TAR Campania (NA) Sez. II n.3242 del 24 giugno 2016
Urbanistica.Verbale di accertamento di infrazione alle norme edilizie

Il verbale di accertamento di infrazione alle norme edilizie ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale per l’occasione non sono attribuite prerogative di adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di repressione dell’illecito; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nella successiva ordinanza demolitoria, con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il provvedimento ripristinatorio dell’ordine giuridico violato

 

N. 03242/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02460/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2460 del 2016, proposto da:
Pasqualina Brando, Carmine Moio ed Immacolata Moio, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Fiorino, e domiciliati per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

contro

Comune di Marano di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Di Grezia dell’Avvocatura Comunale, e domiciliato per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

per l'annullamento

della nota dell’Area Tecnica del Comune di Marano di Napoli n. 02/16 del 10 marzo 2016, recante l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 13/13 del 3 maggio 2013 emessa nei confronti dei ricorrenti per la realizzazione di una tettoia in legno in parziale difformità dal permesso di costruire, nonché di ogni atto ad essa preordinato, connesso e conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

 

Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;

Premesso che:

- con il presente gravame è impugnato un atto di accertamento di inottemperanza ad un’ordinanza di demolizione, emessa nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di una tettoia in legno in parziale difformità dal permesso di costruire;

- tale atto è qualificato dall’amministrazione emittente anche quale “avvio del procedimento per la procedura di demolizione a cura del Comune”;

Rilevato che:

- nello schema normativo di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, l’ingiunzione di demolizione rivolta nei riguardi dei responsabili dell’abuso costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell’abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dal comma 2 della disposizione citata) può essere effettuato soltanto in una seconda fase, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine (questa volta non indirizzato all’autore dell’abuso, ma ai competenti uffici comunali in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno della demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 aprile 2012 n. 3105);

- alla luce di quanto sopra, è evidente che il gravato atto di accertamento dell’Area Tecnica del Comune costituisce lo spartiacque delle suddette due fasi procedimentali ed assume portata semplicemente ricognitiva, al pari di un comune verbale della Polizia Municipale di accertamento di infrazione alle norme edilizie, dell’inottemperanza all’impartita diffida a demolire in funzione preparatoria dell’eventuale demolizione in danno;

Considerato che:

- pertanto, è applicabile al caso di specie il consolidato principio secondo il quale il verbale di accertamento di infrazione alle norme edilizie ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale per l’occasione non sono attribuite prerogative di adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di repressione dell’illecito; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nella successiva ordinanza demolitoria, con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il provvedimento ripristinatorio dell’ordine giuridico violato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097);

- ne deriva che l’atto quivi impugnato, attesa la sua natura eminentemente dichiarativa, accentuata dalla ulteriore qualificazione dello stesso quale atto di avvio del procedimento demolitorio d’ufficio, non è in grado di apportare alcuna lesione della posizione giuridica dei ricorrenti;

Ritenuto, in conclusione, che:

- l’appurata non lesività del gravato atto di accertamento non può non determinare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;

- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Claudio Rovis, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)