Reati ambientali e delega di funzioni: gli ultimi chiarimenti della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
pubblicato su unaltroambiente.it. Si ringraziano Autore ed Editore
Quando si discute di responsabilità per reati ambientali ci si trova spesso di fronte a situazioni dove è difficile individuare i soggetti responsabili in quanto (si pensi, ad esempio all’ILVA di Taranto) i fatti sono attribuibili a persona giuridica o società con struttura complessa; e pertanto, tenendo conto che, secondo il dettato costituzionale, la responsabilità penale non può che essere personale, è necessario accertare, caso per caso, nell’ambito di quella struttura, in base alle deleghe di funzioni rilasciate dai vertici, chi siano le persone fisiche cui quello specifico reato deve essere attribuito; anche perché solo in questo modo si rispettano i diritti di difesa che spettano ad indagati ed imputati a pena di nullità.
Questa stessa problematica, peraltro, si era già presentata per tutti i reati connessi con la sicurezza del lavoro rispetto ai quali la legge (art. 16 D. Lgs. n. 81/20081) e la giurisprudenza hanno elaborato una serie di condizioni da controllare per verificare se le deleghe conferite nell’ambito della società abbiano o meno efficacia liberatoria nei confronti del delegato ovvero se la responsabilità permane in capo al delegante.
Ed è proprio in base a queste condizioni che la Cassazione 2 ha chiarito la problematica in esame, affermando che “pur essendo l’istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali, in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari e in materia ambientale, essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l’esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l’esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati”3; aggiungendo tuttavia -come vedremo- che, pur in presenza di queste condizioni, per andare esente da responsabilità, il delegante eserciti anche un controllo sulla attività del delegato.
In sostanza, quindi, secondo la Cassazione, in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti:
a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
E pertanto, se non vi è prova certa sulla esistenza di queste condizioni, “il proprietario di un’azienda… risponde anche penalmente dell’operato dei suoi dipendenti”4. Aggiungendo, come già anticipato, che “in materia di delega di funzioni legittimamente conferita in conformità alle disposizioni di legge, persiste comunque un obbligo di vigilanza del delegante circa il corretto uso della delega da parte del delegato, secondo quanto la legge dispone. In altri termini – in presenza di un atto di delega espresso, inequivoco e certo che investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali di organizzazione, gestione, controllo e spesa – si verifica il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, fermo restando, comunque, l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.”5.
In altri termini “la posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale – come l’ambiente in senso lato (art. 9, secondo comma, Cost.), la salute (art. 32 Cost.), l’utilità sociale e la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.) – nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo” .
Per completezza si aggiunge che, sempre secondo la Cassazione, “in tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta l’obbligo della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che soltanto in campo amministrativo sussiste l’esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all’interno della struttura ”6.
In questo quadro, ormai da tempo consolidato, si inserisce oggi una importante sentenza della Suprema Corte 7 la quale affronta la delicata problematica relativa, in presenza di delega valida, al permanere di una responsabilità del delegante . Nel caso di specie, infatti, il ricorrente, legale rappresentante di una società, lamentava che la sua condanna si fondava “sulla mera, oggettiva posizione di legale rappresentante per la violazione di norme cautelari, nemmeno contestate”, senza tener conto “della presenza, in azienda, di persona rivestita di funzioni apicali (il direttore tecnico responsabile dell’impianto) che avrebbe dovuto segnalare all’amministratore unico e/o agli enti preposti … il cattivo funzionamento del biofiltro”.
Argomentazione che non veniva accettata dalla Cassazione, in quanto “anche in caso di valida ed efficace delega, resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea)” . E pertanto -prosegue la Corte- anche in presenza di delega, “la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato”.
E contestualmente ricordava che secondo la giurisprudenza più recente, in tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità“.
- Art. 16. Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. ((L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. ↩︎
- In dottrina, si rinvia per tutti, anche per richiami, al minuzioso lavoro di PAONE, Delega di funzioni e reati ambientali: la responsabilità penale del delegante nel rispetto del dettato costituzionale , in Ambiente e Sviluppo, n. 11\2020. ↩︎
- Cass. pen., sez. 3, 5 giugno 2020 (Ud. 3 marzo 2020), n. 17174, Ceirano ↩︎
- Cass. pen., Sez. 3, 23 giugno 2017 (Ud. 1 giu 2017) n. 31364, Paterniti; ID., 7 aprile-6 settembre 2021, n. 32861, Palmieri. ↩︎
- Cass. pen., sez. 3, 22 aprile 2020 (Ud. 12 febbraio 2020), n. 12642, Frossasco. ↩︎
- Cass. pen., sez. 3, del 24 giugno 2016 (Ud 23 mar 2016), n. 26434, Faggiano in www.lexambiente.it 18 settembre 2024. Anche le precedenti sentenze citate in questo articolo sono reperibili sullo stesso sito ↩︎
- Cass. pen., sez. 3, 29 luglio 2024 (UP 10 aprile 2024), n. 30930, Margiotta in questa rivista (Ottobre) ↩︎