TAR Piemonte Sez. I n. 4164 del 19 novembre 2010
Urbanistica.Repressione abusivismo e decorso del tempo

L'attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso

N. 04164/2010 REG.SEN.
N. 01949/1989 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(SezionePrima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1949 del 1989, proposto da:
Societa' Semplice Al.Mo.Le., rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso G. Ferraris, 120;


contro


Comune Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Boursier, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16;

per l'annullamento

del provvedimento 29.6.1989, n. 89/04/342, notificato il 24.7.1989, con cui il Sindaco di Torino ha ingiunto la demolizione di opere abusive;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il Referendario Avv.Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione emessa per l’avvenuta realizzazione da parte della medesima, di opere interne, quali pareti, impianti e finiture, nel sottotetto di un fabbricato oggetto di regolare licenza edilizia rilasciata nel1971 benché con esclusione dell’uso abitativo del sottotetto.

Con Ordinanza n. 68/1990 la Sezione accoglieva la domanda cautelare sull’unico presupposto dell’emersione del periculum in mora.

Si costituiva il Comune di Torino depositando documenti in data 1.4.2010 e memoria difensiva il 9.4.2010.

Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 21.7.2010 udite le conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame veniva ritenuto in decisione.

2.1. Con il primo mezzo la ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento, manifesta ingiustizia, irrazionalità e contraddittorietà, dolendosi che non è vero che su entrambi i fabbricati, “A” e “B”, sarebbero state realizzate pareti interne ed opere accessorie, in quanto che nel secondo sarebbero state poste solo delle armadiature, come attesterebbe la relazione prodotta al doc. 3, conseguendone l’illegittimità della inflitta sanzione per il fabbricato B.

2.2. La censura è infondata. Il sopralluogo prodromico all’ordinanza gravata, effettuato il 17.5.1989 (doc. 1 Comune), accertava l’avvenuta costruzione di “pareti divisorie per formazione di nuovi vani (…) all’interno del limitrofo porticato chiuso denominato fabbricato B”.

Essendo stato detto verbale redatto da pubblici ufficiali, è assistito dalla nota fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e non può essere validamente contraddetto da una relazione di parte redatta da un privato professionista. Con il che risulta provata l’avvenuta creazione, nel fabbricato “B”, di nuovi vani mediante realizzazione di pareti divisorie.

3.1. Con il secondo motivo la decucente lamenta l’intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio di abusi edilizi, che spirerebbe col decorso di dieci anni.

3.2. La doglianza è infondata stante la natura permanente dell’illecito edilizio e la correlativa imprescrittibilità del potere di sanzionarlo, unicamente ponendosi la problematica dello spessore della motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico nel casi di ordinanze di demolizione adottate e sopraggiunte dopo un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso.

Rammenta in proposito il Collegio che la giurisprudenza predica in maniera costante e risalente (Consiglio di Stato,Sez. V, 27 giugno 1983 , n. 277) che il potere dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con eventuale acquisizione dell’area di sedime per il caso della realizzazione di un opus in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; “fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera eseguita in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest’ultima) non soggiace a termini prescrizionali o decadenziali. Si è di recente in tal senso ribadito, infatti, che “l'attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010 , n. 17176; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 luglio 2010 , n. 16693) altresì precisandosi, nell’ottica dell’assicurazione della legalità dell’attività dei privati, che “il potere di ripristino dello status quo, infatti, non è soggetto ad alcun termine di prescrizione né è tacitamente rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegalità, né imporre all'Amministrazione la necessità di una comparazione dell'interesse del privato alla conservazione dell'abuso con l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito”( T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 28 gennaio 2010 , n. 335).

4.1. Con il terzo mezzo la ricorrente lamenta contraddittorietà manifesta, ingiustizia e irrazionalità, dolendosi del fatto che, pur essendo stata rilasciata dal Comune la licenza di abitabilità nel 1976 senza alcun rilievo, l’Ente ha sanzionato l’abuso in controversia dopo tredici anni. Emergerebbe quindi l’agire contraddittorio del Comune.

Anche siffatta doglianza non pare cogliere il segno poiché la licenza di abitabilità del 10.6.1975 prodotta dal Comune illustra un immobile coerente con la destinazione d’uso assentita, essendovi descritto un fabbricato “A” composto da tre ripostigli a un fabbricato B costituito da un porticato adibito a “salone gioco bimbi” e magazzino.

Ne consegue, all’evidenza, che l’abuso contestato è stato redatto tra il 10.6.1975, data della licenza di abitabilità e il 17.5.1989, epoca del sopralluogo.

4.2. Non si ravvisa, pertanto, a parere del Collegio, alcuna sovrapposizione tra lo stato dei luoghi accertato in occasione del rilascio dell’abitabilità e quello rilevato al momento del sopralluogo posto a base del provvedimento impugnato.

E, inoltre agevolmente anche riscontrabile la veridicità della circostanza indicata nell’Ordinanza, secondo cui la licenza edilizia illo tempore rilasciata escludeva che il sottotetto potesse essere destinato all’uso abitativo.

Invero, la licenza edilizia prodotta dal Comune (doc. 2) è rilasciata “a condizione che il locale del sottotetto non venga adibito ad abitazione”.

Il motivo in scrutinio si profila, dunque, infondato e va, conseguentemente, disatteso.

5.1. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente deduce difetto di presupposti assumendo che avrebbe presentato domanda di condono per le opere di cui è causa, domanda su cui si è formato il silenzio assenso, essendo stata prodotta il 28.3.1986, discendendone, quindi, che il Comune difettava di presupposti per l’adozione del provvedimento demolitorio qui gravato.

5.2. La censura è infondata in fatto, posto che, mentre il documento prodotto dalla ricorrente ossia la mera denuncia fiscale dell’istanza di condono a suo tempo presentata, la documentazione versata dal Comune è, invece, dettagliata e fa luce sull’oggetto dell’ istanza di sanatoria invocata, il quale appare del tutto differente rispetto alle opere abusive rilevate e sanzionate.

Invero, la pratica oggetto della domanda di conservazione (docc. 8, a,b e 5c Comune) ineriva alla chiusura di un porticato della superficie di mq 34,85, riferendosi quindi solo al salone del primo piano del fabbricato “A”, laddove gli abusi in causa concernono il sottotetto del predetto fabbricato e tutto il fabbricato “B”.

In definitiva, alla luce delle considerazioni finora svolte, il ricorso si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.

Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Torino le spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2010