Cass. Sez. III n. 40654 del 29 settembre 2016 (Ud. 22 mar 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Socci Imputato: Cirlincione.
Rifiuti.Raccolta e trasporto di rifiuti speciali e legislazione emergenziale

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell'art. 6, comma primo, lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), conv. in l. n. 210 del 2008, ha natura di norma eccezionale e temporanea e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, cod. pen., si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 dicembre 2014, confermava la decisione del Tribunale di Trapani del 17 aprile 2013, che aveva condannato C.S. alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 6.670,00 di multa (L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d2, perchè poneva in essere un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. In (OMISSIS)).

2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att., c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione ed errata applicazione L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d1.

Doveva trovare applicazione la normativa più favorevole al reo (art. 2 c.p.), il D.Lgs. 152 del 2006, e non la L. speciale n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d2, per la cessazione dello stato di emergenza per i rifiuti, anche se il reato è stato commesso durante lo stato di emergenza. In (OMISSIS) lo stato di emergenza infatti è cessato il (OMISSIS). La sentenza è del 17 aprile 2013, successiva alla cessazione dell'emergenza.

2.2. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. f, anzichè d.

La carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (lett. f, della norma citata) imponeva l'applicazione dell'attenuante. L'imputato infatti non poteva ottenere l'iscrizione; l'attenuante si applica anche quando non c'è stata nessuna iscrizione.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

Trattandosi di norma eccezionale la stessa trova applicazione anche dopo la cessazione dell'evento eccezionale fronteggiato, per effetto dell'art. 2 c.p., comma 5.

Sul punto vedi Cassazione Sez. 3, n. 3718 del 8 gennaio 2014 - dep. 28 gennaio 2014, P.M., Matei e altro, Rv. 258318:

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania), conv. in L. n. 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2 c.p., comma 5 e pertanto si applica ai fatti commi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.

3.1. Anche l'ulteriore motivo risulta manifestamente infondato.

Il ricorrente ritiene errata la decisione impugnata per non aver applicato la L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. f, anzichè d. Per il ricorrente la lett. f doveva applicarsi perchè egli non aveva i requisiti per l'iscrizione e nè si era iscritto; l'attenuante dovrebbe applicarsi, quindi, anche senza iscrizione.

La lett. d, prevede: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte.; la lett. f, invece: le pene di cui alle lett. b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Non può seguirsi la tesi del ricorrente poichè la norma non può leggersi per una pena minore per chi non ha i requisiti e l'autorizzazione, come un premio all'assenza dei requisiti e dell'autorizzazione, punendo con pena maggiore chi ha i requisiti e con pena minore, della metà, chi non li possiede unitamente all'autorizzazione; quindi, l'attenuante si deve applicare solo a chi ha l'autorizzazione, ma non aveva i requisiti per ottenerla. In tal modo c'è una ragionevolezza con l'altra ipotesi della lett. f): inosservanza delle prescrizioni.

Invero l'assenza di autorizzazione è punita dalla lett. d), mentre l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o l'averla ottenuta senza i requisiti, dalla lett. f), con pena ridotta della metà.

Se fosse interpretata diversamente la norma sarebbe sospetta di incostituzionalità palese, poichè l'operare senza autorizzazione è certamente comportamento più grave di quello di non osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o di non avere i requisiti per l'autorizzazione.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: L'assenza dei requisiti per l'autorizzazione ad una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è punita ai sensi del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, lett. d), convertito nella L. n. 210 del 2008, se manca l'autorizzazione, l'iscrizione o comunicazione prescritte, e con il D.L. 6 novembre 2008, comma 1, lett. f), nelle sole ipotesi di presenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazioni prescritte, ma di assenza dei requisiti per ottenerle, o di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016