TAR Piemonte, Sez. I, n. 310, del 8 marzo 2013
Urbanistica.Strisce passaruote in cemento riconducibili al concetto di nuova costruzione

Le due strisce passaruote in cemento della estensione di mt. 20 x 0,50 ciascuno, sono riconducibili al concetto di “nuova costruzione” in quanto infrastruttura comportante una modificazione permanente del suolo. La loro edificazione deve quindi essere preceduta da concessione edilizia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 00310/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01157/1996 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 1996, proposto da: 
Gasparini Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Costanzo Reineri, con domicilio eletto presso Pier Costanzo Reineri in Torino, via Fabro, 6; Marchi Silvana;

contro

Comune Baldissero Torinese;

nei confronti di

Ente Gestione Aree Protette c/o Municipio Castagneto Po;

per l'annullamento:

- della ordinanza sindacale 5/96 di demolizione di opere eseguite abusivamente e di ripristino dello stato dei luoghi, notificata il 3.4.1996, nonchè di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato si impugna l’ordinanza del Sindaco del Comune di Baldissero Torinese con la quale, dato atto che i sigg. Pasquale Gasparini e Silvana Marchi avevano eseguito, su terreno soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta, opere edilizie abusive consistenti in: due baracche di legno con battuto in cemento delle dimensioni di mt. 9 x 3 e di mt. 5.50 x 2, entrambe con altezza di mt. 2,50; due strisce “passaruote” in cemento della estensione di mt. 20 x 0,50 ciascuno; una recinzione in rete metallica sostenuta da paletti in legno infissi nel terreno senza uso di cemento; dato atto di quanto sopra si é dunque ordinato la demolizione delle anzidette opere abusive.

Avvero tale ordinanza ha proposto gravame il sig. Pasquale Gasparini, che ne ha dedotto l’illegittimità per le seguenti ragioni:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/85, dal momento che é stata comminata la demolizione di opere soggette a mera autorizzazione, e non a concessione edilizia;

II) eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione di legge con specifico riguardo al richiamo al vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L. 1497/39, dal momento che tale norma punisce le opere realizzate senza la prescritta autorizzazione alternativamente con la demolizione o con il pagamento di una indennità;

III) violazione dell’art. 7 L. 241/90, non essendo stata data comunicazione dell’avvio di procedimento.

Il Comune non si é costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 713/96 il Collegio accoglieva la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato.

In data 25 ottobre 2012 il ricorrente ha depositato copia della nota della Regione Piemonte n. 2414/21.5 del 12 maggio 1999, con la quale la Direzione regionale per il turismo, sport, parchi – Settore pianificazione aree protette ha dato atto che le opere edilizie realizzate abusivamente dai ricorrenti risalgono ad epoca anteriore alla istituzione del Parco Naturale della Collina di Superga, istituito con L.R. n. 55/1991, e quindi ha annullato il procedimento amministrativo avviato nei confronti dei sigg. Gasparini e Marchi finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso é stato introitato a decisione alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012.

Esso merita di essere accolto limitatamente alla recinzione che, essendo stata realizzata con il mero ausilio di paletti in legno infissi direttamente nel suolo e senza alcun cordolo cementizio, costituiva un’opera effettivamente soggetta a mera autorizzazione edilizia, come tale non sanzionabile con la demolizione (Tar Toscana-Firenza n. 4452/2008).

Quanto invece alle baracche ed alle due strisce “passaruote” il discorso é diverso trattandosi di opere saldamente ancorate al suolo mediante supporti in cemento e comunque destinate a svolgere la funzione cui sono destinate in maniera duratura: esse non rientrano quindi nel novero delle opere precarie. Per quanto riguarda, in particolare, le due strisce “passaruote”, esse sono riconducibili al concetto di “nuova costruzione” in quanto infrastruttura comportante una modificazione permanente del suolo. La loro edificazione avrebbe quindi dovuto essere preceduta da concessione edilizia.

L’assenza del necessario titolo edilizio giustificava di per sé l’adozione della impugnata ingiunzione di demolizione con riferimento alle due baracche ed alle strisce passaruote, costituendo in tal senso atto vincolato.

La presenza di vincoli paesaggistici , ed in particolare quello imposto con il D.M. 23.08.86, che aveva dichiarato il notevole interesse pubblico della Strada Panoramica Collinare Superga-Colle della Maddalena, non giustificava invece ex se l’ingiunzione di demolizione con riferimento alla recinzione, stante che l’art. 15 della L. 1497/39, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede che alla violazione di norme poste a tutela del patrimonio paesaggistico possa conseguire sia la rimessione in pristino sia il pagamento di una indennità pari alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.

Il ricorso va conclusivamente accolto nei sensi di cui in motivazione.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Baldissero Torinese n. 5/96 limitatamente alla parte in cui ingiunge la demolizione della recinzione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)