Nuova pagina 2

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n.14
Testo del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005), coordinato con la legge di conversione 15 aprile 2005, n. 53 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4) recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania».
Gazzetta Ufficiale N. 90 del 19 Aprile 2005

Nuova pagina 1


Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio
2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della
regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004
rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili
derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni
debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti
del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del
servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in
favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale;
il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie
verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute.
2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non
provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita' richiesta,
ovvero la veridicita' delle certificazioni (( non sia stata attestata
)) dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i
successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie
verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei
soggetti inadempienti.
3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2
sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a
consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti
risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le
conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.
subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei
soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi,
nonche' degli altri affidatari inadempienti.
4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse
finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il
Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti
inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un
piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie
con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi
all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto
debitore, avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle
situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei
predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata
attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero
dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei
trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui
al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli
enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo
delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non
oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n.
3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
«Art. 1. - 1. Il Commissario delegato per l'emergenza
ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania,
e' autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza
dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che
conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di
produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR),
rispetto sia alle attivita' da compiersi per conseguire il
pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte
dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato
ed ai comuni destinatari di misure di compensazione
ambientale, sia in ordine alle doverose attivita' solutorie
in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre
per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a
tal fine il commissario delegato assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine
alle attivita' predette, decorso inutilmente il quale
provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il
tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le
occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di
competenza comunale che sono immediatamente esecutivi.
Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura
nulla e' dovuto a titolo di aggio per il servizio di
riscossione. Delle attivita' compiute in sostituzione il
commissario delegato riferisce, ove ricorrenti presupposti
di legge, alla procura regionale della Corte dei conti
entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza;
altresi certifica, nei confronti dei soggetti interessati,
le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e
dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri
connessi all'esercizio dell'attivita' sostitutiva di cui al
presente comma gravano sulle risorse comunali.».
- Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, n. 3341 (Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania):
Art. 1.- 1. Il dott. Corrado Catenacci e' nominato
commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, esercitando i relativi poteri conferiti con le
ordinanze di protezione civile di cui in premessa.».

Art. 2.
Adeguamento degli impianti
1. Al fine di assicurare in termini di somma urgenza il
funzionamento a norma di legge, nel rispetto delle prescrizioni
contrattuali relative alla gestione del sistema di smaltimento e
recupero dei rifiuti nella regione Campania, dei sette impianti
presenti nella regione stessa di Casalduni, Pianodardine, Giugliano,
Santa Maria Capua Vetere, Caivano, Tufino e Battipaglia, il
Commissario delegato autorizza le necessarie iniziative di
adeguamento tecnico-funzionale degli impianti medesimi da parte dei
soggetti affidatari, fatte salve le eventuali e conseguenti azioni di
rivalsa e le decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie
competenti. (( I materiali destinati al recupero, prodotti negli
impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella
regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di
stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del
sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria
e ambientale. ))
2. Il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei soggetti
affidatari rispetto a quanto previsto al comma 1, provvede in via
sostitutiva sulla base di apposite procedure di somma urgenza,
definite con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel limite di 20
milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per
l'anno 2005, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.».
- Si riporta il testo dell'art. 49 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il
finanziamento degli accordi di programma tra Stato e
regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela
ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi
di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei
programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui
alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi
degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui
all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di
tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni
ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22), come modificato da ultimo dal comma
14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, le
parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 1999.».

Art. 3.
Supporto all'azione del Commissario delegato
1. Per garantire la concreta e sollecita attuazione delle
determinazioni del Commissario delegato, in materia di individuazione
dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di
termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere
occorrenti, i prefetti della regione Campania territorialmente
competenti assicurano ogni collaborazione ed intervento di propria
competenza in termini di somma urgenza.
2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni
previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui
delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori
d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.

Art. 4.
Interventi relativi al settore delle bonifiche
1. Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il
patto di stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi
finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione
Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse
anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per
l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso,
Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati e per la tutela delle acque superficiali, la
medesima regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle
falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali,
anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale,
ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilita' del
bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come
definite dall'art. 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e
la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu'
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di
capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari
o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In
tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della
legge 11 febbraio 1994 n 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o
societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la
quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio
finanziario precedente l'operazione di conferimento di
capitale, non presenta una perdita di esercizio.».

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.