Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  

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Reasons for production and reasons for the environment: the introduction of the extra-penal parameter “best available technique” in the origins of the cautionary obligations system

di Claudia PALMERI

Pubblicato nel n. 3\2019
Lo scritto è stato sottoposto, in forma anonima a blind peer review

Abstract. Oggi, il sistema europeo nell’enunciare i principi ispiratori dell’azione politica in materia ambientale legittima l’adozione di misure restrittive fondate sul principio di precauzione. Con il presente lavoro ci si interrogherà sulla possibilità di considerare tale principio fonte di obblighi cautelari di prudenza alla luce del fondamentale principio di colpevolezza (nulla poena sine culpa) sancito dall’art. 27 Cost.
Abstract. Today, the European system of setting out the inspiring principles for political action in environmental matters legitimates the adoption of restrictive measures founded on the principle of precaution. In this present work we investigate the possibility of considering such cautionary obligations in a prudent manner in the light of the fundamental principle of guilt (nulla poena sine culpa) sanctioned by art. 27 Cost.

Sommario: 1. La creazione di un sistema penale di protezione ambientale e la risposta della normativa europea: l’origine delle BAT - best available tecniques - 2. Definizione e contenuti delle BAT: il processo di Siviglia - 3. Prime considerazioni sulla responsabilità penale del gestore tra limiti emissivi legali e migliori tecnologie disponibili - 4. La gestione degli impianti inquinanti in violazione delle prescrizioni amministrative. Difformità tra parametri emissivi nazionali e parametri (più cautelativi) europei. Il caso del disastro ambientale e sanitario cagionato dai fumi nocivi della Tirreno Power - 4.1. (segue) Le motivazioni del Gip di Savona nella ricostruzione della responsabilità penale del gestore - 5. L’irrilevanza del rispetto dei valori-soglia di emissione nel caso Ilva di Taranto. Criticità dell’esegesi panpenalista della clausola «abusivamente» intesa come qualità di una condotta tenuta in violazione di norme di principio - 6. (segue) L’impossibilità di considerare il principio di precauzione fonte di obblighi cautelari nella prospettiva del ‘nullum crimen, nulla poena sine culpa’. L’irrilevanza delle BAT nella ricostruzione processuale del comportamento colpevole del gestore; - 7. (segue) L’osservanza della regola precauzionale specifica esclude la colpa generica ‘residua’ del gestore: una possibile soluzione tra Testo Unico Ambientale e principi costituzionali.

Parole chiave: ambiente, principio di precauzione, obblighi cautelari
Key words: environment, principle of precaution, cautionary obligations



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visualizza nel fascicolo n.3\2019