Cass. Sez. III n.41339 del 6 novembre 2008 (Cc. 10 ott. 2008)
Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Castaldo ed altra
Urbanistica. Ordine di demolizione e poteri del Consiglio comunale

In base all'art. 7 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 31 T.U.) il Consiglio comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti condizioni: 1)assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata,assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2)adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti ; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.. Inoltre, l'incompatibilità dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare presuppone che questa sia attuale e non meramente eventuale , perché non è consentito fermare l'esecuzione penale per tempi imprevedibili senza la concreta l'esistenza di una delibera consiliare avente i requisiti anzidetti, giacché l'ordinamento non può attendere sine die l'adozione di una possibile quanto eventuale deliberazione . Solo a partire dall'adozione della delibera è preclusa al giudice la potestà di disporre la demolizione del manufatto o di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione e solo a partire da tale momento l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di demolizione impartito dall'autorità giudiziaria è giustificata.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio - Presidente -

Dott. PETTI Ciro - Consigliere -

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -

Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere -

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;

nei confronti di:

C.V., nato ad (OMISSIS) e

S.M., nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di

Casoria del 6 giugno del 1959;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario

Iannelli, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del

provvedimento impugnato;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.

Osserva quanto segue:

 

IN FATTO

Il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza avanzata nell'interesse di C.V. e S.M., diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo contenuto nella sentenza di patteggiamento del 15 luglio del 2005.

A fondamento della decisione osservava che l'ordine di demolizione deve essere revocato tutte le volte in cui si ponga in contrasto con deliberazioni assunte dall'autorità amministrativa; che nella fattispecie il sindaco aveva disposto l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli deducendo la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, in quanto l'acquisizione del manufatto al patrimonio comunale disposta dal sindaco non può considerarsi provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione.

 

IN DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Secondo il costante orientamento di questa corte il giudice può ordinare la demolizione del manufatto anche quando sia stata disposta dal Comune l'acquisizione al patrimonio comunale perchè tale provvedimento non è incompatibile con l'ordine di demolizione, se non è stata adottata una delibera consiliare che abbia dichiarato la conservazione del manufatto per prevalenti interessi pubblici.

Invero le Sezioni unite di questa corte, con la sentenza n. 15 del 20 novembre del 1996, hanno stabilito che il giudice penale può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Il ragionamento delle Sezioni unite si fonda sui seguenti principi:

a) il bene giuridico tutelato dalla normativa penale è il territorio inteso in senso sostanzialistico e pregnante con la conseguenza che la portata sanzionatoria delle norme incriminatici edilizie deve ritenersi correlata, non già in via strumentale e secondaria, al mancato rispetto della disciplina amministrativa del territorio, ma solo e direttamente all'offesa recata all'interesse pubblico;

b) la potestà attribuita al giudice in questa materia non configura un potere residuale o sostitutivo ma ha una propria autonomia rispetto ai poteri dell'autorità amministrativa;

c) L'ordine di demolizione già previsto dalla L. cit., art. 7, u.c. (ora art. 31 del T.U.), assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento giurisdizionale accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione dell'autonomo potere sanzionatorio attribuito dalla legge al giudice penale;

d) la clausola di riserva "se non altrimenti eseguita" non configura un limite strutturale intrinseco alla potestà del giudice ma rappresenta la mera eventualità fattuale che il venire meno del manufatto abusivo per qualsiasi ragione renderebbe inutile la misura ripristinatoria: la permanenza dell'opera abusiva rimane quindi l'unica condizione applicativa del provvedimento sanzionatorio.

Dai principi dianzi esposti discende che la potestà attribuita autonomamente al giudice penale non trova un limite nell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale giacchè la stessa acquisizione è finalizzata alla demolizione. Il contrasto tra i due poteri - giurisdizionale ed amministrativo - diretti entrambi al medesimo risultato ossia alla demolizione del manufatto abusivo, non si verifica quindi al momento dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale, bensì nel momento in cui il Consiglio comunale, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, manifesti la volontà di non procedere alla demolizione, sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Questa stessa sezione ha già statuito che il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione dell'opera edilizia abusiva, disposta L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 7 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31) con la sentenza di condanna, opera anche nel caso in cui le opere siano state acquisite al patrimonio del Comune, con la sola esclusione del caso in cui sia intervenuta la deliberazione del Consiglio comunale che abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ( Cass. sez. 3, n. 3489 del 2000; n. 2406 del 2003;

37120 del 2003). In base alla L. n. 47 del 1985, art. 7 (ora art. 31 T.U.) il Consiglio comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2)adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.. Inoltre, l'incompatibilità dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare presuppone che questa sia attuale e non meramente eventuale, perchè non è consentito fermare l'esecuzione penale per tempi imprevedibili senza la concreta l'esistenza di una delibera consiliare avente i requisiti anzidetti, giacchè l'ordinamento non può attendere sine die l'adozione di una possibile quanto eventuale deliberazione. Solo a partire dall'adozione della delibera è preclusa al giudice la potestà di disporre la demolizione del manufatto o di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione e solo a partire da tale momento l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di demolizione impartito dall'autorità giudiziaria è giustificata.

Quindi, quand'anche si fosse già verificata l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, la circostanza non sarebbe ostativa alla demolizione del manufatto o all'esecuzione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, giacchè entrambe le ingiunzioni sono dirette a realizzare lo stesso risultato ossia l'eliminazione dal territorio di un manufatto abusivo. Allo stato nessuna volontà contraria alla demolizione è stata manifestata dal Consiglio comunale.

Alla stregua delle considerazione svolte la revoca dell'ordine di demolizione deve essere annullata.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dell'ordine di demolizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008