ANCORA SUL SISTRI: DUALITA’, L’APPARENTE POTENZA DEL PRODUTTORE, DISPOSIZIONI RILEVANTI, IL SISTEMA INFORMATICO E LE SANZIONI. (PARTE SECONDA E TERZA)

di Alberto PIEROBON

 

 

la prima parte dell'articolo è pubblicata qui

  1. 2. Altri articoli “codicistici” rilevanti agli effetti SISTRI.

 

Rassegniamo, sinteticamente (ai presenti fini) altri articoli rilevanti agli effetti SISTRI.

Art.189 (Catasto dei rifiuti), comma secondo, <Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti> tramite il SISTRI e altro. Il comma terzo stabilisce da parte dei Comuni (o loro consorzi e comunità montane) gli obblighi comunicativi annuali, relativi: a) alla quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti  gestori (specificando operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi tariffari e quelli provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. Per i Comuni della Campania il sistema tracciabilità SISTRA consentirà la trasmissione dei dati (da ISPRA al Catasto: comma 4).  Lo stesso dicasi per i Comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI (salvo che per le informazioni relative alla lett.”d” sui costi e proventi: comma 5).

Però per il comma 5,  dell’art.193 le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo (cioè l’adozione del formulario) <non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore dei rifiuti stessi ai centri di raccolta (…). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno>. Ecco qui che risorge la presunzione di legittimità per tutto quello che tocca il servizio pubblico e che si stabilisce una soglia di trasporti scarsamente significativi agli effetti della tracciabilità tramite formulario. La questione verrà affrontata monotematicamente in altra sede.

L’art.190 (registri di carico e di scarico) al comma 1, precisa che due tipologie di soggetti[1] (ove non aderenti al SISTRI) hanno l’obbligo del registro che va integrato, a seconda, con i formulari o con la copia della Scheda SISTRI trasmessa dall’impianto di destinazione rifiuti (comma 2).

Al comma ottavo viene stabilito che i produttori di RP non inquadrati in una organizzazione di ente o impresa <sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono  attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede> SISTRI <relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi>.  E, per il comma nono, <Le operazioni di gestione dei Centri di raccolta> (art.183, comma 1, lett.mm) escludono gli obblighi del registro <limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti>.

L’art.193 (trasporto dei rifiuti), al comma 1, prevede che <Per gli enti  e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria> al SISTRI <i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario….>.

Il comma terzo segnala come <Il trasportatore non è responsabile di quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico>.

Si cerca quindi di rendere meno intensa la colpevolezza del trasportatore che dovrebbe, appunto, fare solo il vettore non entrando in verifiche di merito sulle dichiarazioni del produttore, salvo aspetti di illogicità o di evidenza che non possono non trascinarlo nella catena di responsabilità (alla quale comunque è inanellato).

Questa scelta legislativa è coerente con la scelta, già sopra indicata. di portare nell’orbita del produttore dei rifiuti la signoria degli stessi e di far svolgere agli altri soggetti gestori semplicemente il loro lavoro.

Come avremo modo di dimostrare questa corretta scelta (che è anche logica) sarà sicuramente divelta dalla voracità commerciale dei gestori dei rifiuti, i quali imporranno (mellifluamente o collusivamente) ai produttori le loro scelte che rispondono a logiche meno ambientali e più remunerative (pro quota anche per il produttore, di qui il canto delle sirene dei gestori[2]).

Il comma ottavo dell’art.193 mantiene valida la sostituzione del formulario coi documenti transfrontalieri (per imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi) [3].

Il comma nono prevede che la scheda per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura sia sostituita dalla Scheda SISTRI (per altri dal FIR) ivi indicando specifiche informazioni nelle parte ”annotazioni”.

Si precisa che <La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto>  (ultimo periodo del comma nono).

La microraccolta viene disciplinata dal comma 10, essa <intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile>.

Anche qui abbiamo l’appaiamento tra il FIR e la Scheda SISTRI come strumento di tracciabilità (e nelle annotazioni sul percorso, tappe intermedie e variazioni).

Nel comma 12,  in una casistica di trasporto intermodale, ove per cause di forza maggiore o per caso fortuito non sia possibile rispettare il termine dei 6 giorni <il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI –Area Movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione>.

Ancora, al comma 13, sia il FIR che la Scheda vengono considerati equipollenti alla scheda di trasporto.

L’art.230 (rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) al comma 5, ultimo periodo prevede che <I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti>.

L’art.266 (disposizioni finali), comma 4<i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività>.

 

 

  1. 3. Le sanzioni riferite al sistema informatico.

 

Sembra risaputo che il nostro ordinamento penale sia improntato, soprattutto, sulle punizioni per la  violazione della normativa extrapenale di settore, più che sulla realizzazione di una effettiva situazione di danno o di pericolo concreto per il bene protetto.

In generale, le sanzioni SISTRI (e quelle relative al sistema “cartacee”) sono diverse per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi: ovviamente le prime sono “aggravate” rispetto le seconde.

Inoltre, in più disposizioni emerge un favor del legislatore per le piccole realtà.

Infine, è importante notare come, in più disposizioni, venga ribadito che ove non si comprometta la tracciabilità dei rifiuti le condotte sono considerate diversamente  in quanto punite meno severamente.

Però a nostro modesto avviso, non va sottovalutato come, nell’effettiva gestione, diversi siano i soggetti, le attività, i gradi o  i livelli di “colpa”, anche in relazione ai diversi contesti di azione, all’attitudine ingannatoria della condotta, ai diversi decisori (dentro e fuori di organizzazioni, di imprese ed enti).

Questa lacuna di proporzionalità (che per la normativa comunitaria è un vincolo) tra la gravità del fatto e la misura della sanzione penale richiede auspicabili, più ampi, interventi armonizzatori.

Rimane, come abbiamo avuto più volte occasione di segnalare, il problema delle fonti del SISTRI.

Posto che sembra pacifico che il D.M. relativo al SISTRI possa <costituire fonte solo mediata di norme penali, stabilire cioè gli elementi costitutivi del fatto incriminato, qualora una legge o un atto equiparato, che costituiscono ex articolo 25 Cost. le esclusive fonti delle norme penali, abbiano indicato con sufficienti specificazione le condizioni ed i limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali è ricollegabile la sanzione penale (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.9548 del 1988)>[4],similmente tanto vale per le sanzioni amministrative[5]. La questione è che le informazioni inserite dagli interessati costituiscono un <documento informatico>, definito dall’art.2, lett.”p” del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione digitale) e così la <rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti>. Più esattamente:

  • i <Dati> sono le informazioni già codificate in modo da essere interpretabili dal computer.
  • le <informazioni> sono le notizie che devono essere poste ad oggetto della elaborazione tramite computer.
  • i <Programmi> sono i gruppi di istruzioni che servono per fare lavorare i computers per realizzare un compito.

 

Con il termine «informatica» si individua un procedimento di memorizzazione artificiale dei dati per mezzo di impulsi elettromagnetici su un supporto fisico (nastro, disco, silicio). I dati così registrati su tale supporto vengono elaborati, cioè confrontati, analizzati e aggregati in modo da permettere una decifrazione e comunicazione visiva delle informazioni sullo schermo o su uno stampato[6].

Per la giurisprudenza si individua la presenza di un sistema informatico in tutte quelle «apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche». La predetta definizione deve essere letta insieme ai dati tecnici, i quali ultimi «sono tecnologie caratterizzate dalla registrazione (o memorizzazione), per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, effettuata attraverso simboli (bit) numerici in combinazioni diverse; tali dati, elaborati automaticamente dalla macchina, generano le «informazioni» costituite da un insieme di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente»[7].

Più tecnicamente deve ritenersi sistema informatico un apparato elettronico in grado di elaborare un elevato numero di dati/informazioni opportunamente codificato e capace di produrre come risultato un altro insieme di dati/informazioni codificato in maniera leggibile grazie ad un programma in grado di far cambiare lo stato interno dell'apparato e di variarne, all'occorrenza, il risultato[8].

Insomma il sistema informatico è l’insieme completo di apparecchiature di elaborazione, composto sia di elementi hardware (unità centrale, memorie, periferiche), che di elementi software (programmi di base ed applicativi) funzionanti in reciproca implementazione e, quindi, l'insieme delle risorse di calcolo, delle procedure elettroniche, delle reti di comunicazione e degli apparati utilizzati per il trattamento di informazioni e trasmissione a distanza dei dati e informazioni[9].

Come abbiamo notato la giurisprudenza ha ampliato la definizione, sussumendo nella categoria dei sistemi informatici anche un «centralino telefonico», poiché, tecnicamente, il trasporto delle conservazioni in rete avviene in forma numerica attraverso impulsi elettronici (i bit) e, quindi, con procedimento automatizzato di codificazione e decodificazione che abilita l'utilizzazione delle linee solo per la chiamata di determinate utenze e non di altre. Il centralino e le reti telefoniche sono qualificabili come sistemi informatici non solo perché abilitano le linee alla chiamata di determinate utenze e non di altre, ma anche per la possibilità di memorizzare e trattare elettronicamente le informazioni relative ai «dati esterni alle conversazioni», come il numero dell'abbonato chiamante, dell'abbonato chiamato, il totale degli scatti, la data e l'ora della conversazione, che possono essere stampati su appositi tabulati contenenti il flusso di comunicazioni informatiche o telematiche (espressamente contemplato dall'art. 266-bis c.p.p.)[10].

Il profilo informatico rileva anche per la tutela dagli accessi abusivi (art.715-ter e 617-quater c.p.) o per l’ipotesi di detenzione e diffusione abusiva di strumenti atti a consentire l’accesso abusivo o il danneggiamento dei sistemi stessi (articoli 615-quater e 615-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis); danneggiamento di informazioni, dati e  programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.). Inoltre, l’alterazione del funzionamento del sistema informatico può costituire un elemento sintomatico dei reati di frode informatica (art.640-ter c.p.)[11] o di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)[12].

Sembra che quasi nessuno[13] abbia compreso non solo che il SISTRI costituisce, a tutti gli effetti, un sistema informatico, ma che le violazioni (vedi l’art.260-bis sul quale torneremo in appresso) si riferiscono espressamente al sistema informatico e non al sistema di tracciabilità.

Assume quindi rilievo, agli effetti sanzionatori, da parte dei soggetti iscritti al SISTRI (ma non solo, considerato che altri soggetti vengono indirettamente “agganciati” al SISTRI pur non essendone obbligati) il pieno rispetto dei “passi” che costituiscono le “azioni” che fanno i “procedimenti” della “mappatura” degli “adempimenti ambientali” del SISTRI (secondo il “diagramma dei flussi” sottostante al software).

 

 

 

 


[1] 1) enti e imprese produttori di RSP (compresi quelli art.212, comma 8); 2) imprese e enti produttori RSNP ex art.184, comma 3, lett. “c”,”d”,”g” con più di dieci dipendenti, nonché imprese ed enti che effettuano operazioni di S o R di rifiuti e che producano per effetto di tale attività RNP, indipendentemente dal numero di dipendenti.

L’art.184 (classificazione) al comma 3, lett. “c” individua <i rifiuti da lavorazioni industriali>, alla lett.”d” <i rifiuti da lavorazioni artigianali> e alla lett. “g” <i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi>.

[2] Direttamente al produttore se non, “cooptando” nella loro logica i referenti, o i dirigenti, o il vertice decisionale del produttore medesimo.

[3] Chi è iscritto al SISTRI non ha questo problema.

[4] P. FIMIANI, Sistri: per registri e formulari, cambia .a forma e non la sostanza. Vigono le sanzioni del “codice ambientale” e si conferma il sistema delle responsabilità, rifiuti, n.171 (3/10) pag.3 il quale prosegue citando la sentenza che precisa come <la riserva di legge, di cui all’articolo 25 comma secondo Cost., riguarda in modo assoluto la determinazione della pena, mentre la riserva concernente il precetto deve essere interpretata in senso meno rigoroso purchè, naturalmente, resti garantito il principio di legalità>

[5] Anche qui P.FIMIANI, op.cit., pag.3 che richiama la sentenza della Cass.Civ., Sez.I, n.1242 del 1999 ove non si esclude <che i precetti comunque dalla legge sufficientemente individuati, siano etero integrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione della tecnicità della dimensione in cui le fonte secondarie sono legittimate ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalla legge>.

[6] FROSINI, Telematica e informatica giuridica, in Enc.dir., vol. XLIV, 60

[7] Cassazione penale, Sez. VI, 4 ottobre 1999, Scognamiglio, inedita.  Per la Corte l'espressione sistema informatico di cui all'art. 640 ter c.p. si riferisce ad una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche, sia la rete telefonica di cui si serve la Telecom sia il centralino di una singola filiale costituiscono un sistema che si avvale di tali tecnologie.

[8] S. ATERNO, Cass. Pen., 2000, 2990.

[9] Più in dettaglio,  il sistema informatico è ogni sistema di trattamento automatico dell'informazione attraverso mezzi elettronici. Vi sono compresi pure i sistemi che utilizzano carte a microprocessori, microchips, lettori ottici, CD, DVD  e simili. Vi sono incluse anche le memorie complementari di massa, nonché le apparecchiature di input (tastiera, mouse, scanner, ecc.) e quelle di output (monitor, stampante, ecc.).

[10] Vedasi Cassazione Civile, Sezioni  Unite., 13 luglio 1998, nell’articolo di L. CUOMO, in Cass. Pen., 2000, 2990.  Il sistema telematico è la connessione a distanza, con mezzi elettronici, fibre ottiche, cavi, ecc., tra più sistemi informatici.

[11] <Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

<Alterare un sistema informatico> significa: a) operare sull'hardware o sul software per rendere impossibile o difficoltoso il suo corretto funzionamento; b) incidere negativamente sulla trasmissione o sulla ricezione dei dati. <Intervenire su dati, informazioni o programmi> significa alterare l'oggetto sul quale il sistema informatico o telematico lavora, in modo che l'output ne sia reso impossibile o sia viziato nel contenuto. Dati, informazioni e programmi devono infine essere contenuti nel sistema informatico o telematico oppure devono essere ad esso «pertinenti»: vale a dire, destinati all'utilizzo in esso. Dirigendosi la condotta dell'agente su una «cosa», cui si fa compiere un «lavoro», nel senso della scienza economica - non v'è possibile questione circa l'ammissibilità o no del nesso causale, ricordiamo che il legislatore, riprendendo il modulo descrittivo utilizzato nell'art. 640 c.p., richiede che, in conseguenza della condotta tenuta dal soggetto attivo, si verifichino danno altrui e profitto ingiusto dell'agente o di altri. Il «profitto ingiusto», può essere conseguenza e dell'entrata in possesso delle informazioni contenute nella memoria del sistema e dell'impedimento del loro utilizzo da parte dell'avente titolo. Il «danno», anch'esso patrimoniale, è, a sua volta, da ricostruirsi avendo come riferimento il dato concreto rappresentato dalle conseguenze, in termini di deminutio patrimonii o di suo mancato incremento, subite dalla vittima in relazione alla condotta tenuta dall'agente. Il reato si consuma nel momento in cui l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Il delitto è doloso e a consentirne la realizzazione è sufficiente il dolo eventuale. È da escludere che sia necessario un dolo specifico: infatti, non vi è alcun elemento soggettivo che si proietti oltre ciò che si richiede venga realizzato.Non sorgono specifici problemi nemmeno per quanto riguarda la possibilità di realizzazione del fatto in forma tentata o plurisoggettiva. Il primo capoverso della disposizione in discorso prevede un inasprimento della reazione sanzionatoria se ricorre una delle circostanze contemplate dall'art. 640, 2° comma, n. 1, c.p., «ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema».così S. FERRARI, Giur. It., 2004, 2363.

[12] P.FIMIANI, op.cit., pag.8.

[13] Eccezion fatta per P.FIMIANI, op.cit.,pag.8  il quale ha riportato la definizione datane dalla Cassazione Penale, Sez.VI, sentenza n.3067 del 1999.