Cass.Sez. III n. 19026 del 2 maggio 2013 (Ud 20 dic 2012)
Pres.Gentile Est.Andronio Ric.Natali Tanci
Alimenti. Alimenti insudiciati contenuti all'interno di distributori automatici di sostanze alimentari

Risponde della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b) legge n. 30 aprile 1962, n. 283 il legale rappresentante della società produttrice di distributori automatici di sostanze alimentari qualora queste risultino insudiciate, essendo egli tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario ad evitare detto insudiciamento. (Fattispecie relativa a "the" venuto a contatto con escrementi di topi, il cui ingresso nel macchinario non era stato impedito).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 20/12/2012
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 3276
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 21181/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NATALI TANCI AIMO N. IL 07/06/1972;
avverso la sentenza n. 96/2010 TRIBUNALE di PESARO, del 12/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 12 aprile 2011, il Tribunale di Pesaro ha condannato l'imputato all'ammenda di Euro 10.000 in relazione al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), perché, in qualità di legale rappresentante di una società, distribuiva, per il consumo alimentare, mediante un distributore automatico collocato presso altra ditta, del tè insudiciato da escrementi di topo, che, presenti anche all'interno del distributore automatico, finivano nei bicchieri, rendendo la bevanda pericolosa per la salute umana. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello. Con un unico motivo di gravame, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In essa, in particolare, non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche oggettive del distributore automatico di bevande, acquistato da una delle più importanti aziende del settore e rispetto al quale la società distributrice dei prodotti non avrebbe l'obbligo di individuare eventuali carenze progettuali. In particolare, nel manuale d'uso relativo alla pulizia, si afferma che l'operatore del distributore automatico è responsabile dell'igiene dei circuiti, per prevenire la formazione dei batteri, e della manutenzione. In relazione al primo di tali obblighi, il manuale stabilisce che, al momento dell'installazione, si provvede alla completa disinfezione dei circuiti idraulici e delle parti in contatto con gli elementi, per eliminare eventuali batteri formatisi durante lo stoccaggio, ma null'altro indica in ordine al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali, ne' tantomeno contiene suggerimenti volti ad evitare che piccoli animali si introducano nel vano interno del distributore. Il distributore in questione, del resto, è molto compatto e presenta unicamente l'apertura dello sportello per le bevande e la griglia di estrazione dei fumi caratterizzata da fessure di circa mezzo centimetro. A ciò la difesa aggiunge che il distributore era soggetto a controlli con cadenza settimanale, come previsto dallo stesso manuale d'uso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - L'impugnazione proposta - che deve essere riqualificata come ricorso per cassazione, perché diretta avverso una sentenza di condanna alla pena della sola ammenda, inappellabile, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3 - è infondata.
Il Tribunale ha infatti fornito, circa la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, una motivazione che, seppure sintetica, deve essere ritenuta pienamente sufficiente e logicamente coerente.
Deve premettersi, in punto di diritto, che la disposizione incriminatrice della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), punisce tutti coloro che concorrono nell'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico- sanitarie, ovvero sia ai fabbricatori sia ai rivenditori. Questi ultimi possono essere riconosciuti esenti da responsabilità solo qualora dimostrino che non avevano avuto la possibilità di controllare la qualità e la condizione del prodotto posto in vendita. A tal fine non rileva, però, la circostanza che la detenzione della cosa sia stata materialmente affidata ad altri, sussistendo comunque in capo al rivenditore un obbligo di vigilanza. Ne deriva che, nel caso in cui la vendita degli alimenti avvenga tramite distributori automatici esposti al pubblico, il soggetto tenuto alla manutenzione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei distributori stessi, ad evitare che gli alimenti in questione siano insudiciati o infestati.
Il Tribunale ha, quanto al caso di specie, fatto corretta applicazione di tali principi, perché ha rilevato la presenza di escrementi di topo nel distributore e ne ha fatto logicamente conseguire la colpa del proprietario del macchinario, perché questo non è stato in grado di impedire l'ingresso degli animali; ingresso prevedibile ed evitabile. Correttamente, poi, lo stesso Tribunale desume un più specifico profilo di colpa in capo all'imputato dalla circostanza che l'azienda proprietaria del distributore non aveva provveduto ad effettuare un preventivo controllo prima di consentire all'impiego del distributore stesso, essendo stato eseguito l'ultimo controllo due settimane prima del fatto e, dunque, in violazione della prescrizione contenuta nel manuale d'uso del macchinario e richiamata dalla difesa, secondo cui i controlli devono essere settimanali.
4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2013