Cass. Sez. III n. 10921 del 8 marzo 2013 (Ud. 22 gen. 2013)
Pres. Lombardi Est. Ramacci Ric. Giachino
Rifiuti. Illecita gestione e natura di reato comune

Le violazioni di cui al primo comma dell'art. 256 configurano un'ipotesi di reato comune, che può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, dovendosi pertanto escludere la natura di reato proprio la cui commissione sia possibile solo da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti. Tale attività deve tuttavia rientrare nel concetto di «gestione» come definito dal d.lgs. 152\06 e, segnatamente, dall'art. 183, lettera n), il quale stabilisce che deve intendersi come tale la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali  operazioni  e gli interventi successivi alla  chiusura  dei  siti  di  smaltimento, nonché le operazioni  effettuate  in  qualità  di  commerciante  o intermediario.

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