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L’Ambiente nella Costituzione di Roberta Ricci

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La Camera ha appena votato la Finanziaria 2004 e subito ritorna all’attenzione della classe politica il tema della modifica dell’articolo 9 della Costituzione.

Il 26 ottobre la Commissione Affari Costituzionali ha approvato un testo unificato prendendo spunto da varie proposte di legge presentate nell’attuale legislatura fin dal suo nascere (la prima risale al 12 giugno 2001).

I progetti in questione (circa una decina) rappresentano il termometro di un accresciuto interesse della classe politica nella materia ambientale. Infatti il problema della mancanza di una specifica norma di tutela dell’ambiente nella nostra carta costituzionale si è andata acuendo sempre di più in questi ultimi anni. Il testo vigente sancisce al primo comma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” mentre al secondo comma che “(La Repubblica) tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione”.

Analizzando i lavori preparatori del testo (già articolo 29 del progetto e 29-bis, discusso e approvato nella seduta del 30 aprile 1947) risulta chiaro che l’attenzione dei padri costituenti era incentrata sulla definizione della parola “Repubblica” considerata alla fine in senso restrittivo di “Stato” e non anche di Regioni, piuttosto che di Ambiente, la cui parola non è stata pronunciata in sede di dibattito dell’Assemblea Costituente.

Questa lacuna si spera possa essere sanata con l’introduzione di un altro comma secondo cui la Repubblica “Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali”.

Si deve notare che il testo era stato approvato in prima deliberazione al Senato ed aveva introdotto un terzo comma in cui si faceva riferimento all’ambiente naturale considerandolo quale ulteriore oggetto di tutela oltre al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione. Il testo sopra riportato e votato dalla Camera, ha invece espunto il riferimento alla nozione di “ambiente naturale” in virtù della concezione unitaria dell’ambiente che si è venuta affermando sia in dottrina (Maddalena) sia in giurisprudenza ( ricordo la storica sentenza della Corte Costituzionale del 17 dicembre 1987 n. 641) sia in ambito positivo ( prima fra tutte l’articolo 18 Legge 349/86 istitutiva del Ministero dell’Ambiente).

Appurato che ad oggi non esiste una definizione di ambiente nella nostra carta costituzionale, ci si domanda se esiste una tutela dell’ambiente a livello costituzionale.

Secondo il prof. Franco Modugno il diritto all’ambiente è uno dei nuovi diritti che si evincono dalla Costituzione; si evincono in quanto derivano dal combinato disposto di alcuni articoli - gli articoli 9 e 32- che si riferiscono rispettivamente alla tutela del paesaggio (finalità estetico- turistico) e della salute ( in visione sanitaria). Ovviamente quando il binomio salute-ambiente non tende ad esaurirsi con la pretesa integrità fisica ma richiede la salubrità della sfera esterna dell’individuo nella quale egli vive ed opera allora saremo in presenza di un diritto non solo dell’individuo ma anche dell’intera collettività. In questo senso l’articolo 9 è interpretato come tutela non solo del paesaggio ma del sistema ecologico.

Se dovesse essere approvato il nuovo testo si realizzerà dunque la tutela costituzionale di un diritto che già viene considerato di natura costituzionale: per la precisione l’articolo 9 è addirittura inserito strutturalmente fra gli articoli definiti come Principi Fondamentali cioè come valori che precisano i fini a cui tende lo Stato.

Inoltre è importante sottolineare che il nuovo testo potrebbe sanare alcune incongruenze tutt’altro che infrequenti nei testi soggetti a modifiche settoriali e disorganiche: infatti la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 di modifica del titolo V ha introdotto nell’articolo 117 un’elencazione di materie in cui lo Stato ha potestà esclusiva; alla lettera s) si fa riferimento alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Allo stato attuale, appare quantomeno singolare che si parli di tutela dell’ambiente senza che vi sia un esplicito riferimento al termine ambiente come valore di rango costituzionale.

Sempre analizzando in parallelo gli articoli 9 e 117, notiamo inoltre che in entrambi i testi figura il concetto di ecosistema: in questo termine si intravede anche la base del principio di precauzione della tutela ambientale, perché, conoscendo a priori l’impatto di un determinato effetto sull’equilibrio generale, si impone la necessità di una maggiore cautela nell’affrontare i cambiamenti, anche quando non vi sia un’evidenza scientifica a comprovarne gli effetti devianti.

In conclusione nell’augurare buon lavoro ai nostri rappresentanti in Parlamento non possiamo fare altro che sperare in una rapida approvazione del testo che andrebbe a sanare lacune presenti da troppo tempo nel nostro sistema normativo.