Consiglio di Stato Sez. VII n. 7175 del 20 agosto 2024
Ambiente in genere. AIA e prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 RD 1265/34 

L’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione: ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della suddetta Conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34. Una diversa previsione, del resto, sarebbe stata distonica con la natura della conferenza di servizi prevista dall’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006, conferenza che è di tipo decisorio ed è caratterizzata dal fatto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti. Si deve quindi ritenere che il richiamo, da parte dell’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, alle “prescrizioni” ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva.

Pubblicato il 20/08/2024

N. 07175/2024REG.PROV.COLL.

N. 06813/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6813 del 2020, proposto da
Comune di Colonnella, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio 1;

contro

Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Arta Abruzzo, Arta della Provincia di Teramo, Asl Teramo, non costituite in giudizio;

nei confronti

Stam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Borgani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n.185/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stam S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Fausto Corti e l'avvocato Gianfranco Borgani, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il Comune di Colonnella ha impugnato il provvedimento del 12 maggio 2016 con cui la Regione Abruzzo ha rilasciato in favore della STAM s.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC 026/96, relativa all’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzante mediante il trattamento di rifiuti organici (c.d. compostaggio) all’interno del territorio comunale.

E’ bene precisare che tale AIA è stata rilasciata a STAM in rinnovo alla autorizzazione originaria all’attività di recupero di rifiuti, ottenuta da STAM il 12 maggio 2011, ed avente scadenza 12 maggio 2016.

1.1. A sostegno del ricorso l’amministrazione comunale ha dedotto, in sintesi:

i) la contrarierà alla legge e l’irrazionalità della decisione della Regione di concedere una autorizzazione “provvisoria” senza aver concluso l’attività istruttoria prescritta dalla normativa in materia e, in particolare, in difetto del parere vincolante dell’ARTA, obbligatorio ai sensi del sesto comma dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, la quale non aveva preso parte alle riunioni della Conferenza dei servizi a fronte della mancata presentazione da parte della STAM della documentazione prescritta dal D.G.R. n. 4/2016;

ii) l’irrazionalità della decisione della Regione di rilasciare l’autorizzazione al fine di evitare la scadenza della iscrizione della STAM al registro iscrizione provinciale, presupposto di ogni attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, così omettendo di bilanciare l’interesse privato con l'interesse pubblico, anche a fronte della delicatezza della materia;

iii) la violazione dei criteri di insediamento previsti dal Piano della Provincia di Teramo, come rilevato nel parere negativo del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo acquisito nella seduta della conferenza dei servizi del 12 maggio 2015;

iv) la violazione dell’art. 29 quater, comma 6, del d. lgs. 152/2006, in forza del quale nell’ambito della conferenza di servizi vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934, in quanto la Regione avrebbe disatteso il diniego dell’autorizzazione sanitaria disposto dal Sindaco di Colonnella con provvedimento del 11 maggio 2016.

2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Comune di Colonnella ha impugnato la determinazione del 21 dicembre 2017 n. DPC 026/323, successivamente integrata dalla Determina n. DPC 026/76 del 12 gennaio 2108, con cui la Regione ha sostituito la precedente A.I.A. del 12 maggio 2016 ed ha rilasciato a STAM l’AIA definitiva con validità di 10 anni.

2.1. A sostegno del ricorso per motivi aggiunti il Comune ha dedotto, in sintesi:

i) e ii) la reiterata violazione dei criteri di insediamento previsti dal piano provinciale per i rifiuti;

iii) la carenza d'istruttoria e motivazione poiché la Conferenza dei servizi aveva sorvolato sulle gravi criticità ambientali che erano emerse nel corso della seduta del 25 luglio 2017, come riportato nella stessa A.I.A.;

iv) la reiterata mancata considerazione del diniego della autorizzazione sanitaria disposto dal Sindaco di Colonnella.

3. Con sentenza n. 185 del 21 maggio 2020 il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo ha respinto il ricorso.

3.1. Quanto alle denunciata illegittimità dell’A.I.A. di cui ai primi due motivi del ricorso introduttivo, il TAR ha ritenuto legittima la decisione della Regione di concedere un’AIA “provvisoria” alla STAM al fine di impedire la cancellazione della stessa dall'Albo delle ditte esercenti l'attività di gestione dei rifiuti, permettendole così di proseguire l’attività in attesa del provvedimento definitivo, allo stesso tempo concedendole un termine per produrre la documentazione richiesta ai sensi della sopravvenuta DGR n. 4 del 12 gennaio 2016.

3.2. Quanto alla questione del diniego della autorizzazione sanitaria sindacale di cui al quarto motivo del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto che il diniego disposto dal Sindaco di Colonella non fosse adeguatamente motivato, in quanto privo di elementi oggettivi di valutazione quali le misurazioni strumentali olfattometriche e i riscontri tossicologici sulla popolazione circostante, correlati alle emissioni odorigene provenienti dalla ditta STAM;

3.3. Quanto alla denunciata violazione dei criteri di localizzazione di cui ai restanti motivi di ricorso, il TAR ha ritenuto le censure tardive, in quanto la questione sarebbe già stata verificata con esito positivo in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale.

4. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Colonnella ha interposto appello.

5. Si è costituita in resistenza la STAM s.r.l., concludendo per il rigetto del gravame e la contestuale conferma della sentenza di primo grado.

6. La causa è stata chiamata all'udienza straordinaria del 5 giugno 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardive le censure inerenti alla localizzazione dell’impianto STAM.

7.1. Secondo il TAR, essendo stata la questione relativa alla localizzazione dell’impianto già stata verificata con esito positivo in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale, il Comune avrebbe dovuto impugnare, nel termine decadenziale di 60 giorni, il parere reso dal Comitato V.I.A. regionale, che si era espresso favorevolmente sulla localizzazione.

7.2. Sostiene l’appellante che il progetto della STAM non sarebbe stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale, ma a mera procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 165/2006.

7.3. Il rilievo è esatto ma non è in sé idoneo a mutare la decisione del primo giudice.

Effettivamente nel corso del procedimento il progetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D. L.vo 4/2008, e nell’ambito del parere reso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale del 17 maggio 2011, nel paragrafo relativo ai “Rapporti del progetto con pianificazione e vincoli”, si legge quanto segue: “PIANO POV. GESTIONE RIFIUTI area potenzialmente idonea non interessata da criteri escludenti o penalizzanti”.

7.3.1. Il suddetto parere, dunque, ha ritenuto che il sito di progetto non fosse soggetto ad alcun criterio escludente, né penalizzante¸ quanto alla localizzazione dell’impianto; ciò nonostante il Comune non l’ha impugnato formalmente nel presente giudizio, né in sede separata.

7.3.2. Risulta inoltre dal verbale della riunione convocata per il 25 aprile 2016 dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione, prodotto dalla Regione in data 6 ottobre 2016, che tale questione era già stata esaminata in sede di rilascio, alla STAM, della prima e originaria autorizzazione, di cui al R.I.P. 260/TE del 12/05/2011 (citato nella A.I.A. del 12 maggio 2016): nel verbale della riunione del 26 aprile 2016, sopra citata, si legge, al proposito che “ In merito alla localizzazione ed alle relative fasce di rispetto della Ditta Stam, tali problematiche sono già state affrontate in sede di rilascio del RIP ed in tale circostanza al Comune è stato chiesto se l’attività della Ditta era compatibile con il vigente Piano Regolatore e quest’ultimo si è espresso con parere favorevole e con cambio di destinazione d’uso..”: ebbene, seppure sia evidente che le questioni di compatibilità con lo strumento urbanistico non rientrano, a rigore, tra le valutazioni di compatibilità rispetto al Piano provinciale dei rifiuti, è però evidente che già in quella sede era stata valutata la conformità dell’impianto con i criteri di localizzazione, rispetto ai quali, evidentemente, il Comune non aveva effettuato alcun rilievo specifico, omettendo comunque di impugnare il RIP.

7.3.3. Deve pertanto essere confermata la statuizione del TAR che ha ritenuto inammissibile, per tardività, la censura relativa alla violazione dei criteri di localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, previsti nel Piano provinciale dei rifiuti.

8. Con il secondo motivo l’appellante lamenta che, in ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe errata in quanto non potrebbe ritenersi preclusa dal (peraltro inesistente) parere V.I.A. la verifica della corrispondenza dell’A.I.A. concessa alla STAM con la disciplina in materia di localizzazioni degli impianti di compostaggio, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi. Conseguentemente il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione da parte del progetto STAM dei criteri di localizzazione, accertata nell’ambito della conferenza dei servizi per tramite del parere reso dal Servizio di Gestione dei Rifiuti, il quale costituiva una insuperabile preclusione all’assunzione dei provvedimenti impugnati.

8.1. La censura è infondata per le ragioni già indicate nei paragrafi che precedono: la censura relativa alla violazione dei criteri di localizzazione è tardiva, perché attiene a provvedimenti presupposti (l’autorizzazione provvisoria di cui al RIP rilasciata il 12 maggio 2011 e il parere sulla Valutazione di assoggettabilità ambientale) che il Comune non risulta aver impugnato.

9. Con il terzo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TAR, nel respingere le censure aventi ad oggetto la decisione della Regione di rilasciare un’A.I.A. provvisoria, ha ritenuto che la STAM fosse già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, e che il rilascio dell'A.I.A. "provvisoria" fosse esclusivamente finalizzato a consentire alla società la prosecuzione dell'attività in attesa del provvedimento definitivo.

9.1. Relativamente al primo profilo, l’appellante rileva che il possesso, da parte di STAM, di una precedente autorizzazione sarebbe irrilevante, stante che la sostituzione della stessa è stata imposta dal D.Lgs. 46/2014, che ha esteso l’AIA alle imprese che ne erano prive; quanto al secondo profilo, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che il ritardo nell’iter per il rilascio dell’A.I.A. definitiva era stato determinato dalla stessa STAM, la quale non aveva depositato in tempo utile la documentazione integrativa che era stata richiesta con la DGR 4/2016.

In ogni caso, la normativa in materia non contemplerebbe il rilascio di autorizzazioni “provvisorie”, che nel caso in esame era finalizzato a massimizzare l’interesse privato con integrale sacrifico di quello pubblico.

9.2. La censura è infondata.

Seppure l’AIA del 12 maggio 2016 sia stata rilasciata in difetto di alcuni pareri, e perciò in via “provvisoria” ed al fine di evitare una interruzione dell’attività aziendale, occorre rilevare, da una parte, che l’appellante, nonostante l’attività della STAM fosse già stata avviata dal 2011, non è stata in grado di individuare motivi sostanziali che avrebbero dovuto impedire la continuazione dell’attività, a parte quelli relativi alla violazione dei criteri di localizzazione, che però sono stati dedotti con ritardo; d’altra parte, la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali necessarie per la continuazione dell’attività è stata accertata dai pareri acquisiti nel prosieguo del procedimento, poi sfociato nei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti; inoltre, va rilevato che, alla data del 12 maggio 2016, la STAM aveva già prodotto tutta la documentazione necessaria in cartaceo, ma la Regione non aveva dato corso agli accertamenti di competenza, sicché la situazione era caratterizzata dalla mancanza di serie prove circa la ricorrenza di condizioni sostanziali ostative: in tale situazione la Regione non avrebbe potuto negare il rinnovo, provocando l’interruzione dell’attività già avviata da cinque anni, a meno di contravvenire a principi generali che assistono l’azione amministrativa, tra i quali il principio dell’affidamento. Pertanto, l’autorizzazione “provvisoria”, rilasciata il 12 maggio 2016, in realtà ha realizzato un equo contemperamento tra l’interesse pubblico e quello privato, in un contesto normativo che non impedisce esplicitamente il rilascio di autorizzazioni “provvisorie”, che poi sono autorizzazioni sottoposte a condizione risolutiva.

10. Con il quarto motivo l’appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il TAR ha ritenuto immotivato il diniego della autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco del Comune di Colonnella.

10.1. Sul punto il TAR ha affermato che il dissenso del Comune reso in Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 29 quater d. lgs. n. 15272006 s.m.i., “non risulta idoneamente motivato ed è privo di prescrizioni sindacali. Ne discende che non si è in presenza di un dissenso propositivo ma di un diniego del parere igienico sanitario privo di elementi oggettivi di valutazione quali le misurazioni strumentali olfattometriche e riscontri tossicologici sulla popolazione circostante delle eventuali emissioni odorigene emesse dalla Ditta STAM. L'art. 29 quarter comma 6 del d.lgs. n° 152/2006 sancisce che nell’ambito della Conferenza di Servizi, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. n°1265 del 27/07/1934, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. Le motivazioni sulle quali si fonda il diniego, invece, non contengono alcuna contestazione circa la violazione dei limiti di emissione previste in autorizzazione, non sono supportate da misurazioni strumentali ed elementi oggettivi e non dimostrano la eventuale sussistenza di un danno alla salute.”

10.2. Si deve preliminarmente precisare che, in occasione della riunione della Conferenza dei servizi del 12 maggio 2016, il Comune ha prodotto un provvedimento del Sindaco che negava l’autorizzazione sanitaria.

10.3. Secondo l’appellante con tale statuizione il TAR avrebbe eluso la censura, con cui si contestava che alla Conferenza dei servizi non era consentito entrare nel merito della valutazione operata dal Sindaco di Colonnella, esercitando in sua vece il potere che gli era attribuito in via esclusiva dall’ordinamento: ciò per la ragione che le autorizzazioni sanitarie previste dall’art. 216 del R.D. n 1265/34 (autorizzazione sindacale all’esercizio di industrie insalubri) non rientrerebbero nell’elenco di quelle che l’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006 indica essere sostituite dall’autorizzazione integrata ambientale: proprio il citato articolo 29 quater, invece, stabilisce la necessità di acquisire le suddette autorizzazioni nell’ambito della Conferenza di servizi.

L’appellante fa discendere da ciò l’affermazione secondo cui la Regione era vincolata a recepire il parere espresso dal Sindaco, mentre invece se ne è discostata assumendo che il predetto diniego sindacale non sarebbe stato conforme a quanto previsto dall’art. 29 quater, comma 6, del D. L.vo 152/2006.

10.4. Anche questa censura è infondata.

10.4.1. L’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, stabilisce che “Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.

Si rammenta altresì che:

- l’art. 216 del R.D. n. 1265/34 prevede che l’attivazione di una fabbrica che eserciti una industria insalubre è soggetta a preventiva comunicazione scritta al sindaco “il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele”;

- l’art. 217 del R.D. n. 1265/34 prevede che “Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.”

10.4.2. Ambedue le citate norme del R.D. n. 1265/34 in effetti non prevedono il rilascio di una preventiva autorizzazione da parte del sindaco: semmai prevedono che questi possa negare l’attivazione “quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica”; fuori da tale ipotesi il sindaco può solo imporre “prescrizioni”. La ragione per cui i provvedimenti in questione non vengono richiamati nell’Allegato IX al D. L.vo 152/2006, recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”, risiede dunque nel fatto che in realtà tali provvedimenti non costituiscono dei veri e propri atti autorizzativi, cioè dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell’interessato.

10.4.3. L’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione: ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della suddetta Conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34. Una diversa previsione, del resto, sarebbe stata distonica con la natura della conferenza di servizi prevista dall’art. 29 quater del D. L.vo n. 152/2006, conferenza che è di tipo decisorio ed è caratterizzata dal fatto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti.

10.4.4. Si deve quindi ritenere che il richiamo, da parte dell’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, alle “prescrizioni” ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva.

10.5. Sulla base delle considerazioni che precedono va confermata l’appellata sentenza nel capo che ha respinto l’originario IV motivo di ricorso, sia pure con motivazione integrata.

11. Infine, con il quinto motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR ha respinto l’originario terzo motivo aggiunto, con cui si deduceva l’illegittimità, per deficit istruttorio e di motivazione, della determinazione della Giunta Regionale n. DPC026/323 del 21 dicembre 2017, recante l’a.i.a. definitiva per un periodo di 10 anni, nonché la determinazione DPC026/7 del 12 gennaio 2018, recante prescrizioni integrative.

11.1. Nella appellata sentenza si legge, nella parte conclusiva, quanto segue:

“Infine si rileva che il Comitato VIA della Regione Abruzzo, nel predetto parere n. 1727 del 17/05/2011, ha previsto la seguente prescrizione: "Va effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee...nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri. La STAM ha ottemperato a quanto ivi prescritto inoltrando dal 2013 agli Enti preposti le relative comunicazioni semestrali inerenti i risultati delle analisi di autocontrollo effettuate sui campioni delle acque sotterranee prelevati presso i due piezometri predisposti nel sito industriale, tese alla valutazione dello stato di qualità dell'acquifero presente nel sottosuolo. In relazione all’analisi dell'area in cui ricade l'impianto de quo, l'ARTA, con nota prot. 5547 del 06-09-2016, aveva preso atto delle risultanze delle analisi effettuate dalla STAM in sede di autocontrollo e aveva dato atto che la contaminazione era preesistente all'inizio dell'attività della STAM. L'area, inoltre, è interessata da diversi insediamenti industriali in cui sono stati riscontrati i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee. Alla luce delle predette considerazioni si rileva che i parametri oggetto di superamento non sono rapportabili e riferibili all'attività del ciclo produttivo svolto dalla STAM i cui residui organici, tra l'altro, sono risultati in linea con gli esiti delle analisi relative ai piezometri ubicati nelle aziende limitrofe. Sostiene infatti l’appellante che le argomentazioni dedotte in sentenza non sarebbero evincibili dal provvedimento impugnato, né sarebbero emerse in seno alla conferenza dei servizi, trattandosi piuttosto di argomenti introdotti a posteriori nel corso del giudizio dalla difesa regionale, con conseguente violazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la motivazione di un atto amministrativo può essere integrata in sede giudiziale solo con la convalida e non con atti processuali o scritti difensivi.”.

11.2. Secondo l’appellante tale motivazione non sarebbe sufficiente a superare quanto dedotto nell’originario terzo motivo aggiunto, con cui si deduceva che la Regione non aveva considerato le gravi criticità ambientali emerse nel corso della riunione della Conferenza dei servizi del 25 luglio 2017, in relazione al superamento dei limiti di manganese e ferro, in relazione alla contaminazione riscontrata nella zona industriale di Contrada Valle Cupa, nel Comune di Colonnella, ed in relazione al superamento delle C.S.C. della matrice acqua sotterranea: su tali aspetti, nei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti non sarebbe dato riscontrare alcuna considerazione.

11.3. Il Collegio osserva che nell’A.I.A. rilasciata il 21 dicembre 2017 si riporta un ampio stralcio del verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 25 luglio 2017 e si richiamano i successivi pareri acquisiti dalle competenti Amministrazioni nonché la proposta di piano di caratterizzazione presentato dalla STAM; nella parte dispositiva vengono quindi indicate una serie di prescrizioni. Con il successivo provvedimento del 12 gennaio 2018 le prescrizioni sono state integrate, in particolare con la previsione che “Va effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee…nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari pieziometri”.

11.4. Nell’A.I.A. del 21 dicembre 2017, inoltre, si richiamano (i) la nota ARTA Abruzzo, Distretto di Provinciale di Teramo in data 06/09/2016 Prot.- 5547, in merito alla situazione di contaminazione riscontrata nella zona industriale situata in C.da Vallecupa nel comune di Colonnella, in cui si rilevava che il superamento delle C.S.C. nella matrice acque sotterranee era preesistente all’insediamento della STAM e poteva provenire da altri stabilimenti ubicati nella zona industriale, (ii) il parere tecnico di competenza dell’ARTA Abruzzo-Distretto di Teramo, di cui alla nota del 28/08/2017, favorevole con l’osservanza delle prescrizioni indicate in dispositivo, (iii) il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica con nota del 28/08/2017 Prot.n. 2714.

11.6. Il Collegio ritiene, quindi, l’originario terzo motivo aggiunto infondato, non potendosi affatto ritenere che le considerazioni relative al superamento di alcune C.S.C. nella matrice acque sotterranee siano state ignorate dalla Regione, che sul punto ha acquisito anche pareri successivi alla riunione del 25 luglio 2017, pareri che sono risultati positivi con prescrizioni trasfuse nel dispositivo dell’A.I.A. del 21 dicembre 2017 e nella integrazione del 12 gennaio 2018. L’appellata sentenza, pertanto, può essere confermata con motivazione integrata.

12. In conclusione l’appello è infondato.

13. La peculiarità delle questioni trattate consente, comunque, di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024, tenutasi con collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Giordano Lamberti, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore