ROMPICAPI AMBIENTALI DI FINE ANNO IN MATERIA AMBIENTALE: PRIME ANNOTAZIONI:
a) al disegno di legge n.1306 Senato avente per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente;
b) all’art.4-quinquies della Legge 30 dicembre 2008, n.205 relativamente alla ;
c) alla Legge 30 dicembre 2008, n.210 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172 recante >Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale>.


di Alberto PIEROBON
pubblicato il 19 gennaio 2009 per Gazzetta enti locali on line della Maggioli.

 

ROMPICAPI AMBIENTALI DI FINE ANNO IN MATERIA AMBIENTALE: PRIME ANNOTAZIONI:

a)      al disegno di legge n.1306 Senato avente per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente;

b)      all’art.4-quinquies della Legge 30 dicembre 2008, n.205 relativamente alla ;

c)      alla Legge 30 dicembre 2008, n.210 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172 recante >Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale>.

 
 
di Alberto PIEROBON
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            L’esigenza di intervenire in campo ambientale si è esulcerata a fine anno, alla luce di considerazioni e di “spinte” più o meno emergenziali, di semplificazioni ma, soprattutto, di una nuova politica ambientale occasionata da talune situazioni: in parte risalenti e mai risolte, in parte collegate all’esigenza di dare sollievo al mondo “non domestico” soggetto ad incombenti e gestioni dei rifiuti che mal vengono tollerate, soprattutto in questa (ancora agli inizi) periodo di crisi economica. Insomma si tratta di chiari segnali della volontà di rivisitare (e quindi di riformare) anche questo settore, il che sicuramente avverrà in sede di riscrittura del D.Lgs. 152/2006.

            Nell’economia del presente scritto, riservandoci ad un successivo intervento una ricostruzione di approfondimento, ci limitiamo qui a segnalare le prime novità che ci paiono emergere.

            Di grande importanza, più che per le modifiche introdotte, per il segnale di cambio di rotta (se e per quanto non ce ne fossimo ancora accorti) di politica ambientale normativa è il disegno di legge col quale si intende convertire in Legge il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente, il quale ultimo decreto è stato adottato, anzitutto e sintomaticamente, invocando e considerando tutta una serie di specifiche situazioni di cui si dirà oltre, affrontando le singole disposizioni.

          Si rassegnano, quindi in prima lettura,le singole disposizioni del disegno di legge (rectius, del decreto legge):

Art.1 commi 1 e 2: viene modificato l’art.170 (norme transitorie) del D.Lgs. 152/2006 nella parte riguardante la soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, onde garantire la continuità operativa e la loro funzionalità: questi Enti vengono quindi mantenuti in essere  non solo fino all’emanazione della disciplina di revisione di cui al D.Lgs. 152/2006. Infatti, il momento in cui spira la proroga viene indicato nella compiuta attuazione della disciplina da realizzarsi col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 63, comma 2, del D.Lgs. 152/2006). Si rammenta come, il secondo periodo del comma 2, dell’art.63 disponga che . Si rammenta altresì come, nella previgente formulazione, si intendeva collegare la venuta meno dei prefati Enti alla modificazione della normativa de qua con decreto (art. 1, comma 6, della Legge 308/2004), fermo restando la previsione (e la necessità) del D.P.C.M. di cui all’art.63, comma secondo del D.Lgs. 152/2006. Nel frattempo vengono fatti salvi gli atti assunti dalle autorità di Bacino dal 30 aprile 2006 in poi.

Una normativa derogatoria viene prevista per le regioni versanti in regime emergenziale (si veda il comma 3).

Art.2:  Con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale, viene istituita una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale relativa alla spettanza e quantificazione degli oneri relativi:

a) alla bonifica;

b) al ripristino di aree contaminate;

c) al risarcimento del danno ambientale (art.18 Legge 8 luglio 1986, n.349 e art.300 D.Lgs. 152/2006);

d) ad altri eventuali danni azionati in relazione ai fatti oggetto della transazione,

Questa nuova procedura prevede la facoltà del Ministro dell’Ambiente (sentito il COVIS) di stipulare con imprese pubbliche o private una transazione che vuole essere  e sulle vicende pendenti.

Lo schema del contratto di transazione di cui trattasi va comunicato a regioni, provincie e comuni oltre che reso noto alle associazioni ed ai privati interessati con idonee forme di pubblicità al fine di consentire loro di far pervenire osservazioni entro 30 giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni. Però non v’è obbligo di riscontrare le osservazioni in parola. L’avvocatura dello Stato rilascia un parere sugli schemi di transazione e l’amministrazione indice una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore (art.14-ter della Legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto applicabile).

Indi il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente, autorizza la stipula del contratto di transazione già sottoscritto per accettazione da parte dell’impresa obbligata.

I proventi derivanti dalle transazioni costituiscono risorse per le finalità che saranno previamente individuate da quel dicastero di concerto con quello dell’Economia.

Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o per i quali sia in corso, all’entrata in vigore del decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente (con salvezza delle previsioni contabili degli enti beneficiari che magari ne hanno già disposto impegni od altro).

La competenza per l’avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale della parte VI del D.Lgs. 152/2006 ove la somma risulti superiore ai 10 milioni di euro è del Ministro dell’Ambiente, mentre per le somme uguali o inferiori è dirigenziale. Rimane ferma la disciplina degli artt.14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Nella relazione tecnica al disegno di legge viene affermato che non si introducono nuovi o maggiori oneri erariali, in quanto trattasi solamente di una modalità procedurale, non interferente con il principio .

Art.3: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (art.28 d.l. n.112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008) fagocitante l’APAT, l’ICRAM e l’INFS.

E, oltre che per evitare di mettere a rischio una parte rilevante delle attività ausiliarie di carattere tecnico del Ministero Ambiente viene autorizzata l’assunzione del personale a tempo indeterminato e la prosecuzione delle prestazioni di collaborazione e del prefato personale fino al 30 giugno 2009. In ogni caso le procedure assuntive in parola devono essere concluse entro il 31/12/2009.

Art.4: la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (meglio conosciuta con l’acronimo Commissione V.I.A. di cui all’art.9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.90) strategica per le infrastrutture, impiantistica, grandi opere, eccetera, abbisogna di risorse finanziarie certe e adeguate per poter celermente ed efficacemente operare, in tal senso vengono previste determinate misure di anticipazione e di allocazione di risorse. Diversamente tale “claudicanza” della Commissione  comporterebbe, di fatto, la compromissione dei tempi di realizzazione di interventi di rilievo.

Art.5: Il passaggio dalla t.a.r.s.u. alla tariffa per la gestione dei rifiuti, già “paralizzato” dall’art.1, comma 166, della L.F. 2008 (ma, prima ancora, dall’art.1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2006, n.296: L.F. 2007) viene ancora prorogato anche per il 2009. Nel medesimo contesto (il che è significativo della “vicinanza” tra i due istituti della tariffa e dell’assimilazione) si prevede (comma 2) che la disposizione sull’assimilazione (intesa sia come disciplina gestoria, sia come proventi) venga attuata con un ulteriore slittamento di 6 mesi (quindi dagli iniziali 12 mesi a 18). Nella parte del decreto legge 208/2008 la tariffa viene designata come  il che conferma la voluntas legis sottesa all’introduzione del nuovo sistema di assimilazione come ibridazione (seppur confusionaria, se non erronea, come già avvenuto con la contraddittoria formulazione fattane dal D.Lgs. n.4/2008) alla tariffa di cui all’art. 49 D.Lgs. 22/1997 e quella (inattuata e inattuabile) dell’art.238 del D.Lgs. 152/2006.  In ogni caso, fino all’emanazione del previsto decreto attuativo, rimane fermo il regime previgente. Bastino qui alcune brevi considerazioni di massima: la disposizione dell’art.195, comma 2, lett.”e” del D.Lgs. 152/2006 (come introdotta dal D.Lgs. 4/2008) è decisamente erronea sotto vari profili e non è stata coordinata con l’art.238 del medesimo D.Lgs. 152/2008 ragion per cui occorrerebbe quantomeno coordinare, se non riscrivere funditus, entrambi gli articoli (che sono fondamentali non solo perché intervengono su due istituti rilevantissimi in materia di rifiuti, ma anche perché comportano lo spostamento di rilevanti importi tariffari o di t.a.r.s.u. a carico della utenza non domestica, a tacere di altre questioni di carattere giuridico, contabile, gestionale e organizzativo, eccetera). Siccome, come è ben noto, la disciplina dell’assimilazione si interseca con quella tariffaria (che è soggetta alla riserva di legge di cui all’art.23 Cost.) non si può lasciare alla sola normativa secondaria il compito di rimettere ordine e pretendere che essa salvificamente faccia coerenza di sistema nel dedalo di lacune, errori, pasticci ed altro che sembrano viepiù contrassegnare questi istituti. Peraltro non va sottaciuto come la scelta di intervenire ope legis sull’assimilazione sembra rispondere alla critica (della Autorità Garante Mercato Concorrenza, AGMC, per esempio) di stabilire anche (non con altra fonte, quale il regolamento comunale spesso fotocopiato o “ispirato” da altri soggetti oppure ancora tramite la dichiarazione di assimilazione, eccetera) i confini della “privativa” e quindi del servizio pubblico locale, sovente implicitamente bilanciando i valori della libera iniziativa privata e del mercato rispetto a quelli della gestione pubblicistica. E’ nella disciplina (fasulla) della assimilazione e della tariffa che siffatti elementi vengono ad essere concretamente assunti e che diventano scelte e decisioni (determinative) di intrapresa pubblica o privata, e quind’anche di finanziamento dei relativi proventi, oltre che dell’assunzione di certuni – diversi - incombenti amministrativi e di altri – diversi - regimi di responsabilità.

Art.6: la non ammissione in discarica di rifiuti con potere calorifico maggiore di 13 mila kJ/kg prevista dall’art.6, comma 1, lett.”p” del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 viene ad essere ulteriormente spostata nel tempo. Tra altro, si badi come nella relazione al disegno di legge, quest’ultima disposizione viene tacciata di “limitatezza” () in quanto la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 sembra non stabilire (come confermato anche dalla risposta ad una interrogazione parlamentare nella precedente legislatura) alcuna specifica restrizione, come invece prevede l’art.6 della normativa attuativa nazionale. Per cui, ora,  sono ancora consentiti i conferimenti per lo smaltimento, nelle discariche autorizzate, oltre dei predetti rifiuti aventi potere calorifico superiore a 13mila kJ/kg anche delle seguenti tipologie di rifiuti:

- inerti (in precedenza avviati alle discariche di seconda categoria tipo A);

- rifiuti non pericolosi (in precedenza avviati alle discariche di seconda categoria di “tipo B”);

- rifiuti pericolosi (in precedenza avviati alle discariche di seconda categoria “tipo C” o di “terza categoria”).

Peraltro, quale ulteriore elemento giustificante la scelta in parola, non sarebbero presenti impianti di termovalorizzazione adeguati a gestire il surplus di rifiuti derivante dalla mancata ammissibilità in discarica dei predetti rifiuti.

La visione sembra però essere manichea in quanto si assume uno scenario che si muove tra il solo smaltimento e il solo recupero energetico…..

Art.7: Sui RAEE viene modificata la disciplina di recepimento della normativa comunitaria, ovvero il D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151 (art.3, comma 1, lett.”m”, con sostituzione del n.4). La modifica, nei suoi intenti, mira alla tutela delle informazioni attinenti la riservatezza commerciale ed industriale delle imprese in quanto, come riferito da agenzie di stampa (riportanti precisazioni ministeriali al riguardo) viene così . Le informazioni in parola sono funzionalizzate alla migliore e corretta attività di riutilizzo, trattamento, riciclaggio e recupero dei RAEE. In tal senso è stata prevista l’adozione di misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell\'apparecchiatura. Le informazioni riguardano anche la presenza di componenti e materiali (ivi comprese sostanze e preparati pericolosi) che si trovano nelle AEE e tutte queste informazioni vanno dagli stessi soggetti comunicate agli effetti delle attività svolte dai centri di reimpiego delle AEE e degli impianti di trattamento e di riciclaggio dei RAEE. Per i soli produttori di AEE destinati esclusivamente all’esportazione vengono limitati gli obblighi comunicativi a quanto previsto dagli artt.4,13 e 14 del d.l. 25 luglio 2005, n.151. Non viene considerato produttore .

Viene poi prorogato di un anno  (al 31/12/2009) la disciplina di cui all’art.20 (disposizioni transitorie), comma 4 del cit. D.Lgs. 151/2005 ove . La proroga  riguarda il cosiddetto “sistema di responsabilità individuale” del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE c.d. “nuovi” (cioè immessi sul mercato dopo il 13/08/2005), nell’attesa che la Commissione Europea definisca la disciplina sull’identificazione del produttore. Per cui i sistemi di finanziamento dei RAEE “nuovi” domestici e professionali avviene con le medesime modalità dei RAEE “storici”.

Art.8: I recenti eventi alluvionali ed emergenziali hanno occasionato il rimpinguamento del budget della Protezione Civile, con ripartizione delle somme che avverrà pel tramite di O.P.C.M. Si sostituisce poi l’art.5, comma 5-bis della Legge 24 febbraio 1992, n.225 imponendo una certa rendicontazione contabile ai commissari delegati, eccetera.

 

   Con la legge 30 dicembre 2008, n.210 di conversione (con modifiche e integrazioni) del decreto Legge 6 novembre 2008, n.172, scaturito (almeno inizialmente) dalle note questioni in cui versa la Regione Campania in materia di gestione dei rifiuti, vengono introdotte altre novità di rilievo in materia ambientale. Anche qui bastino brevi cenni, con riserva di intervenire in modo più organico e approfondito in un apposito intervento.

Art.1, comma 1, non solo i rifiuti di imballaggio ma pure gli imballaggi usati (che quindi potrebbero, a certe condizioni, essere riutilizzati), senza precisare se sono esclusi quelli pericolosi, possono essere conferiti alle isole ecologiche anche effettuandosi, da parte di questi soggetti conferenti (che non sembrano essere i soli produttori) la raccolta e il trasporto in modo occasionale o saltuario (la disgiunzione “o” crea una ulteriore sottocategoria concettuale) fino ad un massimo di 100 chilogrammi al giorno (anche qui la soglia stabilita di 100 kg al giorno e non per viaggio sembra creare complicazioni agli effetti del controllo,eccetera). Per i soggetti conferenti è previsto un indennizzo a carico del sistema CONAI, il che comporta una diversa organizzazione dell’intero sistema integrato di gestione.

Per il comma 2 dell’art. 1, i rifiuti ingombranti provvede a conferirli a soggetti autorizzati a svolgere la raccolta a domicilio (per cui il dovrebbe comporsi con il concetto di che qui è assunto in senso operativo e non giuridico) non si assume oneri per il trasporto e per lo smaltimento. Il Comune certifica e liquida questi oneri. Anche qui dal punto di vista della gestione pubblica nella sua scansione della progettazione, gestione e rendicontazione sotto il profilo economico, giuridico, contrattuale e organizzativo paiono emergere talune problematiche.

Il comma 3 dell’art.1 rinvia al sistema emergenziale delle O.P.C.M. , sentito il Ministro dell’Ambiente, ai sensi dell’art.5 della Lege 24 febbraio 1992, n.225, la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’art.1.

L’art.2 riguarda la rimozione dei rifiuti indifferenziati e pericolosi e gli impianti di gestione dei rifiuti. Il comma primo dispone che si può disporre (con affidamento diretto) che soggetti in possesso di titoli abilitativi (anche in deroga alle procedure e all’art.242 del D.Lgs. 152/2006) possano rimuovere e trasportare dei cumuli di rifiuti giacenti nelle aree pubbliche e private. Probabilmente si tratta di un refuso legislativo l’avere inserito il rispetto dei piuttosto che di quelli . Viene poi prevista l’individuazione di apposite aree per lo stoccaggio provvisorio per la prima selezione e caratterizzazione e per l’attribuzione dei codici CER per la successiva loro fase gestionale. In effetti si tratta di accorgimenti che, ove non effettuati o malamente (“all’ingrosso”) effettuati potrebbero comportare l’insorgere di responsabilità a vario titolo per i soggetti operanti. In questo contesto (comma 2-bis) viene prevista la progettazione pilota per una piena tracciabilità dei rifiuti per ottimizzare la gestione integrata… la questione non è nuova, si pensi al “Progetto Sirenetta” per il quale sono state investite rilevanti risorse….

Il comma 2-ter introduce la lettera “g-bis” all’art.121, quarto comma del D.Lgs. 152/2006.

Il comma terzo prevede che le autorità competenti autorizzino l’attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro 15 giorni dalla richiesta pena la sostituzione da parte del Ministero dell’Ambiente.

Il comma quarto prevede l’utilizzo del project financing per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, eccetera.

Seguono (invero molte e disseminate) altre “integrazioni” (e norme di interpretazione autentica) al decreto legge 23 maggio 2008, n.90 convertito, con modificazioni, in Legge 14 luglio 2008, n.123 per le quali vale la pena di soffermarsi in un apposito intervento, basti qui segnalare anche la modifica operata dall’art.3 (significativamente titolato: Commissariamento di enti locali) all’art.142 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) col quale viene introdotto il comma 1-bis che prevede financo la rimozione di Sindaci, Presidenti, consiglieri e assessori in caso di inadempienza a certi obblighi.

L’art.4 riguarda l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella Provincia di Caserta, imponendo una riorganizzazione anche per A.T.O. superiori a 15 mila abitanti, con riallocazione di risorse umane, eccetera.

L’art.5 riguarda il lavoro straordinario del personale militare e il suo fronteggiamento economico oltre al loro …..

L’art.6 che interviene come disciplina sanzionatoria è sintomatico e di una importanza tale da imporre la sua disamina in un successivo momento.

Condivisibili, almeno nella scelta di valore, sono gli articoli 7 (campagna informativa) 7 bis (formazione scolastica) talchè finalmente la materia di educazione ambientale trova formalmente (e strutturalmente) ingresso sia nel livello mediatico di massa, sia in quello scolastico. Rimane da considerare, sotto il profilo più operativo e di intercetto comunicativo, anche talune evenienze (del tipo l’utenza extracomunitaria, eccetera).

Anche gli incentivi per la realizzazione di inceneritori (art.9) si inseriscono nella tendenza attuale per la quale occorre sorreggere economicamente (con contribuzioni pubbliche, incentivazioni, finanziamenti, eccetera) la loro non solo realizzazione ma anche gestione.

L’art.9-bis riguarda una serie di disposizioni raccolte sotto  per le quali, sostanzialmente, a fronte di difficoltà degli operatori del settore del recupero di fronte alla famosa questione delle “materie prime secondarie”, non attuate in sede di decreto previsto dall’art.181-bis del D.Lgs. 152/2006, si stabilisce che:

a)      rimangono ferme le definizioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt.208,209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59;

b)      vengono fatti salvi gli accordi e i contratti di programma anzitempo stipulati prima dell’avvento del D.Lgs. 4/2008 semprecchè rispettino le norme comunitarie.

Con l’art.9-ter viene introdotto il adottato per varie finalità (prevenire emergenze rifiuti, contribuire al raggiungimento obiettivi Protocollo Kyoto, incrementare produzione di energia elettrica e da fonti rinnovabili, contribuire all’aumento dell’occupazione e degli investimenti) per il quale (comma terzo) non si applicano le disposizioni di cui alla lettera “f” del comma 1 dell’articolo 195 del D.Lgs. 152/2006, il che crea un regime di specialità che mal si coordina con la necessaria coerenza e organicità che deve avere la complessiva pianificazione attinente la materia dei rifiuti in un sistema integrato di gestione.

Con l’art.9-quater viene reintrodotta la facoltà, a certe condizioni, di smaltire i rifiuti in fognatura. In pratica basta che l’ente gestore del sistema idrico integrato accerti che i rifiuti organici provenienti dagli scarti alimentari vengano conferiti in fognatura, purchè trattati con apparecchi dissipatori, e previo accertamento di un sistema di depurazione. L’installazione delle apparecchiature è comunicata dal rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

Pertanto:

-         con la riformulazione del comma 3 dell’art.107 del D.Lgs. 152/2006;

-         con la abrogazione della sostituzione della medesima disposizione a suo tempo operata dal D.Lgs. 4/2008;

-         con la abrogazione del solo comma 8 dell’art.182, ma non più anche del comma 6 del medesimo articolo;

 la disciplina normativa originaria del D.Lgs. 152/2006 viene ad essere ulteriormente liberalizzata e non più sottoposto a facoltà del gestore, bensì al solo accertamento delle suindicate condizioni.

 

      Con l’art.4-quinquies della Legge 30 dicembre 2008, n.205 vengono introdotte agevolazioni (rectius, deroghe) alla gestione dei rifiuti da parte delle aziende agricole che conferiscono i propri rifiuti (che come sappiamo sono speciali) al gestore del servizio pubblico di raccolta. Per cui le operazioni propedeutiche al conferimento al sistema pubblico di raccolta, ovvero il trasporto dei rifiuti di cui trattasi con propri mezzi (entro 30 kg o litri) non sono soggette agli incombenti del formulario (e nemmeno alla iscrizione all’albo dei trasportatori). Interessante (ma più che agevolativo di fatto risulta indirettamente intervenire come elemento definitorio) è l’art.2-bis recante comporta che <Le vinacce vergini nonche\' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l\'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell\'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152> (comma primo) e che .

 
 
 
 


In proposito, ci si permette, da ultimo, rinviare a PIEROBON, Primissime annotazioni alla metodica di intervento legislativo (riforma o correttivo o integrativo) sul D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 in materia ambientale (cosiddetto codice ambientale), pubblicato in Gazzetta enti locali on line del…..

sul punto sia consentito rinviare ai diversi articoli di PIEROBON apparsi sulla rubrica “Speciale Ambiente” della Gazzetta Enti Locali on line e, da ultimo, al commento all’art.238 del D.Lgs. 152/2006 inserito nel Commentario del codice ambientale, a cura di N.LUGARESI, Edizioni Maggioli 2008-2009.

 Ecco la nuova definizione di produttore di cui alla lettera “m”

  1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
  2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l\'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
  3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell\'ambito di un\'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  4. per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all\'esportazione il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)>.

Sulla materia si veda, sempre di PIEROBON, due articoli apparsi su questa rubrica prima e seconda parte.