TAR Piemonte, Sez. II, n. 90, del 18 gennaio 2014
Urbanistica.Legittimità diniego sanatoria di murature perimetrali e pavimentazione di edificio ad uso deposito

Come affermato dalla giurisprudenza la previsione di sanatoria ex art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, si applica avuto riguardo al suo chiaro tenore letterale, esclusivamente in relazione a “nuove costruzioni” che abbiano destinazione “residenziale”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00090/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01247/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2007, proposto da: 
Rosa De Colombi, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sandretto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Montevecchio, 50;

contro

Comune di San Francesco al Campo, rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 65;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del 30 giugno 2007, prot. n. 3853, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Francesco al Campo ha deciso “di negare la sanatoria relativa alla realizzazione di murature perimetrali e pavimentazione di edificio ad uso deposito presentata in data 9 dicembre 2004 prot. 6938 dalla Sig.ra De Colombi Rosa residente in San Francesco al Campo - via San Carlo 20/3, e di assoggettare l’opera alle sanzioni del capo I della Legge n. 47/1985 come da ordinanza di demolizione n. 52/2003 in data 14.08.2003”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Francesco al Campo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente espone di aver richiesto al Comune di San Francesco al Campo, con istanza del 13 dicembre 2004 presentata ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, la concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di un “manufatto in mattoni delle dimensioni di m 15,45 x 5,30 e di altezza media pari a m 3,05”.

Impugna il provvedimento comunale di diniego del 30 giugno 2007, motivato sul presupposto che il manufatto non risultava ultimato alla data del 31 marzo 2003 (in quanto il sopralluogo effettuato il giorno 7 luglio 2003 aveva rivelato che erano state realizzate soltanto nel murature perimetrali e la pavimentazione, mentre non era stata realizzata la copertura, elemento costruttivo ritenuto dal Comune “funzionalmente indispensabile affinché si possa ritenere esistente un manufatto edilizio adibito al ricovero di persone o cose”).

Deduce motivi così rubricati:

1) violazione dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento: secondo il criterio del “completamento funzionale” invalso per gli edifici non residenziali, dovrebbe considerarsi ultimato (e dunque condonabile) l’edificio privo di copertura ma completo di struttura e mura perimetrali;

2) violazione dell’art. 38 della legge n. 47 del 1985: il Comune, in ogni caso, dovrebbe riavviare il procedimento per l’ordine di demolizione, essendo ormai priva di effetti la precedente ordinanza del 14 agosto 2003, in seguito alla presentazione della istanza di sanatoria.

Si è costituito il Comune di San Francesco al Campo, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Alla pubblica udienza del 13 novembre 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non è controversa tra le parti la circostanza che, alla data del 31 marzo 2003, il manufatto fosse del tutto privo di copertura.

Nella domanda di condono edilizio (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) è barrata la destinazione d’uso “residenziale”, appresso specificata in “deposito”. Alla riga successiva del modulo, lo stato dei lavori viene indicato come “non ultimato”.

Dunque, la stessa interessata ha dichiarato di voler condonare un deposito ad uso residenziale.

Risulta perciò insussistente il presupposto fattuale (l’asserita destinazione produttiva del manufatto) sul quale la ricorrente argomenta, al fine di dimostrare che i lavori dovessero intendersi ultimati alla data del 31 marzo 2003.

Peraltro, deve osservarsi che l’abuso a fortiori non sarebbe suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, qualora la sua destinazione d’uso fosse non residenziale, come asserito da parte ricorrente.

L’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003 stabilisce che: “Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi” e che, per quanto qui interessa, “Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi”.

Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. per tutte: TAR Campania, Napoli, sez. II, 26 giugno 2012 n. 3019; Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2012 n. 6381), la previsione di sanatoria si applica, avuto riguardo al suo chiaro tenore letterale, esclusivamente in relazione a “nuove costruzioni” che abbiano destinazione “residenziale”.

Per quanto detto il motivo è respinto.

2. E’ viceversa inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che il Comune non avrebbe riavviato il procedimento per ordinare di demolizione.

Il richiamo, all’interno dell’atto di diniego, della precedente ordinanza comunale del 14 agosto 2003 è privo di effetti concreti e non determina in sé alcuna lesione per la posizione della ricorrente.

Resta fermo che il Comune dovrà adottare un nuovo ordine di demolizione, essendo venuta meno l’efficacia della prima ordinanza in seguito alla presentazione della domanda di condono.

3. In conclusione, il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di San Francesco al Campo, nella misura di euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)