TAR Puglia (Lecce) Sez. I n. 3483 del 2 dicembre 2015
Acque. Scarico intermedio fungente da mero prelievo fiscale

I limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152 del 2006 non trovano applicazione con riguardo allo scarico intermedio rappresentato da pozzetto fungente da mero prelievo fiscale (strumento finalizzato ad assicurare che le concentrazioni dello scarico vengano rilevate prima delle miscelazioni in modo che queste ultime non influiscano sui valori rilevati in sede di misurazione), il quale non può che seguire lo stesso regime (anche derogatorio) previsto dalla legge per il relativo scarico finale (nel caso di specie “a mare”).

 

N. 03483/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01068/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2015, proposto da:
Sanofi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Marino Guadalupi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23; Regione Puglia; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco in Lecce, c/o Dip Prov Dap Via Miglietta, 2;

per l'annullamento

della diffida Prot. 21435 del 21 aprile 2015 emessa dalla Provincia di Brindisi ed avente ad oggeto "Autorizzazione integrata ambientale stabilimento Sanofi s.p.a. Brindisi. Inosservanza prescrizioni autorizzative, art. 29 decies. Comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. DIFFIDA";

ove occorra della nota ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi in data 3 aprile 2015 ed avente ad oggetto "Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale Regione Puglia D.D. n. 132 del 08/06/2011 come aggiornato dal D.D. n. 9 del 13/01/2014 - Gestore SANOFI AVENTIS S.p.A. - segnalazione superamento limiti";

ove occorra della Determinazione Congiunta del Dirigente dell'Ufficio Progrmmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. e del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 9 del 13 gennaio 2014;

di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Teodora Marocco, anche in sostituzione di Antonella Capria, Angelo Vantaggiato, Mario Marino Guadalupi, Laura Marasco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La Sanofi spa ha impugnato la diffida del 21 aprile 2015 indicata in epigrafe con la quale la Provincia di Brindisi, sulla base del ritenuto superamento da parte della ricorrente dei valori limite da rispettare per le acque di scarico in relazione al provvedimento di AIA rilasciato dalla Regione nel 2011 ed integrato nel 2014, ha diffidato la società a continuare l’esercizio dell’impianto in difformità dall’AIA.

La Provincia di Brindisi si è costituita in giudizio contestando il contenuto del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Arpa Puglia si è costituita evidenziando di essersi limitata ad effettuare le analisi sugli scarichi della Sanofi spa rimettendo alla Provincia ogni decisione in ordine alle sanzioni eventualmente applicabili, anche in considerazione della deroga stabilita dalla legge per gli “scarichi a mare”; quanto alla metodologia seguita nel campionamento l’ente ha dato atto di aver adottato forme di analisi più moderne rispetto a quelle “ufficiali”, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica.

Con ordinanza depositata in data 5 giugno 2015 questo Tribunale, su richiesta della ricorrente, ritenendone sussistenti i presupposti, ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti e del contenuto degli atti prodotti in giudizio, il ricorso va accolto.

Invero, come già evidenziato in sede cautelare, la censura di difetto di motivazione articolata dalla Sanofi spa risulta fondata, atteso che nel provvedimento impugnato la Provincia di Brindisi, dopo l’effettuazione di alcune analisi, ha contestato alla ricorrente di avere superato per alcuni parametri i limiti previsti nella Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152 del 2006, senza tuttavia tenere in considerazione che tali limiti, per espressa previsione normativa (nota 3 della citata Tabella 3), non trovano applicazione per lo scarico a mare, con conseguente necessità di argomentare nell’atto circa la qualificabilità o meno come tale dello scarico della Sanofi spa.

Peraltro, che nel caso di specie fosse necessaria una specifica motivazione in ordine a tale profilo al fine di verificare l’ambito di operatività del regime di deroga di cui alla nota 3 della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152 del 2006, si evince ancor più se si tiene conto che la stessa Provincia, nei precedenti atti autorizzativi emessi in favore della ricorrente (vedi in particolare l’autorizzazione del 19.12.2006 nel cui oggetto si dice espressamente: “rinnovo autorizzazione all’esercizio dello scarico in mare tramite il Canale Fognatura” dei reflui dello stabilimento Sanofi spa), aveva sempre considerato lo scarico Sanofi come scarico a mare, con conseguente applicabilità del relativo regime derogatorio.

Né può ritenersi fondata la tesi difensiva della Provincia secondo cui, in ogni caso, i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152 del 2006 troverebbero applicazione con riguardo allo scarico intermedio rappresentato dal Pozzetto P9, atteso che tale pozzetto, fungendo da mero prelievo fiscale (strumento finalizzato ad assicurare che le concentrazioni dello scarico vengano rilevate prima delle miscelazioni in modo che queste ultime non influiscano sui valori rilevati in sede di misurazione), non può che seguire lo stesso regime (anche derogatorio) previsto dalla legge per il relativo scarico finale (nel caso di specie “a mare”).

Pertanto, sulla base delle ragioni appena esposte, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della diffida del 21 aprile 2015 emessa dalla Provincia di Brindisi.

Le spese di lite, attese la natura della controversia e la parziale novità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la diffida del 21 aprile 2015 emessa dalla Provincia di Brindisi.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)