Cass. Sez. III n. 26437 del 24 giugno 2016 (Ud 13 apr 2016)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Copreni ed altro
Ambiente in genere. Analisi di campioni

L'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prescrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del primo comma, prevede possa essere dato "anche oralmente"), di talché può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/12/2014, il Tribunale di Monza dichiarava C.A. ed Ca.Al. colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-

quattordecies, e li condannava ciascuno alla pena di 9.000 Euro di ammenda; agli stessi - nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale della "B.E.A. s.p.a." - era contestato di non aver osservato le prescrizioni di cui al punto E 2.1. dell'autorizzazione integrata ambientale del 29/8/2007.

2. Propongono autonomi - ma identici - ricorsi per cassazione i due imputati, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.. La sentenza avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle analisi effettuate sui campioni prelevati il 23/2/2012; ciò con riguardo 1) alle modalità del prelievo, effettuato su un pozzetto esterno all'impianto, caratterizzato da acque di scarto provenienti anche da diverse strutture e, peraltro, in un giorno in cui vi erano lavori di manutenzione della torre di raffreddamento; 2) al rispetto della norma citata, atteso che le analisi non sarebbero state precedute dagli avvisi di cui alla stessa, e la comunicazione inviata non avrebbe contenuto le indicazioni dovute (richiedendo, peraltro, un facere in capo ai ricorrenti, come far conoscere la propria volontà di parteciparvi). Senza considerare, infine, che, fissato questo onere di comunicazione fino alle 17.00 del giorno delle analisi, si dovrebbe ritenere che il laboratorio cominciasse tali operazioni soltanto dopo quest'ora; il che apparirebbe del tutto improbabile, sì da vanificare l'eventuale presenza di un consulente di parte;

- falsa applicazione del combinato del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 5. La legge richiede che il campionamento venga effettuato a più riprese, nell'arco di tre ore; eventuali modalità differenti debbono esser giustificate da particolari esigenze, delle quali va dato atto al verbale. Orbene, nel caso di specie si sarebbe proceduto ad un unico campionamento (prelievo istantaneo), e di ciò il verbale non avrebbe fornito alcuna motivazione;

- violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. La sentenza avrebbe negato ad entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche con motivazione stringata, anzi mancante, senza tener conto del loro stato di incensuratezza, nè l'evidente tenuità del fatto contestato; sì da pervenire ad una pena eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano infondati.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv.226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti nè all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542;Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

4. Orbene, se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che i ricorrenti muovono al provvedimento impugnato si evidenziano come infondate; ed invero, dietro la parvenza di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto invocano una diversa ed alternativa lettura di tutte le risultanze processuali già esaminate dal Giudice di merito (modalità e tempi del campionamento; posizionamento del pozzetto;

presenza di lavori in corso), sollecitandone una valutazione nuova e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

A ciò si aggiunga, poi, che entrambi i gravami ripropongono - in questa sede - le medesime questioni già sollevate in primo grado, ed alle quali il Tribunale ha fornito adeguata e motivata risposta, insuscettibile di esser censurata dalla Corte di legittimità.

5. In primo luogo, con riguardo al numero dei prelievi, osserva preliminarmente il Collegio che i gravami richiamano una disposizione - D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 5, - abrogata dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

Ciò premesso, la sentenza ha evidenziato che l'indicazione di cui (oggi) alla tabella 5, parte II, D.Lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore) non costituisce un criterio legale di valutazione della prova e può esser derogata - anche con campionamento istantaneo - in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve esser data motivazione (per tutte, Sez. 3, n. 16054 del 16/3/2011, Catabbi, Rv.

250309); esigenze legate alle caratteristiche del ciclo produttivo, al tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), al tipo di accertamento (Sez. 3, n. 47038 del 7/10/2015, Branca, non massimata).

Esattamente come nel caso di specie, laddove le stesse prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale consentivano la deroga in esame.

Quel che, peraltro, entrambi i gravami disattendono del tutto.

6. In ordine, poi, all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., osserva il Collegio che la motivazione redatta dal Tribunale risulta, ancora, del tutto congrua e priva di vizi. In particolare, e richiamato il testo della norma (a mente del cui comma 1, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate), la sentenza ha evidenziato che nel verbale sottoscritto era contenuta l'esatta indicazione del luogo in cui le analisi si sarebbero svolte, con la precisazione che "qualora vogliate presenziare, dovrà esserne data comunicazione telefonica al laboratorio indicato entro le ore 17.00 del giorno del campionamento". Il che, all'evidenza, sta a significare - come ritenuto dal Giudice - che del giorno medesimo, ivi non menzionato, sarebbe stato comunque dato tempestivo avviso alle parti, proprio per consentire loro di effettuare la comunicazione; quel che i ricorrenti invero non negano, limitandosi a contestare il difetto di indicazione nel verbale del giorno di analisi (per certo, superato dal successivo avviso) e "l'onere di telefonata" posto a carico degli stessi (per certo, insuscettibile di costituire motivo di qualsivoglia nullità o mera irregolarità delle operazioni). E fermo restando, peraltro, che - per costante indirizzo di questa Corte - l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prescrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del comma 1, prevede possa essere dato "anche oralmente"), di talchè può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari (Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014, Arsena, Rv. 262750; Sez. 3, n. 33318 del 28/11/2012, Favaccio, Rv. 257131).

7. In ordine, infine sul punto, alla questione concernente l'orario massimo per l'avviso in esame (ore 17.00), ed il fatto che - a quel momento della giornata - le analisi sarebbero state comunque già iniziate, anche senza il consulente di parte, osserva la Corte che si tratta di una evidente e mera illazione, destituita di ogni fondamento.

8. Da ultimo, le circostanze attenuanti generiche.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire il costante indirizzo per cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);

proprio quel che si rinviene nella sentenza in oggetto, nella quale il Tribunale ha valorizzato, con riguardo ad entrambi gli imputati, l'assenza di elementi positivamente interpretabili nei loro confronti. Elementi che, per contro, i ricorrenti individuano nello stato di incensuratezza, con violazione del dettato dell'art. 62-bis c.p., u.c..

Quanto infine al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha motivato adeguatamente con riguardo all'irrogazione di una pena media, sottolineando il superamento di ben due valori, con conseguente maggior gravità della condotta ascritta.

I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016