Cass. Sez. III n. 19465 del 6 maggio 2013 (Ud 20 feb 2013)
Pres.Fiale Est.Sarno Ric. Borno
Alimenti.Petto di pollo congelato

In materia di tutela alimentare, la detenzione per la commercializzazione di petto di pollo congelato che presenti il superamento del rapporto - acqua proteine previsto dal regolamento CEE n. 543 del 2008 non integra, per ciò solo, il reato di cui all'art. 5 lett. a), legge n. 283 del 1962, riguardante sostanze alimentari private dei propri elementi nutritivi, avendo detto regolamento la finalità di garantire la tutela del consumatore non sotto il profilo nutrizionale bensì di una corretta comunicazione di condizioni e caratteristiche del prodotto commercializzato.

OSSERVA IN FATTO

1. B.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Brescia lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) contestato per avere nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della D.I.A. S.p.A., detenuto per la commercializzazione petto di pollo congelato, privato di parte dei propri elementi nutritivi e comunque trattato in modo da variarne la composizione naturale, presentando un rapporto acqua proteine pari a 3,56 superiore a quello consentito di 3,40 del regolamento CEE 543/2008.

2. Il tribunale ha motivato la condanna facendo rilevare che dalle analisi di laboratorio era emerso unicamente che le aliquote di carne prelevate dimostravano una percentuale di acqua sull'ammontare delle proteine pari al 3,56, superiore quindi alla soglia massima consentita in sede comunitaria di 3,40. Riteneva non provato l'assunto difensivo secondo cui la presenza di acqua in eccedenza fosse dovuto ad un possibile scongelamento e nuovo congelamento del prodotto e riteneva altresì che il dato emerso dimostrasse comunque in maniera in equivoca una deficienza di elementi nutritivi propri del prodotto tale da integrare il disposto normativo contestato.

In relazione al profilo soggettivo riteneva sussistere la colpa sotto il profilo dell'omessa vigilanza.

3. Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge. Fa al riguardo rilevare che la disposizione richiamata nell'imputazione punisce il fatto di chi detiene sostanze alimentari destinate al commercio che siano state private anche in parte dei propri elementi nutritivi ma che di ciò non sia stata fornita la prova. Al riguardo ritiene non sufficiente il richiamo alla disciplina del Regolamento CEE posto che gli artt. 15 e 16 consentono che anche nell'ipotesi in cui sia accertato un valore percentuale maggiore di 3,40 che le carni stesse possano essere poste in commercio alla sola condizione che tale superamento sia indicato chiaramente sulle relative confezioni.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

4. Il problema che pone il ricorrente è quello di stabilire se la prova del reato possa essere rappresentata dalla sola mancata rispondenza del rapporto acqua proteine alla misura di 3,40 indicata dal regolamento CEE 543/2008.

Ora va anzitutto rilevato che nessuna spiegazione vi è in motivazione sulle ragioni che hanno indotto a prendere in considerazione proprio il valore citato. L'art. 15 del regolamento recita "1. Fermo restando il disposto dell'art. 16, paragrafo 5, e dell'art. 17, paragrafo 3, i polli congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi di analisi descritti nell'allegato 6 (prova di sgocciolamento) o nell'allegato 7 (prova chimica)".

L'allegato 6 richiamato al punto 6.4 prevede che "Assumendo che il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione sia pari al 2 %, 4 % o 6 % a seconda del tipo di prodotto e del metodo di raffreddamento utilizzato, i valori massimi ammissibili per il rapporto W/RP determinati con questo metodo sono i seguenti: Raffreddamento ad aria.

Refrigerati per aspersione Raffreddamento per immersione Filetto/fesa di pollo, senza pelle 3,40 3,40 3,40; Petto di pollo, con pelle 3,40 3,50 3,60".

In sostanza il dato di 3,40 è soggetto a variazione per il caso di refrigerati per aspersione e di raffreddamento per immersione nel caso di petto di pollo con pelle.

Per procedere alla individuazione del valore di riferimento sarebbe stato necessario considerare quindi sia il sistema di raffreddamento sia la tipologia del pollame variando il dato nel caso di petto di pollo con pelle o di filetto/fesa di pollo senza pelle.

E si tratta di dato certamente rilevante in quanto, a tutto concedere alla tesi del tribunale, il rapporto 3,56 contestato nella specie sarebbe comunque in linea anche con il Regolamento in questione ove, ad esempio, si fosse in presenza di petto di pollo con pelle raffreddato per immersione.

5. Ma è l'assiomatica deduzione che la violazione del limite imposto dal regolamento comunitario comporti di per sè la prova della perdita anche parziale degli elementi nutritivi del prodotto a non essere condivisibile.

Al riguardo sul piano generale occorre anzitutto evidenziare le differenze che intercorrono tra la L. n. 283 del 1962 e le disposizioni del regolamento CEE 548/2008.

La L. n. 283 del 1962, art. 5, sul solco dell'art. 32 Cost. che prende in considerazione la salute quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, regola l'attività merceologica del prodotto alimentare con specifico riguardo - come più volte puntualizzato da questa Corte - alla disciplina igienica ed alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione di alimenti e bevande (Sez. 4, Sentenza n. 44779 del 02/10/2007 Rv. 238661; Sez. 4, Sentenza n. 9086 del 24/09/1996 Rv. 206100).

La lett. a) ha evidentemente per oggetto il secondo profilo citato in quanto prevede: "è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali".

Il regolamento 548/2008 disciplina invece le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.

Nè il regolamento del 2007 nè quello del 2008 si occupano tuttavia dell'aspetto nutrizionale del prodotto commercializzato.

Le finalità perseguite con i regolamenti comunitari per le cui violazioni il legislatore ha peraltro provveduto ad un autonomo sistema sanzionatorio di carattere amministrativo con il D.Lgs. 27 ottobre 2011, n. 202 recante la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame", sono invece quelle di garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nella commercializzazione sotto il profilo di una corretta comunicazione delle condizioni e delle caratteristiche del prodotto commercializzato e prescindono, quindi, dalla verifica dell'aspetto nutrizionale di esso.

Si ha riguardo, infatti, alle sole modalità di commercializzazione del prodotto (che si intendono rendere omogenee negli Stati membri) ed alle indicazioni da apporre di conseguenza nell'etichettatura.

Rilevano al riguardo, in particolare, così come puntualizzato nel preambolo del regolamento del 2008, la classificazione dei prodotti da commercializzare in funzione della conformazione, dell'aspetto e del peso, dei tipi di presentazione, della denominazione di vendita.

Ed in questo contesto si prevede tra l'altro anche l'indicazione facoltativa del metodo di refrigerazione del pollame.

Al punto 16 si puntualizzano poi le ragioni che hanno indotto in sede regolamentare ad affrontare la questione dell'eccedenza di acqua nelle carcasse e nel prodotto commercializzato.

Si afferma infatti che, tenuto conto dell'evoluzione economica e tecnica nella preparazione delle carni di pollame e nei controlli e del fatto che il tenore d'acqua riveste particolare importanza nella commercializzazione delle carni di pollame congelate o surgelate, si rende opportuno fissare il tenore massimo d'acqua nelle carcasse di pollame congelato o surgelato nonchè definire un sistema di controllo sia nei macelli che in tutte le fasi della commercializzazione senza contravvenire al principio della libera circolazione delle merci in un mercato unico.

Ed al punto 24 si sottolinea anche l'opportunità di disporre che gli Stati membri adottino le modalità pratiche di controllo del tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato.

Ha quindi ragione il ricorrente a sostenere l'inconferenza del richiamo al limite tollerato di acqua previsto dal regolamento 543/2008 rispetto alla contestazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) e milita certamente in questo senso anche la considerazione del ricorrente per cui, diversamente opinando, nel caso di superamento del limite tollerato, la commercializzazione del pollame non sarebbe stata comunque consentita.

Conclusivamente, quindi, l'accertamento della eventuale perdita degli elementi nutritivi del prodotto non potrà prescindere da un autonomo accertamento di carattere peritale. Vero è infatti che sia le norme del regolamento CEE che la L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a) riguardano la commercializzazione del prodotto (nella specie pollame) ma le disposizioni citate hanno diverso ambito operativo e tutelano interessi diversi.

La sentenza va dunque annullata sul punto con rinvio affinchè il tribunale rivaluti la questione alla luce dei principi affermati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla con la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013