TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 1925, del 2 aprile 2014
Urbanistica.Sopraelevazione del muro di confine necessita di permesso di costruire

La giurisprudenza amministrativa ha affermato in più occasioni che il muro di contenimento che ha prodotto un dislivello oppure ha aumentato quello già esistente, costituisce costruzione la cui realizzazione postula il previo rilascio del permesso di costruire. La mera preesistenza del muro non può essere di per sé titolo legittimante l'esecuzione di una serie di modifiche che ne hanno mutato l'aspetto esteriore e l'impatto visivo, né la pretesa natura pertinenziale fa venire meno la necessità di munirsi di idoneo titolo abilitativo laddove l'opera presenti, anche alla luce di una valutazione complessiva dell'intervento e del conseguente ingombro, caratteristiche tali da alterare la complessiva percezione del manufatto. Nella fattispecie, nel provvedimento si riferisce di una sopraelevazione del muro di confine realizzata in difformità dal titolo, per un’altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 1,20 per una lunghezza di ml. 33. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01925/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07391/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2009, proposto da: 
Giovanni Arco Vocciante, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bruno Molinaro e Giovanni D’Acunto con i quali domicilia in Napoli ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Procida, in persona del sindaco p.t., n.c.;

nei confronti di

Aldo Costagliola, rappresentanto e difeso, dagli avvocati Leonardo Polito e Maria Stanziano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 13;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza n. 78 del 2 luglio 2009, con la quale il dirigente dell’U.T. del Comune di Procida ha ingiunto al sig. Costagliola Aldo di pagare la somma di euro 516,00 a titolo di sanzione urbanistica e quella di euro 516,00, a titolo di indennizzo paesistico, “per la sopraelevazione del muro di contenimento per un’altezza variabile da mt. 1,00 circa a mt. 1,20..”;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aldo Costagliola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 dicembre 2009 e depositato il successivo giorno 28, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Procida ha sanzionato pecuniariamente l’intervento edilizio realizzato dal controinteressato Costagliola.

In particolare, il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello del controinteressato lamenta che il Comune ha adottato la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria con riferimento al muro di contenimento realizzato dal controinteressato in difformità dall’autorizzazione edilizia n. 65/1995.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il controinteressato, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Non si è costituito il Comune intimato

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Oggetto della presente controversia è l’ordinanza n. 78 del 2 luglio 2009 con la quale il Comune di Procida ha accertato che il Sig. Costagliola ha eseguito in difformità dall’autorizzazione n. 65/1995 “la sopraelevazione del muro di contenimento al confine sud con viale condominiale, per un’altezza variabile da mt. 1 a mt. 1,20 per una lunghezza di ml. 33 circa”. Il ricorrente, proprietario del fondo confinante con quello del controinteressato, ha ritenuto illegittimo l’atto nella parte in cui ha comminato per tale intervento la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e l’indennizzo paesistico ex d.lg. n. 42/2004 (nella misura entrambe di 516,00 euro) e non la sanzione della demolizione. Segnatamente, ritiene il ricorrente che l’opera avrebbe dovuto essere realizzata previa acquisizione del permesso di costruire e, stante la sua collocazione in zona paesaggisticamente vincolata, anche dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Le censure sono fondate e assorbenti.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R., Piemonte, Torino, sez. I, 18.12.2013 n. 1368; T.A.R. Campania, Napoli, sez VIII, 6 novembre 2012, n. 4427; sez. IV 3.4.2012, n. 1542) ha affermato in più occasioni che il muro di contenimento che ha prodotto un dislivello oppure ha aumentato quello già esistente, costituisce costruzione la cui realizzazione postula il previo rilascio del permesso di costruire. Questa Sezione, in particolare, ha statuito che la mera preesistenza del muro (cfr. eccezione del controinteressato che rappresenta che il muro era già stato autorizzato e, dunque preesisteva) non può essere di per sé titolo legittimante l'esecuzione di una serie di modifiche che ne hanno mutato l'aspetto esteriore e l'impatto visivo, né la pretesa natura pertinenziale fa venire meno la necessità di munirsi di idoneo titolo abilitativo laddove l'opera presenti, anche alla luce di una valutazione complessiva dell'intervento e del conseguente ingombro, caratteristiche tali da alterare la complessiva percezione del manufatto (cfr. 7.12.2011, n. 5718).

Nella fattispecie, nel provvedimento si riferisce di una sopraelevazione del muro di confine realizzata in difformità dal titolo, per un’altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 1,20 per una lunghezza di ml. 33. Essendo evidente che l’opera, così come descritta nell’ordinanza, è suscettibile di incidere in modo permanente e significativo sul territorio, per giunta paesaggisticamente vincolato, risulta incongruente la conclusione cui perviene il Comune di applicare la sola sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 e non la misura rispristinatoria di cui al precedente art. 27 del medesimo decreto, applicabile nell’ipotesi in cui vengono eseguite opere senza titolo su aree assoggettate a vincolo paesistico.

In altri termini, l’intervento, come dedotto da parte ricorrente non era realizzabile con DIA (che in sua mancanza prevede la mera sanzione pecuniaria) ma avrebbe richiesto la previa acquisizione del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica che se omesse determinano l’adozione dell’ingiunzione di demolizione.

Non rileva, in questa sede, che la difformità rispetto al titolo edilizio (ossia la differente altezza e collocazione del muro) sia scaturita dalle opere, asseritamente abusive (sradicamento della vegetazione, trasformazione del terreno, livellamento del piano campagna) realizzate dal ricorrente (cfr. difesa del controinteressato) in quanto ciò che rileva ai fini dell’esame dei profili di illegittimità del provvedimento è che l’oggettiva trasformazione del territorio determinatasi per effetto della nuova collocazione e consistenza del muro avrebbe richiesto la previa acquisizione del permesso di costruire.

Quanto, infine, alla questione posta dal controinteressato relativa al fatto che il Comune avrebbe applicato l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 (il quale com’è noto al secondo comma dispone che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente od il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pecuniaria pari al doppio..) deve osservarsi, in primo luogo, che l’amministrazione ha adottato l’atto ai sensi dell’art. 37 e non della disposizione citata dalla difesa del controinteressato, in secondo luogo, che in ipotesi non vi sarebbe alcun ostacolo ad adottare l’ingiunzione di demolizione. Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la sanzione pecuniaria per interventi di ristrutturazione edilizia è una misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino, che può essere rilevata d'ufficio o fatta valere dall'interessato soltanto in sede di esecuzione dell'eventuale ordine di demolizione, non in sede di adozione dello stesso. Ne deriva che la sussistenza di un eventuale pregiudizio non rileva ai fini della legittimità dell'ordine demolitorio (cfr. T.A.R., Campania, Napoli, sez. IV, 23.2.2012, n. 969).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.

Condanna il Comune di Procida e il controinteressato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), da dividersi in parti uguali, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)