TAR Toscana Sez. III n. 54 del 14 gennaio 2021
Acque.Giurisdizione TSAP
Sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie attinenti agli abusi edilizi commessi sul demanio idrico o comunque interessanti le acque pubbliche e così anche tutte le questioni concernenti l’inosservanza, nella realizzazione di manufatti, della fascia di rispetto dai corsi d’acqua, sia che esse si incentrino sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo, sia che si incentrino sulla contestazione del silenzio inadempimento dell’amministrazione. Invero, il ricorso avverso il silenzio inadempimento può essere azionato innanzi al TAR soltanto se il rapporto giuridico sottostante rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa, talché, ove si verta in tema di mancate determinazioni dell’Ente in adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’attività edilizia incidente sulle acque pubbliche, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00054/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2020, proposto da
Vanni Arrighi, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellina in Chianti, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carlo Festucci, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'inadempimento e per la declaratoria a provvedere con riferimento all'atto intitolato “Denuncia ex art. 27 D.P.R. 380/2001 – Istanza di accesso agli atti”, nonché con riferimento alla successiva diffida ex art. 2, co. 9-bis e 9-ter, L. 241/1990 (All. 3) trasmessa a mezzo pec dal geometra Grisanti in data 18.8.2020;
e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento da parte del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellina in Chianti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Vanni Arrighi è proprietario di un terreno boschivo, al confine del quale esiste un complesso immobiliare conosciuto come Molino di Cogno (attualmente intestato al signor Festucci); il suddetto complesso immobiliare viene raggiunto percorrendo la strada privata di proprietà del ricorrente e passando sopra un manufatto costruito abusivamente (dai proprietari del Molino succedutesi nel tempo) sopra un fosso di acqua pubblica chiamato Borro di Tregole o Fosso del Trogolo (l’alveo del fosso è di proprietà, per le rispettive sponde, del ricorrente e del signor Festucci, mentre il manufatto utilizzato per l’attraversamento del fosso, essendo posto a cavallo del rispettivo confine di proprietà, è di proprietà comune).
I precedenti proprietari del Molino hanno inoltre costruito sul terreno del ricorrente, senza titolo edilizio, un cancello in ferro con colonne in muratura, in prossimità del corso d’acqua.
Recentemente il signor Festucci ha avviato i lavori di ristrutturazione del molino onde mutarne la destinazione a civile abitazione, in assenza del necessario titolo abilitativo; inoltre, egli ha inglobato nell’area di cantiere una porzione del terreno del signor Vanni Arrighi vicina al confine.
In data 17.7.2020 quest’ultimo, tramite il geometra incaricato, ha inviato al Comune di Castellina in Chianti una denuncia ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 (seguita da diffida a concludere il procedimento di vigilanza edilizia entro 15 giorni, trasmessa il 17.8.2020), evidenziante l’esistenza di quanto segue:
a) lavori di ristrutturazione edilizia da parte del signor Festucci, con trasformazione dell’immobile in residenziale;
b) presenza di edifici non censiti al catasto (quindi di dubbia liceità) nell’area di proprietà del signor Festucci;
c) cancello in ferro con colonne e opera di sovrappasso del fosso affluente del torrente Gena, realizzati dal dante causa del signor Festucci;
d) recinzione funzionale all’apprensione di terreno del denunciante nell’area di cantiere;
e) ponticello abusivo nel fosso affluente del Gena.
Il Comune ha eseguito sopralluoghi nei giorni 23 e 24 luglio 2020, 17 e 19 agosto 2020.
Stante la mancata conclusione del procedimento di vigilanza edilizia da parte del Comune, il signor Vanni Arrighi è insorto ai fini dell’accertamento dell’inadempienza a provvedere sulle sopra citate denuncia e diffida, deducendo:
-Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 1, 2, 3, 11 e 13 del d.p.r. n. 62/2013, dell’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 e degli artt. 42, 54 e 97 della Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castellina in Chianti, eccependo quanto segue:
I) il cancello in ferro con relative colonne e il sovrappasso sul Borro di Tregole sono stati realizzati, per affermazione del ricorrente, sulla sua proprietà, cosicché potrebbe lui procedere alla demolizione; ciò dimostrerebbe inoltre la mancanza del requisito della vicinitas, quale posizione differenziata necessaria ai fini della legittimazione ad agire in giudizio;
II) il silenzio dell’amministrazione sulla denuncia relativa al sovrappasso rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, incidendo sulla materia delle acque pubbliche;
III) ad esito della denuncia, il Comune ha svolto sopralluoghi in data 23.7.2020, 24.7.2020, 17.8.2020 e 19.8.2020, tanto che, con ordinanza del 28.7.2020, ha ingiunto la sospensione dei lavori relativi all’inserimento di una conduttura sotto la strada sterrata; tale ordinanza è stata però annullata in autotutela il 28.8.2020, in quanto la suddetta conduttura non era funzionale al mutamento di destinazione d’uso (mai verificatosi, essendo già esistente la destinazione abitativa);
IV) nell’ordine di demolizione di manufatto in muratura, n. 37 del 22.10.2020, rivolta al ricorrente, il Comune ha qualificato come frutto di attività edilizia libera l’installazione del cancello sorretto da colonne e si è riservato ulteriori accertamenti circa l’avvenuta realizzazione del sovrappasso.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2020 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si osserva che nel caso di specie sussiste l’interesse a ricorrere, in quanto la circostanza che le opere realizzate dal controinteressato ricadano nel terreno del ricorrente o nelle vicinanze della sua proprietà giustifica, qualora le stesse fossero abusive, l’adozione di ordinanza di demolizione rivolta verso il responsabile dell’abuso edilizio. Deve quindi essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune.
2. Il Collegio rileva che l’Ente, a seguito di sopralluoghi, ha accertato che il cancello in ferro sorretto da colonne, installato dal signor Festucci, è da ricondurre ad attività edilizia libera (e come tale non costituisce abuso edilizio) e ricade nella proprietà del ricorrente (documenti n. 1 e 4 depositati in giudizio dal Comune il 19.11.2020). In generale, nella premessa dell’ordinanza n. 37 del 22.10.2020 l’amministrazione dà atto degli accertamenti compiuti, con la precisazione che per il sovrappasso la stessa ha ritenuto necessarie ulteriori, successive verifiche (non ancora concluse).
3. Ad esito di ciò l’interessato, con memoria di replica depositata in giudizio il 29.11.2020 (pagina 7), ha dedotto che il Comune non ha ancora accertato la natura abusiva o meno del ponticello sul fosso e l’inosservanza della fascia di rispetto di 10 metri, ex art. 96 del r.d. n. 523/1904, per quanto riguarda il cancello, le relative colonne e la recinzione del cantiere, quest’ultimo, inoltre, ricadente sul terreno del ricorrente.
Per quanto riguarda l’esistenza di opere realizzate dal signor Festucci su suolo di proprietà del signor Vanni Arrighi, il Comune, con provvedimento datato 28.8.2020 (allegato n. 3 depositato in giudizio il 19.11.2020), di annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 30 del 28.7.2020, ha precisato che non spetta all’ente pubblico risolvere le questioni riguardanti l'assetto proprietario in sede di rilascio di permesso di costruire e di controllo sulla s.c.i.a., e che i limiti di matrice civilistica sono irrilevanti per gli interventi costituenti attività edilizia libera.
Ne discende che anche su tale problematica il Comune ha esplicitato le proprie valutazioni.
4. Pertanto, risulta sopraggiunta la carenza di interesse in riferimento alla segnalazione dei vari abusi contenuta nella denuncia presentata dal signor Vanni Arrighi, con la sola eccezione del ponticello o sovrappasso, rispetto al quale il Comune non si è ancora pronunciato, ritenendo necessarie ulteriori future verifiche.
5. A quest’ultimo riguardo occorre considerare che sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie attinenti agli abusi edilizi commessi sul demanio idrico o comunque interessanti le acque pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 8/4/2009, n. 8509; T.A.R. Toscana, sez. III, 14/1/2011, n. 69; idem, n. 321/2018), e così anche tutte le questioni concernenti l’inosservanza, nella realizzazione di manufatti, della fascia di rispetto dai corsi d’acqua come il Borro di Tregole (sul quale, per stessa ammissione del deducente, scorrono acque pubbliche), sia che esse si incentrino sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo, sia che si incentrino sulla contestazione del silenzio inadempimento dell’amministrazione. Invero, il ricorso avverso il silenzio inadempimento può essere azionato innanzi al TAR soltanto se il rapporto giuridico sottostante rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, A.P., 9.1.2002, n. 1; TAR Basilicata, I, 22.3.2017, n. 248), talché, ove si verta in tema di mancate determinazioni dell’Ente in adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’attività edilizia incidente sulle acque pubbliche, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TAR Toscana, III, 26.9.2014, n. 1497; TAR Veneto, II, 3.10.2017, n. 883).
6. In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, la quale spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall’art. 4 del d.l. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Referendario