Cass. Sez.III n. 40029 del 28 ottobre 2008 (Ud. 23 set. 2008)
Pres. Grassi Est.Tardino Ric.Sarrecchia
Ambiente in genere. Occupazione demanio marittimo in assenza di concessione

L\'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" allorquando non sia legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la legittimità di un\'occupazione preceduta da una mera autorizzazione provvisoria della Circoscrizione Doganale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 23/09/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1876
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 014754/2008
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SARRECCHIA LUIGI, N. IL 30/04/1944;
avverso SENTENZA del 07/11/2007 TRIBUNALE di VELLETRI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FALCO Francesco, difensore del ricorrente. FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza (14.11.2007) Del Tribunale di Velletri che, a seguito di opposizione a decreto penale, aveva condannato SARRECCHIA Luigi alla pena di Euro 300,00, di ammenda per essere incorso nella violazione degli artt. 54 e 1161 c.n., (per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo sito in loc. Marina di Ardea, realizzandovi uno stabilimento balneare mediante il posizionamento sulla spiaggia di sedici lettini e ombrelloni e di altrettante basi per ombrellone), proponeva ricorso per correzione l\'imputato.
Eccepiva l\'inesistenza dell\'elemento oggettivo e soggettivo del reato:in considerazione che l\'imputato era stato autorizzato dalla Circoscrizione Doganale di Roma ad occupare un ulteriore tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 4000, anche se non aveva aspettato il compimento dell\'iter amministrativo:da cui, non già una condotta arbitraria, ma una condotta configurabile come illecito amministrativo;e, per quanto concerne l\'elemento psicologico del reato, deduceva come l\'intervenuta autorizzazione avrebbe dovuto fungere da sicura scusante.
In atti, come si evince dal testo della sentenza impugnata, risulta effettivamente la richiamata autorizzazione (...), precedentemente all\'illecito contestatola risulta anche che, nel contesto della disposizione, le autorità del Dipartimento delle Dogane imponevano al prevenuto d\'inviare copia del successivo provvedimento di concessione demaniale e, comunque, dare notizia dell\'eventuale diniego: dà cui si evince con chiarezza come l\'invocata autorizzazione fosse solo un atto procedimentale di natura precaria, semplicemente prodromico alla concessione, che è il solo titolo tipicamente idoneo ad abilitare all\'uso di uno spazio demaniale marittimo. Nel caso di specie lo stesso ricorrente da ragione di non essersi deliberatamente attivato al completamento dell\'iter burocratico e amministrativo, ma per questo solo fatto non può invocare la derubricazione del reato in illecito amministrativo, o la scusante della buona fede. E invero, l\'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria quando l\'occupazione non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace in precedenza rilasciato, e che costituisce un atto formale non surrogabile. Nel caso, poi, specifico, di un\'occupazione anche temporanea eventualmente quanto incidentalmente e provvisoriamente autorizzata, l\'occupazione del privato in attesa di un definitivo provvedimento di concessione (che non è il caso di specie, perché la fattispecie contestata insiste, invece, in un\'ingiustificata aspettativa, stante la mancata attivazione di ulteriori integrazioni burocratico - amministrative) implica sempre una condotta arbitraria: perché non è configurabile la buonafede quando l\'imputato deve dirsi in colpa per essersi erroneamente attestato su una posizione di mera aspettativa, che non può dirsi assolutamente giustificata dalla provvisorietà di una mera autorizzazione condizionata alla richiesta e all\'ottenimento del titolo concessorio, il ricorso va, pertanto, rigettato perché infondato, e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008