Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5042, del 17 ottobre 2013
Urbanistica.I contributi di concessione in sanatoria sono quantificabili alla data di presentazione dell'istanza in sanatoria

Per il calcolo dei contributi di concessione in sanatoria vanno applicati i valori tabellari vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non quelli vigenti al momento del rilascio del richiesto titolo edilizio, tanto più se si considera sul piano sistematico che l’art.14 della legge regionale n. 25 del 1995 della Regione Liguria, prende in considerazione il momento della presentazione della domanda di concessione ex novo con previsione estensibile sul piano logico, per quanto detto, alle concessioni in sanatoria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05042/2013REG.PROV.COLL.

N. 00218/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2002, proposto da: 
Comune di Ventimiglia, da ultimo rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Santarelli e Michele Casano, con domicilio eletto presso Stefano Santarelli in Roma, via Asiago n. 8;

contro

Soc. Marelant S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Marconi e Giovanni Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini n. 27;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01150/2000, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Santarelli e Colagrande, per delega dell'Avvocato Di Gioia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. per la Liguria, notificato in data 20 febbraio 1997, la Società “Marelant s.r.l.” chiedeva l’annullamento della nota del 7 gennaio 1997 dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Ventimiglia, con la quale era stato determinato l’ammontare degli oneri relativi ad una concessione edilizia richiesta in sanatoria ex art. 13 della legge 47/1985 per abuso edilizio, nonché l’ammontare della sanzione pecuniaria, applicata ex art. 15 legge n. 1497/1939, essendo l’abuso commesso in zona tutelata.

La ricorrente esponeva che nel 1983 la società denominata “A. Anna”, sua dante causa, realizzava senza titolo abilitativo una serie di boxes completamente interrati per complessivi mq. 1.014 destinati a ricovero per natanti e che le uniche opere necessitanti di autorizzazione, ex art. 7 Legge n. 1497/1939, erano costituite dalla rampa di accesso al locale interrato e dalla relativa serranda per la chiusura dell’ingresso, in quanto uniche opere visibili dall’esterno.

Successivamente sia la società A. Anna che la società Marelant s.r.l., quest’ultima nell’anno 1988, presentavano domanda di condono edilizio ex art. 31 legge n. 47/1985 per i singoli box-barca.

Il Comune di Ventimiglia, a seguito del parere favorevole reso dall’Ufficio Beni Ambientali della Regione Liguria al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria ex art. 7 L. 1497/1939, determinava in £. 26.488.445 l’oblazione dovuta dalla società ricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della legge n. 47/1985, importo che però non veniva corrisposto. Più esattamente la Marelant, nel soprassedere al versamento, assumeva l’onere aggiuntivo degli interessi legali da conteggiare al momento dell’effettivo pagamento.

Successivamente il Comune, a seguito della richiesta effettuata nel dicembre 1996 dalla Società Marelant s.r.l. di emissione della nuova reversale di pagamento per il titolo anzidetto, con nota del 7 gennaio 1997 determinava gli oneri dovuti applicando la normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, rappresentata dalla delibera consiliare n. 96 del 18.12.1995 adottata ai sensi della Legge Regionale n. 25/1995. Pertanto veniva quantificato l’importo dovuto dalla società ricorrente a titolo di contributo di concessione, di oblazione ex art. 13 L. 47/1985 e a titolo di indennità ex art. 15 L. 1497/1939 in complessive lire 182.682.000.

Ritenendo illegittima tale determinazione la Società Marelant s.r.l. ricorreva al T.A.R. per la Liguria lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 25/1995 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge n. 1497/1939.

Il T.A.R., con sentenza n. 1150 dell’8 giugno 2000, ha accolto il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Ventimiglia.

Si è costituita in giudizio la Società Marelant s.r.l. che, in via pregiudiziale, ha dedotto l’inammissibilità del gravame per omessa e generica specificazione dei motivi di appello e, nel merito, la infondatezza dei due motivi di censura.

Deve preliminarmente evidenziarsi che, diversamente da quanto assunto dall’appellata, l’appello non è inammissibile essendo ben chiari e specificati i motivi di censura della sentenza avanzati con lo stesso che, come si dirà di seguito, sono in parte fondati.

Con memoria del 4 aprile 2013 il Comune ha rappresentato di aver provveduto, in esecuzione della sentenza appellata, al rilascio in favore della Società Marelant s.r.l. del permesso di costruire in sanatoria e di aver quantificato il contributo per il titolo edilizio nella minore somma di €. 13.680,36, con riserva di eventuale conguaglio e fatto salvo l’esito del presente giudizio.

L’appellante, con il primo motivo, lamenta l’erroneità della sentenza gravata perché contraria a tutti i principi ormai fissati al riguardo e per violazione dell’art. 11 delle preleggi che dispone la regola generale del “tempus regit actum”, nonché la inapplicabilità al caso di specie degli artt. 14 e 17 della legge regionale n. 25/1995.

All’uopo l’appellante richiama giurisprudenza secondo la quale l’obbligo di pagamento degli oneri e dei contributi di urbanizzazione sorgerebbe al momento del rilascio del titolo di concessione e l’entità del contributo andrebbe determinata proprio all’atto del rilascio del titolo. L’art.14 della legge regionale n.25/1995 che correla le modalità di computo al momento della domanda di concessione non sarebbe applicabile non avendo valenza retroattiva

L’appellante sostiene che la somma dovuta dalla Società Marelant s.r.l. sarebbe in totale pari a lire 113.674.800, di cui lire 56.837.400 a titolo di contributo di concessione e lire 56.837.400 a titolo oblazione ex art. 13 L. 47/1985, e chiede, altresì, che si pervenga ad una determinazione del contributo concessorio, ritenuta la giurisdizione esclusiva in materia da parte del giudice amministrativo.

Sul punto va richiamato in via generale il condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2002, n. 4562), secondo cui la legge n. 47 del 1985 ha la dichiarata finalità di ripristinare, in presenza di determinate condizioni, la legalità violata nel settore edilizio-urbanistico attraverso una procedura che, diversamente da quella di rilascio della concessione edilizia ex lege n. 10 del 1977, presuppone l’esistenza dell’immobile, in quanto edificato entro una determinata data.

Diversamente che nella legge n. 10 del 1977, il fatto (la costruzione) precede e non segue il rilascio della concessione.

Quando al momento del rilascio della concessione i contributi vanno a gravare su un immobile ancora non esistente è pertanto ragionevole il collegamento tra momento del rilascio della concessione e tariffe comunali vigenti a quell’epoca in quanto l’effetto conformativo del territorio è già completamente prefigurato nei suoi aspetti ideali.

E’ evidente che, nell’ambito della legislazione di sanatoria, tutte queste considerazioni vengono meno: l’effetto si è già verificato e non in ragione del titolo rilasciato dall’Amministrazione ma proprio in assenza di quest’ultimo.

E’ perciò coerente con il principio di ragionevolezza individuare una data entro la quale scaturiscano gli effetti giuridici utili per la conformazione del fabbricato, data che non può essere in ogni caso del tutto svincolata da quella di ultimazione dell’opera.

Con ciò si evita anche l’insorgere di situazioni di disuguaglianza che si verificherebbero laddove due identiche violazioni urbanistico – edilizie, contemporaneamente ultimate, possano essere sanate con la corresponsione di oneri di diverso importo.

Nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), va allora esclusa la possibilità per il Comune di determinare la tariffa applicabile al caso, sulla base della oscillazione dei tempi di risposta all’istanza presentata dal privato.

Il corretto esercizio delle attribuzioni da parte dei soggetti pubblici (artt. 3, 97 Cost.), obbliga infatti a svolgere le attività istruttorie necessarie entro tempi ragionevoli e non, come nel caso di specie, in diversi anni ( oltre alla sentenza citata Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2002, n. 4562, cfr.anche Cons..Stato, sez.IV, 3 ottobre 2012, n.5201).

Ciò premesso è da condividersi quanto ritenuto dal T.A.R. secondo cui andrebbero applicati i valori tabellari vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non quelle vigenti al momento del rilascio del richiesto titolo edilizio, tanto più se si considera sul piano sistematico che il citato art.14 della legge regionale prende in considerazione il momento della presentazione della domanda di concessione ex novo con previsione estensibile sul piano logico, per quanto detto, alle concessioni in sanatoria

Si può prescindere dalla questione della valenza, retroattiva o meno, del citato art.14 , tenuto conto dell’’articolo unico della legge regionale interpretativa Liguria 20 aprile 1994, n. 21, in forza della quale i contributi di concessione in sanatoria previsti dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 25, attuativa della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono quantificati in base alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive .

Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità dell’irrogazione alla Società Marelant della sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 L. n. 1497/1939

Da un lato la Sezione condivide l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui dal combinato disposto degli artt. 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939 si ricava l'ammissibilità del rilascio di un'autorizzazione paesistica in un momento successivo alla realizzazione dell'intervento edilizio in area vincolata. Detta autorizzazione costituisce titolo di legittimazione " lato sensu" riconducibile al paradigma dell'art. 7, utilizzabile ai fini della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 (C.d.S.,VI sentenza n. 5864 del 31 ottobre 2000).

Dall’altro come affermato dal costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., IV, 14 aprile 2010 n. 2083; 12 marzo 2009 n. 1464) l’indennità prevista dall’art. 15 della l. n. 1497/1939 ha natura di sanzione amministrativa e prescinde dalla sussistenza di un effettivo danno ambientale.

Ne consegue che nel caso di specie non può addursi la mancanza di un concreto impatto ambientale dell’abuso realizzato per eccepirsi la mancanza del presupposto sostanziale dell’applicazione di tale sanzione.

(cfr. C.d.S.,I, parere n.2834/2010 in data 9 novembre 2011).

Il danno ambientale, unitamente al profitto conseguito, rileva solo come parametro per la commisurazione del quantum della sanzione, di carattere sostanzialmente equitativo e da ricollegare ad una stima tecnica ancorché non articolata ed analitica per la stessa natura del danno paesistico. (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1359).

Il secondo motivo è dunque fondato per le considerazioni da ultimo svolte, salvo l’onere per l’Amministrazione di rinnovare la quantificazione della sanzione alla stregua dei principi sopra esposti, in particolare relativamente all’effettivo e dimostrato vantaggio economico che il trasgressore ha, tratto dall’illecito commesso.

Tanto premesso l’appello va in parte respinto e in parte, nei termini sopraindicati, va accolto.

Sussistono giusti motivi, in presenza di ragioni reciproche delle parti, per compensare tra le stesse le spese dell’attuale grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie nei termini indicati in premessa..

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)