Cass. Sez. III n. 9488 del 3 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est.Teresi Ric. Battisti.
Acque. Reflui da allevamento

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all\'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non costituisce più reato la condotta di scarico senza autorizzazione dei reflui provenienti da imprese dedite all\'allevamento di bestiame, attesa la loro assimilabilità incondizionata alle acque reflue domestiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/01/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 230
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 25202/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Battisti Giuseppe, nato a Cles 8.02.1963;
avverso la sentenza del Tribunale di Trento in Cles in data 16.04.2008 che lo ha condannato alla pena di Euro 2.000 d\'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 16.04.2008 il Tribunale di Trento in Cles condannava Giuseppe Battisti alla pena di Euro 2.000 d\'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale titolare di un\'azienda agricola zootecnica, aperto uno scarico di acque reflue industriali facendo confluire nell\'impianto di depurazione di Cavareno una consistente massa di liquame di origine stallatica (azoto ammoniacale, COD BOD 5 fuori norma).
Effettuata una ricognizione lungo il percorso del collettore, era stato costatato dai CC che fino al pozzetto n. 51 era presente la sostanza maleodorante e che nel pozzetto precedente vi era una situazione di normalità e inoltre che l\'unica azienda zootecnica annessa a un edificio avente un allacciamento di scarico civile adducente alla botola n. 51 del collettore che trasporta le acque nere fino al depuratore era quella di Battisti Giuseppe, unico titolare alla stregua della prodotta visura camerale. L\'entrata anomala dei liquami, dimostrata obiettivamente anche dalle risultanze delle analisi, era dipesa dall\'apertura, attraverso il suddetto pozzetto, di uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali confluite nel depuratore.
Proponeva ricorso per cassazione l\'imputato denunciando mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione sull\'affermazione di responsabilità.
Dal prodotto atto di donazione emergeva che, in realtà, si trovavano in loco due aziende agricole individuali gestite da Battisti Giuseppe e da Tell Lucia, moglie del fratello Remo, che condividevano al 50% le attrezzature esistenti.
Inoltre, egli non abitava nella casa annessa all\'azienda e, ancora, era possibile (secondo la testimonianza del tecnico comunale Cavosi) essendo le botole 51 e 63 i punti estremi del collettore ed essendo riscontrabili imprecisioni nelle planimetrie esistenti, che la botola intermedia interessata allo scarico fosse la n. 57 o la n. 58.
Negava, infine, che incombesse al titolare dell\'azienda di provare che le vasche fossero state svuotate o che egli avesse vigilato sul comportamento dei dipendenti per impedire il verificarsi dell\'evento. Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
Va, preliminarmente rilevato d\'ufficio che il reato non è previsto dalla legge come reato, sicché va emessa la relativa declaratoria. Deve premettersi che l\'imputato gestiva un\'impresa agricola per l\'allevamento di bovini e che è stato riscontrato uno scarico, attraverso un pozzetto di una casa d\'abitazione annessa all\'impianto, di effluenti liquidi aziendali riversatisi, attraverso un collettore, in un depuratore.
Per gli allevamenti esistenti il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. b) assimilava alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite all\'allevamento del bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti d\'allevamento, praticano l\'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base di criteri e di norme tecniche generali di cui all\'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell\'allegato 5 alla terza parte del presente decreto. Tale norma però è stata modificata dal D.Lgs. n. 4 del 2008, che ha eliminato le due condizioni che, nella versione originaria, consentivano l\'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque provenienti da imprese di allevamento del bestiame. Conseguentemente questa Corte ha affermato che "in tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d\'allevamento non è pia previsto dalla legge come reato, ma integra l\'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 133, comma 2". (Cassazione Sezione 3^ n. 26532/2008; Sezione 3^ n. 41845/2008).
Va pertanto annullata la sentenza impugnata e va disposto che gli atti, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, siano trasmessi alla Provincia autonoma di Trento per quanto di competenza. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti alla Provincia autonoma di Trento per quanto di competenza. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 29 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009