Corte di Gustizia (Quarta Sezione) 2 settembre 2021
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5, 10 e 15 – Trattamento delle acque reflue urbane – Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni – Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Verifica dei dati comunicati dagli Stati membri – Obbligo di leale cooperazione»
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 settembre 2021 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5, 10 e 15 – Trattamento delle acque reflue urbane – Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni – Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Verifica dei dati comunicati dagli Stati membri – Obbligo di leale cooperazione»
Nella causa C‑22/20,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 17 gennaio 2020,
Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve, C. Hermes, K. Simonsson ed E. Ljung Rasmussen, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Regno di Svezia, rappresentato da O. Simonsson, R. Shahsavan Eriksson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev e H. Eklinder, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 marzo 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:
– il Regno di Svezia, non avendo fornito alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l’esattezza degli argomenti secondo cui le acque reflue urbane scaricate dagli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisferebbero i requisiti previsti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 91/271»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
– il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors e Tänndalen fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario ovvero ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti della direttiva 91/271, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 di detta direttiva, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della medesima, e
– il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Borås, Skoghall, Habo e Töreboda fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto rispetto a quello previsto dall’articolo 4 della direttiva 91/271 e fossero conformi ai requisiti di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5 di detta direttiva, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 di quest’ultima.
Contesto normativo
2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3 L’articolo 4 di tale direttiva è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e [abitanti equivalenti];
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;
– entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.
(...)
2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d’alta montagna (al di sopra dei 1 500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».
4 L’articolo 5 di detta direttiva prevede quanto segue:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.
Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l’articolo 9.
6. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra.
8. Uno Stato membr[o] non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio».
5 Ai sensi dell’articolo 10 della medesima direttiva:
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
6 L’articolo 15 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«1. Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli:
– sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I, sezione B, secondo le procedure di controllo stabilite nell’allegato I, sezione D;
– sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.
2. Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sulle acque recipienti interessate dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dagli scarichi diretti ai sensi dell’articolo 13 quando esiste la probabilità che l’ambiente ricettore sia influenzato in modo significativo.
3. Nel caso di uno scarico soggetto alle disposizioni dell’articolo 6 e di smaltimento di fanghi nelle acque superficiali, gli Stati membri effettuano controlli e conducono gli studi del caso, allo scopo di verificare che lo scarico o lo smaltimento non esercita un impatto negativo sull’ambiente.
4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta.
5. La Commissione può formulare orientamenti per l’effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2».
7 L’allegato I, sezione B, di tale direttiva è così formulato:
«Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti (...)
1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti.
2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 [della presente direttiva] devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.
3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell’allegato II, punto A. a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato.
4. Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1 e/o 2 vanno applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle altre direttive pertinenti.
5. I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recipienti».
8 L’allegato I, sezione D, di detta direttiva così dispone:
«Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati
1. Gli Stati membri assicurano l’applicazione di un metodo di controllo che corrisponda almeno al livello dei requisiti sotto descritti.
Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo applicato. Se la Commissione ritiene che le condizioni specificate nei paragrafi 2, 3 e 4 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.
2. I campioni su ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all’entrata dell’impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.
Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l’analisi.
3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell’anno:
–2 000–9 999 a.e.: |
12 campioni nel primo anno. 4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l’acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni. |
–10 000–49 999 a.e.: |
12 campioni. |
–50 000 a.e. e oltre: |
24 campioni. |
4. Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell’acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:
a) per i parametri specificati nella tabella 1 e nell’articolo 2, punto 7), si precisa nella tabella 3 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 e dell’articolo 2, punto 7);
b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100% dai valori parametrici. Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi si possono accettare scarti fino al 150%;
c) [p]er i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro deve essere conforme ai rispettivi valori parametrici.
5. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti».
9 Le tabelle da 1 a 3 dell’allegato I della stessa direttiva sono così formulate:
«Tabella 1: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.
Parametri |
Concentrazione |
Percentuale minima di riduzione ( 1) |
Metodo di riferimento per la misurazione |
|
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione ( 2) |
25 mg/l O2 |
70-90 40 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 |
Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione |
|
Richiesta chimica di ossigeno (COD) |
125 mg/l O2 |
75 |
Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Potassio bicromato |
|
Totale solidi sospesi |
35 mg/l (3) 35 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.) 60 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.) |
90 (3) 90 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.) 70 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.) |
— Filtraggio di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante di 0,45 μm. Essiccazione a 105 °C e calcolo del peso. — Centrifugazione di un campione rappresentativo (per almeno 5 minuti, con accelerazione media di 2 800-3 200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso. |
|
(1) Riduzione in rapporto al carico dell’affluente. (2) Questo parametro può essere sostituito dai seguenti: carbonio organico totale (TOC), o richiesta totale di ossigeno (TOD), nel caso in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo. (3) Questo requisito è facoltativo. |
Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio devono essere effettuate su campioni filtrati; tuttavia, la concentrazione del quantitativo totale di solidi sospesi nei campioni di acque non deve superare 150 mg/l.
Tabella 2: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, punto A. a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.
Parametri |
Concentrazione |
Percentuale minima di riduzione ( 1) |
Metodo di riferimento per la misurazione |
|
Fosforo totale |
2 mg/l (10 000 - 100 000 a. e.) |
80 |
Spettrofotometria di assorbimento molecolare |
|
1 mg/l (oltre 100 000 a. e.) |
||||
Azoto totale ( 2) |
15 mg/l (10 000 - 100 000 a. e.) ( 3) |
70-80 |
Spettrofotometria di assorbimento molecolare |
|
10 mg/l (oltre 100 000 a. e.) ( 3) |
||||
(1) Riduzione in rapporto al carico dell’affluente. (2) Per azoto totale s’intende la somma dell’azoto calcolato secondo il metodo Kjeldahl (azoto organico e ammoniacale), dell’azoto contenuto nei nitrati e dell’azoto contenuto nei nitriti. (3) Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell’allegato I, punto D, paragrafo 4, lettera c). Tuttavia i requisiti relativi all’azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora, ai sensi dell’allegato I, punto D, paragrafo 1, sia dimostrato che si ottiene lo stesso livello di protezione. In questo caso, la media giornaliera non può superare 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, quando la temperatura dell’effluente nel reattore biologico è maggiore o uguale a 12 °C. La condizione di temperatura potrebbe essere sostituita da una limitazione del tempo di funzionamento che tenga conto delle condizioni climatiche regionali. |
Tabella 3
Serie di campioni prelevati all’anno |
Numero massimo consentito di campioni non conformi |
||
4-7 |
1 |
||
8-16 |
2 |
||
17-28 |
3 |
||
29-40 |
4 |
||
41-53 |
5 |
||
54-67 |
6 |
||
68-81 |
7 |
||
82-95 |
8 |
||
96-110 |
9 |
||
111-125 |
10 |
||
126-140 |
11 |
||
141-155 |
12 |
||
156-171 |
13 |
||
172-187 |
14 |
||
188-203 |
15 |
||
204-219 |
16 |
||
220-235 |
17 |
||
236-251 |
18 |
||
252-268 |
19 |
||
269-284 |
20 |
||
285-300 |
21 |
||
301-317 |
22 |
||
318-334 |
23 |
||
335-350 |
24 |
||
351-365 |
25». |
Procedimento precontenzioso
10 Il 29 gennaio 2010 la Commissione inviava al Regno di Svezia una lettera di diffida con la quale interrogava tale Stato membro sulla conformità del suo sistema di trattamento delle acque reflue urbane alla direttiva 91/271.
11 Più in particolare, la Commissione considerava, da un lato, che detto Stato membro avesse omesso di provvedere affinché le acque reflue di tredici agglomerati fossero sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271. Dall’altro lato, detta istituzione riteneva che lo stesso Stato membro avesse omesso di provvedere affinché le acque reflue di tre agglomerati fossero sottoposte ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 di tale direttiva, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di quest’ultima.
12 Il Regno di Svezia rispondeva a tale diffida con lettere del 1º aprile e del 4 novembre 2010.
13 Non essendo soddisfatta delle spiegazioni fornite da tale Stato membro, la Commissione decideva di inviargli, il 25 settembre 2015, una lettera di diffida complementare, nella quale individuava 11 agglomerati supplementari che non disponevano di un sistema di trattamento secondario o di un sistema di trattamento equivalente e 26 agglomerati supplementari per i quali tale Stato membro non aveva provveduto ad effettuare un trattamento più spinto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271. Inoltre, la Commissione invitava il Regno di Svezia a fornire chiarimenti sulla situazione di due agglomerati in relazione ai quali tale istituzione riteneva che esso fosse venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271.
14 Il 25 novembre 2015 il Regno di Svezia rispondeva alla lettera di diffida complementare.
15 A seguito della ricezione della relazione, redatta conformemente all’articolo 15 della direttiva 91/271, comunicata dal Regno di Svezia nel 2016, la Commissione constatava che un numero ancora maggiore di agglomerati di tale Stato membro non rispettava i requisiti di tale direttiva.
16 Il 28 aprile 2017 la Commissione inviava al Regno di Svezia una seconda lettera di diffida complementare, nella quale tale istituzione, da un lato, precisava che l’articolo 15 della direttiva 91/271 costituiva un’ulteriore base giuridica dell’inadempimento degli obblighi incombenti a tale Stato membro ai sensi di quest’ultima e, dall’altro, menzionava gli agglomerati aggiuntivi identificati come non conformi ai requisiti della direttiva 91/271 a seguito della relazione annuale.
17 Il Regno di Svezia rispondeva alla seconda lettera di diffida complementare con lettere del 28 giugno 2017 e del 6 novembre 2018. Inoltre, il fascicolo dell’inadempimento veniva discusso nel corso di riunioni svoltesi nel 2017 e nel 2018 tra la Commissione e le autorità svedesi.
18 L’8 novembre 2018 la Commissione inviava al Regno di Svezia un parere motivato nel quale imputava a tale Stato membro la violazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con i suoi articoli 10 e 15, per quanto riguardava 12 agglomerati e la violazione dell’articolo 5 di tale direttiva, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della stessa, per quanto concerneva 9 agglomerati. Poiché uno di tali agglomerati presentava una non conformità dei suoi impianti alla luce di entrambi gli articoli, il numero totale degli agglomerati di cui trattasi ammontava a 20. Inoltre, la Commissione constatava che il Regno di Svezia aveva anche violato l’articolo 4 TUE, paragrafo 3, per quanto concerneva 4 agglomerati, riguardo ai quali tale Stato membro aveva invocato l’azione di ritenzione naturale senza tuttavia comunicare le informazioni a sostegno delle affermazioni contenute nella sua risposta alla seconda lettera di diffida complementare.
19 Il Regno di Svezia rispondeva a tale parere motivato con lettere dell’11 e del 21 gennaio 2019.
20 Non essendo soddisfatta di tali risposte, la Commissione proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
21 A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce, in sostanza, tre censure vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della medesima, la seconda, sulla violazione dell’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con i suoi articoli 10 e 15 e, la terza, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Sulla prima censura, relativa ad un inadempimento degli obblighi incombenti al Regno di Svezia in forza dell’articolo4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 di quest’ultima
Argomenti delle parti
22 La Commissione considera, da un lato, che sussiste una violazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271 quando vi è una violazione dell’articolo 15 di tale direttiva, che prevede il numero di campioni da prelevare e gli intervalli del loro prelievo, nella misura in cui, in caso di mancato rispetto di quest’ultimo articolo, non è possibile verificare se i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271 sono soddisfatti. Dall’altro lato, la Commissione ritiene che l’osservanza dell’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’articolo 15 della stessa, costituisca una condizione per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 10 di detta direttiva, relativi alla progettazione, alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di trattamento.
23 In primo luogo, la Commissione fa valere che la deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271 si applica unicamente quando sono soddisfatte quattro condizioni cumulative, le quali non sono verificate nell’ambito della presente causa. Secondo detta istituzione, affinché un agglomerato sia esentato dal trattamento secondario delle acque reflue, occorre, sotto un primo profilo, che si tratti di acque reflue urbane scaricate in regioni di alta montagna, definite quali regioni situate ad un’altezza superiore a 1 500 metri, sotto un secondo profilo, che sia difficile applicare un trattamento biologico efficace, sotto un terzo profilo, che sia difficile effettuare un trattamento biologico efficace a causa delle basse temperature e, sotto un quarto profilo, che studi dettagliati comprovino che gli scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.
24 In secondo luogo, la Commissione sostiene che dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/271 risulta che gli scarichi delle acque reflue urbane di agglomerati con un carico superiore a 2 000 a.e. devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, di tale direttiva. Il punto B.2 di detto allegato rinvierebbe ai requisiti della tabella 1 di quest’ultimo, da cui emergerebbe che la concentrazione massima autorizzata per la richiesta biochimica di ossigeno (in prosieguo: la «BOD5») è di 25 mg/l e che la percentuale minima di riduzione autorizzata per la BOD5 oscilla tra il 70% e il 90%, o è pari al 40% se è applicabile la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. Tale istituzione fa valere che la concentrazione massima autorizzata per la richiesta chimica di ossigeno (in prosieguo: la «COD») è di 125 mg/l e che la percentuale minima di riduzione per la COD è del 75%. I due parametri relativi a tali valori sarebbero alternativi, cosicché ciascun requisito potrebbe essere rispettato conformandosi al valore limite della concentrazione massima o della percentuale minima di riduzione.
25 In terzo luogo, per quanto riguarda i requisiti vertenti sul controllo, rientranti nell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, della medesima, la Commissione sostiene che dall’allegato I, punto D.3, secondo trattino, di quest’ultimo risulta che almeno 12 campioni devono essere prelevati ad intervalli regolari nel corso dell’anno per un carico compreso tra 10 000 e 49 999 a.e., e 24 campioni per un carico di 50 000 o più a.e.. Se il carico si situa tra 2 000 e 9 999 a.e., nel primo anno devono essere prelevati 12 campioni. Pertanto, qualora siano rispettati i requisiti della direttiva 91/271, sarebbe in seguito sufficiente il prelievo di quattro campioni all’anno.
26 In quarto luogo, la Commissione ricorda che, conformemente all’allegato I, punto D.4, della direttiva 91/271, le acque reflue trattate si presumono conformi ai requisiti per quanto concerne i parametri contenuti nella tabella 1 di tale allegato se il numero di campioni non conformi è, come previsto nella tabella 3 di detto allegato, 1 su da 4 a 7 campioni, 2 su da 8 a 16 campioni, 3 su da 17 a 28 campioni, 4 su da 29 a 40 campioni e 5 su da 41 a 53 campioni. Inoltre, i campioni, per quanto riguarda la BOD5 e la COD, espresse in valori di concentrazione, non dovrebbero discostarsi di oltre il 100% dai valori limite.
27 La Commissione sostiene che, alla data fissata per conformarsi al parere motivato, ovvero il 9 gennaio 2019, il Regno di Svezia aveva violato l’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della medesima, per quanto concerne sei agglomerati, ovvero quelli di Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors e Tänndalen.
28 In primo luogo, quanto all’agglomerato di Lycksele, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 14 000, la Commissione fa valere che il Regno di Svezia ha riconosciuto, nella sua risposta al parere motivato, che detto agglomerato non ha rispettato i requisiti per la BOD5 né per la COD, ma ha affermato che detti requisiti sarebbero stati rispettati verso la fine del 2020. La Commissione sostiene che tra il 7 novembre 2017 e il 6 novembre 2018 sono stati prelevati 24 campioni nell’impianto di trattamento di Lycksele, la concentrazione di BOD5 era superiore al valore limite di 25 mg/l in tutti i campioni e la concentrazione di COD era superiore al valore limite di 125 mg/l in 10 campioni, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi è 4.
29 In secondo luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Malå, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 5 000, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta che detto agglomerato non ha rispettato i requisiti relativi ai valori massimi di concentrazione né per la BOD5 né per la COD. La Commissione sostiene, da un lato, che tra il 9 novembre 2017 e il 7 novembre 2018 sono stati prelevati 25 campioni per verificare la concentrazione di COD nelle acque scaricate e che quest’ultima era superiore al valore limite di 125 mg/l in 4 campioni, mentre il numero massimo consentito di campioni non conformi era di 3. Dall’altro lato, tra il 9 novembre 2017 e il 7 novembre 2018 sono stati prelevati 13 campioni per verificare la percentuale di riduzione della COD e ne sarebbe conseguito che tale riduzione era inferiore alla percentuale minima di riduzione, ossia il 70%, in tre casi, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi era di 2.
30 Per quanto concerne la concentrazione di BOD5, la Commissione sostiene che quest’ultima è stata misurata 25 volte e che la concentrazione massima di 25 mg/l è stata superata in 19 campioni, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi è di 3. Essa aggiunge che 7 campioni si discostavano di oltre il 100% dal valore limite. La Commissione contesta al riguardo l’argomento del Regno di Svezia secondo cui detto agglomerato rientra nella deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271, in quanto esso non è situato ad un’altezza di almeno 1 500 metri.
31 In terzo luogo, quanto all’agglomerato di Mockfjärd, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 3 000, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta che tra l’11 gennaio e il 27 dicembre 2018 sono stati prelevati 19 campioni ai fini della verifica della concentrazione di BOD5 nelle acque scaricate e 17 campioni per quanto riguardava la concentrazione di COD. Orbene, tra il 17 maggio e il 17 ottobre 2018 non è stato prelevato alcun campione. Dato che l’allegato I, punto D.3, della direttiva 91/271 richiede che i campioni debbano essere prelevati ad intervalli regolari nel corso dell’anno, la Commissione ritiene che, in assenza di tale prelievo per un periodo di cinque mesi, non siano stati rispettati i requisiti relativi al controllo né quelli relativi ai valori massimi di concentrazione di BOD5 e di COD in tali scarichi.
32 In quarto luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Pajala, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 2 400, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta che tra il 16 novembre 2017 e il 1º novembre 2018 sono stati prelevati 29 campioni. Quanto alla concentrazione di COD, quest’ultima era superiore a 125 mg/l in 11 campioni, mentre il numero massimo consentito di campioni non conformi è di 4.
33 Riguardo alla concentrazione di BOD5, la Commissione osserva, da un lato, che 20 campioni superavano la concentrazione massima di 25 mg/l, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi è di 4. Dall’altro lato, 9 campioni si discostavano di oltre il 100% dal valore limite. Inoltre, detta istituzione aggiunge che la riduzione della BOD5 presente nelle acque scaricate è stata misurata 25 volte e che 12 campioni presentavano un risultato inferiore alla percentuale minima di riduzione del 70%, mentre il numero massimo consentito di campioni non conformi è di 3. La Commissione contesta in proposito l’argomento del Regno di Svezia secondo cui detto agglomerato rientra nella deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271, in quanto esso non è situato ad un’altezza di almeno 1 500 metri.
34 In quinto luogo, per quanto riguarda l’agglomerato di Robertsfors, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 2 800, la Commissione sostiene che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato emerge che detto agglomerato aveva incontrato alcune difficoltà nel 2018, ma dal 23 ottobre 2018 aveva rispettato i requisiti della direttiva 91/271. La Commissione fa valere che da detta risposta risulta che tra il 20 dicembre 2017 e il 12 dicembre 2018 sono stati prelevati 30 campioni ai fini della verifica dei parametri relativi alla BOD5. Sono stati prelevati 21 campioni e, da un lato, la riduzione della BOD5 è stata inferiore al valore limite del 70% per 7 volte nel corso del 2018, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi è 3. Dall’altro lato, la concentrazione di BOD5 ha superato il valore limite di 25 mg/l per 20 volte, mentre il numero massimo consentito di campioni non conformi è 4 e, inoltre, il superamento eccedeva il 100% in 8 casi. La Commissione contesta in proposito l’argomento del Regno di Svezia secondo cui detto agglomerato rientra nella deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271, in quanto esso non è situato ad un’altezza di almeno 1 500 metri.
35 In sesto luogo, per quanto riguarda l’agglomerato di Tänndalen, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 6 000, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta che tra il 3 gennaio e il 12 dicembre 2018 sono stati prelevati 35 campioni ai fini della verifica dei parametri relativi alla BOD5, ma, poiché tutti vertevano sulla concentrazione di BOD5 negli effluenti, non è disponibile alcuna informazione sulla percentuale di riduzione. La Commissione aggiunge che la concentrazione di BOD5 ha superato il valore limite di 25 mg/l in 6 campioni, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi è 4, e che 1 campione ha superato la concentrazione massima di oltre il 100%.
36 Secondo la Commissione, una lettera del 20 dicembre 2018 del comune di Härjedalen, di cui fa parte l’agglomerato di Tänndalen, contraddice le affermazioni del Regno di Svezia, poiché da essa risulta che il controllo relativo all’anno 2018 evidenzia che il requisito in materia di scarico per la BOD5 non poteva essere soddisfatto.
37 Il Regno di Svezia sostiene che la posizione della Commissione secondo cui sussiste una violazione dell’articolo 4 della direttiva 91/271 poiché vi è stata una violazione dell’articolo 15 della medesima non può essere accolta, in quanto l’allegato I, sezioni B e D, della direttiva 91/271 prevede unicamente indicazioni succinte relative alla costruzione degli impianti di trattamento e al prelievo dei campioni, e non criteri specifici.
38 Pertanto, il Regno di Svezia afferma che dalla giurisprudenza della Corte emerge che un solo campione che soddisfi i requisiti previsti nell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271 è sufficiente per dimostrare che gli obblighi derivanti dall’articolo 4 di quest’ultima sono stati rispettati dallo Stato membro interessato. Il Regno di Svezia ritiene che non possa essere accolto l’argomento della Commissione secondo cui uno Stato membro deve dimostrare il prelievo di campioni conformi per un periodo di dodici mesi affinché possano considerarsi soddisfatti i requisiti in materia di scarichi previsti all’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con il suo articolo 15.
39 Il Regno di Svezia sostiene che una siffatta interpretazione contrasterebbe con l’obiettivo del procedimento precontenzioso, poiché la Commissione concede in particolare allo Stato membro interessato un termine, normalmente di due mesi, per conformarsi al parere motivato. Orbene, se esso è tenuto a dimostrare il prelievo di campioni conformi per un periodo di dodici mesi, gli è impossibile conformarsi a tale domanda.
40 Il Regno di Svezia ritiene che la Commissione interpreti erroneamente l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271, nella misura in cui tale istituzione considera che detta deroga si applichi unicamente a regioni che si trovano ad un’altezza superiore a 1 500 metri. Detto Stato membro rileva che il fattore determinante che consente l’applicazione della deroga prevista in tale disposizione sono le basse temperature che rendono difficile l’applicazione di un trattamento efficace, come risulta espressamente dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271.
41 In primo luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Lycksele, il Regno di Svezia, pur non contestando che i valori limite constatati di concentrazione della BOD5 e della COD nel suo impianto di trattamento non rispettano i requisiti della direttiva 91/271, precisa che sono in corso lavori per porre rimedio a tale situazione e che i requisiti di tale direttiva dovrebbero essere soddisfatti entro la fine del 2020 o l’inizio del 2021.
42 In secondo luogo, quanto all’agglomerato di Malå, il Regno di Svezia non contesta che esso non rispetta i requisiti della direttiva 91/271 per quanto concerne i valori di concentrazione di COD fissati dalla direttiva medesima. Per contro, il Regno di Svezia ritiene, riguardo ai valori di concentrazione di BOD5, che tale agglomerato debba beneficiare della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva a causa delle basse temperature in esso presenti. In ogni caso, tale Stato membro sostiene che era previsto che l’impianto di trattamento di Malå sarebbe stato conforme ai requisiti dell’articolo 4 della direttiva 91/271 entro la primavera del 2021.
43 In terzo luogo, quanto all’agglomerato di Mockfjärd, il Regno di Svezia fa valere che dai risultati relativi al controllo dei valori di concentrazione di BOD5 effettuato tra l’11 gennaio e il 27 dicembre 2018, nonché al controllo dei valori di concentrazione di COD eseguito tra il 19 dicembre 2017 e il 6 dicembre 2018 si evince che detto agglomerato soddisfaceva i requisiti della direttiva 91/271. Detto Stato membro afferma che, da un lato, riguardo alla BOD5, 3 dei 19 campioni presentavano una concentrazione superiore a 25 mg/l O2, il che corrisponde al numero autorizzato di campioni non conformi. Dall’altro lato, per quanto concerne i requisiti in materia di concentrazione di COD, tutti i campioni, ad eccezione di uno solo, erano conformi, poiché la concentrazione rilevata era inferiore a 125 mg/l O2.
44 Inoltre, tra il 17 maggio e il 17 ottobre 2018 non sono stati prelevati campioni a causa di lavori nell’impianto di trattamento. Secondo il Regno di Svezia, per soddisfare i requisiti della direttiva 91/271, nel 2018 dovevano essere prelevati in tale agglomerato solo quattro campioni, dal momento che, sulla base dei campioni raccolti nel 2017, dai risultati del controllo è emerso che l’impianto di trattamento soddisfaceva i requisiti di tale direttiva, sia per la BOD5 sia per la COD.
45 In quarto luogo, riguardo all’agglomerato di Pajala, il Regno di Svezia non contesta che il suo impianto di trattamento non rispetta i requisiti della direttiva 91/271 relativi ai valori autorizzati della COD, ma soddisfa quelli inerenti alla BOD5. In proposito, a causa delle basse temperature e tenuto conto del fatto che la documentazione esistente indica che gli scarichi dell’impianto di trattamento di Pajala sono relativamente esigui e non hanno ripercussioni negative sull’ambiente, dovrebbe applicarsi la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271. In ogni caso, il Regno di Svezia sostiene che un nuovo impianto di trattamento sarà costruito in tale agglomerato e che i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva in materia di scarichi dovrebbero essere soddisfatti nella primavera o nell’estate del 2022.
46 In quinto luogo, quanto all’agglomerato di Robertsfors, il Regno di Svezia ritiene che tale agglomerato rispetti i requisiti della direttiva 91/271 relativi ai valori massimi di concentrazione di BOD5, essendogli applicabile la deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. Inoltre, tale Stato membro fa valere che nel 2018 l’impianto di trattamento di Robertsfors ha subito varie anomalie di funzionamento, alle quali si è posto rimedio. Dai risultati raccolti tra il 20 dicembre 2017 e il 12 dicembre 2018 si evincerebbe che, dal 23 ottobre 2018, tale impianto di trattamento soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271 per quanto concerne la concentrazione di BOD5, dal momento che tutti i 6 campioni prelevati dopo tale data attesterebbero una percentuale di riduzione di quest’ultima superiore a 70.
47 In sesto e ultimo luogo, quanto all’agglomerato di Tänndalen, il Regno di Svezia sostiene che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 3 gennaio e il 12 dicembre 2018, gli scarichi dell’impianto di trattamento di Tänndalen hanno superato i valori massimi di concentrazione di BOD5 fino al 18 aprile 2018. Tuttavia, dal 16 maggio 2018, tutti i campioni raccolti avrebbero consentito di rilevare che le acque reflue scaricate presentavano valori inferiori alla soglia massima di concentrazione di 25 mg/l O2. Il Regno di Svezia considera che, poiché tutti i campioni prelevati tra il 16 maggio 2018 e il 15 maggio 2019 presentano valori inferiori alla concentrazione massima autorizzata di 25 mg/l O2, detto agglomerato soddisfa i requisiti della direttiva 91/271.
Giudizio della Corte
– Osservazioni preliminari
48 In primo luogo, occorre ricordare che, da un lato, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 91/271, gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. Dall’altro lato, in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, essi provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 di detta direttiva. In entrambi i casi, gli scarichi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della stessa direttiva.
49 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che, qualora uno Stato membro sia in grado di presentare un campione che soddisfi i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, gli obblighi derivanti dall’articolo 4 di quest’ultima devono essere considerati rispettati, in quanto tale articolo non impone che siano effettuati prelievi di campioni, come previsto nell’allegato I, sezione D, di tale direttiva, per un anno intero. Nulla consente di ritenere che la situazione sia diversa per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 5 della direttiva 91/271, il quale non rinvia neppure alle disposizioni dell’allegato I, sezione D, della direttiva 91/271 (sentenza del 10 marzo 2016, Commissione/Spagna, C‑38/15, non pubblicata, EU:C:2016:156, punto 24).
50 In terzo luogo, occorre distinguere gli obblighi di risultato che incombono agli Stati membri ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 91/271, al fine di verificare la conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai requisiti dell’allegato I, sezione B, di tale direttiva, dall’obbligo costante al quale sono tenuti in forza dell’articolo 15 di detta direttiva, al fine di garantire che tali scarichi soddisfino nel tempo i requisiti di qualità richiesti fin dalla messa in funzione dell’impianto di trattamento (sentenza del 10 marzo 2016, Commissione/Spagna, C‑38/15, non pubblicata, EU:C:2016:156, punto 25).
51 Ne consegue che l’articolo 15 della direttiva 91/271 ha una portata autonoma e un obiettivo diverso rispetto agli articoli 4 e 5 di quest’ultima. Pertanto, l’eventuale violazione degli obblighi di controllo derivanti da tale articolo 15 non comporta automaticamente la violazione degli obblighi previsti in detti articoli 4 e 5.
52 Di conseguenza, la tesi della Commissione secondo cui la violazione degli articoli 4 o 5 della direttiva 91/271 si verifica quando sussiste una violazione dell’articolo 15 di tale direttiva non può essere accolta.
53 Inoltre, per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, l’ambito di applicazione di tale disposizione si limita senza ambiguità a regioni di alta montagna chiaramente definite, situate ad un’altezza superiore a 1 500 metri. Pertanto, l’interpretazione di tale disposizione sostenuta dal Regno di Svezia, quale ricordata al punto 40 della presente sentenza, condurrebbe ad un’interpretazione contra legem di tale disposizione, cosicché essa non può essere accolta (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, punto 43).
54 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento del Regno di Svezia vertente sull’applicazione della deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271.
55 È alla luce di tali osservazioni che si deve valutare l’esistenza dell’inadempimento per gli agglomerati oggetto del presente ricorso.
– Sugli agglomerati di Malå, Pajala e Lycksele
56 Per quanto riguarda gli agglomerati di Malå, Pajala e Lycksele, va rilevato che le parti concordano sul fatto che i valori di concentrazione di COD sono superiori a quelli autorizzati dall’articolo 4, paragrafo 3, e dall’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271. Quanto all’ultimo agglomerato, le parti concordano anche sul fatto che la concentrazione di BOD5 è superiore a quella autorizzata da tali disposizioni.
57 Per giustificare l’inadempimento contestato, il Regno di Svezia ha sostenuto, da un lato, per quanto concerne l’agglomerato di Lycksele, che i requisiti relativi alle concentrazioni di COD e di BOD5 sarebbero stati rispettati verso la fine del 2020. Dall’altro lato, riguardo alla concentrazione di BOD5 negli agglomerati di Malå e Pajala, senza contestare il fatto che le concentrazioni di BOD5 superano quelle consentite dall’articolo 4, paragrafo 3, e dall’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, il Regno di Svezia ha tuttavia invocato la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.
58 In proposito, da un lato, va ricordato che, poiché l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].
59 Nel caso di specie, poiché il termine fissato nel parere motivato è l’8 gennaio 2019, l’eventuale osservanza dei requisiti della direttiva 91/271 intervenuta dopo tale data non può essere presa in considerazione.
60 Dall’altro lato, come risulta dai punti 53 e 54 della presente sentenza, la deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271 non può essere utilmente invocata da tale Stato membro, cosicché occorre constatare che l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271 è fondato.
61 Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo previsto all’articolo 10 di detta direttiva, secondo cui gli impianti di trattamento devono essere progettati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, la sua osservanza presuppone, in particolare, che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 di tale direttiva [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
62 Di conseguenza, detto obbligo non può essere considerato soddisfatto negli agglomerati in cui l’obbligo di sottoporre la totalità delle acque reflue urbane ad un trattamento secondario o equivalente, quale previsto all’articolo 4 della direttiva 91/271, non è soddisfatto [sentenza del 5 marzo 2020, Commissione/Cipro (Sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane), C‑248/19, non pubblicata, EU:C:2020:171, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].
63 In tali circostanze, va constatato che il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue degli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’articolo 10 di quest’ultima.
– Sull’agglomerato di Mockfjärd
64 Per quanto concerne l’agglomerato di Mockfjärd, va rilevato che la Commissione ritiene che, poiché nessun campione è stato prelevato tra il 16 maggio e il 18 ottobre 2018, conformemente all’allegato I, punto D.3, della direttiva 91/271, il Regno di Svezia sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della stessa.
65 La Commissione non contesta, da un lato, per quanto riguarda la concentrazione di BOD5, che, tra l’11 gennaio e il 27 dicembre 2018, solo 3 dei 19 campioni prelevati presentavano una concentrazione superiore a quella autorizzata dalla direttiva 91/271. Dall’altro lato, la Commissione non contesta neppure, per quanto concerne la concentrazione di COD, che, tra il 19 dicembre 2017 e il 6 dicembre 2018, tutti i campioni, tranne uno, erano conformi ai requisiti della tabella 3 dell’allegato I della direttiva 91/271, secondo cui la non conformità di un massimo di 3 campioni è ammessa su 17 a 28 campioni prelevati all’anno.
66 Pertanto, si deve considerare che la Commissione mira a dimostrare l’inottemperanza all’articolo 4 di detta direttiva per il solo motivo vertente sul mancato prelievo dei campioni a intervalli regolari, conformemente all’articolo 15 di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato I, punto D.3, di quest’ultima.
67 Orbene, da un lato, la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 comporta automaticamente una violazione dell’articolo 4 di quest’ultima è stata respinta al punto 51 della presente sentenza.
68 Dall’altro lato, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, qualora uno Stato membro sia in grado di presentare un campione che soddisfi i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, gli obblighi derivanti dall’articolo 4 di quest’ultima devono essere considerati rispettati, in quanto tale articolo non impone che siano effettuati prelievi di campioni, come previsto nell’allegato I, sezione D, di tale direttiva, per un anno intero.
69 In tali circostanze, occorre respingere il ricorso della Commissione per quanto riguarda l’agglomerato di Mockfjärd.
– Sull’agglomerato di Robertsfors
70 Quanto all’agglomerato di Robertsfors, va rilevato, da un lato, che il Regno di Svezia non contesta che nel 2018 l’impianto di trattamento di detto agglomerato ha subito varie anomalie di funzionamento, alle quali si è posto rimedio. Dall’altro, la Commissione non contesta che, dal 23 ottobre 2018, i sei campioni prelevati per controllare la concentrazione di BOD5 hanno tutti presentato una riduzione di almeno il 70%, il che era conforme ai requisiti dell’articolo 4 della direttiva 91/271.
71 In via preliminare, come risulta dai punti 53 e 54 della presente sentenza, occorre respingere l’argomento del Regno di Svezia relativo all’applicazione della deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/271.
72 Inoltre, da un lato, la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 comporta automaticamente una violazione dell’articolo 4 di tale direttiva è stata respinta al punto 51 della presente sentenza.
73 Dall’altro, come emerge dai punti da 48 a 52 della presente sentenza, l’articolo 4 della direttiva 91/271 non rinvia all’allegato I, sezione D, di quest’ultima, cosicché, poiché il Regno di Svezia è in grado di presentare un campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, di tale direttiva per il periodo contemplato dal presente ricorso, gli obblighi derivanti dall’articolo 4 della direttiva medesima devono essere considerati soddisfatti.
74 Nel caso di specie, le parti non contestano che, dal 23 ottobre 2018, i sei campioni prelevati per controllare la concentrazione di BOD5 sono stati tutti conformi ai requisiti della direttiva 91/271.
75 Pertanto, si deve respingere il ricorso della Commissione per quanto concerne l’agglomerato di Robertsfors.
– Sull’agglomerato di Tänndalen
76 Per quanto riguarda l’agglomerato di Tänndalen, le parti non contestano che tra il 3 gennaio e il 12 dicembre 2018 sono stati prelevati 35 campioni per controllare la concentrazione di BOD5 e che 6 di tali campioni superavano la concentrazione autorizzata dalla direttiva 91/271, cosicché, fino al 18 aprile 2018, l’impianto di trattamento di tale agglomerato non rispettava i requisiti di quest’ultima.
77 Il Regno di Svezia sostiene che tutti i campioni prelevati tra il 16 maggio 2018 e il 15 maggio 2019 hanno consentito di rilevare che le acque reflue scaricate avevano valori inferiori alla soglia massima di concentrazione.
78 In proposito, come ricordato ai punti 58 e 59 della presente sentenza, poiché il termine fissato nel parere motivato è l’8 gennaio 2019, l’eventuale osservanza dei requisiti della direttiva 91/271 intervenuta dopo tale data non può essere presa in considerazione.
79 Tuttavia, da un lato, la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 comporta automaticamente una violazione dell’articolo 4 di quest’ultima è stata respinta al punto 51 della presente sentenza.
80 Dall’altro, come emerge altresì dai punti da 48 a 52 della presente sentenza, l’articolo 4 della direttiva 91/271 non rinvia all’allegato I, sezione D, della stessa, cosicché, poiché il Regno di Svezia è in grado di presentare un campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, di tale direttiva per il periodo oggetto del presente ricorso, gli obblighi incombenti a tale Stato membro in forza dell’articolo 4 di detta direttiva devono considerarsi soddisfatti.
81 Nel caso di specie, l’insieme dei campioni raccolti tra il 16 maggio 2018 e l’8 gennaio 2019 era conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 91/271.
82 Ne consegue che il ricorso della Commissione deve essere respinto per quanto concerne l’agglomerato di Tänndalen.
Sulla seconda censura, vertente su un inadempimento degli obblighi incombenti al Regno di Svezia in forza dell’articolo5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 di quest’ultima
Argomenti delle parti
83 La Commissione considera, da un lato, che sussiste una violazione dell’articolo 5 della direttiva 91/271 quando vi è una violazione dell’articolo 15 della stessa, che prevede il numero di campioni da prelevare e gli intervalli del loro prelievo, nella misura in cui, in caso di mancato rispetto di quest’ultimo articolo, non è possibile verificare se i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/271 siano stati soddisfatti. Dall’altro lato, la Commissione ritiene che l’osservanza di quest’ultima disposizione, in combinato disposto con l’articolo 15 di tale direttiva, costituisca una condizione affinché possano ritenersi soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 10 di detta direttiva, relativi alla progettazione, alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di trattamento.
84 La Commissione fa valere che dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271 risulta che gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000 devono essere oggetto di un trattamento più spinto di quello previsto all’articolo 4 di tale direttiva. Dall’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva emergerebbe che siffatti scarichi devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione B, di quest’ultima, che rinvia alle tabelle 1 e 2 di tale allegato.
85 La Commissione ricorda che i due criteri, applicati alternativamente, riguardano l’azoto nelle acque reflue, ossia la concentrazione massima autorizzata per l’azoto, che è di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 e di 10 mg/l per gli agglomerati con oltre 100 000 a.e., e la percentuale minima di riduzione per l’azoto, che deve oscillare tra il 70% e l’80%. Inoltre, la Commissione fa valere che l’allegato I, punto D.4.a, della direttiva 91/271 prevede che le acque reflue trattate si presumano conformi ai requisiti della tabella 2 di tale allegato per quanto riguarda l’azoto, se il valore medio annuo dei campioni non supera il valore limite applicabile.
86 La Commissione sostiene che, per quanto concerne gli agglomerati di Borås, Skoghall, Habo e Töreboda, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 di quest’ultima.
87 In primo luogo, quanto all’agglomerato di Borås, i cui impianti di trattamento trattavano o trattano acque reflue per un numero di a.e., rispettivamente, di 110 000 e di 150 000, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato emerge che il vecchio impianto di trattamento, chiuso il 28 maggio 2018, non ha rispettato i requisiti della direttiva 91/271, ma il nuovo impianto rispetta tali requisiti dal 17 settembre 2018.
88 La Commissione sostiene che la tabella dei risultati relativi alle concentrazioni di azoto presentata dal Regno di Svezia non consente di determinare quali risultati provengano da quale impianto di trattamento e che, in ogni caso, detta tabella mostra che i requisiti della direttiva 91/271 relativi ai valori massimi di concentrazione di azoto non erano stati rispettati nel periodo compreso tra il 1º novembre 2017 e il 31 ottobre 2018. Infatti, durante tale periodo di un anno, il valore medio annuo dei campioni ammontava a 18 mg/l, mentre il valore limite è di 10 mg/l.
89 In secondo luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Skoghall, i cui impianti di trattamento hanno una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e., rispettivamente, di 5 457 e di 15 000, la Commissione fa valere che dalla risposta al parere motivato risulta che in uno dei due impianti di trattamento, il valore limite di concentrazione di azoto è stato superato nel periodo di dodici mesi compreso tra il 9 novembre 2017 e il 6 novembre 2018, il che non è stato contestato dal Regno di Svezia. In proposito, la Commissione afferma che il valore medio annuo dei campioni è ammontato a 17 mg/l, mentre il valore limite è di 15 mg/l.
90 In terzo luogo, quanto all’agglomerato di Habo, il cui impianto di trattamento ha una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 17 000, la Commissione ritiene che solo il 33% dell’azoto sia stato eliminato in tale impianto e che il Regno di Svezia non abbia affatto suffragato le sue affermazioni secondo cui la riduzione dell’azoto tra Habo e il Mar Baltico oscillava tra il 78 e l’87%. Secondo la Commissione, il modello Hydrological Predictions for the Environment (previsioni idrologiche per l’ambiente; in prosieguo: il «modello HYPE») non consente di stabilire se l’agglomerato di Habo rispetti o meno i requisiti della direttiva 91/271. Dal modello HYPE risulterebbe che la riduzione dell’azoto in tutti i laghi e corsi d’acqua tra Habo e il Mar Baltico è pari all’87%, prima che le acque reflue raggiungano l’area litorale sensibile. Inoltre, una dichiarazione ufficiale dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese (in prosieguo: l’«SMHI») indicherebbe che la riduzione totale dell’azoto, che prende in considerazione anche la ritenzione naturale, ammonterebbe al 91%.
91 Orbene, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta, da un lato, che il valore medio annuo della riduzione della concentrazione di azoto constatato nell’impianto di trattamento di Habo sarebbe solo del 32% e, dall’altro, che detto impianto di trattamento non sarebbe nemmeno attrezzato per il trattamento dell’azoto. La Commissione ritiene che, sebbene il Regno di Svezia si basi sul modello HYPE, esso non abbia comunicato le informazioni pertinenti per verificare i dati allegati, cosicché tale istituzione considera che la riduzione di azoto per Habo è del 32%, mentre la percentuale minima di riduzione deve collocarsi tra il 70% e l’80%.
92 In quarto luogo, riguardo all’agglomerato di Töreboda, il cui impianto di trattamento possiede una capacità di trattamento delle acque reflue per un numero di a.e. di 35 500, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta che tale Stato membro ha sostenuto, da un lato, che i requisiti relativi alla concentrazione di BOD5 erano stati rispettati. Dall’altro lato, sostanzialmente per le stesse ragioni addotte per l’agglomerato di Habo, esso ha asserito che la riduzione della concentrazione di azoto garantita dall’impianto di trattamento di Töreboda era del 43%, percentuale che raggiungeva il 71% tenendo conto della ritenzione naturale prima che le acque reflue raggiungessero le aree costiere sensibili.
93 La Commissione sostiene che da detta risposta emerge che tra l’8 novembre 2017 e il 6 novembre 2018 sono stati prelevati 50 campioni ai fini della verifica della concentrazione di BOD5 nell’impianto di trattamento di Töreboda. Orbene, secondo tale istituzione, tra l’8 novembre 2017 e il 3 gennaio 2018 non sono stati prelevati campioni nelle acque in entrata e in uscita, cosicché la riduzione non è stata dichiarata per tale periodo e i requisiti in materia di controllo dell’allegato I, punto D.3, della direttiva 91/271 non erano stati rispettati.
94 Inoltre, la Commissione sostiene che la concentrazione massima di 25 mg/l è stata superata in 18 campioni, mentre il numero massimo autorizzato di campioni non conformi era 5, e che 3 campioni superavano di oltre il 100% tale valore limite. Poiché tale agglomerato non rispetterebbe i requisiti derivanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271, esso non rispetterebbe nemmeno quelli rientranti nell’articolo 5 di tale direttiva, che prevede l’obbligo di un trattamento più spinto per gli impianti di trattamento con oltre 10 000 a.e.
95 Per quanto attiene alla riduzione della concentrazione di azoto, la Commissione fa valere che dalla risposta del Regno di Svezia al parere motivato risulta che, da un lato, il valore medio annuo della riduzione dell’azoto nell’impianto di trattamento è del 43%, mentre la percentuale minima di riduzione deve collocarsi tra il 70% e l’80%, e che, dall’altro, detto impianto di trattamento non è equipaggiato per il trattamento dell’azoto. La Commissione afferma che non le è stata fornita alcuna informazione che consentisse di verificare le informazioni comunicate dal Regno di Svezia o le informazioni successive al 2013.
96 In via preliminare, il Regno di Svezia contesta, per le stesse ragioni dedotte nell’ambito della censura vertente sull’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 di quest’ultima, la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 comporta le violazioni degli articoli 5 e 10 di tale direttiva.
97 In primo luogo, quanto all’agglomerato di Borås, il Regno di Svezia ritiene che l’argomento della Commissione secondo cui non è possibile individuare l’impianto di trattamento cui fanno riferimento i risultati da esso menzionati non possa essere accolto. Infatti, dalla sua risposta al parere motivato emergerebbe che l’impianto di trattamento di Gässlösa era in funzione fino al 28 maggio 2018 e che, a partire da tale data, l’impianto di Sobacken è stato messo in funzione. In proposito, il Regno di Svezia afferma che, per il periodo compreso tra il 28 maggio 2018 e il 9 maggio 2019, la concentrazione di azoto delle acque reflue scaricate da tale impianto era inferiore al valore limite medio annuo di 10 mg/l, cosicché detto impianto rispetta i requisiti della direttiva 91/271.
98 In secondo luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Skoghall, che utilizza due impianti di trattamento, il Regno di Svezia sostiene che i campioni prelevati nell’impianto di Sättersviken hanno mostrato una concentrazione di azoto di 17 mg/l a causa delle difficoltà provocate dallo scioglimento della neve, unitamente ad un lungo periodo di basse temperature. Orbene, sarebbero stati adottati provvedimenti per porre rimedio a tale problema, cosicché, tra il 4 giugno 2018 e il 15 maggio 2019, le concentrazioni di azoto nelle acque scaricate dall’impianto di trattamento di Sättersviken sarebbero inferiori al valore limite medio annuo di 15 mg/l.
99 In terzo luogo, quanto all’agglomerato di Habo, il Regno di Svezia fa valere che l’analisi di 26 campioni, prelevati tra il 14 novembre 2017 e il 13 novembre 2018, mostra che la percentuale di riduzione del carico di azoto nell’impianto di trattamento di Habo era mediamente del 32%. Tuttavia, il Regno di Svezia afferma che la concentrazione di azoto nelle acque scaricate da tale impianto di trattamento è ridotta dell’87% per effetto della ritenzione naturale che, secondo la giurisprudenza della Corte, può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della riduzione del carico di azoto.
100 Infatti, dalla dichiarazione dell’SMHI, a sua volta basata sui dati disponibili sul sito Internet della Sveriges lantbruksuniversitet (Università svedese delle scienze dell’agricoltura; in prosieguo: la «SLU»), risulterebbe che il modello HYPE dimostra che la percentuale di riduzione naturale del carico di azoto tra l’impianto di trattamento e il mare è dell’87%. Poiché l’impianto di trattamento di Habo realizza una riduzione di azoto del 32% e la ritenzione naturale risulta dell’87%, cosicché la ritenzione complessiva è del 91% in totale, il Regno di Svezia considera che esso rispetta i requisiti della direttiva 91/271 al riguardo.
101 In quarto luogo, per quanto concerne l’agglomerato di Töreboda, il Regno di Svezia sostiene, riguardo alla concentrazione di BOD5, che, da un lato, dalla tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 risulta che i valori di concentrazione e le percentuali di riduzione sono applicati in modo alternativo. Dall’altro, dalla tabella 3 di tale allegato si evince che, se il numero di campioni prelevati in un dato anno deve essere compreso tra 17 e 28, 3 di questi ultimi al massimo possono non essere conformi. Orbene, tra il 4 gennaio e l’11 ottobre 2018, 22 dei 23 campioni prelevati ad intervalli regolari sarebbero stati conformi ai requisiti di percentuale minima di riduzione, mentre detto impianto doveva prelevare soltanto 12 campioni durante tale anno.
102 Per quanto riguarda la ritenzione dell’azoto, il Regno di Svezia fa valere che, tra il 10 novembre 2017 e il 6 novembre 2018, la percentuale di riduzione del carico di azoto dell’impianto di trattamento di Töreboda, determinata sulla base di 54 campioni, era del 32%, mentre la riduzione dovuta alla ritenzione naturale comportava una riduzione del 50% di tale carico.
103 Dalla dichiarazione dell’SMHI, a sua volta fondata sui dati disponibili sul sito Internet della SLU, emergerebbe che il modello HYPE dimostra che la percentuale di riduzione naturale del carico di azoto tra l’impianto di trattamento e il mare è del 50%. Tenuto conto del fatto che la riduzione nell’impianto di trattamento è pari al 43%, la ritenzione complessiva dell’azoto raggiunge il 71% in totale.
Giudizio della Corte
104 Va rilevato, in via preliminare, che occorre esaminare l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della stessa, alla luce dei punti da 48 a 52 della presente sentenza.
– Sull’agglomerato di Töreboda
105 La Commissione contesta sostanzialmente al Regno di Svezia di aver violato l’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della medesima, in quanto, da un lato, l’impianto di trattamento di detto agglomerato non rispetta i requisiti dell’articolo 4 di detta direttiva, relativi alla concentrazione di BOD5, cosicché esso non può, a fortiori, rispettare i requisiti più spinti dell’articolo 5 di quest’ultima. Dall’altro, la Commissione ritiene che neppure i requisiti relativi al contenuto di azoto delle acque trattate siano rispettati.
106 In proposito, da un lato, la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 comporta automaticamente una violazione dell’articolo 5 di quest’ultima è stata respinta al punto 51 della presente sentenza.
107 Dall’altro, come risulta dai punti da 48 a 52 della presente sentenza, l’articolo 5 della direttiva 91/271 non rinvia all’allegato I, sezione D, di quest’ultima, cosicché, poiché il Regno di Svezia è in grado di presentare un campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, di tale direttiva per il periodo contemplato dal presente ricorso, gli obblighi derivanti dall’articolo 5 di quest’ultima devono essere considerati soddisfatti.
108 Al riguardo, benché sia pacifico tra le parti che il Regno di Svezia ha comunicato 50 campioni per il periodo compreso tra l’8 novembre 2017 e il 6 novembre 2018, tale Stato membro contesta il fatto che 9 campioni non conformi nel primo semestre del 2018 mostrano che l’impianto di trattamento di tale agglomerato riduce insufficientemente la concentrazione di BOD5.
109 Tuttavia, tenuto conto del fatto che, per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 5 della direttiva 91/271, detto Stato membro può limitarsi a produrre un solo campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, il numero esatto dei campioni non conformi è irrilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un inadempimento degli obblighi derivanti da detto articolo.
110 Poiché la Commissione non contesta che il Regno di Svezia abbia presentato almeno un campione conforme ai requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271, il ricorso deve essere respinto nella parte relativa alla concentrazione di BOD5 nell’agglomerato di Töreboda.
111 Per quanto concerne la percentuale di riduzione della concentrazione di azoto presente in dette acque, va ricordato, da un lato, che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271, le autorità competenti sono tenute ad adottare le misure necessarie affinché, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 di tale direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
112 Dall’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/271 rinvia alla sezione B dell’allegato I di quest’ultima che, a sua volta, rinvia ai requisiti che figurano nella tabella 2 di tale allegato. Detta tabella richiede, per quanto riguarda l’azoto, una riduzione che consenta di raggiungere una norma di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000, ovvero una percentuale minima di riduzione del 70-80%.
113 Pertanto, la Corte ha già dichiarato che nessuna disposizione della direttiva 91/271 osta a che la ritenzione naturale dell’azoto possa essere considerata un metodo di eliminazione dell’azoto dalle acque reflue urbane (sentenze del 6 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C‑335/07, EU:C:2009:612, punto 86, e del 6 ottobre 2009, Commissione/Svezia, C‑438/07, EU:C:2009:613, punto 97).
114 Nel caso di specie il Regno di Svezia, pur non contestando che l’impianto di trattamento dell’agglomerato di Töreboda non disponga di alcuna attrezzatura particolare per ridurre la concentrazione di azoto presente nelle acque reflue e che, pertanto, ne elimini solo il 43% circa, afferma che la ritenzione naturale di un ulteriore 50% deve essere presa in considerazione, cosicché l’azoto presente nelle acque reflue è ridotto del 71% in totale prima di raggiungere le acque costiere sensibili.
115 Al riguardo, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 109 e 110 delle sue conclusioni, sebbene la Commissione abbia sostenuto che il Regno di Svezia non aveva prodotto dati pertinenti che le consentissero di verificare le affermazioni relative alla ritenzione naturale dell’azoto, essa non ha precisato nel parere motivato né nelle sue memorie scritte di quali dati di misurazione necessitava per poter verificare il modello HYPE, cosicché il Regno di Svezia non è stato in grado di presentare con precisione i dati richiesti dalla Commissione.
116 In secondo luogo, nella misura in cui il Regno di Svezia si è riferito ai dati disponibili sul sito Internet della SLU, esso ha pertanto contestato in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze che ne derivano (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2012, Commissione/Regno Unito, C‑301/10, EU:C:2012:633, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
117 In tali circostanze, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, la Commissione avrebbe dovuto esaminare il contenuto dei dati disponibili sul sito Internet in questione e, se del caso, chiedere, se necessario, una proroga del termine o una sospensione del procedimento.
118 Orbene, poiché la Commissione, da un lato, non ha chiesto, in modo chiaro e preciso, misure specifiche volte a verificare il modello HYPE e, dall’altro, non è stata in grado di porre in discussione in modo convincente l’argomento del Regno di Svezia relativo alla ritenzione naturale dell’azoto, si deve constatare che essa non è riuscita a dimostrare la violazione dell’articolo 5 della direttiva 91/271 per quanto riguarda il rilascio dell’azoto da parte dell’impianto di trattamento dell’agglomerato di Töreboda.
119 In tali circostanze, va rilevato che il ricorso per inadempimento deve essere respinto per quanto concerne l’agglomerato di Töreboda.
– Sull’agglomerato di Borås
120 Quanto all’agglomerato di Borås, occorre esaminare l’inadempimento degli obblighi relativi ai valori limite e alla riduzione della concentrazione di azoto nelle acque reflue, previsti all’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 di quest’ultima, alla luce dei punti da 111 a 113 della presente sentenza.
121 Nel caso di specie va rilevato che, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 95 a 97 delle sue conclusioni, sebbene il Regno di Svezia abbia inizialmente comunicato un valore medio annuo di concentrazione di azoto di 18 mg/l per i due impianti, a causa della sostituzione del vecchio impianto di trattamento di tale agglomerato il 28 maggio 2018, resta il fatto che tale Stato membro ha prodotto, nel suo controricorso, dati supplementari provenienti da campioni raccolti tra il 28 maggio 2018 e il 5 settembre 2019 e che evidenziano un valore medio annuo di 9 mg/l nonché una riduzione media del 70% della concentrazione di azoto.
122 Come risulta dai punti 58 e 59 della presente sentenza, dal momento che il termine fissato nel parere motivato è l’8 gennaio 2019, l’eventuale osservanza dei requisiti della direttiva 91/271 intervenuta dopo tale data non può essere presa in considerazione.
123 Ciò premesso, da un lato, poiché la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 comporta automaticamente una violazione dell’articolo 5 di quest’ultima è stata respinta al punto 51 della presente sentenza e, dall’altro, poiché il Regno di Svezia ha prodotto campioni conformi ai requisiti di detta direttiva per il periodo compreso tra il 28 maggio 2018 e l’8 gennaio 2019, si deve constatare che l’impianto di trattamento dell’agglomerato di Borås era conforme ai requisiti imposti dagli articoli 5 e 10 della medesima direttiva in quest’ultima data.
124 In tali circostanze, occorre rilevare che il ricorso per inadempimento deve essere respinto per quanto concerne l’agglomerato di Borås.
– Sull’agglomerato di Skoghall
125 Per quanto riguarda l’agglomerato di Skoghall, si deve esaminare l’inadempimento degli obblighi relativi ai valori limite e alla riduzione della concentrazione di azoto nelle acque reflue, previsti all’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della stessa, alla luce dei punti da 111 a 113 della presente sentenza.
126 Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 102 e 103 delle sue conclusioni, sebbene il Regno di Svezia abbia riconosciuto che, per uno degli impianti di trattamento di detto agglomerato, la concentrazione di azoto nelle acque trattate da tale impianto presentava, nel periodo compreso tra il 9 novembre 2017 e il 6 novembre 2018, un valore medio annuo di 17 mg/l, resta il fatto che tale Stato membro ha prodotto, nel suo controricorso, dati supplementari provenienti da campioni raccolti tra il 6 aprile 2018 e il 15 maggio 2019 e che evidenziano una media annua di 12 mg/l e una riduzione media del 73% della concentrazione di azoto.
127 Come risulta dai punti 58 e 59 della presente sentenza, dato che il termine fissato nel parere motivato è l’8 gennaio 2019, l’eventuale osservanza dei requisiti della direttiva 91/271 intervenuta dopo tale data non può essere presa in considerazione.
128 Ciò premesso, da un lato, poiché la tesi della Commissione secondo cui la violazione dell’articolo 15 della direttiva 91/271 comporta automaticamente una violazione dell’articolo 5 di tale direttiva è stata respinta al punto 51 della presente sentenza e, dall’altro, poiché il Regno di Svezia ha prodotto campioni conformi ai requisiti di detta direttiva per il periodo compreso tra il 6 aprile 2018 e l’8 gennaio 2019, si deve constatare che l’impianto di trattamento dell’agglomerato di Skoghall era conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 10 della medesima direttiva in quest’ultima data.
129 In tali circostanze, occorre rilevare che il ricorso per inadempimento deve essere respinto per quanto concerne l’agglomerato di Skoghall.
– Sull’agglomerato di Habo
130 Per quanto riguarda l’agglomerato di Habo, occorre esaminare l’inadempimento degli obblighi relativi ai valori limite e alla riduzione della concentrazione di azoto nelle acque reflue, previsti all’articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della stessa, alla luce dei punti da 111 a 113 della presente sentenza.
131 Nel caso di specie il Regno di Svezia, pur non contestando che l’impianto di trattamento dell’agglomerato di Habo non disponga di alcuna attrezzatura particolare per ridurre l’azoto nelle acque reflue e che, pertanto, ne elimini solo il 30% circa, il che porta ad una media annuale di 40 mg/l, afferma che la ritenzione naturale di un ulteriore 87% deve essere presa in considerazione, cosicché l’azoto presente nelle acque reflue è ridotto del 91% in totale prima di raggiungere le acque costiere sensibili.
132 Al riguardo, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 109 e 110 delle sue conclusioni, la Commissione, pur affermando che il Regno di Svezia non le aveva fornito dati pertinenti che le consentissero di verificare le affermazioni di tale Stato membro relative alla ritenzione naturale dell’azoto, non ha precisato nel parere motivato né durante il procedimento giurisdizionale di quali dati di misurazione necessitava per poter verificare il modello HYPE, cosicché il Regno di Svezia non è stato in grado di presentare con precisione i dati richiesti dalla Commissione.
133 In secondo luogo, come emerge dai paragrafi 110 e 111 di dette conclusioni, il Regno di Svezia ha fatto riferimento ai dati disponibili sul sito Internet della SLU, cosicché la Commissione avrebbe dovuto esaminare il contenuto di tali dati disponibili su detto sito Internet e, se del caso, chiedere, se necessario, una proroga del termine o una sospensione del procedimento.
134 Orbene, poiché la Commissione, da un lato, non ha chiesto, in modo chiaro e preciso, misure specifiche volte a verificare il modello HYPE e, dall’altro, non è stata in grado di porre in discussione in modo convincente l’argomento del Regno di Svezia relativo alla ritenzione naturale dell’azoto, occorre constatare che essa non è riuscita a dimostrare l’inadempimento dell’articolo 5 della direttiva 91/271 per quanto concerne lo scarico dell’azoto nell’agglomerato di Habo.
135 In tali circostanze, va rilevato che il ricorso per inadempimento deve essere respinto per quanto riguarda l’agglomerato di Habo.
Sulla terza censura, vertente su un inadempimento degli obblighi incombenti al Regno di Svezia in forza dell’articolo4, paragrafo3, TUE
Argomenti delle parti
136 La Commissione fa valere che, avendo omesso di comunicarle i dati pertinenti relativi agli agglomerati di Habo e Töreboda, in modo da consentire a tale istituzione di verificare gli argomenti opposti dal Regno di Svezia agli inadempimenti contestatigli per quanto concerne questi due agglomerati, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
137 La Commissione fa valere, in proposito, che non è sufficiente che uno Stato membro formuli mere affermazioni senza fornire a tale istituzione i mezzi per verificarne la veridicità. Pertanto, la Commissione sostiene che, sebbene il Regno di Svezia affermi che il modello HYPE, utilizzato nell’ambito del calcolo della ritenzione di azoto, si basa su misure reali, tale istituzione non ha ricevuto informazioni da parte di tale Stato membro relative alla ritenzione calcolata in modo individuale per ciascun agglomerato, cosicché essa non ha potuto verificare tali affermazioni.
138 Più precisamente, tale istituzione non sarebbe stata in grado di controllare se la ritenzione naturale dell’azoto fosse stata effettuata nelle proporzioni asserite né di compiere una valutazione scientifica oggettiva della veridicità delle affermazioni del Regno di Svezia circa le modalità che hanno consentito di determinare la percentuale di ritenzione. La Commissione sostiene, in proposito, che, non disponendo essa stessa di poteri di indagine al riguardo, il principio di leale cooperazione esige che uno Stato membro le fornisca gli elementi necessari per verificare se le disposizioni di una direttiva siano state attuate correttamente.
139 Nel caso di specie, i dati che sarebbero stati comunicati alla Commissione, su cui si basa la dichiarazione ufficiale dell’SMHI, proverrebbero da una banca dati che non è ospitata dall’SMHI e che non preciserebbe il contenuto di azoto dei corsi d’acqua per il periodo successivo al 2013. La Commissione aggiunge che neanche i dati provenienti da detta banca dati consentono di determinare la portata della ritenzione dell’azoto.
140 Il Regno di Svezia replica che, da un lato, esso ha effettivamente comunicato le informazioni pertinenti e che, dall’altro, tali informazioni provengono dai dati del monitoraggio ambientale liberamente accessibili sul sito Internet della SLU che, nell’ambito del monitoraggio ambientale, ha raccolto dati relativi alle acque dolci. L’SMHI utilizzerebbe tali dati per i suoi lavori di convalida e di calibrazione.
141 Inoltre, il Regno di Svezia sostiene che sia il modello HYPE sia i modelli precedenti su cui quest’ultimo si basa sono ben documentati e sono stati oggetto di esami nonché di prove scientifiche con risultati pubblicati in vari studi e articoli scientifici. Tale Stato membro afferma che due studi scientifici dimostrano che si tratta di un modello affidabile e sottolinea, da un lato, che le convalide e le calibrazioni sono effettuate in relazione a dati misurati dalla SLU e, dall’altro, che gli studi citati indicano che il sito Internet dell’SMHI dispone di uno strumento che consente di visualizzare la differenza media, espressa in percentuale, tra i valori del modello e i dati misurati.
142 Inoltre, nella sua risposta alla lettera di diffida del 28 giugno 2017, il Regno di Svezia avrebbe fornito spiegazioni dettagliate in merito al modello HYPE e avrebbe trasmesso alla Commissione informazioni dell’SMHI su come avvengono i trasporti e le perdite di azoto nonché la ritenzione naturale finale ottenuta in tal modo ad Habo e a Töreboda. Pertanto, tale Stato membro conclude di aver fatto tutto il possibile per cooperare con la Commissione.
Giudizio della Corte
143 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante relativa all’onere della prova nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza del presunto inadempimento. Ad essa incombe l’onere di fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una qualunque presunzione [sentenza del 14 gennaio 2021, Commissione/Italia (Contributo per l’acquisto di carburanti), C‑63/19, EU:C:2021:18, punto 74 e giurisprudenza ivi citata].
144 Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste, segnatamente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, nel vigilare sull’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza di quest’ultimo. In particolare, si deve tener conto del fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di una direttiva, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti nonché dallo Stato membro interessato (sentenza del 18 ottobre 2012, Commissione/Regno Unito, C‑301/10, EU:C:2012:633, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
145 Nel caso di specie occorre rilevare che il Regno di Svezia ha risposto alla richiesta della Commissione di comunicarle i risultati di misure più recenti riguardanti la riduzione dell’azoto negli agglomerati di Habo e Töreboda facendo riferimento alla dichiarazione dell’SMHI secondo cui tale dichiarazione si basava effettivamente su misure più recenti di detto contenuto, ma queste ultime non erano disponibili sul suo sito Internet in quanto provenivano dalla banca dati di un’altra istituzione.
146 Tuttavia, è solo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, vale a dire nel suo controricorso, che il Regno di Svezia ha informato la Commissione che detti dati erano ospitati dalla SLU e che erano liberamente disponibili sul sito Internet di tale università.
147 Va rilevato che, in tal modo, il Regno di Svezia ha comunicato alla Commissione, durante il procedimento precontenzioso, informazioni incomplete e ha ostacolato il corretto svolgimento del presente procedimento.
148 Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, sebbene la Commissione abbia contestato la mancanza di dati specifici, tale Stato membro non ha comunicato tali dati né indicato la fonte di dati più recenti o il loro riferimento su Internet. Tale omissione ha pregiudicato la preparazione del presente ricorso da parte della Commissione.
149 Ne consegue che il Regno di Svezia, non avendo fornito alla Commissione, durante il procedimento precontenzioso, le informazioni necessarie per consentirle di valutare se gli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfacessero i requisiti della direttiva 91/271, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
150 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che:
– il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue degli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’articolo 10 di quest’ultima, e
– il Regno di Svezia, non avendo fornito alla Commissione, durante il procedimento precontenzioso, le informazioni necessarie per consentirle di valutare se gli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfacessero i requisiti della direttiva 91/271, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Sulle spese
151 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, la Commissione e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese, poiché le parti sono risultate rispettivamente soccombenti su uno o più capi.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue degli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, e
non avendo fornito alla Commissione europea, durante il procedimento precontenzioso, le informazioni necessarie per consentirle di valutare se gli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfacessero i requisiti della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Commissione europea e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
Firme