TAR Lazio (RM), Sez II-Bis n. 8328, del 18 settembre 2013
Urbanistica.Ringhiera in ferro su un lastrico solare e corrimano in ferro su una scala che porta al lastrico solare.
I lavori eseguiti consistenti nella collocazione di una ringhiera in ferro su un lastrico solare e di un corrimano in ferro su una scala che porta al lastrico solare, non comportano di per sé, né la modifica della complessiva sagoma dell’edificio, né un aumento della superficie coperta e dei volumi interni, né un cambio di destinazione d'uso dei lastrico solare, che per le sue caratteristiche (posa orizzontale in piano di materiali calpestabili) denotava già una attitudine all’impiego pedonale ed implicava già la presenza di una scala di accesso, di modo che gli interventi contestati, lungi dal variarne la destinazione, consentono solo di migliorarne la fruizione in condizioni di maggiore comodità e sicurezza. Dunque, per l’intervento edilizio volto alla messa in sicurezza di un lastrico solare già idoneo all’uso pedonale, è quindi sufficiente la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 DPR 380/200l, alla stregua del criterio secondo cui sono liberi, e quindi non soggetti ad autorizzazioni o asseverazioni, tutti gli interventi edilizi di modifica della distribuzione degli spazi interni o di arredo e protezione degli spazi esterni volti, indipendentemente dai materiali utilizzati e dalla natura provvisoria o meno delle opere, solo ad ottimizzare le qualità e potenzialità intrinseche del preesistente manufatto, consentendone una migliore, più sicura o più ampia fruizione in conformità alle originarie destinazioni d’uso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 08328/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10146/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10146 del 2012, proposto da:
Renato Mazzocchi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio eletto presso Francesco Marascio in Roma, via G.B. Martini, 2;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv.Umberto Garofoli, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Benedetta Raschi, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento sulla richiesta di attuazione dell'ordinanza di demolizione d.d. n. 1157/12 di manufatto realizzato dalla controinteressata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Benedetta Raschi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
1 - Che il ricorrente propone il ricorso in epigrafe al fine di ottenere la condanna del Comune intimato a provvedere in senso positivo in ordine alla propria istanza in data 31.8.2012, volta a far eseguire l’ordinanza di demolizione adottata con D. D. prot. N. 1157 relativa ad alcuni manufatti realizzati dalla controinteressata, formulando altresì la domanda incidentale di adozione di misure cautelari urgenti;
2 - Che la controinteressata, costituitasi in giudizio, allega viceversa l’illegittimità dell’ordinanza di cui la ricorrente vorrebbe ottenere l’esecuzione, trattandosi di un intervento edilizio avvenuto in conformità alla DIA a suo tempo presentata e non contraddetta in termini dal Comune, così come attestato dal sopralluogo eseguito da parte dei Vigili Urbani a lavori ultimati e che lo stesso intervento, come espressamente rilevato dall'Ufficio edilizia Privata di Roma Capitale, per il tipo di lavori eseguiti, consistenti nella collocazione di una ringhiera in ferro su un lastrico solare e di un corrimano in ferro su una scala pre-esistente che porta al lastrico solare, non comporta di per sé, né modifiche della sagoma, né modifiche della superficie, né aumento di volume, né cambio di destinazione d'uso dei lastrico solare, e quindi richiede solo la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 DPR 380/01;
3 - Che alla camera di consiglio convocata per l’esame dell’istanza cautelare è emersa la possibilità, di cui sono stati informati i difensori di parte presenti, di decidere il giudizio con sentenza succintamente motivata, e che il giudizio viene quindi deciso in sede cautelare, previo esame protrattosi in più camere di consiglio in ragione della novità delle questioni;
4 - Che la vicenda contenziosa può essere riassunta nei seguenti termini: nell'agosto del 2010 la contro interessata presentava al Comune intimato, Municipio VI, una comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di una ringhiera in ferro per la messa in sicurezza del proprio lastrico solare, la cui istallazione avveniva alla fine del mese di settembre 2010;
5 - Che Successivamente, in data 24.07.2012 il Municipio Roma VI, Unità Tecnica Organizzativa - Ufficio Edilizia Privata, notificava alla controinteressata la determinazione dirigenziale n. 1157, con la quale veniva ordinata la demolizione della scala esterna;
6 - Che dopo qualche giorno la controinteressata presentava al Municipio Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), con relazione tecnica asseverata, chiedendo contestualmente all'amministrazione di voler interrompere la procedura demolitoria;
7 - Che in data 17.12.2012 – già in pendenza del ricorso in epigrafe - l'amministrazione inviava alla Sig.ra Raschi la nota prot. n. 91068, con la quale comunicava che la S.C.I.A. non poteva essere accolta in quanto "gli interventi richiesti eccedono il predetto titolo trattandosi di interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia” in relazione al “mutamento della destinazione d'uso in terrazzo", precisando che era "comunque fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 22 c. 2 lett. b) L.R. 15/08”. L’interessata presentava dunque, in data 14.02.2013, regolare Accertamento di Conformità ai sensi degli articoli 22, commi 1 e 2, lett. B), della L. R. del Lazio n. 15/08 (istanza prot. n. 13539 del 14.2.2013), senzaottenere risposta;
8 - Che tale ultima circostanza non è comunque rilevante ai fini della decisione del ricorso sul silenzio, che deve comunque essere accolto per la violazione dei principi di certezza giuridica e del legittimo affidamento, sul duplice presupposto sia dell’obbligo del Comune di dare comunque risposta all’istanza del ricorrente, sia dell’obbligo del Comune di pronunciarsi comunque sull'istanza di accertamento di conformità, presentata dalla contro interessata proprio su sollecitazione della stessa Amministrazione, quale necessario adempimento preliminare alla esecuzione –richiesta dal ricorrente- del proprio provvedimento di demolizione n. 1157 del 2012 pena la violazione dell'art. 22, L.R. n. 18/05;
9 – Che alla stregua del vigente c.p.a. l’accoglimento del ricorso sul silenzio deve estendersi alla individuazione dell’atto o del comportamento dovuto, così come richiesto dal ricorrente, quando lo stesso abbia contenuto vincolato, circostanza, questa, certamente presente in caso di esecuzione di un precedente ordine di demolizione, ma revocata in dubbio dalla sopravvenuta necessità di pronunciarsi previamente sulla domanda di accertamento di conformità del medesimo intervento edilizio;
10 – Che, alla stregua di un criterio di efficacia sostanziale della tutela giurisdizionale e di economia processuale, il Collegio ritiene quindi di esaminare l’ulteriore profilo controverso, concernente il rapporto fra infondatezza dell’istanza di accertamento di conformità ed obbligatoria esecuzione del precedente ordine di esecuzione;
11 – Che, al contrario, l’accertamento, da parte del Tribunale, dell’obbligo di dare diretta esecuzione all’ordine di demolizione previa reiezione della domanda di accertamento trova un insormontabile ostacolo proprio nella palese fondatezza della stessa domanda;
12 – Che dalla documentazione allegata agli atti del giudizio risulta, infatti, che:
1) l’intervento edilizio, che il ricorrente chiede di demolire e di cui la contro interessata chiede l’accertamento di conformità, è avvenuto in conformità alla DIA a suo tempo presentata e non contraddetta in termini dal Comune, così come attestato dal sopralluogo eseguito da patte dei Vigili Urbani a lavori ultimati;
2) lo stesso intervento, come espressamente rilevato dall'Ufficio edilizia Privata di Roma Capitale, per il tipo di lavori eseguiti, consistenti nella collocazione di una ringhiera in ferro su un lastrico solare e di un corrimano in ferro su una scala che porta al lastrico solare, non comporta di per sé, né modifiche della sagoma, né modifiche della superficie, né aumento di volume, né cambio di destinazione d'uso dei lastrico solare, e quindi richiede solo la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 DPR 380/200l;
13 – Che il primo profilo non assume valore dirimente, stante il carattere di illecito permanente dell’abuso edilizio, che è destinato a veder progressivamente aggravare il proprio impatto sul territorio, anche in relazione al successivo uso del manufatto abusivo ed all’inevitabile effetto emulativo, e che quindi, secondo il principio di legalità insito al nostro sistema Costituzionale ed anche per la presenza delle previste forme di pubblicità in occasione degli interventi edili e delle formalità pubblicistiche dei trasferimenti immobiliari (rogito notarile e trascrizione), non può generare alcun affidamento, e quindi determinare alcuna convalescenza, in conseguenza del semplice decorso del tempo: in tal modo, il decorso dei termini previsti in caso di DIA e SCIA preclude l’intervento pubblico riferito ai profili formali e procedurali, ma non il successivo accertamento della non conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ad esso applicabili;
14 – Che, a giudizio del Collegio, merita al contrario apprezzamento il secondo profilo indicato, in quanto i lavori eseguiti, consistenti nella collocazione di una ringhiera in ferro su un lastrico solare e di un corrimano in ferro su una scala che porta al lastrico solare, non comportano di per sé, né la modifica della complessiva sagoma dell’edificio, né un aumento della superficie coperta e dei volumi interni, né un cambio di destinazione d'uso dei lastrico solare, che per le sue caratteristiche (posa orizzontale in piano di materiali calpestabili) denotava già una attitudine all’impiego pedonale ed implicava già la presenza di una scala di accesso, di modo che gli interventi contestati, lungi dal variarne la destinazione, consentono solo di migliorarne la fruizione in condizioni di maggiore comodità e sicurezza;
15 – Che per l’intervento edilizio in esame, volto alla messa in sicurezza di un lastrico solare già idoneo all’uso pedonale, è quindi sufficiente la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 DPR 380/200l, alla stregua del criterio secondo cui sono liberi, e quindi non soggetti ad autorizzazioni o asseverazioni, tutti gli interventi edilizi di modifica della distribuzione degli spazi interni o di arredo e protezione degli spazi esterni volti, indipendentemente dai materiali utilizzati e dalla natura provvisoria o meno delle opere, solo ad ottimizzare le qualità e potenzialità intrinseche del preesistente manufatto, consentendone una migliore, più sicura o più ampia fruizione in conformità alle originarie destinazioni d’uso;
16 – Che la non infondatezza della domanda di accertamento di conformità, su di cui il Comune deve pronunciarsi prima di poter disporre la demolizione, conclusivamente osta a che l’accoglimento del ricorso in epigrafe entri nel merito del comportamento dovuto dal Comune intimato quanto all’esecuzione dell’ordine di demolizione;
17 – Che il ricorso deve quindi essere accolto nei predetti limiti, e che tuttavia la novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune intimato di pronunciarsi sulla domanda di accertamento di conformità e di conseguenza sull’istanza di esecuzione dell’ordine di demolizione, meglio individuati in premessa, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, entro il termine di giorni sessanta dalla notifica a cura di parte o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2013, 18 aprile 2013, 23 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)