Consiglio di Stato Sez. IV n. 10354 del 29 dicembre 2025
Ambiente in genere.VIA e AIA

Il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. A favore di tale qualificazione depone l’intera impalcatura normativa del d.lgs. n. 152/2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri

Pubblicato il 29/12/2025

N. 10354/2025REG.PROV.COLL.

N. 09609/2024 REG.RIC.

N. 09610/2024 REG.RIC.

N. 09611/2024 REG.RIC.

N. 03048/2025 REG.RIC.

N. 03825/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9609 del 2024, proposto dai signori Malise Graham James Percy, Maura Lodolo D’Oria, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pilade Chiti, Simona Sacripanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rwe Renewables Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Orvieto, Comune di Castel Giorgio, Comune di Castel Viscardo, Associazione Amici della Terra Onlus, non costituiti in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 9610 del 2024, proposto dal signor Carlo Maria Melone, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Carlo Maria Melone, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pilade Chiti, Simona Sacripanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rwe Renewables Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Orvieto, Comune di Castel Giorgio, Comune di Castel Viscardo, Associazione Amici della Terra Onlus, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9611 del 2024, proposto dalla Vrm Italia S.p.A., Azienda Agricola e Forestale La Chiaracia, Hotel Management Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pilade Chiti, Simona Sacripanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Orvieto, Comune di Castel Giorgio, Comune di Castel Viscardo, Associazione Amici della Terra Onlus, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2025, proposto da Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Orvieto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castel Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Greco, con domicilio eletto presso lo studio Michele Greco in Orbetello, via Buonarroti 16;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
James Percy Malise Graham, Maura Lodolo D’Oria, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Pilade Chiti, Simona Sacripanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Pilade Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83;

sul ricorso numero di registro generale 3825 del 2025, proposto da Reinhard Rohrwacher, Michele Roberta nella sua qualità di procuratrice generale del Sig. Alessandro Michele, Marie Astrid Von Liechtenstein, Ralph Worthington, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Rosi, Emilio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rwe Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;
Comune di Orvieto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Rosi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Rosi in Roma, via Gian Giacomo Porro 18;
Regione Umbria, Regione Lazio, Comune di Castel Giorgio, Comune di Castel Viscardo, Associazione Amici della Terra Onlus, non costituiti in giudizio;

per la riforma.

quanto al ricorso n. 9609 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (sezione Prima) n. 00589/2024, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 9610 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione Prima) n. 00591/2024, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 9611 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione Prima) n. 00590/2024, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 3048 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione Prima) n. 00041/2025, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 3825 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione Prima) n. 00039/2025, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli appelli incidentali proposti dalla società Rwe Renewables Italia S.r.l.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Rwe Renewables Italia S.r.l., del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Umbria, della Regione Lazio, del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Comune di Castel Giorgio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 5 agosto 2021 la società RWE Renewables Italia S.r.l. (d’ora innanzi RWE) ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (d’ora innanzi MASE) istanza per l’avvio del procedimento di V.I.A. relativo ad un impianto eolico denominato “Phobos” composto da sette aerogeneratori aventi un diametro di rotore di 170 m, un’altezza mozzo di 115 m e potenza nominale pari a 6 MW cadauno, per un totale complessivo pari a 42 MW di potenza nominale installata, oltre alle opere indispensabili per la connessione alla Rete, da realizzarsi nei comuni di Castel Giorgio e Orvieto.

Gli aerogeneratori intercettano le fasce di rispetto di numerosi beni culturali sottoposti a tutela, come definite dall’art. 20, comma 8 lett. c-quater del d. lgs. n. 199 del 2021, disciplina applicabile ratione temporis.

Si tratta di progetto sottoposto a VIA di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 152/2006.

Il giorno successivo la società ha presentato alla Regione Umbria istanza volta ad ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione ed all’esercizio dell’impianto, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003.

In sede istruttoria il progetto ha acquisito i seguenti pareri favorevoli:

- in data 19 ottobre 2022 quello della Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali della Regione Umbria, con raccomandazioni e condizioni;

- in data 5 dicembre 2022 quello della Direzione ambiente della Regione Lazio, che ha escluso impatti pregiudizievoli sui Siti Natura 2000 limitrofi;

- in data 7 dicembre 2022 quello della Commissione tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che tuttavia ha indicato quindici condizioni e prescrizioni.

Hanno invece reso parere negativo:

- in data 16 novembre 2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale;

- in data 13 dicembre 2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR.

Il 27 giugno 2023, a seguito del contrasto insorto tra il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Consiglio dei ministri ha adottato la deliberazione n. 41 esprimendo giudizio positivo di compatibilità ambientale, recependo le raccomandazioni e le prescrizioni indicate nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

2. Alcuni cittadini residenti nelle vicinanze dell’area di progetto e la società VRM Italia s.p.a. proprietaria di una struttura ricettiva prossima a siti di installazione di alcune torri eoliche, hanno adito il T.a.r. per l’Umbria per impugnare la delibera del Consiglio dei ministri n. 41 del 27 giugno 2023 e i pareri ed atti presupposti, favorevoli al progetto, sopra elencati.

Si tratta in particolare:

- dei sigg. James Percy Malise Graham e Maura Lodolo D’Oria, proprietari di un compendio immobiliare (casale e terreni) sito nei comuni di Bagnoregio e Orvieto;

- del Sig. Carlo Maria Melone, proprietario di un complesso immobiliare, costituito da immobili e terreni, di circa 120 ettari;

- della VRM Italia S.p.a., proprietaria di un complesso immobiliare, costituito da immobili e terreni, nel Comune di Castel Giorgio, sui quali sorge il Resort Borgo La Chiaracia, gestito dalla società Hotel Management Group S.r.l. in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda;

- i signori Reinhard Rohrwacher, Michele Roberta nella sua qualità di procuratrice generale del Sig. Alessandro Michele, Marie Astrid Von Liechtenstein, Ralph Worthington, tutti residenti in loco e in particolare: il Sig. Reinhard Rohrwacher risiede insieme ai propri familiari in un casolare sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), Contrada Montiolo, Podere Poggio del Miglio e svolge la propria attività di apicoltore e di ricezione agrituristica. Il Sig. Alessandro Michele ha acquistato e ristrutturato il complesso immobiliare storico “Castello di Montalfina, Chiesa e fabbricati della Corte” sito in Castel Giorgio, Loc. Montalfina, con circa ha 220.00 coltivati a seminativo e circa ha 180.00 di bosco, condotti dalla Soc. Agricola Nuova Montalfina. I Sig.ri Pr. Marie Astrid Liechtenstein e Ralph Worthington V hanno acquistato nell’anno 2020 il compendio immobiliare denominato “Complesso di Montiolo” sito in Castel Giorgio, Loc. Montiolo, costituito dal Castello di Montiolo, dai fabbricati di pertinenza e dai terreni per ha. 60.00 circa.

3. Il T.a.r. per l’Umbria con le sentenze n. 589 del 2024, 591 del 2024, 590 del 2024 e n. 39 del 2025 ha respinto i ricorsi proposti dai residenti e dalla società testè indicati, per le seguenti motivazioni:

- ha ritenuto sussistente la legittimazione e l’interesse in capo ai ricorrenti contestati dalla RWE;

- ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso formulata da RWE in ragione della natura di atto alta amministrazione della delibera del Consiglio dei ministri precisando i limiti in cui un tale sindacato deve essere svolto;

- ha respinto l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi sollevata da RWE per mancata impugnazione dell’autorizzazione unica formatasi per silenzio assenso, sul presupposto che l’eventuale illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri avrebbe, in questo caso, effetti automaticamente caducanti sulla autorizzazione finale, considerato che, per la formazione del silenzio assenso, è necessario che la predetta delibera sia valida ed efficace, donde la pregiudizialità dello scrutinio sulla legittimità della predetta delibera rispetto all’accertamento della formazione del silenzio assenso;

- la localizzazione degli impianti all’interno delle fasce di rispetto di tre chilometri da beni tutelati esclude la possibilità di considerare le aree come idonee ex lege ma l’art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021 non preclude la possibilità di realizzare impianti in aree non idonee ex lege;

- il Consiglio dei ministri ha valutato il parere contrario espresso dal Ministero della Cultura ma ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei e costituzionali, senza che i ricorrenti abbia dimostrato profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nella valutazione;

- ha ritenuto infondate le critiche indirizzate alle valutazioni espresse in sede di V.I.A.;

- la valutazione di incidenza ambientale di II livello è stata regolarmente effettuata e ha escluso impatti negativi significativi sui siti Natura 2000, come pure sull’avifauna.

4. Con sentenza n. 41 del 2025 il T.a.r. ha respinto anche il ricorso proposto dalla società RWE Renewables Italia s.r.l. finalizzato a chiedere l’accertamento del silenzio-assenso, a suo dire formatosi sul provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, stante il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione della favorevole delibera del Consiglio dei Ministri sulla V.I.A., senza che la Regione avesse adottato il provvedimento conclusivo dell’iter autorizzatorio, in applicazione della norma di semplificazione prevista dall’art. 7 comma 2, del d. l. n. 50 del 2022. Mentre lo ha accolto con riferimento alla domanda di annullamento della nota del 25 marzo 2024, con la quale la Regione Umbria ha affermato la decadenza dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica, per mancanza della V.I.A., evidenziando che con la nota del 10 novembre 2021 la Regione si era limitata ad affermare che “(...) l’istanza non è istruibile senza la previa valutazione di impatto ambientale” e non a dichiarare la decadenza della predetta istanza, intendendo con tale espressione differire la trattazione dell’istanza a un momento successivo all’acquisizione della V.I.A., senza, tuttavia, che si potesse intendere l’istanza come irricevibile, inammissibile o definitivamente improcedibile e, quindi, senza sancire la conclusione dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione unica, come invece erroneamente inteso con la successiva nota del 25 marzo 2024 oggetto di impugnazione ed annullata dal T.a.r..

5. I residenti e la società VRM Italia s.p.a., con distinti ricorsi, di analogo tenore, hanno interposto appello avverso le quattro sentenze con cui il T.a.r per l’Umbria ha respinto i loro ricorsi, chiedendone la riforma in quanto errate in diritto.

Nel costituirsi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri ha difeso la legittimità della delibera impugnata.

Anche la Regione Lazio ha difeso la legittimità dei pareri resi che hanno escluso pregiudizi per l’ambiente.

6. Anche la società RWE Renewables Italia s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza n. 41 del 2025 per vedere accertata la formazione del silenzio assenso, esclusa dal T.a.r., sul provvedimento di autorizzazione unica, stante l’inerzia regionale, a fronte dell’adozione della favorevole delibera del Consiglio dei ministri in materia di V.I.A..

La medesima società ha anche proposto appello incidentale in ciascuno dei quattro distinti gravami proposti dai residenti e dalla società V.R.M. Italia s.p.a., al fine di vedere accolte le preliminari eccezioni di inammissibilità dei ricorsi di primo grado per insussistenza delle condizioni dell’azione (vicinitas ed interesse) e di inammissibilità dei motivi articolati in ragione della peculiare natura dell’atto impugnato, disattese dal T.a.r. e, soprattutto, per chiedere, anche in quella sede, con valenza paralizzante dai gravami, l’accertamento preliminare della formazione del silenzio assenso sul provvedimento di autorizzazione unica e, con esso, la riforma delle sentenze del T.a.r. nella parte in cui hanno respinto l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi per mancata impugnazione del silenzio assenso, a suo dire formatosi dopo l’adozione della delibera del Consiglio dei Ministri, in conseguenza della mera inerzia regionale, secondo quanto previsto dal dispositivo di semplificazione di cui all’art. 7, comma 2 del d.l. 50 del 2022.

6.1 I residenti hanno contrastato gli appelli incidentali proposti dal RWE, ribadendo la loro legittimazione ed interesse alla contestazione, in quanto titolari di posizioni differenziate e qualificate dalla vicinitas e dal pregiudizio subito in ragione della vicinanza delle torri eoliche; hanno anche confutato l’eccezione di improcedibilità, stante la mancata formazione del silenzio assenso in ragione della omessa allegazione di documentazione essenziale alla originaria istanza di autorizzazione (studio anemometrico), con conseguente inconfigurabilità della stessa, ferma, in ogni caso, la necessaria pregiudizialità dell’accertamento della illegittimità della delibera del Consiglio dei ministri in quanto presupposto di operatività del silenzio assenso invocato dalla società, secondo l’ordine logico di trattazione delle questioni correttamente seguito anche dal T.a.r..

Analoghe contestazioni hanno mosso sul punto la Regione Umbria ed il Comune di Castel Giorgio il quale ha anche eccepito la illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 9 Cost. ed il contrasto con la normativa unionale del meccanismo di semplificazione previsto dall’art. 7 comma 2, del d. l. n. 50 del 2022, invocato dalla società e ritenuto incompatibile con la necessità di una valutazione espressa ed effettiva degli interessi ambientali, secondo quanto richiesto dall’art. 8 bis della direttiva V.I.A. 2011/92/UE e successive modifiche e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

La Regione ed il Comune di Castel Giorgio hanno anche eccepito l’inammissibilità dell’appello principale e di quelli incidentali proposti della RWE per acquiescenza ai provvedimenti adottati in conferenza di servizi, dopo la pubblicazione delle sentenze del T.a.r. che, in esito all’annullamento della nota regionale di archiviazione del 2024, hanno determinato la riapertura del procedimento per l’adozione del provvedimento conclusivo cui la società ha partecipato attivamente mediante la produzione di documenti e la formulazione di osservazioni.

I signori Malise Graham James Percy Lodolo D’Oria Maura sono interventi ad opponendum nell’appello RG 3048 del 2025 proposto da RWE contro la sentenza del T.a.r. n. 41 del 2025, contrastando la domanda di accertamento della formazione silenzio assenso riproposta dalla società ed eccependo preliminarmente la sua inammissibilità per acquiescenza alla decisione della Regione Umbria di riattivare il procedimento di rilascio della autorizzazione unica, dove RWE sta partecipando attivamente, presentando nuova documentazione.

7. Alla udienza pubblica del 2 ottobre 2025 tutti e cinque gli appelli sono stati trattenuti in decisione, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti hanno ribadito le rispettive eccezioni e deduzioni difensive.

8. Tanto premesso, preliminarmente dev’essere disposta la riunione dei cinque appelli in quanto connessi dal punto di vista oggettivo e, parzialmente, soggettivo, avendo ad oggetto il medesimo iter autorizzatorio contestato, per motivi in gran parte coincidenti, da cittadini residenti o società operanti in prossimità dell’impianto e che assumono di risentire pregiudizio alle loro attività quotidiane dalla presenza dell’impianto.

Inoltre, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 2015), e per ragioni di priorità di ordine logico nell’esame delle questioni complessivamente devolute in appello, dev’essere esaminato, in via prioritaria, l’appello della società RWE con il quale è stato articolato il seguente complesso motivo di gravame:

1. Error in iudicando: violazione dell’art. 7 del d.l. 50/2022. eccesso di potere per contraddittorietà. violazione del d.m. 10 settembre 2010. Violazione dell’art. 34 c.p.a. violazione dell’art. 194 tfue. violazione dell’art. 3 del regolamento ue 2577/2022, delle direttive ue 2018/2001direttiva (ue) 2023/2413, nonché del principio di massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Carenza di potere. Accertamento del silenzio-assenso, ex art. 7 del d.l. 50/2022.

Deduce che, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, recante il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, il procedimento di autorizzazione unica deve essere concluso entro sessanta giorni, decorsi i quali l’autorizzazione si intende rilasciata. Nel caso in esame, poiché la deliberazione del 27 giugno 2023 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 20 ottobre 2023 e comunicata dal Ministero alla Regione il 23 ottobre 2023, al più tardi da quest’ultima data sarebbe iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni per la conclusione dell’iter di autorizzazione unica, termine nella specie pacificamente spirato.

Né per escludere la formazione del silenzio assenso poteva eccepirsi la inconfigurabilità dell’istanza per carenza di un requisito essenziale, rappresentato dalla relazione anemometrica, come erroneamente ritenuto dal T.a.r., perché la relazione allegata, per quanto basata su rilevazioni non reali in situ, doveva ritenersi idonea allo scopo, in base alle stesse previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, non correttamente interpretate dal T.a.r., e come pure accertato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

8.1. Tanto premesso deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla Regione e dal Comune di Castel Giorgio, cui hanno aderito gli interventori ad opponendum Malise Graham James Percy e Maura Lodolo D’Oria, per intervenuta acquiescenza alla decisione della Regione di riattivare il procedimento, in esecuzione della sentenza del T.a.r. che ha accertato la perdurante efficacia dell’originaria istanza del 6 agosto 2021, perché la partecipazione della società ai lavori della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica mediante provvedimento espresso non è incompatibile con la volontà di contestare la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha escluso la intervenuta formazione del silenzio assenso sulla autorizzazione unica che, ove fondata, renderebbe superflua la stessa prosecuzione dei lavori della conferenza, se non ai fini di documentare la intervenuta formazione e quindi il possesso del titolo autorizzatorio.

Dalla sentenza di accoglimento parziale n. 41 del 2025 con cui il T.a.r. ha disposto l’annullamento della nota della Regione Umbria del 25 marzo 2024, infatti, la società, con la riattivazione del procedimento, ha conseguito la mera chance di poter ottenere il bene della vita rappresentato dal conseguimento della autorizzazione unica, laddove l’accoglimento dell’appello le garantirebbe direttamente l’utilità finale rappresentata dalla possibilità di realizzare l’intervento in forza della autorizzazione formatasi per silentium. E’ evidente pertanto che si tratta di interessi complementari e convergenti che non si escludono vicendevolmente e che non consentono di desumere alcuna volontà inequivoca di accettare la sfavorevole statuizione del T.a.r. - che ha escluso la formazione del silenzio assenso - dalla cui riforma, peraltro, la parte otterrebbe un’utilità persino maggiore.

Da quanto precede discende l’irrilevanza delle eccezioni di tardività sollevate da RWE delle produzioni documentali in appello ad opera dei residenti e della Regione Umbria volte a comprovare, ai fini della acquiescenza, la partecipazione della RWE alle sedute della conferenza di servizi riconvocata in esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 41 del 2025.

8.2. Nel merito il motivo è fondato.

L’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022, nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia, recita: “Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il comma 2 del medesimo articolo 7 aggiunge che “Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata”.

L’articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui all’articolo 7 “(...) si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Poiché, come detto, sia l’iter della V.I.A., sia quello dell’autorizzazione unica erano pendenti al tempo dell’entrata in vigore del decreto legge, non vi è dubbio che le relative previsioni siano applicabili nel caso in esame.

La Regione era chiamata, quindi, a concludere il procedimento di autorizzazione unica entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione all’Ente della deliberazione del Consiglio dei Ministri da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ossia dal 23 ottobre 2021.

Come detto, infatti, il procedimento non era stato definito con la nota del 10 novembre 2021, mediante la quale era stata soltanto affermata la temporanea improcedibilità dell’istanza, fino all’acquisizione della VIA. Di conseguenza, una volta ricevuta la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri recante il giudizio di compatibilità ambientale, la Regione avrebbe dovuto riprendere il procedimento rimasto sospeso, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, e non invece richiedere la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica ai fini dell’avvio di un distinto iter, come correttamente rilevato anche dal T.a.r..

8.3. Posto che tale termine è pacificamente decorso senza l’adozione di una determinazione espressa, occorre stabilire se il provvedimento di autorizzazione unica si sia formato per silentium.

Al quesito il T.a.r. ha dato risposta negativa, ritenendo l’originaria istanza inconfigurabile per assenza di un requisito essenziale, in applicazione dei principi affermati da questa Sezione con sentenza 25 settembre 2024, n. 7768.

In particolare ha osservato che le Linee guida approvate con D.M. del 10 settembre 2010 definiscono specificamente i “Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica”, stabilendo che vi rientri la presentazione di una “relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo”, la quale deve indicare, tra l’altro, “la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa (...); per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento”.

Tale documento, secondo il T.a.r., sarebbe incluso, perciò, tra gli elementi essenziali dell’istanza di autorizzazione unica, necessari per la sua stessa configurabilità, in mancanza della quale nessun silenzio-assenso sarebbe ipotizzabile secondo quanto chiarito proprio dalla giurisprudenza di questa Sezione (il T.a.r. richiama in particolare espressamente Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7768).

La società istante avrebbe dovuto quindi comprovare la presentazione, unitamente all’istanza, anche del predetto studio delle caratteristiche anemometriche dell’area, basato su rilievi effettuati in situ per un periodo non inferiore a un anno, mentre invece dall’elenco degli allegati a corredo dell’istanza di autorizzazione unica non risulterebbe la presentazione di un vero e proprio studio anemologico, bensì soltanto di “Elaborati relativi a studi ed indagini per la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, effettuati alla data di presentazione dell’istanza” e cioè di uno studio anemologico non rispondente alle caratteristiche minime richieste dalle Linee guida.

Anche la Regione obietta che il silenzio assenso non si sarebbe formato a motivo della inconfigurabilità dell’istanza di rilascio per mancanza di un requisito essenziale rappresentato dallo studio anemometrico. La domanda a suo tempo presentata da RWE non era infatti corredata della prescritta relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che deve necessariamente recare, per quanto riguarda gli impianti eolici, “le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento”, secondo quanto previsto al paragrafo 13.1, lett. b), punto ii), delle Linee guida.

8.4. Tanto premesso circa le reciproche difese ed eccezioni, il Collegio è dell’avviso che la domanda fosse configurabile in quanto completa nei suoi elementi essenziali e che quindi il pacifico decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione alla Regione della delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della V.I.A., abbia determinato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata in data 6 agosto 2021 da RWE per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto eolico.

Ciò per le seguenti ragioni.

L’art. 13.1, lett. b) delle Linee Guida, nel prevedere i contenuti dell’istanza di autorizzazione unica, richiede che essa sia corredata anche da una: “b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;

ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa

utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento”.

Dal tenore letterale della disposizione si evince che le Linee Guida richiedono che siano “descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento” mentre non specificano con quali modalità debbano essere eseguiti i rilievi e, in particolare, non prescrivono che tali rilievi debbano essere necessariamente eseguiti con un anemometro fisico collocato in situ per un anno, come invece ritenuto dal T.a.r..

In ogni caso la idoneità dello studio anemometrico presentato dalla appellante nel 2021, in relazione alle modalità prescelte e basato su modelli matematici di calcolo è stato oggetto di valutazione tecnica da parte ella Commissione tecnica PNRR-PNIEC che nella specie ha ritenuto attendibile la metodica utilizzata, dopo aver chiesto chiarimenti prontamente forniti dalla società.

Ed infatti nel corso del procedimento di VIA è stato prodotto l’elaborato “Analisi delle incertezze dei dati prodotti con il primo studio anemologico” su richiesta dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR ai fini di una valutazione più approfondita; successivamente la Commissione ha espresso un giudizio positivo, come si evince dalla lettura di p. 14 della motivazione del parere finale.

Non inficia le predette conclusioni il fatto che RWE abbia ritenuto di installare, il 19.7.2023, un anemometro per raccogliere dati in situ per un anno, trattandosi piuttosto di iniziativa che conferma la correttezza e buona fede della società interessata ad acquisire ulteriori elementi informativi sul punto.

Il fatto poi che l’Aggiornamento dello Studio Anemologico abbia rilevato una stima di producibilità elettrica inferiore rispetto a quella dello Studio Anemologico del 2021, non è dirimente e si giustifica in ragione della diversa scala temporale dei due elaborati: un anno il monitoraggio reale, ben ventuno anni quello virtuale.

Che poi il grado di ventosità stimato possa ritenersi sufficiente o meno a garantire l’efficienza dell’impianto è questione tecnica risolta positivamente dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, secondo un giudizio che non risulta inficiato da manifesta irragionevolezza, neppure alla luce delle consulenze tecniche di parte depositate, anche perché, diversamente, sarebbe la stessa società a non avere interesse alla realizzazione dell’impianto incidendo la ventosità sulla stessa redditività dell’investimento.

Dunque non avendo le parti evidenziato motivi idonei a confutare la valutazione tecnico discrezionale operata sul dalla Commissione PNRR-PNIEC, tali da palesare una manifesta illogicità del criterio scientifico applicato, non sussistono motivi per ritenere inidoneo lo studio allegato all’istanza, integrato con i chiarimenti richiesti dalla Commissione anche perché, accanto ai noti limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche opinabili (cfr. i sempre attuali principi espressi da Cons. Stato, sez. VI, n. 601 del 1999) la Sezione (sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7768 cit.), sempre in tema di configurabilità dell’istanza ai fini della formazione del silenzio assenso, ha chiarito – sebbene in relazione alla distinta fattispecie di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 - che anche rispetto agli elementi essenziali dell’istanza devono comunque ritenersi ammissibili “mere richieste di regolarizzazione o di precisazioni su fatti secondari e di dettaglio, riferiti alla documentazione progettuale depositata o alle dichiarazioni rese dal tecnico incaricato limitatamente agli aspetti dichiarativi e rappresentativi che non incidano sulla possibilità di identificare con precisione le caratteristiche dell’intervento” che è quanto, nel caso di specie, ha fatto per l’appunto la Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

In ogni caso la stima sul grado di ventosità del sito attiene al giudizio tecnico della Commissione tecnica ma non incide sulla completezza dell’istanza e quindi sulla formazione del silenzio assenso.

9. Dalla accertata formazione del silenzio assenso discende anche la fondatezza della eccezione di improcedibilità dei ricorsi proposti dai residenti e dalla società VRM Italia s.p.a., stante l’omessa impugnazione del titolo autorizzatorio formatosi per silentium.

9.1. E’ infatti pacifica in giurisprudenza la tesi dell’autonomia della V.I.A., anche in termini di lesività, rispetto al provvedimento di autorizzazione unica, non potendosi configurare alcun effetto automaticamente caducante in caso di annullamento della prima.

Anche di recente la Sezione ha ribadito che «il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi» (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3561/2017; Sez. V, n. 3000/2016; n. 313/2015). A favore di tale qualificazione depone l’intera impalcatura normativa del d.lgs. n. 152/2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5241).

9.2 Inoltre secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).

La connessione di più provvedimenti amministrativi per presupposizione postula un aspetto strutturale ed uno funzionale.

Sotto l’aspetto strutturale, gli atti sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento; l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo.

Gli effetti del provvedimento pregiudiziale sono i fatti costitutivi del secondo, o meglio del relativo potere; vi è una consequenzialità necessaria tra i due provvedimenti, tale che l’esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l’altro possa legittimamente esistere e

produrre la propria efficacia giuridica.

Quanto all’aspetto funzionale, poi, gli atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano, cioè, un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici, ma soltanto congiuntamente all’altro dà vita al rapporto giuridico, che rappresenta l’oggetto dell’interesse pubblico considerato dai più poteri funzionalmente collegati.

Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente (c.d. trasmissione della antigiuridicità; cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 6922/2020).

Nella specie non ricorre una connessione strutturale e funzionale tra la delibera del Consiglio dei Ministri e l’autorizzazione formatasi per silentium: in particolare non si configura una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento per cui l’atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo poiché, a ben vedere, ci si trova al cospetto di due distinti procedimenti collegati, l’uno di competenza statale (avviato con istanza del 5 giugno 2021 indirizzata al MASE) finalizzato al conseguimento della VIA, l’altro di competenza regionale (avviato con istanza del 6 giugno 2021 ed indirizzato alla Regione Umbria) finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 nel quale, invero, la V.I.A. confluisce (cfr. art. 7, comma 2 del d. l. n. 50 del 2022), unitamente ai pareri ed atti di assenso comunque denominati che rappresentano la base istruttoria ed informativa sulla cui scorta l’autorità regionale procedente adotta la propria determina conclusiva, secondo il modulo previsto dalla legge (conferenza di servizi o P.A.U.R.).

Pertanto, non potendosi configurare il nesso strutturale e funzionale descritto, dall’eventuale annullamento della V.I.A. non discende la caducazione automatica dell’autorizzazione unica formatasi per silentium e, conseguentemente, non residua alcun interesse all’esame dei motivi di ricorso di primo grado ed, oggi, di quelli di appello, riferiti alla legittimità della delibera del Consiglio dei ministri, sostitutiva della V.I.A., il cui accoglimento non potrebbe comunque condurre alla eliminazione della autorizzazione unica – che legittima la realizzazione dell’impianto - in quanto ormai inoppugnabile.

Lo stesso T.a.r. per l’Umbria ha riconosciuto con le sentenze n. 589, n. 590, n. 591 e 39 del 2025 che “In effetti, secondo la giurisprudenza, dall’annullamento giudiziale della pronuncia di compatibilità ambientale non deriva un effetto di travolgimento automatico (c.d. “effetto caducante”) nei confronti dell’autorizzazione “a valle”, con la conseguenza che il ricorrente è da ritenersi onerato anche dell’impugnazione di quest’ultima, la quale, altrimenti, resisterebbe all’eventuale annullamento in sede giurisdizionale dell’atto presupposto, non ponendosi ordinariamente l’atto successivo, produttivo di propri specifici effetti, come inevitabile conseguenza dell’atto precedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5294; con più specifico riferimento all’autorizzazione unica di cui all’art. 12, co. 4, del d.lgs. n. 387/2003 può vedersi anche Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2611)”.

9.3. Il T.a.r. ha tuttavia errato nel non ritenere tale principio applicabile al caso di specie sul presupposto che la formazione del silenzio assenso resterebbe, in simile particolare ipotesi, geneticamente condizionata dalla esistenza della delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della V.I.A., dal cui annullamento deriverebbe automaticamente il venire meno anche del titolo formatosi per silentium. Ed infatti una volta decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera favorevole, il provvedimento si intende perfezionato ex lege e, decorso il termine di impugnazione, lo stesso si consolida, restando insensibile alle vicende della delibera del Consiglio dei ministri che, anche se annullata, non ne determina la automatica caducazione, essendo i due provvedimenti parte di procedimenti distinti sebbene collegati, rispondenti a finalità differenti e come tali non legati da un vincolo di diretta e necessaria consequenzialità, secondo la regola simul stabunt simul cadent: l’una finalità è infatti quella di superare il conflitto insorto tra ministeri nella valutazione di impatto dell’opera, con l’effetto, ove favorevole, di sostituire la V.I.A., escludendo che vi siano profili pregiudizievoli dell’opera sulle matrici ambientali; l’altra è quella di autorizzare la realizzazione e l’esercizio dell’opera, all’esito della valutazione degli ulteriori interessi pubblici e privati emersi dalla conferenza di servizi.

Del resto il dispositivo di semplificazione sanziona l’inerzia tenuta dalla Regione, in cui rinviene il proprio unico presupposto di operatività, senza collegamento alcuno con la delibera del Consiglio dei Ministri che invece formalizza e dà evidenza alla distinta fase valutativa degli interessi pubblici (ambientale e paesaggistico) a c.d. ponderazione procedimentale rafforzata, trattandosi di interessi che non tollerano semplificazioni, incompatibili con le finalità di tutela effettiva perseguite dall’ordinamento, in ragione del loro rango costituzionale e comunitario.

Erra dunque il T.a.r. nel ritenere che, al contrario, sarebbe la stessa delibera del Consiglio dei ministri a rappresentare il presupposto condizionante di operatività del silenzio assenso, con l’effetto che la sua caducazione impedirebbe la produzione dell’effetto legale anche perché, un tale effetto, una volta prodottosi - e non contestato nei termini di legge - non può essere posto nel nulla dall’annullamento della delibera del Consiglio dei Ministri che, per le ragioni esposte, definisce un autonomo e distinto procedimento collegato, senza poter interferire ed inficiare la validità e gli effetti del provvedimento che definisce invece la distinta ed autonoma fattispecie procedimentale di competenza regionale.

Deve pertanto essere riformato il capo della sentenza ove il T.a.r. afferma che “il titolo autorizzatorio non avrebbe altro presupposto che la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla definizione del contrasto tra ministeri seguita dalla scadenza del successivo termine di sessanta giorni, di talché l’annullamento giudiziale di tale deliberazione farebbe venir meno l’unico presupposto al quale è in

ipotesi collegata la formazione per silentium del provvedimento autorizzatorio, che non potrebbe che risultarne travolto.”.

9.4 Quanto poi alla eccezione sollevata dalla Regione Umbria per cui la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023 avrebbe espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra cui misure di tutela della fauna, che devono essere recepite nel procedimento autorizzativo nella specie mai formalizzato, deve replicarsi che il titolo formatosi per silentium, quanto alla parte dispositiva, deve chiaramente intendersi integrato dalle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella V.I.A. favorevole dal momento che se deve ribadirsi che il presupposto per la produzione dell’effetto legale è rappresentato dall’inerzia regionale al contempo un tale effetto si produce solo in presenza di una VIA favorevole, i cui contenuti pertanto sono rilevanti per definire l’ampiezza dell’effetto legale sostitutivo del titolo provvedimentale espresso.

9.5 Il comune di Castel Giorgio eccepisce, da altra angolazione, che l’art. 7, comma 2 del d.l. n. 50 del 2022 sarebbe incostituzionale per contrasto con l’art. 9 della costituzione e si porrebbe anche in contrasto con la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, che con l’art. 8 bis prescrive, in materia ambientale, l’adozione di decisioni espresse, motivate e fondate su un’adeguata valutazione di impatto ambientale, con indicazione delle condizioni e delle misure di mitigazione e monitoraggio.

Il motivo è infondato perché nel caso di specie tali valutazioni, sia in ordine al profilo ambientale che a quello paesaggistico, ivi compreso quello relativo ai beni culturali, sono state formalizzate dagli organi competenti tramite provvedimenti espressi, resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e, da ultimo, dal Consiglio dei Ministri, laddove il dispositivo di semplificazione opera limitatamente all’effetto autorizzatorio finale, di competenza regionale, non anche rispetto ai presupposti atti istruttori e decisori relativi alla ponderazione dei suddetti interessi che, nella specie, è stata non solo effettiva ma anche espressa mediante atti formali.

9.6. Da ultimo la RWE deduce l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui non ha rilevato che la nota regionale n. 014931-2024 del 25 marzo 2024 sarebbe stata emanata in carenza di potere, poiché l’espressa qualificazione del termine previsto dall’art. 7 del D.L. 50/2022 come perentorio, tanto più se associata alla previsione di una fattispecie di silenzio-assenso, implicherebbe che il superamento del termine menzionato determini la consumazione del potere della Regione di esprimere ulteriori valutazioni in ordine all’autorizzazione unica.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto il T.a.r., in accoglimento di specifico motivo di ricorso, ha già annullato la nota regionale del 25 marzo 2024.

10. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello RG 3048 del 2025 proposto dalla società RWE Renewables Italia s.r.l. e gli appelli incidentali dalla stessa proposti nei restanti ricorsi riuniti, su tale specifico motivo, devono essere accolti e, in riforma delle sentenze appellate n. 589 del 2024, 591 del 2024, 590 del 2024 e n. 39 del 2025, nonché, in parziale riforma della sentenza n. 41 del 2025, dichiara la formazione del silenzio sulla istanza di autorizzazione unica presentata in data 6 agosto 2021 dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, con conseguente improcedibilità dei ricorsi di primo grado presentati dalle restanti parti, stante la mancata impugnazione del titolo formatosi per silentium.

I restanti motivi in rito, proposti sempre con gli appelli incidentali da RWE (inammissibilità dei ricorsi per difetto delle condizioni dell’azione – legittimazione ed interesse al ricorso - e articolazione di motivi che impingono nel merito della decisione del Consiglio dei Ministri, disattesi dal T.a.r.), restano invece assorbiti dalla più favorevole statuizione che accerta la formazione del silenzio assenso.

11. Solo per completezza e ferma la rilevata improcedibilità dei ricorsi di primo grado per le motivazioni esposte, il Collegio osserva ancora che, nel merito, le questioni prospettate dai residenti e dalla società VRM Italia s.p.a. con i motivi di appello sono infondate poiché, le puntuali ed approfondite argomentazioni sviluppate dal T.a.r. in merito al giudizio di sintesi operato dal Consiglio dei ministri con la delibera n. 41, resistono alle critiche censorie mosse, anche alla luce dei principi di diritto affermati dalla Sezione - quanto ai caratteri del sindacato giurisdizionale sulla delibera del Consiglio dei ministri che risolve, in subiecta materia il conflitto tra MIC e MASE - con la sentenza del 8 aprile 2024, n. 3203 che si richiama quale precedente conforme.

12. In particolare con riferimento agli appelli RG 9609/2024, RG 9610/2024 e RG 9611/2024 che presentano doglianze sostanzialmente sovrapponibili il Collegio osserva che:

a) quanto al motivo relativo al mancato rispetto delle fasce di rispetto previste dall’art. 20, comma 8 lett. c-quater del d. lgs. n. 199 del 2021 - che per gli appellanti precluderebbero in assoluto la possibilità di localizzare l’impianto eolico - lo stesso è infondato in quanto il citato disposto normativo stabilisce che le aree ricadenti entro tali fasce non sono considerate idonee ex lege, ma ciò non implica un divieto assoluto alla realizzazione degli impianti. Di recente la Sezione ha chiarito che ogni decisione in materia debba sempre essere assunta in concreto, all’esito di apposita istruttoria procedimentale dove poter ponderare tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti.

Al riguardo la sentenza n. 6434 del 2025 ha affermato, in particolare, che: “la normativa statale non assegni di certo assoluta prevalenza alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, perché come precisato da questa Sezione, (sentenza n. 8491 del 2024) “8.6. Non si può, …. riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio.

8.7. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di “favor”), una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l’attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica”.

Deve essere però l’amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi nella consapevolezza però che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.

Questa complessa e delicata opera di bilanciamento non può che essere fatta dall’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo nell’ambito del procedimento amministrativo e deve essere adeguatamente motivata, in riferimento al caso concreto, con il provvedimento che chiude il procedimento medesimo.”.

Tale principio è pacifico nella giurisprudenza costituzionale per la quale l’identificazione delle aree non idonee comporta solo ed esclusivamente “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 2022), e, dunque, integra un giudizio di primo livello “con finalità acceleratorie, spettando poi al procedimento di autorizzazione il compito di verificare” (sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 2022) “se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile” (sentenza n. 177 del 2021 e, di seguito, sentenze Corte Costituzionale nn. 77 e n. 11 del 2022).

Inoltre è stato di recente ribadito da Corte cost. 28 luglio 2025 n.134, che neppure la inidoneità di un’area si può tradurre “in un divieto assoluto stabilito a priori” di localizzazione di un impianto del tipo di quello per cui è causa, ma equivale semplicemente a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto stesso può essere ugualmente autorizzata, purchè “sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata”, condizioni che sussistono entrambe nel caso di specie alla luce dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche sulla scorta dei pareri regionali e soprattutto del giudizio di comparazione operato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle criticità rappresentate dal MIC.

b) Con un secondo motivo gli appellanti nei predetti ricorsi RG 9609 del 2024, RG 9610 del 2024, RG 9611 del 2024 deducono che la deliberazione impugnata del Consiglio dei Ministri n. 41 del 2023 sarebbe comunque illegittima per errata valutazione comparativa degli interessi pubblici rilevanti nel caso.

Il motivo è infondato. La deliberazione del Consiglio dei ministri n. 41 del 2023, è stata adottata per risolvere il dissenso insorto tra il M.A.S.E. ed il M.I.C., ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988.

Il Consiglio dei Ministri ha esercitato una funzione di alta amministrazione, bilanciando gli interessi ambientali, paesaggistici e socio-economici in modo non solo non irragionevole ma in linea con il principio comunitario per cui la produzione di energia alternativa rappresenta, in forza di una presunzione iuris tantum, interesse pubblico prevalente (cfr. art. 3 regolamento UE 2022/2577 nonché considerando 4 e 8 della medesima direttiva ed ora cfr. art. 1 della direttiva UE 2023/2413 c.d. direttiva RED III recepita dal d. lgs. n. 190 del 2024, segnatamente all’art. 3).

Il parere negativo del MIC è stato tenuto in debita considerazione, ma ritenuto recessivo rispetto all’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con motivazione congrua, come correttamente ritenuto anche dal T.a.r..

Non è revocabile in dubbio quanto affermano gli appellanti circa la centralità del procedimento amministrativo nella ricerca della regola di compatibilità tra interessi pubblici confliggenti ed è altrettanto corretta l’affermazione secondo cui il favor per gli impianti FER non è assoluto, ma relativo, come indicato nelle stesse fonti euro unitarie richiamate e nei precedenti della Sezione menzionati, non potendosi configura neppure in questa materia sensibile interessi c.d. “tiranni”.

Tuttavia la regola di composizione, in caso di conflitto, non può che essere indicata dal Consiglio dei ministri.

Con sentenza n. 3203 del 2024 questa Sezione ha chiarito al riguardo quanto segue: “non compete al Consiglio dei Ministri l’accertamento dei fatti e la verifica di coerenza tra gli atti interni al procedimento amministrativo di competenza dei Ministeri di settore e neppure dare attuazione ad eventuali giudicati di annullamento di atti e provvedimenti della sequenza procedimentale che vincolano gli organi amministrativi procedenti né può ritenersi vincolato da giudicati che confermano la legittimità di provvedimenti di diniego e, conseguentemente, la sussistenza delle esigenze di tutela presidiate dal vincolo, come accaduto nel caso di specie.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, in tali ipotesi si limita a prendere atto dell’esistenza di “valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti” per poi decidere “ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti” necessaria ad assicurare “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo” di cui è responsabile il Presidente del Consiglio dei Ministri cui spetta deferire la questione.

Il modo con cui si atteggiano, in concreto, gli interessi pubblici in conflitto, all’esito dell’attività conoscitiva posta in essere nell’ambito delle verifiche istruttorie disposte nel corso del procedimento, è questione riservata alle amministrazioni di settore.

Al Consiglio dei Ministri compete verificare la possibilità di trovare una regola di composizione del conflitto ed, in mancanza, di decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie, esercitando la funzione ordinativa degli interessi propria della potestà di governo, nel rispetto delle priorità che discendono sia dal programma di governo, come definito nell’ambito del rapporto di fiducia con il Parlamento, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost..

Tale verifica è condotta, tuttavia, non alla luce dei principi che governano lo svolgimento dinamico del potere nel paradigma della funzione ma attraverso una valutazione di tipo globale e sintetico che la legge, non a caso, definisce come “complessiva”, proprio perché il Consiglio dei ministri assume il caso problematico, nella ricostruzione fornita dalle amministrazioni in conflitto, così come precisato nei fatti rilevanti e pertinenti selezionati, anche all’esito di eventuali contenziosi e dei criteri di azione indicati dal giudice amministrativo e, muovendo dai dati del problema amministrativo come prospettati e verificati, accerta l’esistenza di margini per una ricomposizione in unità delle alternative decisionali prospettate o, in mancanza, sceglie la soluzione ritenuta maggiormente coerente con l’indirizzo politico amministrativo generale, assicurando in tal modo l’unità dell’azione di governo.

Non si tratta solamente di assicurare il coordinamento tra interessi pubblici affidati a diversi centri di imputazione o a diversi livelli territoriali di governo, a fini di semplificazione, come accade ad esempio nella conferenza di servizi, ma di decidere, di volta in volta, quali siano le priorità dell’azione di governo stabilendo il criterio ordinativo degli interessi pubblici necessario ad assicurare l’unitarietà dell’azione di governo: ciò è confermato dal fatto che il potere di devoluzione della questione non è rimesso, nel caso di specie, genericamente all’autorità procedente, come accade nella conferenza di servizi, ma direttamente in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri che, mediante il suo esercizio, in base all’art. 95 Cost., compie un atto di direzione della politica generale del Governo confermando o innovando le priorità di azione, assicurando l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.”.

Nel caso di specie non è contestata la presenza di beni culturali e neppure che le torri insistano nelle fasce di rispetto e quindi le Soprintendenze, a vario titolo interpellate, hanno espresso parere contrario ma il Consiglio dei ministri, a fronte della positiva valutazione espressa invece dal punto di vista dell’impatto ambientale dell’opera, ha operato la composizione degli interessi pubblici primari antagonisti secondo il criterio ritenuto maggiormente in linea con l’indirizzo politico amministrativo del Governo, anche alla luce degli impegni internazionali assunti che, indicando una presunzione relativa di preferenza per la produzione di energia da fonti rinnovabili, richiedono la sussistenza in concreto di un interesse paesaggistico particolarmente qualificato per superare la richiamata regola di preferenza.

Ora, dalla lettura dei pareri delle Soprintendenze non emerge con evidenza la sussistenza di un contesto fattuale di pregio tale da rendere manifestamente irragionevole o abnorme la decisione del Consiglio dei ministri cui spetta la responsabilità ultima sulla decisione del conflitto insorto.

Non emergono pertanto elementi critici attingibili dal sindacato del giudice amministrativo sicchè il motivo deve essere respinto in quanto infondato.

c) Da quanto precede discende che è infondato anche il terzo motivo di appello con il quale gli appellanti lamentano “Violazione e falsa applicazione della direttiva ue 2018/2001 e della direttiva ue 2023/2413. ecceso di potere per sviamento” contestando la statuizione del T.a.r per la quale “La disciplina europea riserva un chiaro favor per la promozione dell’uso delle FER. Pur non «imponendo» alcun automatismo decisionale in favore degli impianti FER, accorda priorità nella ponderazione degli interessi in gioco alla costruzione e all’esercizio di questi impianti”.

d) Con il quarto motivo lamentano che il T.a.r. avrebbe ingiustamente qualificato come generiche le doglianze indirizzate alle carenze del progetto ed alle lacune dell’istruttoria, con particolare riferimento allo studio sulla ventosità del sito: assumono, in particolare, che il sito prescelto non presenterebbe idonee caratteristiche in termini di “ventosità” tali da giustificare un impianto di simili dimensioni in una zona di pregio come quella in oggetto.

Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate al paragrafo n. 8, nella disamina della completezza dell’istanza ai fini della formazione del silenzio assenso cui si rinvia.

Deve ribadirsi in questa sede che le Linee guida approvate con DM 10 settembre 2010 non prescrivono la misurazione diretta in loco della ventosità dell’area e che il criterio tecnico a tal fine utilizzato dalla RWE è stato ritenuto congruo dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC mentre gli appellanti pur richiamando studi e fonti di analisi, sebbene non ufficiali, non hanno fornito elementi convincenti per dimostrare la manifesta inattendibilità della stima eseguita mediante i dati riportati sulla piattaforma Virtual Met Mast per un periodo di 21 anni, ovvero tramite un anemometro virtuale: la stima attraverso modelli matematici, in assenza di misurazioni in loco, non si traduce infatti automaticamente nella inattendibilità del dato.

Peraltro la Commissione tecnica non ha affatto sottovalutato la questione ed ha chiesto approfondimenti che la società ha fornito producendo un successivo studio anemologico sulle incertezze relative al metodo di determinazione dei dati di velocità del vento, prendendo in considerazione i dati di produzione di energia eolica di altri impianti eolici, quali quello di Poggi Alti, sito nel Comune di Scansano in Provincia di Grosseto e quello di Piansano, sito nel Comune di Piansano e Arlena di Castro in Provincia di Viterbo, rispettivamente a 50 Km e 18 KM dall’area interessata dal Progetto Phobos.

Il giudizio positivo conclusivo della Commissione tecnica anche circa il grado di ventosità del sito non risulta manifestamente irragionevole anche perché, incidendo la ventosità sulla produzione e quindi sulla redditività dell’impianto, è interesse della stessa società proponente verificare che sia assicurato un livello di ventosità sufficiente ad assicurare un funzionamento efficiente dell’impianto da cui dipende sia la reddittività dell’investimento sia la sussistenza di un contributo effettivo al processo di transizione ecologica.

Quanto poi ai risultati dell’Aggiornamento dello Studio Anemologico si tratta di dati sopravvenuti che saranno valutati dalle autorità competenti ma che non inficiano la legittimità dell’iter autorizzatorio.

e) Con il quinto motivo lamentano il mancato esame da parte del T.a.r. delle dedotte carenze istruttorie relative all’impatto dell’impianto sull’avifauna ed al rischio di distacco di frammenti dall’elemento rotante.

Il motivo è infondato perché il monitoraggio dell’avifauna è stato oggetto di approfondita analisi a p. 46 e 47 del parere e comunque oggetto di prescrizioni specifiche da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (condizione n. 4).

Il T.a.r. inoltre ha condotto una analisi approfondita dei giudizi espressi in materia ambientale – con specifico riferimento al tema dell’avifauna – cui si rinvia e che il Collegio condivide (cfr. in particolare i paragrafi 27 e ss. assumendo a riferimento la sentenza 589 del 2024 con argomenti replicati nelle altre sentenze appellate).

Quanto alla dedotta incompletezza dell’analisi del rischio di rottura o distacco di una pala, per mancanza del calcolo relativo al distacco di un frammento dell’elemento rotante, gli appellanti non hanno evidenziato situazioni significative di rischio nel contesto di localizzazione tali da rendere necessaria una siffatta analisi e tanto meno hanno specificato parametri normativi che la prevedono come obbligatoria.

L’unica criticità emersa riguarda il “Sentiero CAI 812” e cioè un percorso di collegamento tra il Lago di Bolsena ed il Lago Trasimeno che, nel tratto tra Orvieto, Castel Giorgio e Bolsena, ripercorre il tracciato della Cassia Antica e si interseca con gli aerogeneratori PEOS 3, PEOS 4 e PEOS 5 posti a distanza molto ravvicinata (PEOS 3 a 560 mt, PEOS 4 a 628 mt e PEOS 5 a 130 mt).

Osserva il Collegio che anche rispetto al precedente citato dagli appellanti – dove la distanza di sicurezza era indicata in 397 m. – l’unica pala posta a distanza inferiore rispetto al sentiero CAI è la PEOS 5 che la Commissione evidentemente non ha ritenuto elemento di criticità tale da imporre una prescrizione tenuto conto viene in rilievo un “sentiero CAI” presumibilmente caratterizzato da transito del tutto occasionale. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha valutato la questione (pag. 7 e 30 e ss. del parere del 7.12.2022) e ha ritenuto i fabbricati di categoria catastale A fuori dall’area di pericolo in quanto posti ad una distanza ben superiore a quella di massima gittata, pari a 198 m (in luogo dei 175 m indicati dalla ricorrente). Inoltre, la Commissione, considerata la probabilità di fenomeni metereologici tali da comportare la formazione di ghiaccio sulle pale ed evidenziato che la gittata dei frammenti di ghiaccio è superiore a quella della pala intera, ha richiesto che, in tali condizioni, le pale siano arrestate fino al ritorno alla normalità delle condizioni meteo per permettere

il riavvio degli aerogeneratori in sicurezza, formulando al riguardo la condizione n. 14.

La circostanza non è comunque tale da poter inficiare la complessiva valutazione operata dal Consiglio dei Ministri alla luce di dati ed informazioni di gran lunga più rilevanti e decisive ai fini della decisione sul superamento del conflitto insorto.

13. Quanto infine ai motivi di appello del ricorso RG 3825 del 2025 gli stessi sono tutti infondati.

f) con il primo lamentano la reiezione da parte del T.a.r. del motivo con cui hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la delibera del Consiglio dei Ministri, per violazione dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2021 e dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, assumendo che gli interventi in aree diverse da quelle idonee ex lege avrebbero potuto essere autorizzati solo a seguito dell’adozione del decreto interministeriale e della successiva legge regionale previsti dalle medesime previsioni normative.

Il motivo è infondato poichè l’art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 199/2021 vieta espressamente, nelle more della adozione del decreto interministeriale e delle leggi regionali attuative, la sospensione dei procedimenti autorizzatori; al contempo l’art. 20, comma 8 contiene una disciplina transitoria ad hoc, correttamente applicata nel caso di specie in relazione alla lettera c-quater.

La tesi degli appellanti, oltre ad essere in contrasto con il chiaro portato dell’art. 20, comma 8, avrebbe avuto l’effetto di un blocco generalizzato delle procedure autorizzative, del tutto incompatibile anche con gli obblighi assunti dall’Italia a livello internazionale rispetto all’obiettivo della c.d. neutralità climatica tramite il progressivo aumento delle quote di energia prodotta e consumata da fonti rinnovabili.

Gli appellanti richiamano il decreto interministeriale successivamente adottato in data il 21 giugno 2024 che tuttavia non è applicabile ratione temporis ad istanze presentate il 5 e 6 agosto del 2021.

Assumono che la localizzazione debba avvenire prioritariamente nelle aree dichiarate idonee ex lege ma un tale criterio non è rinvenibile nell’art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199 del 2021.

Il tema è stato approfondito dal T.a.r. e correttamente inquadrato dal punto di vista della disciplina applicabile sicchè la doglianza dev’essere respinta in quanto infondata.

Da altra angolazione lamentano che il progetto avrebbe dovuto essere localizzato altrove dove non sono presenti beni culturali e che non sarebbe stata motivata la decisione di scegliere il luogo in questione neppure da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Consiglio dei ministri.

Il motivo è infondato.

Non sussistono norme di legge che vietano la localizzazione dell’impianto nel sito prescelto, pur non trattandosi di area idonea, per le motivazioni già esposte nella disamina dei restanti appelli cui si rinvia (motivo 1 in particolare).

g) Con il secondo motivo lamentano che il T.a.r. avrebbe ingiustamente disatteso la doglianza con cui gli esponenti hanno prospettato la violazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché del regolamento n. 2022/2577/UE, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Assumono che entrambi tali atti normativi privilegerebbero gli impianti di piccola taglia, come sarebbe evincibile dal “considerando” n. 17 e dall’articolo 15, comma 3, della direttiva, nonché dai “considerando” n. 5 e n. 11 del regolamento. Aggiungono tuttavia che il favor per gli impianti su scala ridotta e per le comunità energetiche non vale, di per sé, a precludere la possibilità di autorizzare la realizzazione degli impianti di maggiori dimensioni, ben potendo anche tali impianti risultare necessari per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Il motivo è inammissibili per genericità in quanto non sviluppa una critica puntuale alle motivazioni del T.a.r., limitandosi ad affermare che occorrerebbe una maggiore “attenzione” nel rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di grossa taglia che, per gli stessi appellanti, sono suscettibili di autorizzazione.

Da altra angolazione assumono che la delibera del Consiglio dei ministri non avrebbe potuto discostarsi dal parere contrario della Soprintendenza Speciale per il PNRR, trattandosi di impianto da localizzare in area non idonea e che comunque l’analisi puntuale degli organi preposti alla tutela del vincolo paesaggistico non sarebbe stata tenuta in debita considerazione.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte nella disamina del primo e del secondo motivo di appello articolato con i ricorsi RG 9609,9610,9611/2024 cui si rinvia. Inoltre il T.a.r. ha fornito ampia motivazione della approfondita analisi delle risultanze istruttorie contenute nella delibera del Consiglio dei Ministri nell’ampio passaggio che l’appello riporta a p. 32 e 33 e che gli appellanti tentano di censurare con affermazioni del tutto generiche.

h) Con il terzo motivo lamentano che il T.a.r. non avrebbe accolto le doglianze articolate finalizzate a contestare il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC in ordine al monitoraggio dell’avifauna effettuato dalla società proponente, in quanto compiuto con modalità inidonee a verificare tutte specie ornitologiche e ad accertare l’effettiva presenza o assenza delle specie rapaci nei siti Natura 2000 prossimi all’area di progetto.

Il motivo è infondato per le motivazioni esposte nella disamina del quarto motivo proposto con gli appelli 9609,9610,9611 del 2024 cui si rinvia.

Il parere della Commissione PNRR-PNIEC è articolato e ha considerato anche le alternative progettuali. In particolare:

a) il monitoraggio dell’avifauna è stato oggetto di prescrizioni specifiche (condizione n. 4).

b) l’impatto sul sito Natura 2000 “Monti Vulsini” è stato valutato e ritenuto tale da non compromettere l’habitat. Anche il parere della Regione Lazio ha escluso interferenze con aree protette e specie vulnerabili.

I ricorrenti non hanno evidenziato aspetti tali da palesare un travisamento manifesto della situazione di fatto o profili di manifesta illogicità nelle valutazioni espresse dagli organi tecnici regionali e statali e tanto meno elementi tali da vincere la presunzione relativa di prevalenza dell’interesse alla produzione di energia rinnovabile.

La motivazione del T.a.r. sul punto è ampia ed approfondita e resiste alle critiche, invero generiche mosse dagli appellanti. In particolare il T.a.r. ha osservato che “Quanto al monitoraggio dell’avifauna, deve tenersi presente che l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale ha approfondito gli aspetti che erano stati oggetto di osservazioni nel corso del procedimento (v. doc. 7.6 di RWE – v. ad esempio: pp. 128 ss., 134 s., 140 s., 143 s.). Il predetto monitoraggio è stato preso specificamente in considerazione dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (v. pp. 28 ss.), la quale ha dettato al riguardo un’apposita condizione (n. 3), concernente la revisione del progetto di monitoraggio dell’avifauna, con avvio della verifica di ottemperanza indicato al progetto esecutivo. Non sono, pertanto, riscontrabili i profili di difetto di istruttoria e di manifesta inattendibilità tecnica del parere della Commissione dedotti dai ricorrenti”.

Quanto alla valutazione di incidenza riferita al sito denominato “ZSC-ZPS IT6010008 monti Vulsini” e si legge ancora: “Come già rilevato da questo Tribunale nelle sentenze n. 589, n. 590 e n. 591 del 2024, relative al medesimo progetto di impianto, l’impatto del parco eolico sull’avifauna del sito Natura 2000 dei Monti Vulsini risulta essere stato trattato nel procedimento di VIA. Più precisamente, nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC del 7 dicembre 2022 si dà atto della presentazione di un nuovo studio di incidenza ambientale che prende in considerazione anche il predetto sito (elaborato codice PEOS-S01.03_001). La questione era stata affrontata dalla società proponente nell’aggiornamento dello studio di impatto ambientale (doc. 7.6 di RWE – pp. 22 s., 129 ss. e 244 ss.) e nella revisione n. 1 dello studio di incidenza del 10 settembre 2022 (doc. 7.8 di RWE – pp. 53 s. e 57 e ss.). La valutazione d’incidenza è stata esaminata dalla Commissione tecnica PNRRPNIEC, la quale ha specificamente affrontato anche il tema dell’incidenza del progetto sul sito dei Monti Vulsini, con particolare riguardo all’avifauna (pp. 50 ss. del parere del 7 dicembre 2022). La deliberazione del Consiglio dei ministri impugnata in questa sede rileva che, secondo quanto evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “(...) l’area di progetto risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000” e che, inoltre, “(...) con riguardo ai siti Natura 2000 presenti nelle vicinanze dell’opera (Monti Vulsini, Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana) la Commissione PNRR-PNIEC non ha ravvisato effetti negativi significativi sui medesimi determinati dagli interventi del progetto”.

Il T.a.r. ha anche evidenziato che “Le misure di mitigazione del rischio di collisione dell’avifauna indicate dal proponente sono state prese in considerazione dalla Commissione (v. p. 30 del parere) e anche a questo proposito sono state disposte specifiche misure, nell’ambito della condizione n. 4. Le valutazioni tecniche così espresse non presentano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità, i quali non possono emergere dalle mere contrarie affermazioni contenute nel ricorso”.

Dagli atti emerge dunque non solo una verifica istruttoria accurata ma anche l’accuratezza della verifica condotta dal T.a.r..

i) Con il quarto motivo criticano la sentenza nella parte in cui non ha condiviso i rilievi mossi nei confronti dei pareri resi dalle Regioni Lazio ed Umbria in materia ambientale e paesaggistica.

Lamentano che la Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali non avrebbe considerato il mancato riscontro a una serie di richieste di chiarimenti o integrazioni avanzate dai tecnici della stessa Regione.

Il motivo è infondato poiché dalla lettura dell’ampio stralcio di motivazione riportato a p. 40 e 41 dell’appello si evince che non solo gli aspetti menzionati sono stati scrutinati in sede istruttoria - anche tramite la imposizione di apposite prescrizioni - ma anche che il T.a.r. ne ha dato puntualmente conto, fermo restando che le valutazioni degli appellanti circa la idoneità dei chiarimenti forniti dalla società - ad esempio in merito al traffico veicolare ed allo smaltimento delle rocce di scavo - sono giudizi soggettivi del tutto opinabili, mente quanto ai profili paesaggistici, correttamente le Regioni si sono limitate ad esprimere le valutazioni di propria competenza (ad esempio in merito alla fasce di transizione delle aree boscate), rimettendosi al giudizio conclusivo dell’autorità statale competente.

14. Alla luce delle motivazioni che precedono deve pertanto concludersi nel senso che le doglianze articolate dai residenti e dalla società VRM Italia s.p.a. con i motivi di appello, oltre che improcedibili sono anche infondate.

15. La complessità e la novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado, in tutti i giudizi riuniti e tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- accoglie l’appello RG 3048 del 2025 proposto dalla società RWE Renewables Italia s.r.l. e, nei sensi di cui in motivazione, gli appelli incidentali dalla stessa proposti nei restanti ricorsi riuniti e, in riforma delle sentenze appellate n. 589 del 2024, n. 591 del 2024, n. 590 del 2024 e n. 39 del 2025, nonché in parziale riforma della sentenza n. 41 del 2025, dichiara la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di rilascio di autorizzazione unica presentata dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., in data 6 agosto 2021, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, con conseguente improcedibilità dei ricorsi di primo grado presentati dalle restanti parti;

- compensa le spese del doppio grado, in tutti i giudizi e tra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Rosario Carrano, Consigliere