Divieto di produzione di carne colturale in Italia: profili critici della legge n. 172 del 1 dicembre 2023

di Dario MORGANTE

 

Sommario

  1. Carne “tradizionale” e carne coltivata: cosa dice la scienza?

  2. Il divieto italiano, primo esempio nel mondo

  3. Scenari giuridici nell’applicazione della legge n.172/2023

  4. Conclusioni

Abstract

ITA

L’Italia ha recentemente vietato la produzione ed il commercio della carne coltivata, prodotto oggi in commercio soltanto a Singapore. La tecnologia colturale è finalizzata alla produzione di vera e propria carne, senza che sia necessario crescere e uccidere animali, abbattendo così innumerevoli problematiche di ordine etico, ambientale e sanitario. La legge n. 172/2023 è, oggi, l’unico esempio al mondo di divieto statale in tale campo; eppure, alla luce del diritto europeo, il provvedimento, potenzialmente in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci, potrà essere manipolato dalle Giurisdizioni costituzionali - interna ed europea - oppure in sede d’applicazione dai giudici nazionali. Si valuteranno le varie fasi del procedimento legislativo del provvedimento (d’iniziativa, preparatoria, di discussione e approvazione, di promulgazione), il suo testo ed i possibili scenari giuridici che si profileranno nella sua applicazione. Il presente contributo è la sintesi di della tesi finale redatta in occasione del Master in diritto dell’ambiente e del territorio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

ENG

Italy has recently banned the production and trade of cultivated meat, a product currently available only in Singapore. Cultivated meat technology aims to produce real meat without the need to raise and slaughter animals, addressing numerous ethical, environmental, and health issues. Law No. 172/2023 is currently the world's only example of a state prohibition in this field. However, from the perspective of European law, the measure, potentially conflicting with the principle of free movement of goods, may be challenged by constitutional jurisdictions - both domestic and European - or in its application by national judges. The various stages of the legislative process of the measure (initiative, preparatory, discussion and approval, promulgation) will be assessed, along with its text and the possible legal scenarios that may arise in its implementation. This contribution is a summary of the final thesis prepared during the Master's in Environmental and Territorial Law at Ca' Foscari University of Venice.

  1. Carne “tradizionale” e carne coltivata: cosa dice la scienza?

Mangiare proteine animali è una questione (soprattutto) ambientale

Per meglio comprendere il peso sul pianeta della cultura carnivora 1 può essere utile fornire alcuni numeri, oggetto del Report “Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carne”, elaborato nel 2021 dall’Ong WWF: il 70% dell’intera biomassa di uccelli sul Pianeta è composto da pollame destinato all’alimentazione umana (annualmente vengono macellati 50 miliardi di polli, dei quali il 70% è allevato intensivamente); il 60% del peso dei mammiferi sul Globo è determinato dai soli bovini e suini allevati, mentre tutti gli altri mammiferi presenti sulla terra sono non allevati2. Ciò significa che per ogni kg di mammiferi selvatici esistono 15 kg di mammiferi allevati dall’uomo.

L’esponenziale aumento della produzione di carne è l’esito di un processo piuttosto recente, che nulla ha a che fare con la “natura” dell’essere umano, la sua evoluzione o i reali bisogni da soddisfare. Infatti, le 70,5 tonnellate di carne prodotte nel 1961 sono state più che quadruplicate nel 2021, allorquando si sono raggiunte le oltre 350 tonnellate prodotte globalmente3. Lieve calo della produzione, rispetto alla tendenza da sempre in crescita, si è avuto solo nel 2019, quando, secondo la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) 4, la produzione mondiale di carne è calata a causa dell’epidemia di peste suina africana. Nel 2022, secondo Eurostat5, l'UE contava 134 milioni di suini, 75 milioni di bovini e 70 milioni di pecore e capre, totalizzando una popolazione complessiva di 279 milioni di capi, considerando le diverse specie. L’Italia6, con oltre 23 milioni di capi allevati, è quarta in classifica in UE per numero complessivo: ciò significa che ogni 100 abitanti ci sono circa 11 mucche, 14 maiali, 11 pecore e 1,75 capre.

Il consumo di risorse e l’impatto sul clima

L’impressionante numero di animali allevati a fini alimentari presenti sul pianeta comporta un ingente consumo di risorse naturali, con disastrosi effetti sulla vita umana sul Pianeta. Una delle risorse più erose dagli allevamenti di carne è, senza dubbio, il suolo. Si stima che circa 1000 anni fa solo il 4% dell'area terrestre mondiale libera da ghiacci, pari a 4 milioni di chilometri quadrati, fosse dedicato all'agricoltura (intendendo, con questo termine, sia l’allevamento che la coltivazione di vegetali). Oggi la situazione è ben diversa: della terra abitabile (circa 71% del Globo, escludendo ghiacciai, spiagge, deserti, rocce esposte) la metà è destinata all’agricoltura7. Al contempo, la FAO nel suo più recente report 8 dimostra come nel 2021 la superficie agricola globale (4,79 miliardi di ettari), in calo del 2 percento rispetto al 2000, sia destinata per due terzi (3,21 miliardi di ettari) per prati e pascoli, mentre un terzo è di fatto coltivato (1,58 miliardi di ettari). Tuttavia, questo terzo a sua volta può essere indirettamente utile alla produzione di carne: si consideri che solo in Europa 125 milioni di ettari (pari a oltre il 70% della superficie agricola9) sono usati per la produzione del foraggio10. Dunque, quasi la metà delle terre emerse è direttamente o indirettamente destinata alla produzione di carne.

Oltre a contribuire notevolmente al consumo di suolo e risorse, l’attuale sistema di produzione della carne impatta incredibilmente anche sulle emissioni di gas serra, principale agente responsabile del riscaldamento globale. 11 Già nel 2006, d’altronde, la FAO nel report Livestock’s role in climate change and air pollution osservava come la quota di emissioni di gas serra attribuibili ai soli allevamenti intensivi (18%) superasse di gran lunga la quota totale determinata dall’intero settore di trasporti mondiali (macchine, treni, aerei, etc.)12. La condizione odierna non è molto differente ed è anzi peggiorata. Sempre la FAO13, ha recentemente rilevato che nel 2021 le emissioni totali degli agrosistemi sono state di 16,2 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica (Gt CO2eq), con un aumento del 10% rispetto al 2000. Non tutte le tipologie di carne, tuttavia, influenzano allo stesso modo in termini di emissioni: nel 2021, le merci più intense in produzione di CO2 sono state la carne bovina (28 kg CO2eq/kg) e la carne ovina (24 kg CO2eq/kg), mentre maiale e pollo hanno intensità molto più basse (1,7 kg CO2eq/kg e 0,5 kg CO2eq/kg rispettivamente). 14

Gli effetti sulla salute umana

Il report del WWF, Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carneaffronta apertamente il tema delle zoonosi,malattie trasmesse dagli animali all’uomo, responsabili di cica un miliardo di casi e milioni di decessi, ovverosia il 60% delle malattie infettive umane15. La più recente e famosa esperienza di questo tipo è stata la pandemia di SARS-CoV-2, generatasi con ogni probabilità nel mercato di Wuhan nel 201916, che ha portato al decesso di oltre 7 milioni di persone nel mondo17. Dal 1940 ad oggi, gli stravolgimenti delle pratiche agricole hanno causato un aumento del 25% di tutte le malattie infettive e del 50% di quelle zoonotiche18.I principali fattori determinanti ad aumentare il rischio di contagio sarebbero “l’elevata densità degli animali,lastabulazione degli animali in condizioni artificiali (capannoni a illuminazione controllata, lettiere non naturali, etc.),l’alto livello di stress causato dalle condizioni di vita in cui vengono tenuti gli animali,lasomiglianza genetica degli individui,la selezione estrema, operata per migliorare caratteri d’interesse, tra cui la produttività .” 19

La carne rossa, inoltre, è stata classificata dall 'International Agency for Research on Cancer (IARC) di Lione, sulla base di oltre 800 studi, come “probabilmente cancerogena” (classe 2 A) e la carne rossa lavorata (insaccati e salumi) come “sicuramente cancerogena” (classe 1 A). 20 Per quel che concerne le carni bianche, invece, esse appaiono in generale più sicure, pur esistendo meno studi rispetto alle carni rosse. Anche altre importanti malattie sono determinate dallo stile di vita globalmente considerato e dunque dipendono anche e soprattutto dall’alimentazione. Recenti studi dell'American College of Cardiology 21 evidenziano i benefici di una dieta prevalentemente vegetariana sul microbioma intestinale, la comunità di batteri nell'apparato digerente.

Una dieta vegetariana, non impatterebbe soltanto sulla salute del individuale. L’IPCC22, riportando i risultati di una ricerca condotta da Nelson et al. 23 riferisce che “un maggiore consumo di alimenti di origine animale è associato a un impatto ambientale più elevato, mentre l'aumento del consumo di alimenti vegetali è correlato a un impatto ambientale inferiore. La carne, soprattutto quella di rumini come manzo e agnello, è stata identificata come l'alimento con il maggiore impatto ambientale globale, principalmente per le emissioni di gas serra e l'uso del suolo.”Secondo gli studi le scelte alimentari globali potrebbero ridurre le emissioni Co2 equivalenti entro il 2050 in una misura compresa tra i 2.7 e gli 8 GtCO2eq 24 25 26. La carne bovina è sicuramente quella più inefficiente, dal momento che la sua produzione richiede 28 volte più terra, 11 volte più acqua, sei volte più fertilizzanti, liberando cinque volte più gas serra rispetto alla produzione di altre carni, come suini e pollame, o derivati animali. 27

Le ambizioni della carne coltivata

Citando, in estrema sintesi, il procedimento di produzione della carne coltivata, essa viene prodotta, prelevando “una biopsia da un animale vivo. Quando coltivato, questo pezzo di muscolo rilascerà cellule staminali, che hanno la capacità di proliferare e poi trasformarsi in diversi tipi di cellule, come cellule muscolari e cellule adipose28. Per ogni singola produzione di carne coltivata non è necessario effettuare una biopsia dall’animale, ma è possibile lavorare per mezzo di stablished cell-lines,ovverosia linee cellulari già formate in precedenza. Le cellule vengono inserite in un terreno di crescita e collocate su una struttura che ricrea la composizione della carne all'interno di un bioreattore chiuso, garantendo un ambiente sterile e ottimale per la coltura cellulare29. I sostenitori di questa tecnologia affermano benefici, rispetto alla produzione di carne “tradizionale” su, almeno, tre diversi fronti: l’aspetto etico, non essendo necessaria l’uccisione dell’animale; l’aspetto del consumo delle risorse e, dunque, dell’impatto ambientale e l’aspetto salutista, affermando che la carne coltivata possa essere meno dannosa di quella tradizionale.

La prima delle tre considerazioni è meramente oggettiva: non sussistendo la necessità di crescere l’animale al fine di ottenere la sua carne, non vi è neanche quella di ucciderlo.

Sotto il profilo ambientale, per quel che concerne il consumo di risorse, una perfetta summa di tutti gli studi intervenuti in tale materia è costituita dal lavoro di Nicolas Treich, “Cultured Meat: Promises and Challenges”, che, citando un articolo scientifico del 201130, dimostra come già allora la carne coltivata comporterebbe una riduzione dell’utilizzo del suolo del 99% e un utilizzo dell'acqua inferiore dell'82-96% rispetto alla carne convenzionale. Benefici aggiuntivi inerirebbero anche la riduzione dei costi di trasporto e refrigerazione, e la possibile riduzione dei rifiuti, poiché ci si aspetta che la carne coltivata abbia una vita più lunga rispetto alla carne convenzionale e poiché non ci sarebbero carcasse da smaltire31. Studi più recenti confermano tali dati: il consumo di suolo diminuirebbe di oltre il 90%32, promettendo un risparmio fino al 99%33; quello di acqua del 96%34.

Ben più complesso risulta, invece, analizzare i dati inerenti la produzione di gas serra, con particolare riferimento alla Co2, principale agente del cambiamento climatico. Gli aspetti più problematici sarebbero legati soprattutto al consumo di energia necessaria al funzionamento dei bioreattori e ai mezzi di produzione del mezzo di coltura dove far crescere le cellule muscolari 35 36. Per questi motivi diventa essenziale l’utilizzo di energie rinnovabili – e non fossili – nel processo di produzione di carne coltivata 37 38.

Anche in merito all’impatto diretto sulla salute umana, la carne coltivata, evitando la manipolazione e l'uccisione di animali vivi, potrebbe ridurre significativamente alcuni dei problemi specifici relativi alla produzione di carne convenzionale, quali la proliferazione di malattie infettive - come Salmonella, Campylobacter ed Escherichia coli - e la contaminazione fecale, promuovendo un impatto ambientale e sanitario più positivo39. Dal punto di vista nutrizionale, invece, non esistendo prototipi ufficiali di carne coltivata, risulta impossibile definire somiglianze e differenze40: l’unico prodotto oggi in commercio a Singapore è, infatti, ibrido (50% proteine animali coltivate e 50% materia vegetale). 41

Diffusione della carne coltivata nel mondo

Il primo paese ad approvare l’immissione sul mercato e dunque il consumo di tale prodotto è stato Singapore, il cui ente regolatore la sicurezza alimentare, la “Singapore Food Agency" (SFA), nel 2020 ha approvato il “pollo coltivato” (composto al 50% da proteine vegetali) prodotto dalla start-up americana, con sede a San Francisco “Eat Just42. Anche gli USA sono molto vicini alla diffusione commerciale della carne coltivata: nel giugno 2023, le aziende Upside Foods e Good Meat hanno ottenuto l'approvazione del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per iniziare la produzione e la vendita di carne coltivata e la Good Meat ha già iniziato la produzione43. Per l’immissione nel mercato manca ancora l’approvazione della F.D.A. ma essa pare imminente44.

Nel territorio dell’Unione Europea, il paese più avanzato in tale campo è sicuramente l’Olanda, ove ha sede la Mosa Meat di Mark Post. L’ente europeo che si occupa della sicurezza alimentare e dell’approvazione dei cd. “novel foods” si chiama EFSA (European Food Safety Authority) e, per altro, ha sede a Parma. Sino all’ottobre 2023, nessuna domanda di approvazione era stata ancora presentata in Europa, come affermato da Wolfgang Gelbmann, dirigente scientifico dell’EFSA, al podcast dell’EFSA “Science on the Menu45. Il processo di approvazione richiede, dalla presentazione dell’istanza, almeno 18 mesi46. Anche l’Italia ospita realtà che si occupano di carne coltivata: trattasi, più specificatamente, di una start up, ovverosia la Brunocell, la quale, tuttavia, non si occupa di produzione ma di investimenti nella ricerca, e di due importanti centri di ricerca, uno presso l’UniTrento, co-coordinato dal Professor Biressi, e uno presso l’università di Roma Tor Vergata, coordinato dal Professor Gargioli.

  1. Il divieto italiano, primo esempio nel mondo

La genesi del disegno di legge “Lollobrigida”

Il 10 novembre 2022 la maggiore associazione di rappresentanza dell’agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI), sponsorizzava pubblicamente, mediante un comunicato e un colorato volantino, la lotta alla carne coltivata47.

Nel comunicato, in sintesi, il “cibo sintetico” - terminologia scorretta ed assolutamente slegata alle definizioni scientifiche - veniva considerato come “una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro dei nostri allevamenti e dell’intera filiera del cibo Made in Italy”. In esso si proclamava, per altro, l’imminente invasione del mercato italiano da parte di questo nuovo prodotto “sulla spinta delle multinazionali e dei colossi dell’hi tech”: “già ad inizio 2023”– recitava il volantino –“potrebbero essere, infatti, introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio che coinvolgono Efsa e Commissione Ue, mentre entro il primo semestre 2023 negli Usa potrebbero entrare in commercio i primi prodotti sintetici”.E’ fattuale che nessuna delle due ipotesi si sia avverata.

La campagna di Coldiretti nell’aprile 2023 contava mezzo milione di firme48, pari a circa lo 0,84% degli italiani49. Il 7 Aprile 2023 il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro della salute Orazio Schillaci presentavano il disegno di legge, recante il titolo recante il titolo “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”, discusso al Senato il 18 luglio 2023, poi discusso e votato alla Camera il 16 novembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre 2023.

Le dichiarazioni del Ministro

Appare interessante, al fine di valutare le considerazioni del Legislatore, analizzare la relazione tecnica a firma del Ministro Lollobrigida, comunicata al Senato il 7 aprile 2023.

Il Ministro, infatti, sintetizzava in quella relazione alcune delle considerazioni che hanno costituito i capisaldi della norma poi approvata: l’assenza di prove scientifiche attestanti la sicurezza e sostenibilità della carne coltivata e la necessità di far valere il principio di precauzione. A tal fine, citava alcuni studi. Effettuando un’operazione di fact checking delle dichiarazioni del Ministro, tuttavia, è evidente l’uso strumentale e parziale di questi studi: di seguito un prospetto sintetico delle dichiarazioni del Ministro con a fianco alcuni estratti degli studi citati. TAB. 1

TAB. 1: Prospetto sintetico delle dichiarazioni Ministro Lollobrigida con a fronte estratti degli studi citati a supporto della legge

DICHIARAZIONI MINISTRO

STUDI CITATI

ESTRATTI DEGLI STUDI

(citando lo studio) si afferma tra l'altro che «D'altra parte, con questo alto livello di moltiplicazione cellulare, è probabile che si verifichino alcune disregolazioni, come accade nelle cellule tumorali »”

The myth of cultured meat: a review” (Chriki, Sghaier, and Jean-François Hocquette; 2020);

“La principale conclusione è che non sono stati osservati progressi significativi nonostante molte nuove pubblicazioni. (…) Anche se non sono ancora noti, abbiamo speculato sui potenziali benefici e svantaggi per la salute della carne coltivata. A differenza della carne convenzionale, le cellule muscolari coltivate potrebbero essere più sicure, senza organi digestivi adiacenti. D'altra parte, con questo alto livello di moltiplicazione cellulare, è probabile che si verifichino alcune disregolazioni, come accade nelle cellule tumorali.

Anche la Food & Water Watch sostiene che le affermazioni secondo cui le alternative alla carne di nuova generazione - e in particolare la carne coltivata - sarebbero migliori per il clima sono speculative. Infatti non si conosce ancora l'impatto completo dell'aumento della produzione in termini di utilizzo di energia e di altri fattori produttivi.”

The Politics of Protein: Examining claims about livestock, fish” (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, 2022)

“Le "proteine alternative" possono migliorare gli indicatori di sostenibilità a livello individuale in confronto diretto con i loro equivalenti prodotti industrialmente. Tuttavia, le prove fino a oggi sono limitate e speculative (soprattutto per la carne coltivata in laboratorio). Le implicazioni per la salute e la sostenibilità dipendono in definitiva dagli ingredienti utilizzati, da come vengono prodotti e processati, nonché da cosa sostituiscono e da dove vengono commercializzati.”

Coloro che investono su questi prodotti a base di alimenti sintetici non considerano l'intero ciclo della produzione che richiede ambienti sterili e altamente industrializzati e notevoli quantità di energia, forse anche più dell'allevamento”

Anticipatory life cycle analysis of in vitro biomass cultivation for cultured meat production in the United States, Environmental Science & Technology” (Mattick, C. S. et al.); *

Woll, Silvia and Inge Böhm, In-vitro meat: A solution for problems of meat production and meat consumption ?, Ernaehrungs Umschau International , January 2018; **

Soice, Emily and Jeremiah Johnston, Immortalizing cells for human consumption , International Journal of Molecular Sciences , Vol. 22, October 2021; ***

“Sebbene gli intervalli di incertezza siano ampi, i risultati suggeriscono che la coltivazione in vitro della biomassa potrebbe richiedere quantità minori di input agricoli e terreno rispetto al bestiame; tuttavia, questi benefici potrebbero essere a spese di un uso più intensivo dell'energia poiché le funzioni biologiche come la digestione e la circolazione dei nutrienti vengono sostituite da equivalenti industriali. Da questo punto di vista, la coltivazione su larga scala di carne in vitro e altri prodotti bioingegnerizzati potrebbe rappresentare una nuova fase di industrializzazione con trade-off intrinsecamente complessi e sfidanti.” *

“Rimane poco chiaro in che misura e se gli antibiotici siano necessari per le colture cellulari, come confermato da un esperto intervistato. Poiché la produzione di carne coltivata coinvolge un contatto minimo o nullo con gli animali, si riduce il rischio di zoonosi (malattie trasmesse tra animali e esseri umani). Tuttavia, il siero fetale di vitello e altri componenti di origine animale possono contenere malattie trasmissibili, rendendo auspicabile una soluzione non animale.” **

“La carne coltivata richiederà linee cellulari uniche che siano sicure, adatte alla produzione su scala industriale e desiderabili per i consumatori. Sebbene lo sviluppo di queste linee cellulari possa basarsi su metodi di immortalizzazione consolidati, dovranno essere applicati a tipi cellulari appropriati per la carne. Inoltre, le proprietà della sicurezza alimentare, della produzione industriale e della desiderabilità dei consumatori hanno appena iniziato ad essere esplorate nelle linee cellulari per la carne coltivata. C'è ancora molto lavoro da fare prima che una collezione di linee cellulari adatte alla carne coltivata possa essere stabilita e facilmente disponibile per l'uso di ricercatori e sviluppatori.”***

Nel corso di una sperimentazione, l'assunzione di alimenti ultra lavorati è stata associata a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari complessive” (…) “In questo ampio studio, un consumo maggiore di alimenti ultra-lavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari.”

Srour B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, Andrianasolo RM, et al., Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study,

Lo studio citato non parla in alcun modo di carne coltivata. Parla piuttosto di “ultra-processed food”, che sono “formulazioni di molti ingredienti, alcuni di uso esclusivamente industriale, che risultano da una sequenza di processi fisici e chimici applicati agli alimenti e ai loro componenti.”

Un esempio di cibi ultra-processati sono: “Gelato, prosciutto, salsicce, patatine, pane prodotto in serie, cereali per la colazione, biscotti, bevande gassate, yogurt aromatizzati alla frutta, zuppe istantanee e alcune bevande alcoliche, tra cui whisky, gin e rum.” 50

Occorre, inoltre, notare come nessuno degli studi citati suggerisca in alcun modo di limitare legalmente la produzione o il commercio di carne coltivata.

La fase preparatoria della legge: l’attività conoscitiva svolta.

Il procedimento legislativo che ha portato alla promulgazione della legge 172/2023 ha visto coinvolti anche una serie di professionalità, rappresentative della comunità scientifica, delle associazioni ambientaliste ed anche delle forze dell’ordine, le quali hanno fornito la propria opinione alla seduta n.1 del 16 maggio 2023 delle Commissioni Industria e Agricoltura (9°) e Sanità e Lavoro (10°)51. Anche in questo caso appare utile fornire un prospetto sintetico delle varie posizioni. 52

TAB. 2: prospetto sintetico delle posizioni sul divieto presentate dai soggetti coinvolti nella fase d’iniziativa legislativa

SOGGETTO/I

QUALIFICHE

POSIZIONE SUL DDL

Confederazione Nazionale Dell’artigianato e Delle Piccole e Medie Imprese Unione CNA Agroalimentare

Associazione di rappresentanza di categorie produttive

Assolutamente a favore del divieto

Liberiagricoltori CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI

Associazione di rappresentanza di categorie produttive

Assolutamente a favore del divieto

Associazione Italiana Allevatori

Associazione di rappresentanza di categorie produttive

Assolutamente a favore del divieto

Granosalus

Associazione di rappresentanza di categorie produttive

Assolutamente a favore del divieto

Confagricoltura

Associazione di rappresentanza di categorie produttive

Assolutamente a favore del divieto

Comando Carabinieri Per La Tutela Agroalimentare

Potere esecutivo

Neutrale: espone i meccanismi di controllo e repressione degli illeciti alimentari

Dipartimento Dell’ispettorato Centrale Della Tutela Della Qualita’ E Repressione Frodi Dei Prodotti Agroalimentari

Potere esecutivo

Neutrale: espone i meccanismi di controllo e repressione degli illeciti alimentari

Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Potere esecutivo

Favorevole al divieto

Wwf

Ong ambientalista

Assolutamente contrario al divieto

Legambiente

Ong ambientalista

Contrario al divieto ma non favorevole alla tecnologia colturale

Comando Carabinieri Per La Tutela Della Salute

Potere esecutivo

Favorevole al divieto

Associazione Nazionale Dei Biotecnologi Italiani

Comunità scientifica

Assolutamente contrario al divieto

Prof. Giorgio Calabrese ( Medico Dietologo)

Comunità medica

Assolutamente a favore del divieto

Professori Luciano Conti E Stefano Biressi

( Biologia Applicata Unitrento)

Prof. Cesare Gargioli

(Biologia Applicata Uniroma Tor Vergata)

Prof.Ssa Diana Massai

(Bioingegneria Industriale Politecnico Di Torino)

Comunità scientifica

Assolutamente contrari al divieto

Prof. Mariano Bizzarri

(Prof. Associato Di Patologia Clinica Uniroma)

Comunità medica

Neutrale sul divieto; contrario alla carne coltivata

Prof.Ssa Carlotta Giromini E Prof.Ssa Federica Cheli ( Nutrizione E Alimentazione Animale Unimi)

Comunità scientifica

Assolutamente contrari al divieto

Prof. Diego Mora

( Department Of Food Environmental And Nutritional Sciences Unimi)

Comunità scientifica

Assolutamente contrario al divieto

Dott. Roberto Defez (Istituto Di Bioscienze E Biorisorse)

Comunità scientifica

Assolutamente contrario al divieto

L.A.V. Dalla Parte Degli Animali

Ong Ambientalista

Assolutamente contrario al divieto

Brunocell

Start up

Assolutamente contrario al divieto

Prof. Giuseppe Pulini ( Etica e Sostenibilità degli Allevamenti Unisassari)

Comunità scientifica

Favorevole al divieto

Anche alla Camera dei Deputati si è svolta, mediante una serie di audizioni informali rese alle Commissioni Affari Sociali (XII) e Agricoltura (XIII), tale attività conoscitiva, il cui contenuto, tuttavia, non è apprezzabile, dal momento che sono avvenute per mezzo di video conferenze non registrate, né stenografate, ma solo brevemente verbalizzate. In nota, i soggetti coinvolti, alcuni dei quali per altro già uditi dal Senato53.

L’affair della (ritirata) notifica TRIS

Tra il 17 e il 18 ottobre 2023 i websites di alcune rinomate testate giornalistiche italiane annunciavano a gran voce il ritiro del disegno di legge Lollobrigida, pur essendo già stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per la discussione e contestuale votazione definitiva54. Tuttavia, tale notizia traeva origine dall’errata lettura e interpretazione di un'altra vicenda, la cui analisi può, comunque, fornire spunti interessanti.

Con il termine “notifica TRIS” si suole indicare quella procedura prevista dal diritto dell’Unione Europea – più precisamente dalla direttiva (UE) 2015/1535, recepita dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017 – con la quale si rendono pubbliche, in primis, alla Commissione Europea, in secundis , a tutti i cittadini europei latamente intesi, quelle “richieste presentate agli organismi di normazione(degli Stati membri, ndr) volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica 55e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione(art. 4). A norma dell’art. 5, “ gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.”

La direttiva prevede, inoltre, delle tempistiche forzate in caso di avvenuta notifica TRIS: lo Stato membro deve, difatti, attendere dai tre ai sei mesi - in base alla tipologia di atto normativo in discussione - a decorrere dalla data di notifica alla Commissione, prima di adottare definitivamente il provvedimento (art. 6). Pertanto, il Governo, a seguito dell’approvazione da parte del Senato dell’allora d.d.l. 651, il 27.07.2023 comunicava per mezzo del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e quello delle Imprese e del Made in Italy, il progetto di legge in discussione al Parlamento italiano.

A norma del comma 8 dell’art. 3 della direttiva la Commissione Europea ed il comitato permanente (composto da tutti gli stati membri eincaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti) 56possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta”.Ciò avveniva anche nel caso del disegno di legge cd. “Lollobrigida”. Dal Portale online della Commissione Europea. I dieci pareri raccolti 57 erano unanimi del dichiarare il provvedimento italiano una norma inutile, dal momento che innesta nuovi segmenti normativi al già preciso diritto unionale in materia di sicurezza alimentare, e dannosa, poiché, da un lato, lederebbe il mercato unico, fondato sul principio fondamentale della libera circolazione dei prodotti provenienti dai vari stati membri in tutto il territorio UE, e, perché, dall’altro, minerebbe la competitività del mercato italiano, renderebbe vana la ricerca scientifica in tale campo, causando così una fuga di cervelli dall’Italia, e inciterebbe ancor di più al consumo di carne, dannoso per l’ambiente e la salute.

Ad ogni modo, il Governo decideva di ritirare la notifica e, dunque, di sottrarre al vaglio preliminare della Commissione europea il testo del disegno di legge. Tale ritiro veniva così giustificato dal Ministro Lollobrigida, su interrogazione del deputato Della Vedova, durante il question time alla Camera dei Deputati svoltosi il 25.10.2023: “È vero che il governo italiano ha ritirato la notifica del disegno di legge avente ad oggetto il divieto di commercializzazione di produzione di cibo sintetico. (…) Noi non abbiamo avuto alcun tipo di considerazione rispetto alla nostra notifica per molto tempo e abbiamo ritenuto che il governo italiano potesse attendere (…) il voto definitivo di questo progetto di legge. Non esiste alcun parere della Commissione sull'argomento. Il ritiro della notifica è stato effettuato motu proprio dal Governo ragioni formali, ossia per consentire al Parlamento di concludere il proprio iter e di modificare il testo in piena autonomia. Il disegno di legge, infatti, è stato presentato dal governo, ma la decisione di approvarlo è tutta del Parlamento.58.

Tuttavia, occorre specificare che la direttiva 59 non prevede alcun obbligo nei confronti del Parlamento di vincolarsi alle eventuali osservazioni della Commissione in merito al progetto di legge. Dunque, se anche la Commissione si fosse pronunciata contro il divieto, il Parlamento avrebbe potuto discostarsi da tali osservazioni. Ovviamente ciò sarebbe significato andare palesemente contro una posizione formale della Commissione europea.

A seguito dell’approvazione in Parlamento e della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge, la procedura TRIS si concludeva in data 29 gennaio 2024 con il parere finale della Commissione Europea che, in poche righe, affermava la contrarietà dell’adozione del testo di legge da parte dell’Italia con il già citato articolo. 6 della direttiva UE 2015/1535 che impone allo Stato membro delle ben precise tempistiche di adozione della norma. Ciò apre un’ulteriore breccia alla disapplicazione della normativa interna da parte dei giudici nazionali. 60

La posizione dei principali partiti italiani, il voto delle due Camere e le reazioni pubbliche

Si può senza dubbio affermare che l’iter legislativo della legge 172/2023 sia stato privo di ostacoli. Difatti, al Senato, dei 104 emendamenti 61 presentati in Commissione e in Assemblea, 79 sono stati respinti, 5 non sono stati posti in votazione, 7 sono stati preclusi, 2 sono decaduti e altri 5 sono stati ritirati o trasformati o assorbiti62. Solo 6 emendamenti sono stati approvati e, di essi, solo uno è stato proposto dall’opposizione ovvero quello proposto da vari Senatori e Senatrici del Partito Democratico63, volto a modificare la parola “sintetici” presente nel testo dell’art. 2 e del Titolo del disegno di legge con la dicitura “costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati”. Alla Camera, invece, tutti i 46 emendamenti presentati sono stati respinti.

Per quel che concerne l’approvazione del provvedimento Al Senato, alla seduta n. 89 del 19.07.2023, presieduta dalla Sen. Anna Rossomando, hanno votato 154 Senatori e Senatrici dei quali 93 favorevoli, 28 contrari e 33 astenuti64. Alla Camera, invece, a seguito dell’assorbimento del ddl C.746, dal titolo “Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali”, il cui dato normativo è poi confluito nell’art. 3 della legge 172/2023, sono stati registrati 159 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astenuti65.

La legge n. 172/2023 nella sua versione definitiva

Il 1° dicembre 2023 la legge n. 172 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale divenendo legge della Repubblica.

Come proposto da alcuni osservatori66, il tempo intercorso tra il voto definitivo della Camera (16 novembre) e quello della firma del Presidente della Repubblica (1 Dicembre 2023) sarebbe stato utile ad effettuare la notifica TRIS alla Commissione Europea, inoltrata proprio il 1° Dicembre. Come già visto, tale notifica innesca un periodo di tre mesi (che scadrà il 4 marzo 2023), nell’arco del quale la Commissione o gli Stati membri potranno proporre osservazioni. Tuttavia, è evidente come il procedimento TRIS, funzionale - come già osservato - ad attivare una valutazione preventiva di progetti di legge, non sia previsto per le leggi già promulgate. Per questo motivo, in via del tutto formale, il Governo ha inoltrato alla Commissione il testo della legge 172/2023 nominandolo tuttavia “progetto di legge”. Ciò era possibile in quanto, probabilmente, l’inoltro è stato effettuato qualche ora prima della firma del Presidente della Repubblica e della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatti dai quali l’ordinamento italiano fa scaturire l’efficacia della legge. Questa tattica del Governo manifesta nuovamente un preoccupante disinteresse per le norme e le procedure europee, i cui fini sono stati vanificati da stratagemmi meramente formali.

Al momento della promulgazione della legge, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riteneva necessario pubblicare un comunicato con il quale specificava che “Il Governo ha trasmesso il provvedimento accompagnandolo con una lettera con cui si è data notizia dell’avvenuta notifica del disegno di legge alla Commissione europea e con l’impegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dalla Commissione nell’ambito della procedura di notifica”.67Tale gesto può essere letto come l’intenzione della più alta carica dello Stato di mettere una pezza rispetto alle inadempienze del Governo, il quale, ritirando la notifica TRIS e poi notificando un progetto di legge già votato dai due rami parlamentari, ha sottratto la sua proposta di legge al vaglio preliminare europeo.

Il testo definitivo della legge si compone di sette articoli:

ART. 1: Finalità e definizioni

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché́ a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché́ le disposizioni dell’Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

ART. 2: Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o pro- dotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

ART. 3: Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l’uso di: a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale; c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell’alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell’ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell’alimento.

ART.4: Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Coman- do unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità̀ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità̀ alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull’applicazione della presente legge. Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

2. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

ART. 5: Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può̀ eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività̀ imprenditoriali, per un pe- riodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché́ la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l’autorità̀ competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché́ delle condizioni economiche dello stesso.

ART. 6: Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L’entità̀ delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 7: Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fínanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà̀, inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  1. Scenari giuridici nell’applicazione della legge n.172/2023

L’art. 2 e il principio di precauzione

L’art. 2 della legge 172/2023 espone sinteticamente il divieto oggetto della norma: “è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.” Ciò va letto in combinato disposto con l’art. 1 della legge che determina i fini della norma introdotta, ovverosia quelli di aumentare la tutela “della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché́ a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.

Dalla lettura letterale del dato normativo è possibile da subito constatare che:

  • I soggetti passivi del divieto sono “gli operatori del settore alimentare” e quelli dei mangimi. Ciò significa che per il Legislatore la tecnologia colturale minaccerebbe la salute umana, gli interessi dei cittadini ed il patrimonio agroalimentare anche se fosse utilizzata esclusivamente al fine di nutrire gli animali da allevamento e non gli esseri umani.

  • Il divieto ha ad oggetto solo gli alimenti o i mangimi derivanti da animali vertebrati. Pertanto, la tecnologia colturale rimane applicabile alla macrocategoria degli invertebrati, come, ad esempio, i molluschi. Tale scelta appare non avere alcuna palese ragione.

  • La condotta vietata è quella di utilizzo di alimenti o mangimi “coltivati” nella preparazione di alimenti, vendita, detenzione, somministrazione e, financo, promozione. Pertanto, sulla base del mero dato letterale della norma, è divenuto illegale anche soltanto “promuovere” a fini alimentari la carne coltivata. La portata di tale divieto, dunque, è ampia.

Particolare attenzione merita la parte iniziale dell’articolo 2, nella quale si afferma che il divieto è introdotto “Sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002”. Il citato regolamento europeo, volto a regolamentare la legislazione alimentare europea, ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

All’art. 7, sotto il titolo “Principio di precauzione” del citato regolamento, è previsto che: “1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. 2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.”

Il principio di precauzione viene adottato “in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità68.

Il percorso procedurale da seguire nell’applicazione di tale principio può essere così sintetizzato:

1) “preliminare valutazione scientifica obiettiva, sufficiente a dimostrare che vi sono ragionevoli motivi di temere”;

2) adozione di una determinata azione (o inazione) che sia proporzionale, non discriminatoria, fondata su un’analisi dei costi e benefici;

3) revisione della decisione intrapresa sulla base di un controllo successivo e più approfondito69.

Tale principio è valido ed applicabile a tutti i cibi ma è invocabile esclusivamente al fine di tutelare l’ambiente e la salute. Pertanto, l’ulteriore fine astrattamente posto dall’art. 1 della l. 172/2023, ovverosia quello di “preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” non può essere addotto come lecito motivo d’invocazione del principio di precauzione.

Per quel che attiene ai profili di tutela ambientale e sanitaria, invece, allo stato odierno non vi è alcuno studio scientifico che affermi una pericolosità della carne coltivata superiore alla carne “tradizionale”. Si è già visto, per altro, sia come gli studi citati dal Legislatore, sui quali si è fondata l’iniziativa legislativa, affermassero altro rispetto a quanto dichiarato dal Ministro, sia come quasi l’unanimità dei soggetti dotati di competenze scientifiche coinvolti nella fase d’iniziativa legislativa si siano dichiarati a favore della carne coltivata. Ad ogni modo, neanche quelle voci scientifiche minoritarie contrarie alla tecnologia colturale hanno espressamente dichiarato necessaria l’introduzione di un divieto di tale specie. Anche a livello europeo, tutti i soggetti che sono intervenuti nell’ambito del primo procedimento di notifica TRIS hanno definito il divieto italiano inutile, dannoso e non rispettoso dei reali contorni del principio di precauzione. 70 Perciò non può ritenersi soddisfatto l’onere in capo al Governo di dimostrare i possibili effetti dannosi della carne coltivata.

Disciplina europea dei “novel foods”

La tecnologia colturale finalizzata alla produzione di carne rientra nella categoria dei “novel foods”, già disciplinata dal regolamento UE n. 2015/228371. Le condizioni generali per l’inserimento dei novel foods nel mercato europeo è previsto dall’art. 7 del suddetto regolamento che detta tre requisiti:

  1. in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non deve rappresentare un rischio di sicurezza per la salute umana;

  2. l'uso previsto dell'alimento non deve indurre in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento sia destinato a sostituire un altro alimento e vi sia un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;

  3. se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne deve differire in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

La sezione I, capo III del Regolamento, dall’art. 10 all’art. 13, disciplina la procedura per l’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento, così sintetizzabile:

  1. L’iniziativa spetta alla Commissione Europea che può procedere autonomamente o su istanza di un richiedente, il quale è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione contenente, tra l’altro, il nome e la descrizione del nuovo alimento, il suo processo di produzione, la sua composizione e una serie di “prove scientifiche attestanti che il nuovo alimento non presenta rischi associati alla sicurezza per la salute umana” (co. 2 lett. F. art. 10);

  2. L’EFSA, su richiesta della Commissione, emette il suo parere entro dieci mesi dalla richiesta, considerando se:

    1. la sicurezza del nuovo alimento in esame è pari a quella degli alimenti che rientrano in una categoria comparabile già̀ presente sul mercato dell'Unione;

    2. la composizione del nuovo alimento e le condizioni d'uso non presentano un rischio di sicurezza per la salute umana nell'Unione;

    3. il nuovo alimento, qualora sia destinato a sostituirne un altro, non differisca in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale (art. 11 co.3);

  3. La procedura si conclude con l’adozione di un atto esecutivo da parte della Commissione. Tale atto viene prima proposto al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, che ha una funzione di assistenza della Commissione. Il Comitato valuta dunque la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 7 e del principio di precauzione di cui all’art. 7 del regolamento n. 178/2002.

La procedura europea, dunque, già tiene pienamente conto del principio di precauzione e, dunque, la legge 172/2023 non assicurerebbe nulla di più rispetto a ciò che è già previsto dal diritto europeo sotto il punto di vista della sicurezza alimentare.

Scenari futuri nell’applicazione della legge n. 172/2023: il principio di libera circolazione delle merci

Proiettandoci nel futuro, pertanto, due sono gli scenari, assolutamente indipendenti dalla volontà del Legislatore italiano, che possono verificarsi, una volta che un soggetto esterno (come ad esempio un’azienda produttrice di carne coltivata operante nel territorio dell’U.E.) presenti istanza di ammissione della carne coltivata nell’elenco dei “novel food” autorizzati:

  1. La Commissione, sulla base del suddetto procedimento, ottenuto il parere positivo dell’EFSA e del Comitato permanente, ammette la carne coltivata nell’elenco dei “novel foods”.

  2. La Commissione non ammette la carne coltivata.

Qualora si verificasse lo scenario sub 1), il divieto di cui all’art. 2 della l. 172/2023 sarebbe in palese contrasto con il principio fondamentale dell’UE di libera circolazione delle merci (Titolo II, artt. 28-37, TFUE) in quanto è fatto divieto agli Stati membri di vietare o rendere svantaggiosa mediante misure protezionistiche, applicazione di dazi o tariffe, l’importazione ed il commercio di prodotti originari di altri Stati Membri72.

Le uniche “misure difensive” attuabili dagli Stati membri sono previste all’art. 36 del TFUE, le quali riguardano tutte interessi non economici (motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pub­ blica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale).

Il dato letterale dell’art. 36 TFUE è stato ovviamente ampliato da varie pronunce della Corte di Giustizia UE la quale, tra l’altro, ha stabilito che:

  • Le misure invocate ex art. 36 devono essere conformi al principio di proporzionalità e l’onere della prova spetta allo Stato Membro73;

  • E’ possibile attivare la clausola ex art. 36 per motivi attinenti alla salute e alla vita delle persone; tuttavia, uno Stato membro non può̀ avvalersi della deroga di cui all’articolo 36 TFUE qualora la salute e la vita delle persone possano essere tutelate, con pari efficacia, con misure di minore pregiudizio per gli scambi dell’Unione74. Inoltre, tale rischio deve essere serio e reale per la salute pubblica75, oltreché fondato su dati tecnici, scientifici, statistici, nutrizionali, nonché su altre informazioni pertinenti76.

  • Qualora lo Stato membro adduca come giustificazione il principio di precauzione, spetta allo stesso dimostrare la necessità di tali misure77, sulla base dei più recenti risultati scientifici internazionali.

  • Esistono anche una serie di esigenze imperative 78,ulteriori all’elenco di cui all’art. 36 TFUE. Tra tali esigenze è ricompresa anche la “difesa dei consumatori”. Tuttavia, non è invocabile il motivo di tutela dei consumatori per misure inutilmente restrittive79.

Ad ogni modo, vi è un altro fondamentale concetto introdotto dalla Corte di Giustizia che non permette in alcun modo al Legislatore italiano di invocare l’art. 36 TFUE a giustificazione del divieto di importazione e commercio di carne coltivata: infatti, L’articolo 36 TFUE non può essere invocato per giustificare deviazioni rispetto alla normativa armonizzata dell’UE. 80 Dal momento che, come visto, la disciplina sulla sicurezza alimentare dei “novel foods” è già prevista al regolamento UE n. 2015/2283, l’Italia non potrebbe addurre alcuna motivazione ad una così vistosa restrizione del principio di libera circolazione delle merci.

Dunque, tornando a valutare le conseguenze di un così palese contrasto tra diritto europeo e diritto nazionale, che scaturirebbe qualora la Commissione ammettesse la carne coltivata come “novel food”, ciò potrebbe portare a:

  1. Una disapplicazione della legge italiana contrastante il diritto europeo da parte dei singoli Giudici dinanzi ai quali eventuali contenziosi potranno instaurarsi, così come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia “Simmental81. La disapplicazione è quel potere che consente “di non applicare ad una singola fattispecie o per particolari effetti un atto, che per altre fattispecie o ad altri effetti rimane pienamente valido ed efficace82. Tale decisione giudiziale, dunque, avrebbe effetto solo tra le parti in giudizio.

  2. Un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia da parte dei singoli Giudici dinanzi ai quali eventuali contenziosi potranno instaurarsi. Esso è previsto dall’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’UE che attribuisce alla CGUE la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.”Il giudice a quo italiano, dunque, potrebbe chiedere alla Corte di Giustizia se la legge italiana possa ritenersi in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci ex artt. 26, 28-37 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dal momento che prevede norme nazionali interne più stringenti e rigorose di quelle europee, stabilite dal regolamento UE 2015/2283.Tale rinvio, sospenderebbe il processo tra le parti in causa, ma la pronuncia della Corte di Giustizia europea avrebbe efficacia erga omnes e ultra partes. Pertanto, come stabilito dalla Cassazione83, “alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”.

  3. Un rinvio pregiudiziale, comunque scaturito dai singoli contenziosi, dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117 co. 1 della Costituzione, il quale prevede che la potestà legislativa sia esercitata “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.Anche in questo caso, la decisione della Corte Costituzionale avrebbe effetto erga omnes e ultra partes.

Parallelamente ai casi sub a), b) e c) – i quali, per altro, non sono escludenti l’un l’altro - potrebbe, inoltre, essere attivata la cd. “procedura d’infrazione” prevista agli artt. 258, 259 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Tale procedura prevede che la Commissione europea, su propria iniziativa o istanza di uno stato membro, possa emettere una lettera di costituzione in mora nei confronti dello stato inadempiente. L’inadempimento dello Stato membro può consistere in: decisioni o pratiche legislative o amministrative; un’azione positiva (adozione di misure contrarie alla normativa dell’UE o rifiuto di abrogare leggi non conformi); un’azione negativa (ritardi nell’attuazione della normativa dell’UE o mancata comunicazione dell’attuazione alla Commissione) 84.Lo Stato può difendersi entro due mesi con una risposta dettagliata. La Commissione, a questo punto, può emettere un parere motivato o chiudere il caso. Se il paese non si conforma al parere, la Commissione può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, qualora il procedimento sia stato attivato da altro Stato membro, quest’ultimo ha la contestuale potestà di deferire direttamente il caso alla Corte. La Corte può invitare il paese a conformarsi e, se necessario, imporre sanzioni finanziarie se la sentenza non viene rispettata.

Occorre precisare, a conclusione della descrizione dell’ipotetico scenario sub 1),che, ad ogni modo, il conflitto tra diritto interno e diritto europeo avrebbe ad oggetto il solo divieto all’importazione ed al commercio di prodotti originari degli altri Stati membri e, pertanto, esso continuerebbe a vigere e produrre i suoi effetti nei confronti degli operatori commerciali italiani. Si verrebbe così a creare la paradossale situazione per la quale sugli scaffali dei supermercati o sulle tavole dei ristoranti italiani ci potrebbero essere soltanto prodotti di carne coltivata realizzati da aziende non italiane. Pertanto, una legge nata per tutelare il made in Italyinnescherebbe un effetto contrario ed auto discriminante, che impedirebbe agli operatori italiani del mercato della carne di investire in un settore commerciale potenzialmente redditizio.

Qualora si verificasse, invece, lo scenario sub 2), ovverosia quello secondo il quale la Commissione vieti l’immissione in mercato della carne coltivata, la legge italiana sarebbe del tutto inutile, dal momento che un’eventuale immissione nel mercato di un “novel food” non approvato a livello europeo sarebbe perseguibile in via amministrativa e, anche, penale con le leggi già vigenti. 85

Art. 5: campo di applicazione, destinatari del divieto e profili sanzionatori

L’art. 5 della legge 172/2023 si occupa di disciplinare le sanzioni da comminare a quegli operatori commerciali che attuano la condotta di cui al comma 2 o al comma 3.

Occorre fin d’ora specificare, infatti, che il Legislatore ha inteso punire in modo uguale due condotte ben diverse: da un lato, la produzione, il commercio, la promozione di carne coltivata (art. 2); dall’altro, il cd. “meat sounding”, ovvero il denominare prodotti vegetali mediante terminologie tipicamente ricondotte alla carne86.

Le sanzioni previste vanno da un minimo di 10.000euro ad un massimo di 60.000. Tuttavia, qualora l’importo del fatturato dell’azienda punita sia superiore a 60.000 euro, la sanzione da comminare sarà pari al 10% del fatturato e, ad ogni modo, non potrà eccedere i 150.000euro.

La violazione del divieto comporta alcune sanzioni accessorie quali: la confisca del prodotto; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o dell’Unione europea per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione.

Anche in questo caso si specifica che non è punita solo la condotta di produzione o commercio, ma anche quella di finanziamento, promozione e “agevolazione”. Le pene a cui soggiacciono finanziatori, promotori e agevolatori sono le stesse dei produttori.

Per meglio comprendere l’elevatissimo grado di afflittività delle sanzioni amministrative introdotte, può essere utile confrontare le previsioni di cui al co. 5 della legge 172/2023 con alcune norme del Codice Ambientale (T.U. ambiente, d.lg. 152/2006). L’abbandono di rifiuti, ad esempio, è punito con una sanzione minima di 300euro e massima di 3.000 euro. E’ previsto un raddoppio automatico (600 / 6.000 euro) nel caso di “rifiuti pericolosi” (art. 255). Il superamento dei limiti di emissioni o la non conformità strutturale di un impianto termico civile è punito con una sanzione compresa tra i 516euro e i 2.582euro (288 co. 2, ss.). E’ punito con una sanzione compresa tra i 35.000 e i 100.000 euro chi invece realizza un progetto, o parte di esso, per cui è richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale, senza di essa (art. 29).

Invadendo, invece, il campo delle sanzioni amministrative applicabili a chi non rispetta le norme sulla sicurezza alimentare, sempre a titolo di esempio, può essere utile citare:

  • L’immissione sul mercato di carni senza bollo sanitario, che è punito con una sanzione minima di 3.000euro e massima di 18.000 euro (per lotto)87;

  • Il mancato ritiro di un prodotto dal mercato da parte di chi è tenuto a ritiralo ed è a conoscenza della non conformità, che è punito con multa compresa tra i 3.000 e i 18.000 euro88;

  • L’omissione nella vendita di indicazioni inerenti a sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, che è punita con multa tra i 3.000 e i 24.000 euro89.

In questi casi, per altro, la chiusura dello stabilimento o esercizio non può superare i 90 giorni.

Le sanzioni scelte dal Legislatore per punire la produzione, il commercio, la promozione della carne coltivata e la messa in pratica del cd. “meat sounding” possono essere definite – senza cadere in esagerazioni - esemplari. Per altro, sempre avendo riguardo invece al divieto di cui all’art. 3 della legge 172/2023 – ovverosia il cd. “meat sounding” – occorre specificare che già esistono norme volte a sanzionare la violazione delle disposizioni inerenti alla denominazione dell’alimento o all’elenco dei suoi ingredienti. Si tratta, infatti, degli artt. 8 e 9 del d.lgs 231/2017 che applicano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000 ed i 16.000 euro agli operatori commerciali che attuino una denominazione dell’alimento o una elencazione degli ingredienti in violazione delle disposizioni di legge.

La nuova normativa introdotta si porrebbe, in tal caso, in un regime di specialità rispetto alla norma generale prevista dal d.lgs 231/2017 e, pertanto, si verrebbe a creare una situazione di profondo squilibrio tra le sanzioni comminate agli operatori commerciali che violino le norme generali sulla denominazione degli alimenti (dai 2.000 ai 16.000 euro) e quelle comminate a coloro che denomino prodotti contenenti esclusivamente proteine vegetali mediante “denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne”, “riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale”, “ terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria”, “nomi di alimenti di origine animale rappresentative degli usi commerciali” (dai 10.000 ai 150.000euro).

Principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative

Si ricordi, in conclusione, che il Legislatore non ha un potere infinito nella determinazione della sanzioni amministrative, in quanto esse sono subordinate al principio di “proporzionalità”, così come elaborato dalla Corte Costituzionale. Infatti, copiosa giurisprudenza costituzionale in questo campo ha esteso talune garanzie tipiche del diritto penale (ad esempio i principi penalistici del nullum crimen, nulla poena sine lege, ovvero il divieto di irretroattivitàin peiuso il principio di retroattività in melius etc.) al campo delle sanzioni amministrative.

Con la sentenza n.112/2019, la Corte Costituzionale ha fornito un perfetto quadro della questione, affermando che “non può dubitarsi che il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative”. Tale principio ricava la propria fonte costituzionale non “dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dall’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.” “A tali basi normative parrebbe altresì affiancarsi, nell’ambito del diritto dell’Unione europea, l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE”.

Allo stesso modo si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/2022: “La recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell’art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019). (…) Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non vengamanifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (sentenza n. 185 del 2021; in senso conforme, ancora la sentenza n. 112 del 2019, nonché le sentenze n. 212 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018).

Sulla base della Giurisprudenza costituzionale, la dottrina ha individuato due diverse accezioni del principio di proporzionalità: la proporzionalità ordinale e la proporzionalità cardinale90.

La proporzionalità ordinale implica una comparazione del fatto sanzionato con altri fatti simili colpiti da sanzioni diverse. Questo tipo di proporzionalità considera la logica complessiva che il legislatore segue nel collegare pene e fatti illeciti, ponendo in rilievo la finalità preventiva dell'ordinamento. In tal caso è fondamentale il ruolo di un “tertium comparationis”, ovvero un termine di paragone che manifesti la non proporzionalità della sanzione rispetto ad altre sanzioni previste per condotte simili.

D'altra parte, la proporzionalità cardinale valuta direttamente il rapporto tra la gravità dell'illecito e l'afflittività della sanzione, senza comparazioni con altre sanzioni. Questo approccio è utilizzato dalla Corte per colpire sanzioni amministrative eccessivamente alte rispetto al fatto illecito, focalizzandosi sul rapporto tra danno o pericolo causato dal reato e gli interessi protetti dal legislatore.

Alla luce di quanto osservato, secondo lo Scrivente, le sanzioni introdotte dal Parlamento con la legge 172/2023, comma 5, potrebbero tutte essere dichiarate incostituzionali per violazione del principio di proporzionalità, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale che, lo si ricorda, costituisce fonte primaria dell’ordinamento.

4. Conclusioni

Il presente elaborato ha tentato di scandagliare i presupposti logici e scientifici, i fini e gli effetti giuridici di una legge della Repubblica italiana, la n. 172 del 1 dicembre 2023, che ha introdotto un imponente divieto nel nostro ordinamento. Questa legge, a seguito dei dati scientifici riportati, delle considerazioni giuridiche proposte e delle voci qualificate che hanno offerto dei preziosi contributi, può ritenersi inutilee dannosa.

L’inutilità del recente provvedimento introdotto nel nostro ordinamento, innanzitutto, deriva dal fatto che la sua applicazione è, ad oggi, solo potenziale ed il suo ambito di operatività sarà comunque ridotto dal sovraordinato diritto comunitario. Non esistendo, infatti, alcun prodotto di carne coltivata per il quale è stata richiesta l’iscrizione nell’elenco dei “novel foods” in Europa, la legge analizzata non ha al momento alcuna ragion d’essere. D’altronde, come affermato dagli stessi ricercatori italiani del campo della carne coltivata, si è tutt’oggi ben lontani dall’avere una tecnologia che sia, da un lato, risolutiva delle principali sfide moderne legate al consumo della carne (produzione di scala, impatto ambientale contenuto e costi accessibili), e, dall’altro, attrattiva per il consumatore (ad oggi, gli unici prodotti ottenuti sono comparabili agli hamburgers e ai nuggets, che costituiscono una piccolissima percentuale delle innumerevoli tipologie di tagli di carne). Pertanto, il Legislatore si è proposto di sventare una minaccia – quella dell’affossamento del mercato e della cultura carnivora italiana – inesistente.

L’inutilità della legge è determinata anche dall’esistenza di un diritto sovranazionale, quello europeo, fondato sulla cessione di parte della sovranità nazionale in capo all’ordinamento sovraordinato, relativamente a determinate materie e alla tutela di determinati principi, come quello della libera circolazione delle merci. La legge 172/2023 non opererà fino a quando la carne coltivata non esisterà come prodotto approvato e validato dalle Autorità europee competenti e, solo in quel momento, potrà essere esaminata alla luce del diritto europeo, offrendo il fianco dell’Italia a possibili sanzioni e manipolazioni interpretative della legge interna.

Sotto il versante della dannosità della legge, si è già osservato come essa potrebbe innescare un pericoloso meccanismo auto discriminante per gli operatori del mercato italiano, che si potrebbero trovarsi inermi dinanzi all’importazione di prodotti di carne coltivata europei, senza poter, tuttavia, produrla. Altro profilo di dannosità sarebbe determinato dagli effetti negativi che un divieto di tale portata innescherebbe su chi, oggi, sta compiendo ricerche scientifiche nel campo della tecnologia colturale alimentare. Difatti, sebbene il Parlamento abbia votato un provvedimento a maggioranza che in via meramente formale non vieta ricerche nel campo (anche perché ciò sarebbe stato contrario alla Costituzione), è chiaro che nessun operatore commerciale internazionale deciderà di investire in un paese ove vige, sulla carta, un così permeante divieto, punito con sanzioni elevatissime. Infine, non può non considerarsi dannoso un provvedimento che chiude la porta, con una serratura a tripla mandata, a una tecnologia che, sebbene ancora in fase di sviluppo, promette, nelle migliori ipotesi possibili, un avanzamento sociale, culturale, etico, sanitario e, soprattutto, ambientale, risolutivo di alcuni dei nodi cruciali di un’abitudine tanto diffusa quanto malsana: mangiare – in modo smodato – carne.

1 Jeremy Rifkin in “Ecocidio: ascesa e caduta della cultura della carne” (1992), definiva “complessi bovini” quelle “elaborate reti culturali che hanno contribuito a dare forma a dinamiche ambientali, economiche e politiche di intere società”responsabili “del ricorrente presentarsi di crisi ambientali ed economiche con cui il pianeta e la civiltà umana devono confrontarsi”.Quella che Rifkin definisce “cultura carnivora” non corrisponderebbe soltanto al prodotto di una società che, all’esito di processi storici secolari, ha fondato gran parte della sua alimentazione sulla carne, ma anche ad uno “strumento per forgiare identità nazionali, avanzare pretese coloniali e promuovere teorie di superiorità razziale

2 WWF, “Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carne”, p.7;

3OURWORLDATA, “Meat and Dairy Production”, 2017 (revisionato più volte negli anni);

4 OECD-FAO, Agricultural Outlook 2023-2032 , 2023, Figure 6.7. Assumptions on the impact of African Swine Fever on meat production, p. 195;

5https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agricultural_production_-_livestock_and_meat#Livestock_population

6https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/44/Livestock_populations_%28million_heads%2C_2022%29_16-10-2023_v2.png

7 OURWORLDDATA, Land Use (https://ourworldindata.org/land-use);

8 FAO, Statistical yearbook - World food and agriculture, 2023;

9 OurWorlData riporta il dato del 77%;

10 GREENPEACE, Feeding the problem: the dangerous intensification of animal farming in Europe (pag. 8 della sintesi in italiano)

11 Gli effetti dei gas serra sono già visibili e percepibili: nel 2022, la temperatura globale era di 1,39 °C superiore alla media di riferimento, facendolo diventare il settimo anno più caldo a livello globale; l’Europa ha subito il maggior cambiamento di temperatura nel 2022, con un aumento di 2,23 °C e gli anni 2015-2022 sono stati i più caldi dal 1961. Dati tratti da: WORLD FOOD AND AGRICULTURE STATISTICAL YEARBOOK, 2023, Chapter 4, p.45

12 FAO, Livestock’s role in climate change and air pollution , Rome, 2006, cap. 3.4, p. 112;

13 FAO, World Food And Agriculture Statistical Yearbook , 2023, Chapter 4, pp. 43-45;

14 FAO, World Food And Agriculture Statistical Yearbook , 2023, Chapter 4, pp. 43-45;

15 WWF, Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carne,p. 15;

16 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abp8715 , The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic, pubblicato su Science il 26.07.2022;

17 Dati OMS, aggiornati al 15.12.2023;

18 J.R. ROHR et al., Emerging human infectious diseases and the links to global food production. Nat Sustain, 2019, pp. 445-456;

19 P. 23

20 Si osservi che “La classificazione di cancerogenicità non è una classificazione del livello di rischio, ma una misura del grado di fiducia che gli esperti hanno nei dati per potersi esprimere sulla cancerogenicità di un prodotto. In pratica ci dice solo che gli studi su salumi e insaccati hanno una qualità e un'ampiezza tale da farci dire con minore incertezza che i salumi possono aumentare il rischio di ammalarsi, mentre gli studi sulle carni rosse non lavorate sono statisticamente meno forti e quindi ci permettono solo di dire che probabilmente, ma non certamente, l'associazione esiste”(tratto da “Le carni rosse fanno venire il cancro?” su AIRC.it)

21 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, Long-Term Changes in Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-Oxide and Coronary Heart Disease Risk, 2020, su fondazioneveronesi.it;

22 IPCC, Special Report: Climate Change and Land, cpt. 5.5, Mitigation options, challenges and opportunities;

23 M.E. NELSON, M.W. HAMM, F.B. HU, S.A. ABRAMS, T.S. GRIFFIN: Alignment of healthy dietary patterns and environmental sustainability: A systematic review . Adv. Nutr. An Int. Rev.;

24 Miliardi di tonnellate;

25 nel caso di alimentazione esclusivamente vegetale, si risparmierebbero tra i 7,8 e gli 8 GtCO2eq; Nelson, M.E., M.W. Hamm, F.B. Hu, S.A. Abrams, and T.S. Griffin, 2016: Alignment of healthy dietary patterns and environmental sustainability: A systematic review. Adv. Nutr. An Int. Rev. J., 7, 1005–1025, doi:10.3945/an.116.012567.

26 con una dieta a basso contenuto di carne con maggior consumo di legumi ridurrebbe le emissioni di 4,3-6,4 GtCO2-eq/anno; Bhat, Z.F., S. Kumar, and H. Fayaz, 2015: In vitro meat production: Challenges and benefits over conventional meat production. J. Integr. Agric., 14, 241–248, doi:10.1016/S2095-3119(14)60887-X.

27 Eshel G. et al ., 2014. Environmental costs of animal-based categories. PNAS , 111(33), 11996-2001, riportato in WWF, Dalle pandemie alla perdita di biodiversità. Dove ci sta portando il consumo di carne, nota 50

28The principle of the “cultured meat” process is to produce a large amount of muscle from a few living cells. In practice, a biopsy is taken from a live animal. When cultured, this piece of muscle will liberate stem cells, which have the ability to prolif- erate and then transform into different types of cells, such as muscle cells and fat cells.” Tratto da S. CHRIKI, M.P. ELLIES-OURY, J.F. HOCQUETTE, Is “cultured meat” a viable alternative to slaughtering animals and a good comprise between animal welfare and human expectations?, pubblicato su FEAUTURE, February 2022, Vol. 12, No. 141

29 NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, Bioetics briefing notes: Meat Alternatives, Dicembre 2019,p. 4;

30 HL. TUOMISTO, T. DE MATTOS, Environmental impacts of cultured meat production. Environ Sci Technol , 2011;

31 K. GASTERATO, 90 Reasons to consider cellular agriculture, Harvard Library, Harvard, 2019;

32 CE DELFT, Ex‑ante life cycle assessment of commercial‑scale cultivated meat production in 2030, 2023, p.248 ss.;

33 R. SRUTEE, R.S. SOWMYA, S. ANNAPURE UDAY, Clean meat: techniques for meat production and its upcoming challenges, pubblicato su Anim. Biotechnol. (2021);

34 idem

35 J. LYNCH, R. PIERREHUMBERTLynch; Climate impacts of cultured meat and beef cattle. Front Sustain Food Syst 3, 20193

36 CS. MATTICK, AE. LANDIS; BR. ALLENBY, NJ. GENOVESE, Anticipatory life cycle analysis of in vitro biomass cultivation for cultured meat production in the United States , 2015;

37 E. SWARTZ, A summary of key findings and future directions, Anticipatory life cycle assessment and techno-economic assessment of commercial cultivated meat production, 2021, published by The Good Food Institute

38la carne coltivata ha il potenziale per essere una fonte sostenibile di proteine animali. Il confronto con le carni convenzionali dipende da vari fattori, soprattutto dalle fonti di energia utilizzate per l'impianto e la produzione degli ingredienti del terreno di coltura. Quando si utilizza completamente l'energia rinnovabile in queste aree, la sua impronta di carbonio può competere con ambiziosi benchmark di produzione di pollo ed è inferiore a quella delle altre carni convenzionali.”: trad. da P. SINKE, E. SWARTZ, H. SANCTORUM, C. VAN DER GIESEN, I. ODEGARD;Ex‐ante life cycle assessment of commercial‐scale cultivated meat production in 2030,Conclusion,p. 251;

39 N. TREICH, Cultured Meat: Promises and Challenges, 2021, p. 50;

40 I. FRAEYE, M. KRATKA, H. VANDENBURGH, L. THORREZ, Sensorial and Nutritional Aspects of Cultured Meat in Comparison to Traditional Meat: Much to Be Inferred, 2020, Conclusions;

41 Sul punto, vedasi anche l’intervista alla Dott.ssa Ferrari, contenuta nel Cap. 3.5;

42 NY TIMES, Singapore Approves a Lab-Grown Meat Product, a Global First, pubblicato il 02.12.2020 su nytimes.com;

43 D. WIENER-BRONNER, CNN, Lab-grown meat is cleared for sale in the United States

Danielle Wiener-Bronnerda https://edition.cnn.com/2023/06/21/business/cultivated-meat-us-approval/index.html

44 https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/human-food-made-cultured-animal-cells

45 https://www.foodsafetynews.com/2023/10/efsa-ready-to-evaluate-lab-meat-applications-whenever-it-gets-one-u-s-already-approved-some/

46 https://gfieurope.org/cultivated-meat/

47 https://www.coldiretti.it/economia/una-firma-contro-il-cibo-sintetico-scatta-la-mobilitazione-coldiretti

48 https://giovanimpresa.coldiretti.it/notizie/attualita/pub/salute-12-mln-di-no-ai-cibi-sintetici/

49 L’ISTAT indica 58 milioni di residenti in Italia per il 2023

50https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/behind-the-headlines/ultra-processed-foods

51 https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/documenti/56933_documenti.htm

52 I contributi sono stati suddivisi in tre macro gruppi, in base alla qualifica dei soggetti coinvolti: a) Associazioni di rappresentanza delle categorie produttive; b) Esponenti del potere esecutivo; c) Esponenti qualificati della società civile. Il sottogruppo c) può essere a sua volta sotto categorizzato in: Comunità scientifica; Comunità medica; Ong Ambientaliste; Start up del settore della carne coltivata. Non potendo analizzare compiutamente le singole posizioni, esse sono state categorizzate in: 1) Assolutamente a favore del divieto: il contributo si focalizza sulla dannosità complessiva della tecnologia colturale, sia per l’ambiente, sia per la salute umana, sia per l’economia ; 2) Favorevole al divieto: il contributo si focalizza in modo negativo solo su alcuni aspetti della carne coltivata ; 3) Neutrale: non dà giudizi di merito sull’opportunità legislativa ma tratta tematiche operative ; 4)Assolutamente contrario al divieto: non si condividono i presupposti scientifici della legge, ci si concentra sugli effetti negativi di un divieto (danni economici, ambientali e sociali);

53 Filiera Italia e Unione italiana food; Roberto Defez, primo ricercatore presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli; Cesare Gargioli, docente di biologia applicata presso il Dipartimento di Biologia dell'Università Tor Vergata di Roma; Alessandro Bertero, docente di biologia applicata presso il Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università degli Studi di Torino; Pier Sandro Cocconcelli, docente di microbiologia degli alimenti presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Legambiente; WWF Italia; Greenpeace Italia;Lega antivivisezione (LAV); Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA); SlowFood Italia; Stefano Biressi, docente di biologia molecolare presso il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale ed integrata (CIBIO) dell'Università di Trento; Donatello Sandroni, giornalista e divulgatore scientifico.

54https://www.wired.it/article/carne-coltivata-laboratorio-ritiro-divieto-governo-lollobrigida/; https://www.open.online/2023/10/15/carne-sintetica-lollobrigida-ritira-ddl/ ; https://www.ilfoglio.it/politica/2023/10/14/news/ritirata-patriottica-lollobrigida-si-rimangia-il-ddl-sulla-carne-sintetica--5781114/

55 Intesa come : “specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializ­ zazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.” (art. 1, lett. F)

56 18esimo considerando della direttiva;

57 Gli enti che hanno presentato considerazioni sono stati: Cellular Agriculture Europe;Beuc – The European Consumer Organisation; Essere Animali; Unione Italiana Food; Jeremy Coller Foundation; European Vegetarian Union; Italian Complementary Protein Alliance; Agricoltura Cellulare Italia; European Alliance For Plant-Based Foods; The Good Food Institute

58 https://www.politicheagricole.it/qt_camera

59La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.”

60 “Il testo è stato adottato dallo Stato membro prima della fine del periodo di sospensione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/1535. La Commissione invita pertanto lo Stato membro in questione a informarla del seguito dato, anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia. In questa fase non vi sono ulteriori osservazioni della Commissione.”

61 Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto, dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, dal relatore o dal Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non contrastanti con deliberazioni già adottate). (…) Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati). Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il proponente dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro Senatore lo fa proprio. Da https://www.senato.it/glossario/emendamenti

62 https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/56933_testi.htm

63 Franceschelli, Zambito, Martella, Giacobbe, La Marca, Zampa, Camusso, Furlan

64 Favorevoli 93 : Fratelli D’italia 5; Lega Salvini Premier – Sardo D’azione 19; Forza Italia – Berlusconi Presidente 12; Civici D’italia- Noi Moderati – Maie 6; Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 3; Autonomie 1; Astenuti 33: Partito Democratico – Italia Democratica E Progressista 29; Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 3; Autonomie 1; Contrari 28; Movimento 5 Stelle 22; Gruppo Misto 3; Autonomie 3.

65 Favorevoli 159 : Fratelli D’italia 91; Lega 38; Forza Italia – Ppe 26; Noi Moderati 3; Misto 1; Astenuti 34: Partito Democratico – Italia Democratica E Progressista 28; Azione – Italia Viva – Renew Europe 6; Contrari 53: Movimento 5 Stelle 35 Alleanza Verdi E Sinistra 10; Partito Democratico – Italia Democratica E Progressista 3; Misto - + Europa 2; Misto 2; Azione – Italia Viva – Renew Europe 1.

67 https://www.quirinale.it/elementi/103490

68 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, Bruxelles, 2 febbraio 2000, tratto da S. MASINI, Corso di diritto alimentare, p. 179

69 Pp. 180-181

70 TAB.

71 Art. 3 co. 2 lett. A), sub. i): “alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali, piante, microgarnismi, funghi o alghe”

72 Per una compiuta analisi del principio di precauzione e dei suoi connotati: C 100/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Guida agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (Testo rilevante ai fini del SEE), 23.03.2021

73 Causa251/78DenkavitFuttermittel/Ministrodell’Agricoltura,ECLI:EU:C:1979:252.

74 Cfr.anchecausaC-333/14TheScotchWhiskyAssociation,ECLI:EU:C:2015:845,punto59r

75 Causa C-270/02 Commissione/Italia, ECLI:EU:C:2004:78, punto 22; causa C-319/05 Commissione/Germania, ECLI:EU:C:2007:678

76 Causa C-270/02 Commissione/Italia, ECLI:EU:C:2004:78; causa C-319/05 Commissione/Germania, ECLI:EU:C:2007:678; causa C-148/15 Deutsche Parkinson Vereinigung, ECLI:EU:C:2016:776, punti 36, 40

77Cfr.adesempiocausa227/82VanBennekom,ECLI:EU:C:1983:354,punto40ecausa178/84Commissione/Germania(Reinheitsgebot),ECLI:EU:C:1987:126, punto 46.

78 Causa120/78Rewe/BundesmonopolverwaltungfürBranntwein,ECLI:EU:C:1979:42,punto8.

79 CausaC 448/98,Guimont,ECLI:EU:C:2000:663; causa 261/81 Rau/De Schmedt, ECLI:EU:C:1982:382;

80CausaC-473/98Kemikalieinspektionen/Toolex-AlphaAB,ECLI:EU:C:2000:379; causaC5/77Tadeschi/Denkavit,ECLI:EU:C:1977:144

81 Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal.

82 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 1991, 299.

83 Cass. 17 maggio 2019, n. 13425; v. anche Cass. n. 22577/ 2012;

84 https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/infringement-of-eu-law.html

85 Sul punto, per una esauriente elencazione degli illeciti in materia di sicurezza alimentare, vedasi: S. LINGUANTI, A. BAGGIANI, C. D’ASCENZI, Legislazione professionale e di sicurezza alimentare e sanità animale, 2022, cap. 7 e 10.

86 E’ complicato anche solo fare un esempio di tale condotta. Ad esempio il termine “cotoletta” , nel linguaggio comune, è già associato a vegetali (es. cotoletta di melenzane, di funghi, etc). Allo stesso modo il termine “burger” o “polpetta”. Non lo è però il termine “bistecca”. Pertanto, senza l’elenco tassativo di cui all’ultimo comma dell’art. 3, che dovrà essere prodotto mediante decreto del Ministero dell’Agricoltura entro l’1 febbraio, non può essere analizzata a pieno la portata del divieto.

87 D.Lgs. 193 del 06/11/2017

88 D.Lgs. 190 del 05/04/2006

89 D.lgs. 231 del 15/12/2017

90 N. GIORGIA, Riflessioni sul principio di proporzionalità nella vita della sanzione penale, in www.consultaonline.it, fasc. III 2022, pagg. 1025 ss. ; F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Giappichelli, 2021, 162 ss, tratto da https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/47941625/Il+principio+di+proporzionalità+%28003%29.pdf/2d149be1-1d50-b1c8-87dd-bb17c611bbe7?t=1690375622381