TAR Campania, Sez. I, n. 5076, del 13 novembre 2013
Urbanistica.Arretramento muro di contenimento

Lo sbancamento di un terreno, l’arretramento del muro di contenimento e la pavimentazione cortilizia non costituiscono interventi effettuati sull’edificio contiguo e pertanto non sono configurabili come lavori di manutenzione del medesimo. Peraltro è stato chiarito che il muro di contenimento, determinando una durevole trasformazione dell’area dallo stesso impegnata, non rappresenta intervento di mera manutenzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05076/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03038/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3038 del 1998, proposto da: 
Aversa Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Esposito, con lo stesso legalmente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;

nei confronti di

Comune di Piano di Sorrento, non costituito;

per l'annullamento

del decreto ministeriale (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e provincia) n. 408 del 17/12/1997, recante l’annullamento del provvedimento comunale n. 33 del 20/10/1997, concernente l’autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939 relativa alla realizzazione di un’intercapedine per camera d’aria su un fabbricato sito alla via Meta-Amalfi n. 100; nonché degli atti connessi;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

Con ricorso notificato il 27/2/1998, la sig.ra Luisa Aversa, nella dedotta qualità di proprietaria di un manufatto sito in Meta (recte: Piano di Sorrento) alla via Meta-Amalfi n. 100, riferiva che:

- la Commissione edilizia integrata del Comune di Piano di Sorrento, nella seduta del 16/10/1997, esprimeva parere favorevole sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente in ordine alla realizzazione di un’intercapedine per camera d’aria;

- sennonché il nulla osta rilasciato dall’Ingegnere Capo veniva annullato della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e provincia.

A seguito di ciò l’interessata proponeva l’impugnativa in epigrafe.

Il Ministero si costituiva in giudizio resistendo al gravame.

Con ordinanza n. 357 del 22/4/1998, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione.

Il decreto presidenziale di perenzione n. 16345 del 11/7/2012, a seguito della dichiarazione di interesse della ricorrente notificata il 1 e 2/2/2013, è stato revocato, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato 3 al d. lgs. n. 104 del 2010, con decreto presidenziale n. 5221 del 25/2/2013.

DIRITTO

1. Nel merito la ricorrente deduce che:

- gli interventi in questione sarebbero di modesta entità, necessari per l’adeguamento funzionale e la conservazione dell’immobile esistente, non comportanti trasformazioni della sagoma dell’edificio o aumenti volumetrici o di superficie del manufatto, per cui sarebbe sufficiente l’autorizzazione ex art. 31, lett. b) e c), della legge n. 457 del 1978;

- gli interventi rientrerebbero tra quelli di restauro conservativo, consentiti dal PUT nella zona territoriale 1B, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 529 del 15/12/1995;

- mancherebbe una adeguata motivazione; la determinazione sarebbe manifestamente illogica e ingiusta, inibendo lavori necessari per la fruizione dell’immobile esistente;

- la Soprintendenza non si sarebbe limitata ad esaminare la legittimità del nulla-osta ambientale, provvedendo ad un riesame di merito della determinazione comunale.

1.1. Al riguardo giova premettere che il provvedimento impugnato è basato sulle seguenti considerazioni:

- le opere consistono nella realizzazione di uno sbancamento di un piccolo appezzamento di mq. 33 circa che da quota +2,40 verrebbe portato a quota 0,00 e pavimentato in area cortilizia;

- la CEI ha espresso un parere favorevole non motivato;

- posto che per la zona 1b, comprendente la parte non urbanizzata e di notevole valore ambientale, il PUT prevede l’articolazione in zone di PRG tese alla tutela dei caratteri costruttivi, il progetto in questione prevede opere che non possono assimilarsi a quelle ammissibili per l’area, in quanto costituirebbero alterazione ulteriore del territorio con trasformazione di un’attuale area verde, sebbene incolta, in area pavimentata, con modifica della configurazione e delle quote del sito stesso, per cui l’opera risulta incompatibile sia con la tutela ambientale che con le norme di cui alla zona 1b della legge regionale n. 35 del 1987.

1.2. Orbene, va riconosciuto che all’autorità statale è devoluto, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, il sindacato di legittimità sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse all’autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, essendo per contro escluso il potere di sovrapporre la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella manifestata dal Comune.

Sennonché, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, la preclusione di valutazioni di merito opera soltanto nel caso in cui la determinazione comunale sia sorretta da una adeguata motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera. In caso contrario il Ministero, o per esso la Soprintendenza, ha il potere non solo di annullare il provvedimento adottato per difetto di motivazione, ma anche di rappresentare le ragioni che depongono per la non compatibilità dell'intervento edilizio con i valori tutelati, ad ulteriore sostegno della incongruità dell’atto scrutinato (cfr. Cons. St., sez. VI, 7/9/2012, n. 4747).

Atteso il difetto di motivazione del parere della CEI, si rivela pertanto l’infondatezza delle esaminate censure.

1.3. Giova soggiungere che nella specie il P.U.T. (piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana), approvato con legge dalla Regione Campania n. 35 del 1987, contempla per la zona 1b (tutela dell'ambiente naturale - 2° grado) il restauro conservativo e la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo il disposto dell’art. 17 come emendato dalla Corte costituzionale (sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 529).

Sennonché lo sbancamento di un terreno, l’arretramento del muro di contenimento e la pavimentazione cortilizia non costituiscono interventi effettuati sull’edificio contiguo e pertanto non sono configurabili come lavori di manutenzione del medesimo.

Peraltro è stato chiarito che il muro di contenimento, determinando una durevole trasformazione dell’area dallo stesso impegnata, non rappresenta intervento di mera manutenzione (cfr. Cass., sez. pen. III, 3/3/2010, 15370).

2. In conclusione il ricorso in esame va quindi respinto.

Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Pierluigi Russo, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)