Cass. Sez. III n. 49213 del 26 novembre 2014 (Ud 6 nov 2014)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric.Ingianni
Acque.Fuoriuscita di liquami da una fossa settica

Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo (fattispecie relativa a fuoriuscita di liquami da una fossa settica)

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