Cass. Sez. III n. 14741 del 11 aprile 2016 (Ud 11 feb 2016)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Gavioli
Ambiente in genere.Inosservanza delle prescrizioni AIA

Il fatto costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni AIA o di quelle imposte dall'autorità competente, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4 e non è più previsto dalla legge come reato

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza emessa in data 17/03/2015, depositata in pari data, il tribunale di SULMONA dichiarava GAVIOLI STEFANO colpevole del reato di cui all'art. 29- quattuordecies, d. Igs. n. 152 del 2006, in relazione a fatti contestati come accertati in data 14/11/2011, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.


2. Ha proposto ricorso GAVIOLI STEFANO, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui ha dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'attribuzione della responsabilità al ricorrente per il sol fatto di essere l'amministratore delegato e legale rappresentante della ASA s.r.l. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza, in quanto, sostiene il ricorrente, egli sarebbe stato condannato solo per tale qualità, ossia quale gestore dell'impianto di compostaggio della società ASA s.r.l. per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'a.i.a.n. 126/113 del 30/06/2009 rilasciata dalla regione Abruzzo, integrata con nota R.A. 134665 del 27/06/2011; diversamente, si sostiene, vi era stato il conferimento di una delega di funzioni per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al vice presidente del C.d.A. Massimi, cessato dalla carica in data 20/12/2011, dunque responsabile al momento del fatto; il tribunale avrebbe disatteso la tesi difensiva asserendo che la delega in capo al Presidente riguardava tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo al Presidente e non quelli relativi all'amministratore delegato e, dall'altro, non risultava effettiva in quanto riguardava tutti gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione; che la delega fosse effettiva, invece sarebbe dimostrato dalla stessa giurisprudenza del tribunale di Sulmona, essendo stato in un caso assolto ed in un altro caso archiviato il procedimento penale nei confronti del Gavioli, riconoscendolo estraneo alla gestione dell'impianto, proprio a seguito del conferimento della delega di funzioni; nessuna responsabilità infatti sarebbe ravvisabile a titolo di culpa in vigilando, non essendo il ricorrente né consapevole dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. né emergendo segnali concreti che lo inducessero a dubitare del corretto svolgimento delle funzioni svolte dal delegato.


2 Nel corpo del medesimo motivo, infine, sono contenute censure che investono il trattamento sanzionatorio, avendo il giudice escluso le attenuanti generiche per i precedenti; diversamente, si sostiene, avrebbero dovuto essere valutati diversi fattori attenuanti, quali l'esistenza della delega e il difetto di responsabilità del ricorrente.


CONSIDERATO IN DIRITTO


3. Il ricorso dev'essere accolto, anche se per ragioni diverse da quelle oggetto dei motivi proposti.


4. Ed invero, il fatto oggetto di contestazione rientra nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-quattuordecies, nuovo comma secondo, oggi sanzionato solo amministrativamente per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 2014, in vigore dall'Il aprile 2014.

A tal proposito, occorre precisare che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali: G.U. Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2014 - Suppl. Ordinario n. 27), entrato in vigore 1'11/04/2014, all'art. 7, comma 13 riscrive l'art. 29-quattuordecies al fine di rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche.

In particolare, per quanto qui di interesse, all'art. 29- quattuordecies, i novellati commi 2, 3 e 4 sono volti a graduare le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA.

Rispetto al testo previgente viene ridotta la sanzione genericamente prevista (il comma 2 prevede, in proposito, una depenalizzazione, sostituendo l'ammenda di 5.000-26.000 Euro, con una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500-15.000 Euro), mentre viene aumentata la sanzione nei casi di maggior pericolo (la sanzione massima viene prevista dal comma 4 per una serie di casi tra i quali ricadono quelli previsti dal comma 1, vale a dire gestione di rifiuti pericolosi o scarichi di sostanze pericolose, e in misura analoga a quella prevista dal medesimo comma 1).

La nuova disciplina è, pertanto, così articolata: il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29- quattuordecies, comma 2 come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 2014, prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 Euro a 15.000 Euro "Salvo che il fatto costituisca reato", nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

Il successivo comma 3, invece, prevede "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" l'applicazione della sola pena dell'ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. Infine, il successivo comma 4 prevede un trattamento sanzionatorio più elevato (ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro ed arresto fino a due anni) nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.


5. La fattispecie oggetto di esame da parte di questa Corte, peraltro, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4 in quanto riguarda l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative contenute all'art. 14 dell'A.I.A. 126/113 del 30/06/2009 integrata con nota RA 134665 del 27/06/2011; detta inosservanza, riguardante i quattro punti descritti nell'imputazione, non rientra in alcune delle ipotesi contemplate dal comma 3 o dal comma 4 dell'art. 29-quattuordecies (trattasi, in particolare: della mancata presentazione nel termine previsto del progetto di revamping complessivo dell'impianto; della mancata trasmissione dei certificati di collaudo a caldo dell'impianto del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene nonché dell'apposita relazione circa i monitoraggi e le verifiche atte a verificare il rispetto dei limiti emissivi di legge, essendo peraltro risultato che il sistema di abbattimento delle emissioni installato fosse privo del dispositivo consistente nella camera di calma; della mancata effettuazione delle analisi delle acque sotterranee nei pozzi piezometrici secondo le tempistiche stabilite nel piano di 4 monitoraggio e controllo vigente; dalla mancata evidenziazione della conformità dell'impianto alla DGR 1244/2005 in relazione alla gestione delle arie esauste).


6. Il fatto rientra, pertanto, nella nuova previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies, comma 2 con conseguente intervenuta depenalizzazione e necessità di disporre l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per non essere il fatto costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni AIA o di quelle imposte dall'autorità competente, non rientrante in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 29-quattuordecies, commi 3 e 4, più previsto dalla legge come reato (v., per un'applicazione di tale principio: Sez. 3, n. 40532 del 11/06/2014 - dep. 01/10/2014, Avesani e altro, Rv. 259924). 7. Non contenendo, tuttavia, il D.Lgs. n. 46 del 2014 una disciplina transitoria con riferimento alla necessità di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative introdotte dall'Il aprile 2014, trova applicazione il principio di diritto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41 la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012 - dep. 28/06/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694).


8. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio per non essere più il fatto (come contestato) previsto dalla legge come reato, formula che, nel caso in esame, si ritiene essere quella più favorevole per il ricorrente. Ed infatti, in tema di declaratorie di cause di non punibilità, il giudice non è tenuto - qualora il fatto per cui sia stata esercitata l'azione penale non sia più previsto dalla legge come reato e la situazione probatoria, come nel caso in esame, non sia cristallizzata con i caratteri dell'evidenza - al preventivo accertamento per verificare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato prima di pronunciare la sentenza assolutoria, atteso che sarebbe ultronea e defaticante, qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante (Sez. 5, n. 4349 del 28/10/2008 - dep. 30/01/2009, Carloni e altri, Rv. 242955).


P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.


Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, 1'11 febbraio 2016