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TAR Campania (SA) Sez. III n. 2866 del 27 ottobre 2022
Urbanistica.Accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione    ++++

L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione - che costituisce il presupposto per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e per l'applicazione della sanzione pecuniaria - non può essere contenuta in un verbale di sopralluogo dei luoghi, il quale ha valore unicamente endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento

Pubblicato il 27/10/2022

N. 02866/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2016, proposto da
Raffaele Fattorusso e Raffaela Lavorante, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Feccia e Luca Medugno, con domicilio eletto presso lo studio Luca Medugno in Salerno, via Indipendenza,8 c/o Bottone;

contro

Comune di Pagani in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determina del Comune di Pagani - settore pianificazione edilizia privata e servizi cimiteriali - prot.n.0004118 del 28/012016, con cui è stata comminata ai ricorrenti una sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza ad ordinanza di demolizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 settembre 2022 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune resistente, non costituito in giudizio, ha comminato la sanzione di €14.000 in conseguenza della mancata ottemperanza di un ordine di demolizione – trattasi, in realtà, di una pluralità di provvedimenti, da ultimo trasfusi, nel loro contenuto dispositivo, nell’ordinanza repressiva n. 95/13 del 10 ottobre 2013 – di un’opera abusiva edificata nell’anno 2002 su suolo di loro proprietà, accertamento risultante da un verbale di sopralluogo della polizia locale eseguito in data 14 novembre 2014.

2. Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento di irrogazione della sanzione sarebbe illegittimo in quanto:

2.1. l’ordine di demolizione rimasto inattuato è stato emanato prima dell’entrata in vigore della previsione sanzionatoria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.p.r. 380/01, con conseguente violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative;

2.2. sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale per le sanzioni amministrative dalla l. 689/81, atteso che l’accertamento dell’intervenuta ultimazione dei lavori deve farsi risalire all’emissione della prima ordinanza di demolizione emessa nell’anno 2009;

2.3. il verbale di sopralluogo posto alla base dell’atto gravato sarebbe inidoneo a sorreggere l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione, essendo necessario un successivo provvedimento ricognitivo dell’ente che ne faccia propri gli esiti;

2.4. sarebbe pendente un’istanza di condono ex art. 32, d.l. 269/03 presentata in data 10 dicembre 2004, allo stato inevasa, che paralizzerebbe il potere sanzionatorio dell’amministrazione;

2.5. il provvedimento sarebbe stato adottato da un organo incompetente (responsabile del settore edilizia) spettando al Sindaco di adottare la sanzione ex art. 31, comma 4 bis, posto che la disposizione fa menzione soltanto dell’”autorità competente”.

3. All’udienza di smaltimento del 30 settembre 2022, celebrata in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato con riguardo al solo motivo indicato sub 2.3.

4.1. In primo luogo, per quanto concerne la questione della dedotta applicazione retroattiva dell’art. 31, comma 4 bis, il Collegio ritiene di aderire alla prevalente e più recente giurisprudenza secondo la quale “la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, può essere legittimamente irrogata per quegli abusi edilizi ove l'inottemperanza a demolire si sia manifestata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma. È evidente che l'illecito sanzionato è costituito dall'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. Tale inottemperanza inizia con l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e continua nel tempo fino a quando l'interessato, ovvero l'autorità amministrativa in danno, non provveda ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, in definitiva, l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha carattere di illecito permanente che persiste fino alla demolizione dei manufatti abusivi” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 04/04/2022, n.2297).

4.2. Quanto al profilo della prescrizione, è pacifico in giurisprudenza come “in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28, L. 689/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 21/09/2018, n.9534), sicché anche tale doglianza non merita accoglimento.

4.3. È invece fondato, come anticipato in premessa, il terzo motivo con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto non preceduto da un atto dell’ente ricognitivo delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia locale. Il Collegio intende infatti ribadire il principio, ripetutamente affermato da questo Tribunale, in forza del quale “l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione - che costituisce il presupposto per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e per l'applicazione della sanzione pecuniaria - non può essere contenuta in un verbale di sopralluogo dei luoghi, il quale ha valore unicamente endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15/06/2022, n.1705).

4.4. Osserva poi il Collegio che la censura relativa alla pendenza del procedimento di sanatoria dell’opera abusiva non coglie nel segno in quanto la relativa doglianza avrebbe dovuto essere rivolta avverso l’ordinanza di demolizione che costituisce il presupposto per l’emanazione del provvedimento di irrogazione della sanzione, essendo questa conseguenza dell’inottemperanza e non già dell’abuso in sé.

4.5. Infine, infondato è il motivo relativo all’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto gravato in quanto, al di là della formulazione letterale dell’art. 31, comma 4 bis, è pacifico che “l'emanazione di tutti i provvedimenti non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo dell'ente locale rientra fra le competenze dei dirigenti e non, invece, del Sindaco; tale competenza - ribadita dall'art. 107, co. 2, del testo unico sugli enti locali n. 267 del 2000 - ha riguardato anche l'esercizio dei poteri in materia edilizia” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10/08/2020, n.3564).

5. In conclusione, la domanda deve essere accolta con esclusivo riguardo al motivo scrutinato sub 4.3., ciò che depone per l’irripetibilità delle spese di lite sostenute nei confronti del Comune resistente, non costituito in giudizio, in ragione del rigetto di tutti gli altri motivi, ad eccezione del contributo unificato, ove effettivamente corrisposto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina del Comune di Pagani - settore pianificazione edilizia privata e servizi cimiteriali - prot.n.0004118 del 28/012016.

Spese irripetibili.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato, ove effettivamente corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paola Patatini, Presidente

Michele Di Martino, Referendario

Valerio Bello, Referendario, Estensore