Cass. Sez. III n. 31155 del 24 luglio 2008 (Ud 12 giu 2008)
Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Cannetti ed altro
Ambiente in genere. Getto pericoloso di cose e scarico pietre

Con riferimento all’articolo 674 c.p. va ancora sottolineato l\'amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo "gettare" e come esso stia non solo a indicare l\'azione di chi lancia (più popolarmente, butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato ma è anche sinonimo di "mandar fuori, emettere" e non vi è dubbio che il reato de quo sia senz\'altro configurabile nel caso in cui alcune pietre siano state scaricate su un terreno che per la sua scarsa consistenza non era in grado assolutamente di reggerne il peso e di impedirne, quindi, lo scivolamento a valle.

Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Messina condannava Cannetti Pietro e Sferro Annunziata alla pena di euro 200 di ammenda oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, avendoli ritenuti entrambi responsabili del reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere, nella qualità di proprietari del terreno confinante con quello di De Francesco Onorato, per eseguire lavori sulla loro proprietà, provocato la caduta di grossi massi nel terreno della p.o. danneggiando le colture, la rete di recinzione, un tubo d’acqua e causando ferite mortali ad una cavalla. In Fiumedinisi il 23 agosto 2004.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati i quali deducono:
1) mancanza di motivazione limitandosi in motivazione il giudice ad affermare la fondatezza dell’accusa sulla base delle “risultanze dibattimentali” e “dell’escussione dei testi”;
2) travisamento delle dichiarazioni rese dai testi De Francesco Onorato, Bertino Cateno, Cannetti Agatino e Basile Antonino;
3) insussistenza del reato vietando la disposizione in esame il getto di oggetti solidi e liquidi.

Motivi della decisione.
Il ricorso è inammissibile.
In motivazione, seppure in maniera stringata, si fa comunque riferimento ai testi escussi ed alle risultanze dibattimentali per addivenire alla prova della colpevolezza degli imputati.
In relazione alle obiezioni sollevate dai ricorrenti con i primi due motivi si deve per contro rilevare che:
a) non vengono indicate le palesi contraddizioni in cui sarebbe caduta la p.o.;
b) per quanto concerne il teste Bertino, quest’ultimo fa riferimento nelle dichiarazioni rese alle sole operazioni di scarico e la mancanza di tracce di frana o di cedimento del terreno riferite dai testi Cannetti Agatino e Basile sono state evidentemente considerate non decisive in rapporto alle dichiarazioni della p.o. ed al dato obiettivo del danneggiamento denunciato e delle ferite riportate dal cavallo.
Le doglianze contenute nei primi due motivi, dunque, si appalesano inammissibili. Va ribadito, infatti, che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 3 1/05/2000 Rv. 216260); che le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità e che, pertanto, gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati ora dall’ad. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 4, n. 35683 del 10 luglio 2007 Rv. 237652); che, infine, è comunque onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 4, n. 37368 del 13 settembre 2007 Rv. 237302).
Anche il terzo motivo si appalesa del tutto generico ed in ogni caso esso appare manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l’amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo “gettare” e come esso stia non solo a indicare l’azione di chi lancia (più popolarmente, butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” (Sez. 1, n. 5626 del 14 ottobre 1999 Rv. 214849).
E non vi è dubbio che il reato de quo sia senz’altro configurabile nel caso in cui le pietre siano state scaricate su un terreno che per la sua scarsa consistenza non era in grado assolutamente di reggerne il peso e di impedirne, quindi, lo scivolamento a valle.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.