme dell’edificio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale che ha sostenuto la infondatezza della domanda.
Alla pubblica udienza del 27.5.2015 il ricorso è stato ritenuto indecisione.
DIRITTO
Come esposto nella parte narrativa il presente ricorso verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune di Napoli alla ricorrente a fronte delle seguenti opere ritenute in difformità dalla DIA 2601/2007: pilastro in c.a. di diametro 0,40 per 0,40 h mt 4 circa su plinto di fondazione di mt 1,30 per 1,30 in sostituzione di un pregresso pilastro in ferro a sezione quadra di dimensioni inferiori; cornicione in c..a. lungo il perimetro del lastrico solare sporgente mt 0,50 ed h mt 0,45.
Le censure proposte meritano favorevole considerazione, atteso che quanto eseguito risulta rientrare nel novero degli interventi qualificabili come manutenzione starordinaria, stante la preesistenza del pilastro in oggetto e del cornicione, dei quali è stata solo eseguita opera di rafforzamento e di rifacimento di parti ammalorate. Il tutto come risulta dalla perizia giurata in atti depositata dalla ricorrente il 17.2.2009 ( perizia giurata il 5.2.2009 dall’ing. Biagio Vaccaro e non contrastata da elementi di segno contrario) . In particolare lo stesso Comune di Napoli, nella memoria depositata il 23.2.2009 ed atti allegati, attesta che la difformità consiste nella circostanza che le dimensioni del vecchio pilastro erano inferiori, ma lo stesso risultava preesistente, e che il cornicione , pure preesistente, per effetto degli interventi, era sporgente 0,50 mt. Ribadisce che nella DIA non si parla del plinto di fondazione del pilastro di mt 1,30 per 1,30 e della sporgenza di 0,50 mt del cornicione.
Alla stregua di tali elementi fattuali, e considerato che non si tratta di opere eseguite in zona vincolata, deve ritenersi che le stesse non siano sussumibili nel concetto di ristrutturazione edilizia invocato dall’amministrazione comunale, ma rientrino esattamente nei lavori di manutenzione straordinaria.
In particolare, in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (art. 3, comma 1, lettere b e d), l'elemento che caratterizza la ristrutturazione rispetto alla manutenzione straordinaria è la prevalenza della finalità di trasformazione rispetto al più limitato scopo di rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio specie ove risulti ,come nella specie, che le modifiche rispetto alle opere autorizzate siano tutte, nessuna esclusa, di minore entità e comunque giustificate da precise ragioni tecniche.
Il rinnovamento proprio della manutenzione straordinaria può comprendere anche innovazioni, ossia l'introduzione di elementi che modificano il precedente aspetto degli spazi e le relative funzionalità, laddove le stesse siano di carattere accessorio e minimale, mentre se le innovazioni seguono un disegno sistematico, il cui risultato oggettivo è la creazione di un organismo edilizio nell'insieme diverso da quello esistente, si ricade inevitabilmente nella ristrutturazione.
Nel caso di specie appare configurabile il carattere ridotto delle contestate difformità dalla dia, consistenti nella base di fondazione del plinto che è stata giustificata dalla necessità di evitare corrosione a causa della ruggine e non si configura quale elemento autonomamente utilizzabile, né preordinato ad una trasformazione funzionale del pilastro stesso. Egualmente è a dirsi per la sporgenza del cornicione, atteso che la sua preesistenza rende conto della mancanza di innovazioni significative, e di trasformazioni funzionali degli elementi stessi.
Il gravato provvedimento è quindi illegittimo in quanto classifica le opere anzidette come intervento di ristrutturazione edilizia, rientrando le stesse nel novero della manutenzione straordinaria, e consistendo gli elementi contestati in difformità minime dai grafici della dia presentata nel 2007, che non alterano l’organismo edilizio. Sussiste pertanto la lamentata violazione degli artt. 3 , 22 e 37 del DPR 380/2001, non comportando le modeste difformità riscontrate il rilascio del permesso di costruire e tantomeno la sanzione demolitoria prevista per ben più gravi ipotesi di abusi.
Il ricorso va conclusivamente accolto con annullamento dei gravati atti.
Non può invece accogliersi la domanda risarcitoria, proposta genericamente solo nell’epigrafe del ricorso e non seguita da ulteriori specificazioni neppure in corso di causa, per cui la stessa risulta sfornita di prova non avendo parte ricorrente documentato l’entità del danno e le sua derivazione causale dall’illegittimità del provvedimento impugnato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell’amministrazione comunale, che rimane tenuta anche alla rifusione del contributo unificato anticipato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe e condanna l’amministrazione comunale di Napoli alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre che al rimborso del contributo unificato dalla stessa anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)