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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DELIBERAZIONE 15 ottobre 2003
Applicazione dell'art. 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Deliberazione n. 269).

Gazzetta Ufficiale N. 251 del 28 Ottobre 2003

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Riferimento normativo: art. 108, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (AG 75/03).
IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto:
Il Ministero delle attivita' produttive, alla cui vigilanza e'
sottoposto il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio
e, conseguentemente, le attivita' per le quali l'iscrizione al
predetto registro assume valenza abilitante, come quelle disciplinate
dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recepita dal testo unico in materia
di edilizia, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione di questa
Autorita' sulle problematiche interpretative ed applicative
concernenti l'art. 108, comma 3, del suddetto testo unico.
In particolare si evidenzia la difficolta' di coordinare con le
altre norme disciplinanti la materia la disposizione contenuta nel
citato articolo, secondo cui sono in ogni caso abilitate
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 (individuate prima
dalla legge n. 46/1990 ora dall'art. 107 del testo unico
dell'edilizia) le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una SOA debitamente autorizzata, e si pone il
problema di individuare le «corrispondenze» tra le categorie (di
opere generali e specializzate) previste nell'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e le tipologie di impianti
previste dall'art. 107 del testo unico dell'edilizia. Entrambe le
questioni sono poste con specifico riguardo alle imprese iscritte
prima dell'entrata in vigore del citato testo unico presso la camera
di commercio, per attivita' impiantistiche sottratte alla disciplina
della legge n. 46/1990 e che, entro la predetta data, abbiano
richiesto, con riferimento a dette attivita', l'attestazione di
qualificazione. Si evidenzia, infatti, che tali imprese avrebbero
ottenuto l'attestazione di qualificazione senza il preventivo
accertamento del posseso del requisito tecnico-professionale di cui
all'art. 109, comma 1, di detto testo unico e, conseguentemente,
senza aver dovuto individuare il responsabile tecnico.

Ritenuto in diritto:
Occorre in primo luogo ricostruire l'evoluzione subita dal quadro
normativo di riferimento.
Al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
legge n. 46/1990: «Sono soggetti all'applicazione della presente
legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
«Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di
sicurezza degli impianti» ha chiarito, all'art. 1, cosa debba
intendersi per edifici adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 ha
fornito ulteriori precisazioni quanto ai requisiti
tecnico-professionali da possedersi dall'imprenditore o dal suo
responsabile tecnico, nonche' precisato che il certificato di
riconoscimento dei medesimi requisiti e' rilasciato alle imprese
singole o associate dalla camera di commercio.
Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, contenente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia», la cui entrata
in vigore e' stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno
2002:
con l'art. 107 ha ampliato l'ambito, di applicazione della sopra
riportata legge n. 46/1990 agli «impianti relativi agli edifici quale
che ne sia la destinazione d'uso»;
con l'art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto
dall'art. 2 della legge n. 46/1990, e cioe' che la relativa
abilitazione e' attestata dall'iscrizione al registro ditte di cui al
regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese artigiane di cui
alla legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attivita' in questione
e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
al successivo art. 109 da parte dell'imprenditore, il quale, ove non
ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
con il comma 3 dello stesso art. 108 ha introdotto una novita'
rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990 ponendo una
corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, lasciando salvo
in ogni caso l'esercizio delle attivita' impiantistiche de qua alle
imprese «in possesso di attestazione per le relative categorie
rilasciata da una societa' organismo di attestazione (SOA),
debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000».
In tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dettate da
questa Autorita' relativamente alla disciplina precedente l'entrata
in vigore del testo unico dell'edilizia. Al riguardo l'Autorita':
con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che «l'attribuzione
della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5,
OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto
prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui
all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' condizionata dal
possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione prescritta dalla
suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di
iscrizione alla CCIAA»;
con determinazione n. 6/2001 ha precisato che «ai fini della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9,
OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presena nella
direzione tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti
tecnico professionali di cui all'art. 3 della legge n. 46/1990 e'
equivalente alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del
possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge n.
46/1990».
A seguito dell'introduzione del richiamato art. 108, comma 3, del
testo unico dell'edilizia e alla luce della sopra individuata
corrispondenza tra categorie di opere generali e specializzate,
previste nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, e lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1
della legge n. 46/1990, ora art. 107 del citato testo unico, si puo'
rilevare che:
la corrispondenza con il regime di qualificazione SOA introdotta
dall'art. 108, comma 3, del testo unico dell'edilizia comporta che
l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per le
categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17,
OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa
per l'esercizio delle attivita' impiantistiche di cui all'art. 1,
comma 1, della legge n. 46/1990, oggi art. 107 del testo unico
dell'edilizia.
In base a quanto sopra considerato;

Il consiglio:
Accerta che l'attestazione di qualficazione rilasciata da una SOA
per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16,
OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza
abilitativa all'esercizio delle attivita' disciplinate all'art. 1,
comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del testo unico
dell'edilizia.
Roma, 15 ottobre 2003
Il presidente: Garri